27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/56


Ricorso proposto il 12 febbraio 2015 — Scandlines Øresund e altri/Commissione

(Causa T-68/15)

(2015/C 138/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Scandlines Øresund I/S (Helsingør, Danimarca), HH Ferries Helsingor ApS (Helsingør, Danimarca), HH-Ferries Helsingborg AB (Helsingborg, Svezia) (rappresentanti: M. Johansson, R. Azelius e P. Remnelid, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione impugnata;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto a norma dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per l’annullamento della decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2014 in applicazione dell’articolo 107, terzo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (casi SA.36558 e SA.38371 — Danimarca, e SA.36662 — Svezia, Aiuto concesso a Øresundsbro Konsortiet)

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione.

Con la prima parte del primo motivo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che il finanziamento delle strutture dell’hinterland non comportasse aiuti di Stato poiché le misure di cui trattasi non erano suscettibili di distorcere la concorrenza né di incidere sul commercio tra gli Stati membri.

Con la seconda parte, le ricorrenti affermano che la Commissione ha compiuto un errore di diritto circa il carattere incondizionato delle garanzie di Stato ed il diritto che può essere fatto valere in giudizio del Consorzio di ottenere fondi garantiti dallo Stato nonché, in relazione alla stima della Commissione sul numero delle garanzie di Stato.

Con la terza e la quarta parte, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha compiuto un errore di diritto concludendo che la misura di garanzia della Svezia costituisce un regime di aiuti ed un aiuto esistente.

Con la quinta parte, le ricorrenti dichiarano che la Commissione ha compiuto un manifesto errore di valutazione concludendo che le garanzie statali sono limitate al finanziamento del collegamento fisso.

Con la sesta parte del primo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 107, terzo comma, lettera c) del TFUE, in quanto la Commissione non aveva elementi sufficienti per ritenere le misure di aiuto in questione compatibili con il mercato interno.

Nella sesta parte, le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha compiuto un errore di diritto non verificando l’effetto cumulativo di tutte le diverse misure di aiuto direttamente ed indirettamente concesse al Consorzio.

Con la settima parte del primo motivo, le ricorrenti lamentano un’applicazione non corretta del principio del legittimo affidamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di avviare il procedimento di indagine formale.

Il secondo motivo è suddiviso in diciannove parti, attraverso le quali le ricorrenti sostengono che la valutazione effettuata dalla Commissione è stata insufficiente ed incompleta e che la Commissione stessa in numerosi punti ha omesso di seguire i suoi stessi orientamenti e comunicazioni. Queste omissioni determinano l’esistenza di un insieme di coerenti prove che mostrano che la Commissione non era in grado, alla data dell’adozione della decisione impugnata, di risolvere tutte le serie difficoltà presenti nel caso di cui si tratta. Conseguentemente, la Commissione ha erroneamente rifiutato di salvaguardare i diritti procedimentali che l’articolo 108, secondo comma, garantisce alle ricorrenti.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

Con il terzo ed ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata si basa su una motivazione inadeguata. Le ricorrenti ritengono che la Commissione non sia riuscita ad assicurare che le affermazioni e le motivazioni della decisione impugnata fossero sufficientemente precise da permettere alle ricorrenti di difendere i loro diritti e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. I vizi sollevati circa la motivazione si riferiscono alla valutazione della Commissione riguardo alle strutture nell’hinterland, alle garanzie di Stato, ai vantaggi fiscali danesi, ai prestiti statali danesi e, da ultimo, al fatto che le conclusioni della Commissione riguardanti la compatibilità con il mercato interno ed il legittimo affidamento siano basate su di un ragionamento circolare.