13.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/35


Ricorso proposto il 4 febbraio 2015 — Trajektna luka Split/Commissione

(Causa T-57/15)

(2015/C 118/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croazia) (rappresentanti: M. Bauer, H.-J. Freund e S. Hankiewicz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2013) 7285 final della Commissione — Croazia — Presunto aiuto alla Jadrolinija, del 15 ottobre 2014;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle della ricorrente;

rinviare la causa alla Commissione europea per ulteriori indagini e una rinnovata decisione; e

adottare gli ulteriori provvedimenti del caso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione dell’articolo 107 TFUE, avendo affermato che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato, in quanto è stato applicato un criterio erroneo per determinare se fossero coinvolte risorse statali.

2.

Secondo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto per violazione dell’articolo 107 TFUE, avendo affermato che la misura controversa non costituisce un aiuto di Stato in quanto non sono coinvolte risorse statali.

3.

Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di diritto per violazione della disposizione di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, in quanto non è stato preso in considerazione l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali per violazione dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 (1), in quanto non sono stati adeguatamente esercitati i poteri di indagine ivi previsti.

5.

Quinto motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione per mancato avvio del procedimento formale di esame previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali per insufficienza di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE in relazione all’assenza di risorse statali e alla disposizione dell’articolo 106, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).