16.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 89/39 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2015 — Alkarim for Trade and Industry/Consiglio
(Causa T-35/15)
(2015/C 089/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, per quanto riguarda la ricorrente; |
— |
annullare la decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, per quanto riguarda la ricorrente; |
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condannare il Consiglio a tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, in quanto la ricorrente non sarebbe mai stata sentita prima dell’adozione delle sanzioni controverse. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione sproporzionata del diritto di proprietà e del diritto di esercitare un’attività professionale. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’illegittimità delle decisioni contestate, nella misura in cui le condizioni dell’articolo 32 della decisione 2013/255/PESC (1) e degli articoli 14 e 26 del regolamento n. 36/2012 (2) non sarebbero soddisfatte, poiché la ricorrente non ha mai partecipato coscientemente e volontariamente a operazioni volte ad eludere sanzioni europee o internazionali. |
6. |
Sesto motivo, vertente su uno sviamento di potere, nella misura in cui vi sarebbe motivo di credere, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che le misure controverse sono state adottate allo scopo determinante di conseguire fini diversi da quelli eccepiti (esclusione dal mercato — favoreggiamento di altri attori). |
7. |
Settimo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione. |
(1) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14).
(2) Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16, pag. 1).