23.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 65/52


Ricorso proposto il 2 gennaio 2015 — Ipatau/Consiglio

(Causa T-2/15)

(2015/C 065/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vadzim Ipatau (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui concerne il ricorrente;

Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui concerne il ricorrente;

Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-693/13, Mikhalchanka/Consiglio (1).


(1)  GU 2014, C 93, pag. 25.