23.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 65/52 |
Ricorso proposto il 2 gennaio 2015 — Ipatau/Consiglio
(Causa T-2/15)
(2015/C 065/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vadzim Ipatau (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui concerne il ricorrente; |
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Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui concerne il ricorrente; |
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Condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-693/13, Mikhalchanka/Consiglio (1).