SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 luglio 2019 ( *1 )

«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Ammende – Infrazione unica e continuata – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende»

Nella causa T‑772/15,

Quanta Storage, Inc., con sede a Taoyuan, (Taiwan), rappresentata da O. Geiss, avvocato, B. Hartnett, barrister, e W. Sparks, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Giolito e F. van Schaik, in qualità di agenti, assistiti da C. Thomas, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti

1

Secondo la decisione C(2015) 7135 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), riguardante accordi collusivi nelle gare di appalto vertenti su unità a dischi ottici per computer portatili e da scrivania, organizzate da due produttori di computer, la Quanta Storage, Inc., ricorrente, è attiva nel settore dei dispositivi di memorizzazione per computer, e svolge attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e fornitura di unità a disco ottico (in prosieguo: le «UDO»). Essa è stata costituita nel febbraio 1999. Si tratta di una società per azioni quotata nella borsa di Taipei a Taiwan (Repubblica di Cina) (decisione impugnata, punto 23).

2

L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate nei personal computer (computer da scrivania e portatili) (in prosieguo: i «PC») prodotti dalla Dell e dalla Hewlett Packard (in prosieguo la «HP»). Le UDO sono anche utilizzate in numerosi altri apparecchi destinati ai consumatori, come i lettori di compact disc (in prosieguo: i «CD») o di dischi ottici digitali (in prosieguo: i «DVD»), le console di gioco e altri apparecchi elettronici periferici (decisione impugnata, punto 28).

3

Le UDO utilizzate nei PC si differenziano secondo la loro dimensione, il loro meccanismo di carica (a fessura o a vassoio) e i tipi di dischi che possono leggere o registrare. Le UDO possono essere suddivise in due gruppi: i lettori di media altezza («half-height»; in prosieguo: gli «HH») per computer da scrivania e i lettori sottili per computer portatili. Il sottogruppo dei lettori sottili comprende lettori di dimensioni diverse. Esistono diversi tipi di lettori HH e di lettori sottili secondo le loro funzionalità tecniche (decisione impugnata, punto 29).

4

La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. La Dell e la HP utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. Come regola generale, le questioni regionali non hanno avuto alcun ruolo nelle gare d’appalto per UDO diverse da quelle legate alla domanda prevista per regioni che influenzano i volumi di acquisti globali (decisione impugnata, punto 32).

5

Le procedure di gara d’appalto consistevano in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline). Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuivano volumi ai fornitori di UDO partecipanti (o almeno alla maggior parte di essi, sempre che non fosse istituito un meccanismo di esclusione) secondo il prezzo che essi offrivano. Ad esempio, l’offerta vincente avrebbe ricevuto dal 34 al 45% dell’attribuzione totale dell’appalto per il trimestre in questione, la seconda migliore offerta dal 25 al 30%, la terza, il 20% ecc. Tali procedure di appalto classiche erano utilizzate dai gruppi di clienti incaricati delle gare d’appalto al fine di realizzare un appalto efficace a prezzi competitivi. A tal fine, utilizzavano tutte le pratiche possibili per stimolare la concorrenza sui prezzi tra i fornitori di UDO (decisione impugnata, punto 33).

6

Per quanto riguarda la Dell, essa ha realizzato principalmente gare d’appalto mediante trattative online. Esse potevano avere una durata determinata o terminare dopo un periodo definito, ad esempio 10 minuti dopo l’ultima offerta, se nessun fornitore di UDO presentava nuove offerte. In taluni casi, la trattativa online poteva durare diverse ore se la gara d’appalto era più animata o se la durata delle trattative online era prolungata al fine di incitare i fornitori di UDO a continuare a fare offerte. Al contrario, anche quando la durata di una trattativa online era indeterminata e dipendeva dall’offerta finale, la Dell poteva annunciare in un dato momento la chiusura delle trattative online. La Dell poteva decidere di passare da una procedura mediante «sola graduatoria» a una procedura «alla cieca». Essa poteva annullare la trattativa online qualora la gara d’appalto o il suo risultato fossero stati giudicati insufficienti e poteva, invece, condurre trattative bilaterali. Il processo di trattativa online era controllato dai gestori mondiali degli acquisti incaricati di tali operazioni presso la Dell (decisione impugnata, punto 37).

7

Per quanto riguarda la HP, le principali procedure di gara d’appalto utilizzate erano le domande di preventivi e le domande di preventivi elettronici. Le due procedure sono state realizzate online utilizzando la stessa piattaforma. Per quanto riguarda, da un lato, le domande di preventivi, esse erano trimestrali. Esse combinavano trattative online e trattative bilaterali offline divise in un determinato intervallo, generalmente due settimane. I fornitori di UDO erano invitati a un turno di gara d’appalto aperto durante un periodo determinato per presentare il proprio preventivo sulla piattaforma online o mediante posta elettronica. Una volta terminato il primo turno di aste, la HP si riuniva con ogni partecipante e avviava trattative sulla base dell’offerta del fornitore di UDO al fine di ottenere la miglior offerta di ciascun fornitore senza divulgare l’identità o l’offerta presentata dagli altri fornitori di UDO. Per quanto riguarda, dall’altro lato, le domande di preventivi elettronici, esse erano di norma organizzate sotto forma di una gara d’appalto inversa. Gli offerenti si collegavano quindi alla piattaforma online all’ora specificata e la vendita all’asta iniziava al prezzo fissato dalla HP. I partecipanti che presentavano offerte progressivamente ridotte erano informati del loro posto in graduatoria ogni volta che era presentata una nuova offerta. Alla fine del tempo impartito, il fornitore di UDO che aveva presentato l’offerta più bassa vinceva la vendita all’asta e gli altri fornitori erano posti al secondo e terzo posto in graduatoria secondo le loro offerte (decisione impugnata, punti da 41 a 44).

Procedimento amministrativo

8

Il 14 gennaio 2009, la Commissione ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), presentata dalla Philips. Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata completata al fine di includervi, accanto alla Philips, la Lite-On e la loro impresa comune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (in prosieguo: la «PLDS») (decisione impugnata, punto 54).

9

Il 29 giugno 2009 la Commissione ha inviato una domanda di informazioni a imprese attive nel settore delle UDO (decisione impugnata, punto 55).

10

Il 30 giugno 2009 la Commissione ha concesso un’immunità condizionata alla Philips, alla Lite-On e alla PLDS (decisione impugnata, punto 56).

11

Il 18 luglio 2012 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a tredici fornitori di UDO, tra i quali la ricorrente (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti»). Essa ha indicato che tali società avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO, che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente a coordinare il proprio comportamento nelle gare di appalto organizzate da due produttori di computer, la Dell e la HP.

12

Il 26 ottobre 2012 in risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni scritte.

13

Il 23 novembre 2012 la Dell ha risposto alla domanda di informazioni che le aveva inviato la Commissione (decisione impugnata, punto 61).

14

Un’audizione orale si è tenuta il 20 e il 30 novembre 2012 alla quale hanno partecipato tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti (decisione impugnata, punto 60).

15

Il 14 dicembre 2012 la Commissione ha chiesto a tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti di fornire i documenti rilevanti ricevuti dalla Dell e dalla HP. Tutte le parti hanno risposto a tali domande e ciascuna parte ha avuto accesso alle risposte date dagli altri fornitori di UDO (decisione impugnata, punto 62).

16

Il 13 marzo 2015 la Commissione ha fornito alla ricorrente taluni documenti ricevuti dalla Dell e dalla HP e le ha chiesto di presentare osservazioni, cosa che essa ha fatto con lettera del 27 marzo 2015.

17

Il 9 giugno 2015 la ricorrente ha scritto al consigliere-auditore della Commissione affinché confermasse che la Commissione aveva chiesto alla Dell e alla HP elementi di prova idonei a dimostrare che tali imprese avevano comunicato ai loro fornitori informazioni relative ai loro concorrenti. Nella sua risposta del 23 giugno, esso ha indicato che la Commissione non aveva effettuato una siffatta richiesta a dette imprese.

18

Il 3 giugno 2015, la Commissione ha inviato alla ricorrente un’esposizione dei fatti che illustrava l’uso che essa intendeva fare di tali documenti.

19

Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

Decisione impugnata

20

Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato i loro comportamenti anticoncorrenziali, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli. Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa intendevano adattare i loro volumi sul mercato e fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali (decisione impugnata, punto 67).

21

La Commissione ha precisato, nella decisione impugnata, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP, i due più importanti fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. Secondo la Commissione, oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standard, che avvenivano almeno ogni trimestre. Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi (decisione impugnata, punto 68).

22

Secondo la Commissione gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, prevedere la propria strategia concorrenziale (decisione impugnata, punto 69).

23

La Commissione ha aggiunto che, a intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente e la capacità di fornitura, lo stato del magazzino, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti. Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti (decisione impugnata, punto 70).

24

La Commissione ha altresì indicato che, pur tenendo a mente che dovevano tenere segreti i loro contatti, i fornitori utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto. Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione di lancio per organizzare riunioni multilaterali regolari tra i fornitori di UDO era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato ad un cliente. Secondo la Commissione al suo posto vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, anche per mezzo di messaggi di posta elettronica, incluso su indirizzi mail privati (hotmail) e servizi di messaggistica istantanei, o durante riunioni, principalmente a livello dei gestori dei conti mondiali (decisione impugnata, punto 71).

25

La Commissione ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, s’intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa. Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie (decisione impugnata, punto 72).

26

Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»).

27

Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha considerato che, tenuto conto delle differenze significative nella durata della partecipazione dei fornitori e al fine di rendere al meglio l’effetto reale dell’intesa, fosse opportuno ricorrere a une media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione (decisione impugnata, punto 527).

28

La Commissione ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai computer portatili e da scrivania fatturati alle società HP e Dell situate nel SEE. La Commissione ha precisato che, per quanto riguarda la ricorrente, le vendite annue prese in considerazione comprendevano anche le vendite di UDO alla Sony Optiarc, destinate ai computer portatili e da scrivania della HP e della Dell (decisione impugnata, punti 528 e 529).

29

La Commissione ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata (decisione impugnata, punto 530).

30

La Commissione ha, quindi, deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, nelle infrazioni più gravi di cui all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione impugnata (decisione impugnata, punto 544).

31

Infine, la Commissione ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un importo del 16% a fini di dissuasione (decisione impugnata, punti 554 e 555).

32

Il dispositivo della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente, recita quanto segue:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a dischi ottici, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi:

(…)

h)

[la ricorrente] dal 14 febbraio 2008 al 28 ottobre 2008, per il suo coordinamento nei confronti della Dell e della HP.

Articolo 2

Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende:

(…)

h)

[la ricorrente]: EUR 7146000».

Procedimento e conclusioni delle parti

33

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

34

La Commissione ha depositato il proprio controricorso il 29 aprile 2016.

35

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

36

Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 2 maggio 2018.

37

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata per la parte che la riguarda;

in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;

condannare la Commissione alle spese;

38

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

fissare in EUR 7186000 l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

39

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo verte su una violazione dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del diritto a una buona amministrazione, il secondo, su un errore di diritto manifesto e su una violazione dell’obbligo di motivazione a causa di una discrepanza tra il dispositivo della decisione impugnata e il ragionamento della Commissione in relazione alla durata dell’infrazione riguardo alla HP, il terzo, sulla carenza di prove e su un’insufficienza di motivazione per quanto concerne la partecipazione della ricorrente a un’infrazione unica e continuata, il quarto sull’incompetenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE e, il quinto, su errori di fatto e di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda e sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

40

È opportuno esaminare anzitutto il quarto motivo, relativo all’incompetenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, e, successivamente, gli altri motivi nell’ordine in cui sono stati presentati.

[omissis]

Sul quinto motivo, concernente errori di fatto e di diritto nel calcolo dell’importo dell’ammenda e su una violazione dell’obbligo di motivazione

[omissis]

Sulla domanda della Commissione diretta all’aumento dell’importo dell’ammenda

270

Nel controricorso la Commissione chiarisce che, per calcolare l’importo dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, essa ha scelto di escludere tutte le vendite di UDO integrate in server alla Dell e alla HP. Per effettuare tale esclusione la Commissione si sarebbe fondata sulle stime fornite dalla ricorrente secondo le quali almeno il 10% delle sue vendite di UDO erano state integrate in server dalla Dell. Orbene, immediatamente dopo l’adozione della decisione impugnata, la Dell avrebbe fornito alla Commissione i dati esatti secondo i quali meno dell’1% delle UDO sarebbero state oggetto di una tale integrazione. Alla fine, l’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata sarebbe inferiore di EUR 40000 rispetto all’ammenda che avrebbe dovuto esserle inflitta sulla base del valore corretto delle cifre di vendita. Per sanzionare la ricorrente in modo adeguato per la sua infrazione e al fine di garantire la parità di trattamento tra i destinatari della decisione impugnata, la Commissione chiede al Tribunale di esercitare la sua competenza giurisdizionale estesa al merito e fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 7186600.

271

La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione.

272

Si deve ricordare che il Tribunale, nell’ambito della sua competenza estesa al merito che gli è riconosciuta dall’articolo 261 TFUE e dall’articolo 131 del regolamento n. 1/2003, è competente a valutare il carattere adeguato dell’importo delle ammende. Infatti, nell’ambito della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, i poteri del giudice dell’Unione non si limitano, come previsto dall’articolo 264 TFUE, all’annullamento della decisione impugnata, ma gli consentono di modificare la sanzione comminata da quest’ultima (v. sentenza dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T‑69/04, EU:T:2008:415, punto 242 e giurisprudenza ivi citata).

273

Infatti, come sottolinea la Commissione, il giudice dell’Unione è quindi abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v. sentenza dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T‑69/04, EU:T:2008:415, punto 243 e giurisprudenza ivi citata).

274

In tali circostanze, anche se l’esercizio della competenza estesa al merito è il più delle volte chiesto dalle parti ricorrenti nel senso di una riduzione dell’ammontare dell’ammenda, nulla osta a che la Commissione possa altresì sottoporre al giudice dell’Unione la questione dell’importo dell’ammenda e formulare una domanda di maggiorazione di detto importo (sentenza dell’8 ottobre 2008, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, T‑69/04, EU:T:2008:415, punto 244).

275

Pertanto, nell’ambito della suddetta competenza estesa al merito, spetta al Tribunale valutare, nel momento in cui adotta la propria decisione, se alla ricorrente sia stata comminata un’ammenda il cui importo riflette adeguatamente la gravità dell’infrazione di cui trattasi (v. sentenza del 27 settembre 2012, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑343/06, EU:T:2012:478, punto 117 e giurisprudenza ivi citata).

276

Infine, come ricorda la Commissione nel suo controricorso, l’importo dell’ammenda non può essere mantenuto ove esso provenga dalla presa in considerazione di un elemento di fatto materialmente inesatto (v. sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione, T‑217/06, EU:T:2011:251, punto 274 e giurisprudenza ivi citata).

277

Nella specie, la ricorrente ha fornito alla Commissione la sua stima, segnatamente con un messaggio di posta elettronica del 28 settembre 2015. Dal canto suo, la Dell ha fornito la sua stima con un messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2015, ovvero il giorno in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

278

A tale proposito, si deve ricordare che, secondo le regole generali in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua origine, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del 12 dicembre 2014, Eni/Commissione, T‑558/08, EU:T:2014:1080, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

279

Si deve innanzitutto constatare che tanto la stima prodotta dalla ricorrente quanto quella prodotta dalla Dell sono state fornite mediante semplici messaggi di posta elettronica, in risposta ai messaggi della Commissione, i quali non contenevano né la firma né il nome delle presone responsabili delle stime.

280

Si deve rilevare, poi, che se, a sostegno della constatazione secondo la quale meno dell’1% delle UDO erano state integrate in server dalla Dell, il messaggio di posta elettronica di tale società precisava che tale percentuale era pari allo 0,4% sulla base delle entrate, allo 0,5% sulla base dei costi e allo 0,7% sulla base della quantità, esso non forniva alcuna spiegazione quanto al metodo di calcolo che le ha consentito di giungere a tale percentuale.

281

Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica della ricorrente, esso indicava solamente che, almeno il 10% delle sue UDO erano state integrate in server dalla Dell, ma non forniva nemmeno spiegazioni sul metodo utilizzato.

282

Di conseguenza, sebbene la stima fornita dalla Della possa sembrare meglio dimostrata, essa non è, tuttavia, sufficientemente affidabile per dimostrare con certezza che la stima inizialmente prodotta dalla ricorrente costituiva un fatto materialmente inesatto ai sensi della sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione (T‑217/06, EU:T:2011:251, punto 274). Il beneficio del dubbio deve, quindi, operare a favore della ricorrente.

283

La domanda della Commissione tendente ad aumentare l’importo dell’ammenda deve, quindi, essere respinta.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La domanda della Commissione tendente ad aumentare l’importo dell’ammenda della Quanta Storage, Inc. deve essere respinta.

 

3)

La Quanta Storage sopporterà le proprie spese nonché quattro quinti delle spese sostenute dalla Commissione.

 

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2019.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.