Cause T‑760/15 e T‑636/16
Regno dei Paesi Bassi e a.
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019
«Aiuti di Stato – Aiuti posti in esecuzione dai Paesi Bassi – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale disponendone la restituzione – Decisione fiscale anticipata (tax ruling) – Prezzo di trasferimento – Calcolo della base imponibile – Principio di libera concorrenza – Vantaggi – Sistema di riferimento – Autonomia fiscale e procedurale degli Stati membri»
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Atti allegati al ricorso – Ricevibilità – Presupposti
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 114‑117)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Esame del trattamento fiscale delle operazioni infragruppo alla luce del principio di libera concorrenza – Ammissibilità – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 136‑156, 197‑199)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato in settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Fiscalità diretta – Inclusione – Determinazione della base imponibile e ripartizione dell’onere fiscale – Competenze degli Stati membri – Limiti
(Art. 107 TFUE)
(v. punti 158‑160)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Esame del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento convalidato in tale decisione alla luce del principio di libera concorrenza – Errori metodologici individuati dalla Commissione – Errori che non comportano necessariamente un trattamento fiscale favorevole
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 186‑193, 200‑203, 206‑216)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Trattamento fiscale favorevole – Onere della prova a carico della Commissione – Mancanza di prova di un vantaggio fiscale
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 194‑196, 359, 371‑373, 403, 501, 548, 549)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Decisione fiscale anticipata relativa ai prezzi di trasferimento di una società integrata – Trattamento fiscale favorevole – Valutazione alla luce delle informazioni disponibili o ragionevolmente prevedibili al momento dell’adozione di tale decisione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 241‑251, 271, 288, 396)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame dell’esistenza di un vantaggio
(Artt. 107, § 1, e 296, § 2, TFUE)
(v. punti 420‑432)
Sintesi
Nella sentenza del 24 settembre 2019, Paesi Bassi e a./Commissione (T‑760/15 e T‑636/16), la Settima Sezione ampliata del Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea che qualificava come aiuto di Stato un accordo preventivo in materia di prezzi concluso dalle autorità fiscali dei Paesi Bassi con la società Starbucks Manufacturing Emea BV ( 1 ) (in prosieguo: la «SMBV»).
La SMBV è una controllata del gruppo Starbucks, responsabile di talune attività di produzione e distribuzione all’interno di detto gruppo. Il 28 aprile 2008 le autorità fiscali dei Paesi Bassi hanno concluso con la SMBV un accordo preventivo in materia di prezzi (in prosieguo: l’«accordo preventivo»), il cui scopo era quello di determinare la remunerazione della SMBV per le sue attività all’interno del gruppo Starbucks. La remunerazione della SMBV è stata successivamente utilizzata per determinare annualmente l’utile imponibile della SMBV ai fini dell’imposta sulle società nei Paesi Bassi. Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha adottato la sua decisione che, da una parte, qualificava l’accordo preventivo come aiuto incompatibile con il mercato interno e, dall’altra, ordinava il recupero di tale aiuto. Il Regno dei Paesi Bassi, da un lato, e Starbucks Corp. e la SMBV, dall’altro, hanno proposto ciascuno un ricorso di annullamento contro tale decisione.
Poiché l’imposizione diretta rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, il Tribunale, in primo luogo, ha ricordato che questi ultimi dovevano tuttavia esercitare tale competenza conformemente al diritto dell’Unione europea. Pertanto, gli interventi degli Stati membri in materia di imposte dirette, quand’anche avessero riguardato questioni che non erano oggetto di armonizzazione nell’Unione, non erano esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo degli aiuti di Stato. Ne deriva che la Commissione poteva qualificare una misura fiscale, come l’accordo preventivo, come aiuto di Stato, purché sussistessero le condizioni di siffatta qualificazione.
In secondo luogo, il Tribunale ha chiarito che, quando il diritto tributario nazionale intendeva tassare l’utile derivante dall’attività economica di una società integrata come se fosse stato il risultato di operazioni effettuate a condizioni di mercato, la Commissione poteva utilizzare il principio di libera concorrenza per verificare che le operazioni infragruppo fossero remunerate come se fossero state negoziate tra società indipendenti e, di conseguenza, se una decisione tributaria anticipata avesse conferito un vantaggio al beneficiario ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ha precisato che il principio di libera concorrenza, quale individuato dalla Commissione nella sua decisione, costituiva uno strumento che le consentiva di controllare che le operazioni infragruppo fossero remunerate come se fossero state negoziate tra società indipendenti. Esso ha quindi constatato che, tenuto conto del diritto tributario dei Paesi Bassi, tale strumento rientrava nell’esercizio delle competenze della Commissione ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La Commissione era quindi in grado di verificare, nel caso di specie, se il livello dei prezzi per le operazioni infragruppo, approvato dall’accordo preventivo in questione, corrispondesse al livello dei prezzi che sarebbe stato negoziato alle condizioni di mercato.
In terzo luogo, per quanto riguarda la dimostrazione in quanto tale dell’esistenza di un vantaggio, il Tribunale ha ritenuto, tuttavia, che la Commissione non fosse riuscita a dimostrare che l’accordo preventivo in questione avesse conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE riducendo l’onere fiscale della SMBV. Più in particolare, il Tribunale ha respinto le diverse linee di ragionamento esposte dalla Commissione, volte a dimostrare che, approvando un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento che non consentiva di ottenere un risultato di libera concorrenza, l’accordo preventivo aveva conferito un vantaggio alla SMBV.
Pertanto, il Tribunale, in un primo tempo, ha respinto la linea di ragionamento secondo cui l’accordo preventivo avrebbe conferito un vantaggio alla SMBV per il fatto che la scelta in quanto tale del metodo di determinazione dei prezzi per le operazioni infragruppo non portava a un’approssimazione attendibile di un risultato basato sul mercato, conformemente al principio di libera concorrenza. Infatti, poiché la semplice inosservanza di requisiti metodologici non comporta necessariamente una riduzione dell’onere fiscale, sarebbe stato inoltre necessario che la Commissione dimostrasse che gli errori metodologici da essa individuati nell’accordo preventivo in questione non consentivano di giungere ad un’approssimazione attendibile di un risultato di libera concorrenza e che essi avevano portato ad una riduzione dell’utile imponibile rispetto all’onere fiscale derivante dall’applicazione delle ordinarie regole impositive di diritto nazionale a una società posta in una situazione di fatto analoga a quella della SMBV e che esercita le sue attività alle condizioni di mercato. Orbene, la Commissione non aveva fornito tale prova.
A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato, in particolare, che la Commissione non aveva invocato alcun elemento di prova che consentisse di concludere che il metodo adottato nell’accordo preventivo per determinare i prezzi di trasferimento, ossia il metodo del margine netto della transazione (in prosieguo: il «TNMM»), portava necessariamente a un risultato troppo basso, il che avrebbe conferito un vantaggio alla SMBV. Analogamente, il Tribunale ha chiarito che la semplice constatazione della Commissione secondo cui l’accordo preventivo non aveva analizzato la royalty versata dalla SMBV a una società del gruppo Starbucks per l’utilizzo dei suoi diritti di proprietà intellettuale, compresi in particolare i metodi di torrefazione e altro know‑how in materia di torrefazione, non era sufficiente a dimostrare che tale royalty non era effettivamente conforme al principio di libera concorrenza. Per quanto riguarda l’importo di tale royalty pagata dalla SMBV, secondo un’analisi delle funzioni della SMBV relative alla royalty e un’analisi degli accordi per la torrefazione comparabili esaminati dalla Commissione, il Tribunale ha inoltre considerato che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un conseguente vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
In un secondo tempo, il Tribunale ha esaminato il ragionamento svolto in subordine dalla Commissione secondo cui, anche supponendo che il TNMM potesse essere utilizzato nel caso di specie per determinare i prezzi di trasferimento, l’accordo preventivo avrebbe conferito un vantaggio alla SMBV a causa dell’erroneità delle modalità di applicazione di tale metodo approvato dall’accordo preventivo. A tale riguardo, il Tribunale ha rilevato che la Commissione non aveva dimostrato che i vari errori da essa individuati nelle modalità di applicazione del TNMM avessero conferito un vantaggio alla SMBV, che si trattasse della convalida, mediante l’accordo preventivo, dell’identificazione della SMBV come entità da sottoporre a test ai fini dell’applicazione del TNMM, della scelta dell’indicatore del livello di utile per l’applicazione del TNMM o di talune rettifiche apportate all’indicatore.
( 1 ) Decisione (UE) 2017/502 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) al quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore di Starbucks (GU 2017, L 83, pag. 38).