SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

15 settembre 2017 ( *1 )

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Concorso generale – Iscrizione nell’elenco di riserva – Decisione dell’APN di non assumere un vincitore del concorso – Competenze rispettive della commissione giudicatrice e dell’APN – Requisiti di ammissione al concorso – Durata minima dell’esperienza professionale – Modalità di calcolo – Perdita della possibilità di assunzione – Domanda di risarcimento dei danni»

Nella causa T‑734/15 P,

avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015, FE/Commissione (F‑119/14, EU:F:2015:116),

Commissione europea, rappresentata da F. Simonetti e G. Gattinara, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

FE, rappresentata da L. Levi e A. Blot, avvocati,

ricorrente in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek (relatore) e S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione proposta in forza dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015, FE/Commissione (F‑119/14, EU:F:2015:116; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato la decisione del 17 dicembre 2013 con cui la Commissione aveva rifiutato di assumere FE e condannato la Commissione a pagare la somma di EUR 10000 e, dall’altro lato, ha respinto il ricorso quanto al resto.

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 8 a 20 della sentenza impugnata nei termini seguenti:

«8

L’8 dicembre 2005 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato il bando di concorso generale EPSO/AD/42/05 (in prosieguo: il “concorso”) per la costituzione di una riserva per l’assunzione di giuristi linguisti di grado AD 7 di lingua polacca, destinata alla copertura di posti vacanti presso le istituzioni europee, in particolare presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (GU [2005,] C 310 A, pag. 3; in prosieguo: il “bando di concorso”). (…).

9

Al titolo A, punto I, del bando di concorso, rubricato “N[atura delle funzioni]”, le funzioni da esercitare erano descritte nei seguenti termini:

“Traduzione e/o revisione in polacco di testi giuridici a partire da almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea.

Verifica della concordanza linguistica e giuridica di testi normativi in polacco, già tradotti e revisionati, rispetto alle altre versioni linguistiche di tali testi, controllo della loro qualità redazionale e del rispetto delle regole in materia di presentazione formale.

(…)”.

10

Il titolo A, punto II.2, del bando di concorso precisava inoltre che, per poter essere ammessi a sostenere le prove, i candidati, alla data di scadenza fissata per l’iscrizione al concorso, dovevano dimostrare di aver maturato, “[d]opo il ciclo di studi universitari richiesto, un’esperienza professionale di almeno due anni (…)”.

11

[FE] ha presentato la propria candidatura per il concorso il 27 dicembre 2005. Alla rubrica “E[sperienza professionale]” del suo atto di candidatura al concorso (in prosieguo: l’“atto di candidatura”) [FE] ha precisato di aver maturato sei esperienze professionali per una durata complessiva di trentun mesi, in cui erano compresi quindici mesi di attività come giurista linguista freelance per la Corte di giustizia, ossia dal 15 ottobre 2004 sino alla data del suo atto di candidatura, nonché tre mesi di stage presso lo studio legale W., a Bruxelles (Belgio), dal 1o luglio al 30 settembre 2005.

12

[FE] è stata ammessa a partecipare alle prove del concorso. Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice ha iscritto il nome [di FE] nell’elenco di riserva del concorso, la cui validità, inizialmente fissata sino al 31 dicembre 2007, è stata estesa, dopo varie proroghe, sino al 31 dicembre 2013, data della definitiva scadenza.

13

Con messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2013, [FE] è stata invitata dai servizi della DG “Giustizia” a sostenere, il successivo 28 maggio, un colloquio ai fini della sua eventuale assunzione a un posto di amministratore nell’ambito della suddetta direzione generale. (…)

14

Nel giugno 2013 la DG “Giustizia” ha comunicato [a FE] che era stata ammessa a ricoprire il posto di amministratore e che alla [DG “Risorse umane e sicurezza” (in prosieguo: la “DG Risorse umane”)] era stata trasmessa una domanda di assunzione che la riguardava.

15

Dagli atti contenuti nel fascicolo risulta che, nel giugno 2013, i servizi competenti della Commissione avevano altresì comunicato [a FE] che, “[d]ato che la Commissione non aveva partecipato all’organizzazione del concorso (…) e che l’elenco di riserva risultante da detto concorso, nel quale [FE] era iscritta, era un elenco di giuristi linguisti e non di amministratori, era necessario richiedere una deroga al [c]ommissario responsabile delle [r]isorse umane e della sicurezza, in quanto la politica della Commissione era di non utilizzare tali elenchi salvo eccezioni di rilievo per il suo [s]ervizio giuridico e per qualche funzione specialistica in altre [direzioni generali], a determinate condizioni».

16

Con messaggio di posta elettronica del 26 luglio 2013, il capo dell’unità “Diritto dei contratti” della DG “Giustizia” ha comunicato [a FE] che la DG “Risorse umane” aveva prestato “il suo consenso [derogatorio] all’assunzione [di FE] quale amministratore [a partire] dall’elenco di riserva dei giuristi linguisti”, sottolineando, al contempo, che la DG “Risorse umane” l’avrebbe contattata e che non doveva intraprendere alcuna iniziativa prima di ricevere una comunicazione ufficiale da parte di quest’ultima.

17

A fine agosto 2013 la DG “Risorse umane” ha chiesto [a FE] di fornire documenti giustificativi delle sue esperienze professionali precedenti al suo atto di candidatura, con riferimento al requisito di ammissione relativo all’esperienza professionale minima di due anni contenuto nel bando di concorso.

18

Nel periodo compreso tra la fine di agosto 2013 e il novembre 2013, [FE] ha sostenuto vari colloqui con i rappresentanti della DG “Risorse umane” e ha fornito diversi documenti e spiegazioni al fine di chiarire la questione delle esperienze professionali di cui si era avvalsa nell’atto di candidatura. Durante tale periodo, i rappresenti della DG “Giustizia” hanno più volte confermato il loro interesse all’assunzione [di FE].

19

Con lettera del 17 dicembre 2013, l’[autorità che ha il potere di nomina] ha informato [FE] che la sua assunzione presso la DG “Giustizia” non avrebbe potuto aver luogo, per il motivo che essa non rispondeva al requisito di ammissione al concorso, relativo all’esperienza professionale richiesta (in prosieguo: la “decisione controversa”). Secondo l’[autorità che ha il potere di nomina], alla data di scadenza per l’iscrizione al concorso [FE] aveva maturato soltanto ventidue mesi di esperienza professionale, invece dei due anni richiesti dal bando di concorso. Per giungere a tale conclusione, l’[autorità che ha il potere di nomina] ha considerato, a titolo di esperienza professionale quale “tradutt[ore] freelance” per la Corte di giustizia, soltanto un periodo di sette mesi e, a titolo di esperienza professionale quale stagista presso lo studio legale W., soltanto un periodo di due mesi, il che non corrispondeva ai quindici e ai tre mesi dichiarati [da FE] nell’atto di candidatura. Nella decisione controversa si precisava altresì che riguardo all’attività “freelance per la [Corte di giustizia]” il periodo di esperienza professionale [di FE] era stato calcolato in base al numero totale di pagine tradotte, ossia 721, e a una media di 5 pagine al giorno, considerata adeguata per la Commissione e notevolmente inferiore alla media di 8 pagine al giorno, ritenuta la norma presso la Corte di giustizia.

20

Il 14 marzo 2014 [FE] ha presentato un reclamo contro la decisione controversa. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’[autorità che ha il potere di nomina] del 14 luglio 2014 (…)».

Procedimento di primo grado e sentenza impugnata

3

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 24 ottobre 2014, FE ha proposto un ricorso, registrato con il numero F‑119/14, diretto, da un lato, all’annullamento della decisione del 17 dicembre 2013 con cui la Commissione ha rifiutato di assumerla (in prosieguo: la «decisione controversa») e della decisione di rigetto del reclamo del 14 luglio 2014 e, dall’altro, alla condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 26132,85, maggiorata degli interessi di mora, e dei contributi pensionistici a decorrere dal settembre 2013, nonché al pagamento di EUR 1 simbolico a titolo del danno morale causato. Essa ha inoltre chiesto la condanna della Commissione alle spese.

4

Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica, da un lato, ha annullato la decisione controversa e condannato la Commissione a pagare a FE la somma di EUR 10000 e, dall’altro lato, ha respinto il ricorso quanto al resto. Esso ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da FE.

5

A tale proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, in particolare, che, diversamente dalla giurisprudenza fatta valere dalla Commissione, «nel caso di specie, sebbene il bando di concorso richiedesse certamente una durata minima di due anni di esperienza professionale nel settore della traduzione o, più verosimilmente, nel settore della traduzione giuridica, il modo di considerare e di calcolare, in termini di durata, un’esperienza professionale esercitata con lo status di lavoratore autonomo non era tuttavia esplicitato» e che «la tesi (…) secondo la quale la durata minima di due anni di esperienza professionale, nel caso specifico del concorso, d[oveva] essere intesa come riferita, per definizione, a un’attività professionale esercitata a tempo pieno, da calcolare, per giunta, secondo le modalità previste nella decisione controversa (…) non [poteva] essere accolta» (punti 51 e 56 della sentenza impugnata).

6

Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre dichiarato che, «adottando la decisione controversa, l’[autorità che ha il potere di nomina] a[veva] ecceduto i limiti della propria competenza in materia di controllo del rispetto del requisito di ammissione supplementare relativo all’esperienza professionale, invadendo in tal modo la sfera di competenza che, su tale punto, il bando di concorso aveva espressamente riservato alla commissione giudicatrice e interferendo altresì con le prerogative di autonomia e di indipendenza proprie delle commissioni giudicatrici di concorso» (punto 71 della sentenza impugnata).

7

Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che «l’analisi dell’esperienza professionale [di FE], effettuata dalla Commissione e finalizzata al calcolo, secondo i criteri utilizzati dai suoi servizi di traduzione, del numero di pagine tradotte [da FE] nel periodo di attività della stessa quale giurista linguista freelance presso la Corte di giustizia, come se si trattasse del lavoro di un “traduttore” della Commissione, anche ammesso che [fosse] plausibile, non si fonda[va] su alcuna norma giuridica pertinente e direttamente opponibile [a FE] e costitui[va], pertanto, un errore manifesto da parte dell’[autorità che ha il potere di nomina], che [poteva] essere agevolmente individuato dal Tribunale [della funzione pubblica]» (punto 93 della sentenza impugnata).

8

Il Tribunale della funzione pubblica si è inoltre pronunciato sulla domanda di risarcimento dei danni di FE condannando la Commissione a pagarle la somma di EUR 10000 (punto 133 della sentenza impugnata).

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

9

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2015, la Commissione ha proposto la presente impugnazione.

10

Il 15 marzo 2016, FE ha depositato la comparsa di risposta.

11

Con lettera depositata il 4 aprile 2016, la Commissione ha chiesto di poter presentare una replica.

12

Con decisione dell’11 aprile 2016, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha accolto tale domanda.

13

Il 23 maggio 2016 la Commissione ha depositato una replica, conformemente all’articolo 201, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

14

Il 6 luglio 2016 FE ha depositato una controreplica.

15

Con lettera depositata il 29 luglio 2016, la Commissione ha informato il Tribunale che non desiderava essere sentita. FE non ha presentato domanda di udienza entro il termine previsto all’articolo 207 del regolamento di procedura.

16

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere in quanto infondato il ricorso proposto in primo grado da FE;

decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento di primo grado;

condannare FE alle spese del presente grado di giudizio.

17

FE chiede che il Tribunale voglia:

respingere l’impugnazione;

confermare la sentenza di primo grado;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Sull’impugnazione

18

A sostegno dell’impugnazione, la Commissione solleva tre motivi, concernenti, il primo, vari errori di diritto e uno snaturamento nell’interpretazione del requisito di ammissione relativo all’esperienza professionale minima, il secondo, un errore di diritto nella conclusione secondo cui l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e, il terzo, un errore di diritto e varie violazioni dell’obbligo di motivazione nella condanna della Commissione a versare EUR 10000 a FE.

Sul primo motivo, concernente vari errori di diritto e uno snaturamento nell’interpretazione del requisito di ammissione relativo all’esperienza professionale minima

19

Con il primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso vari errori di diritto e ha snaturato elementi di prova nel contesto dell’esame del primo motivo sollevato da FE in primo grado, concernente l’incompetenza dell’APN. Tale motivo è suddiviso in tre capi.

Sul primo capo, concernente un errore di diritto nell’interpretazione del requisito relativo all’esperienza professionale minima

20

Ai punti da 51 a 53 e 56 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato quanto segue:

«51

[In risposta all’affermazione ella Commissione secondo cui, quando il bando di concorso prevede, quale requisito di ammissione alle prove, una durata minima dell’esperienza professionale maturata, tale periodo di lavoro deve essere inteso, sia dalla commissione giudicatrice che dai candidati, come riferito, per definizione, a un’attività professionale esercitata a tempo pieno,] occorre anzitutto rilevare che, nelle cause citate dalla Commissione e che hanno dato luogo alla sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione (T‑293/03, EU:T:2006:37), e alle ordinanze del 14 dicembre 2006, Klopfer/Commissione (F‑118/05, EU:F:2006:137), e del 10 luglio 2014,Mészáros/Commissione (F‑22/13, EU:F:2014:189), il giudice dell’Unione ha certamente dichiarato che la durata dell’esperienza professionale richiesta, anche in mancanza di un’indicazione precisa nel bando di concorso in discussione, doveva essere intesa come durata di un’esperienza professionale esercitata a tempo pieno. Tuttavia, nelle cause summenzionate, si trattava di attività professionali esercitate soprattutto come lavoro dipendente e la cui durata era quindi agevolmente determinabile con riferimento ai contratti di lavoro o agli attestati di lavoro rilasciati dai datori di lavoro. Per contro, nel caso di specie, sebbene il bando di concorso richiedesse certamente una durata minima di due anni di esperienza professionale nel settore della traduzione o, più verosimilmente, nel settore della traduzione giuridica, il modo di considerare e di calcolare, in termini di durata, un’esperienza professionale esercitata con lo status di lavoratore autonomo non era tuttavia esplicitato, mentre detto tipo di esperienza di lavoro freelance corrisponde esattamente alla natura delle funzioni descritte nel bando di concorso.

52

Pertanto, in mancanza di indicazioni espresse nel bando di concorso sul metodo di calcolo della durata dell’esperienza professionale richiesta o di qualsiasi altra indicazione utile al riguardo, la ratio iuris di tale requisito di ammissione, per quanto riguarda in particolare i candidati, come [FE], che potevano avvalersi di un’esperienza specifica come giurista linguista freelance, non poteva essere certamente quella di esigere da tali candidati, per provare che si trattava di un’attività professionale equivalente a un lavoro esercitato a tempo pieno, di aver tradotto durante ciascuna giornata di lavoro, svolto in tale veste nel corso del periodo di riferimento di due anni, un numero di pagine di testi giuridici determinato. Tale condizione, infatti, non era prevista dal bando di concorso, né esplicitamente né implicitamente, in particolare alla luce di altre condizioni contenute in tale bando.

53

Pertanto, in mancanza, nel bando di concorso, di criteri o di modalità di calcolo dell’esperienza professionale richiesta per essere ammessi al concorso, si deve ritenere che, anche qualora la durata dell’esperienza professionale in questione dovesse riferirsi alla durata di un’attività esercitata a tempo pieno, la commissione giudicatrice abbia potuto basarsi, per valutare l’ammissione [di FE] alle prove, (…) sul fatto che doveva trattarsi di un’attività “professionale” di giurista linguista – quindi di un’attività che non poteva avere carattere “occasionale” e che doveva riguardare principalmente la traduzione di testi giuridici – esercitata in modo continuativo, ossia per una durata di tempo significativa, al servizio di un committente professionista, persona pubblica o privata che, in base al contratto in questione, poteva chiedere traduzioni di testi giuridici in qualsiasi momento ed eventualmente entro termini imperativi, proprio in ragione della sua attività professionale o istituzionale che necessitava di traduzioni giuridiche di un certo livello.

(…)

56

Di conseguenza, non potendo attribuire a tale requisito di ammissione supplementare, considerato il silenzio, in proposito, del testo del bando di concorso, una portata diversa da quella precedentemente esposta, salvo violare, in caso contrario, il principio della certezza del diritto (…), la tesi della Commissione secondo la quale la durata minima di due anni di esperienza professionale, nel caso specifico del concorso, deve essere intesa come riferita, per definizione, a un’attività professionale esercitata a tempo pieno, da calcolare, per giunta, secondo le modalità previste nella decisione controversa (…), non può essere accolta, non essendo stato precisato, infatti, nel bando di concorso che, per quanto riguarda in particolare i candidati che fanno valere un’esperienza professionale come giurista linguista freelance, il tempo pieno di cui trattasi doveva corrispondere necessariamente a quello calcolato secondo le modalità interne di tale istituzione o, in ogni caso, secondo modalità specifiche».

21

La Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto dichiarando che il requisito secondo cui l’esperienza professionale minima doveva essere stata maturata a tempo pieno non poteva essere opposto a FE nel caso di specie, in quanto esso non era stato espressamente indicato nel bando di concorso. Tale errore comporterebbe l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto avrebbe consentito al Tribunale della funzione pubblica di dichiarare che la decisione della commissione giudicatrice non era illegittima (punti da 68 a 70 e da 73 a 80 della sentenza impugnata) e che, di conseguenza, l’APN, decidendo di non assumere FE, aveva ecceduto i limiti della propria competenza (punto 71 della sentenza impugnata) e aveva adottato quindi una decisione illegittima (punto 82 della sentenza impugnata).

22

FE contesta tale argomento e sostiene in particolare che il Tribunale della funzione pubblica non ha escluso l’applicazione della giurisprudenza relativa all’esperienza professionale minima, bensì l’avrebbe applicata adattandola alle caratteristiche di un lavoro svolto con lo status di lavoratore autonomo. Ciò risulterebbe in particolare dai punti 53, 54 e 80 della sentenza impugnata. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe solo respinto il modo in cui l’APN ha applicato tale giurisprudenza nel caso di specie. Esso avrebbe quindi rispettato, da un lato, i principi della certezza del diritto e della parità di trattamento e, dall’altro, l’indipendenza della commissione giudicatrice e il suo ampio potere discrezionale, nonché la funzione assegnata al bando di concorso. Inoltre, FE precisa che, nella fattispecie, il bando di concorso non conteneva alcuna precisazione circa il modo in cui occorreva valutare l’esperienza professionale richiesta. A suo parere, tenuto conto della finalità del concorso, tale esperienza poteva essere quella acquisita in qualità di lavoratore autonomo.

23

A tale proposito, da un lato, occorre rammentare che la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine, in particolare, di metterli in grado di valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura. L’APN dispone di un ampio potere di valutazione per determinare i criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e per determinare, in relazione a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso (v. sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 63 e giurisprudenza citata).

24

Dall’altro lato, il bando di concorso può legittimamente limitarsi a ripetere, senza specificare il livello di esperienza richiesto per il posto da coprire, la corrispondente formula generale dell’articolo 5, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e lasciare, di conseguenza, alla commissione giudicatrice di concorso la responsabilità di valutare, caso per caso, se i titoli e i diplomi prodotti, così come l’esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato, corrispondano al livello richiesto dallo Statuto, e pertanto dal bando di concorso, per l’esercizio di funzioni corrispondenti alla categoria indicata da quest’ultimo (v. sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 64 e giurisprudenza citata).

25

Nella specie, il titolo A, punto II.2, del bando di concorso precisava che, per poter essere ammessi a sostenere le prove, i candidati, alla data di scadenza fissata per l’iscrizione al concorso, dovevano dimostrare di aver maturato, «[d]opo il ciclo di studi universitari richiesto, un’esperienza professionale di almeno due anni». Si deve inoltre rilevare che detto bando non precisava né la natura di tale esperienza professionale, né il settore in cui doveva essere stata acquisita. Del pari, come risulta dal fascicolo in primo grado, non era prevista nessun’altra precisazione circa il modo in cui dovevano essere state maturate le varie esperienze, né dal bando di concorso, né dalla guida per i candidati (GU 2005, C 327 A, pag. 3), alla quale rinviava il bando di concorso.

26

A tale proposito, al punto 70 della sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione (T‑293/03, EU:T:2006:37), il Tribunale ha precisato che in un caso, come quello di specie, in cui un requisito previsto dal bando di concorso era stato redatto in termini molto generici, la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale per definire i criteri di applicazione dei requisiti di ammissione al concorso, tra cui quello della durata dell’esperienza professionale maturata.

27

Il Tribunale ha tuttavia precisato, ai punti 71 e 72 della sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione (T‑293/03, EU:T:2006:37), che, esigendo che l’attività professionale fosse stata compiuta per un periodo di tempo minimo, il bando di concorso richiedeva necessariamente l’esercizio effettivo di tale attività per detto periodo, il che poteva quindi essere inteso solo nel senso che si riferiva a un periodo di lavoro svolto a tempo pieno per il suddetto periodo di tempo minimo o a un periodo di lavoro compiuto per uno o più periodi a tempo parziale equivalente, in termini di tempo di lavoro, al periodo minimo a tempo pieno. Così, la commissione giudicatrice poteva calcolare e tenere conto, ai fini dell’ammissione al concorso di candidati esterni, dei periodi di esperienza professionale non esclusivi e a tempo parziale, purché il totale di detti periodi raggiungesse il minimo del periodo a tempo pieno richiesto.

28

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che, nelle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione (T‑293/03, EU:T:2006:37), non si poteva ritenere che, applicando il criterio relativo all’esigenza di un lavoro a tempo pieno, la commissione giudicatrice avesse agito in contrasto con i termini del bando di concorso o avesse imposto condizioni aggiuntive eccedenti i requisiti di ammissione previsti da quest’ultimo (sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 76).

29

Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, il bando di concorso richiedeva unicamente che l’attività professionale fosse stata svolta per un periodo di almeno due anni e tale condizione doveva essere intesa nel senso che si riferiva a un periodo di lavoro svolto a tempo pieno per due anni o a un periodo di lavoro svolto per uno o più periodi a tempo parziale, o con lo status di lavoratore autonomo, equivalente, in termini di tempo di lavoro, a un periodo di due anni a tempo pieno.

30

Siffatta interpretazione è conforme alla giurisprudenza citata dal Tribunale della funzione pubblica al punto 51 della sentenza impugnata ed è quindi l’unica che consenta di garantire l’applicazione uniforme della procedura di assunzione a tutti i candidati al concorso, dato che, a seconda che l’attività venga esercitata a tempo pieno, a metà tempo, a un quarto di tempo o in ragione di un giorno alla settimana per tre anni, il periodo di attività richiesto potrebbe variare in misura considerevole, determinando eventualmente una disparità tra i candidati per quanto riguarda la durata dell’esperienza richiesta (sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punti 7475).

31

Orbene, è vero che il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente precisato, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, «il modo di considerare e di calcolare, in termini di durata, un’esperienza professionale esercitata con lo status di lavoratore autonomo non era tuttavia esplicitato» e che, per quanto riguarda FE, la ratio iuris del requisito di ammissione relativo alla durata dell’esperienza professionale richiesta «non poteva essere certamente quella di esigere da tali candidati, per provare che si trattava di un’attività professionale equivalente a un lavoro esercitato a tempo pieno, di aver tradotto durante ciascuna giornata di lavoro, svolto in tale veste nel corso del periodo di riferimento di due anni, un numero di pagine di testi giuridici determinato».

32

Tuttavia, dopo avere evocato come semplice ipotesi, al punto 53 della sentenza impugnata, il requisito secondo cui la durata dell’esperienza professionale in questione doveva riferirsi alla durata di un’attività esercitata a tempo pieno, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 56 della medesima sentenza, che «la tesi della Commissione secondo la quale la durata minima di due anni di esperienza professionale, nel caso specifico del concorso, [doveva] essere intesa come riferita, per definizione, a un’attività professionale esercitata a tempo pieno (…) non [poteva] essere accolta».

33

A tale proposito, occorre inoltre rilevare che le constatazioni operate dal Tribunale della funzione pubblica al punto 51 della sentenza impugnata si basano su un’interpretazione erronea sia, in particolare, della sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione (T‑293/03, EU:T:2006:37), sia del bando di concorso. Infatti, da un lato, risulta da detta sentenza che l’esperienza professionale della ricorrente oggetto della controversia non era quella maturata con lo status di lavoratore subordinato e la cui durata era quindi agevolmente determinabile con riferimento ai contratti di lavoro o agli attestati di lavoro rilasciati dai datori di lavoro, bensì quella di presidente del consiglio di amministrazione di una fondazione, attività svolta su base volontaria e a tempo parziale e che non era soggetta a limiti di tempo o di orario, ma veniva esercitata parallelamente ad un’altra attività che non poteva essere presa in considerazione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punti da 11 a 14, 61, 8182). Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi precisato erroneamente che la differenza con riferimento alle circostanze che hanno condotto all’adozione di detta sentenza risiedeva, nella fattispecie, nel fatto che «il modo di considerare e di calcolare, in termini di durata, un’esperienza professionale esercitata con lo status di lavoratore autonomo non era tuttavia esplicitato, mentre detto tipo di esperienza di lavoro freelance corrisponde[va] esattamente alla natura delle funzioni descritte nel bando di concorso». Infatti, anche in detta causa il bando di concorso non forniva alla commissione giudicatrice alcuna indicazione precisa sull’interpretazione del requisito della durata minima dell’esperienza professionale precedente o sul modo di tenere conto di qualsiasi esperienza che non fosse stata maturata in qualità di lavoratore subordinato o a tempo pieno (sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punti 370).

34

Dall’altro lato, il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente constatato che, nel caso di specie, il bando di concorso richiedeva una durata minima di due anni di esperienza professionale «nel settore della traduzione o, più verosimilmente, nel settore della traduzione giuridica». Infatti, il bando di concorso prevedeva unicamente che i candidati dovevano dimostrare di avere maturato, «[d]opo il ciclo di studi universitari richiesto, un’esperienza professionale di almeno due anni (…)», senza precisare il settore dell’esperienza maturata.

35

Da quanto precede risulta che, statuendo, in particolare, al punto 56 della sentenza impugnata, che, in mancanza di una precisazione in tal senso nel bando di concorso, la commissione giudicatrice non era tenuta a intendere il requisito della durata minima di due anni di esperienza professionale come riferita a un’attività a tempo pieno, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto.

36

Tuttavia, nel presente procedimento, un simile errore di diritto non può comportare di per sé l’annullamento della sentenza impugnata. Al fine di determinare se ciò debba avvenire, occorre verificare se, in seguito, le valutazioni del Tribunale della funzione pubblica siano state concretamente viziate dal postulato erroneo che quest’ultimo aveva formulato al punto 56 della sentenza impugnata.

Sul secondo capo del primo motivo, concernente un errore di diritto nella definizione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dei rapporti tra la commissione giudicatrice e l’APN

37

La Commissione contesta i punti 38 e 71 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, in sostanza, che decidendo, in fase di assunzione, di escludere FE dall’elenco di riserva per motivi di ammissione non previsti nel bando di concorso, l’APN aveva ecceduto i limiti della sua competenza in materia di controllo del rispetto del requisito di ammissione supplementare relativo all’esperienza professionale.

38

A tale proposito, la Commissione sostiene che l’adozione, da parte dell’APN, della decisione controversa non poteva essere considerata un’ingerenza nelle competenze della commissione giudicatrice, poiché detta decisione era necessaria per porre rimedio a un’illegittimità commessa da quest’ultima e l’APN non può essere vincolata da decisioni della commissione giudicatrice viziate da illegittimità.

39

FE replica che la Commissione si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata, in cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe ritenuto, giustamente, da un lato, che non vi era alcun motivo per privilegiare il metodo di calcolo dell’una o dell’altra istituzione, come ad esempio quello della Commissione, e, dall’altro, che la valutazione di tale esperienza effettuata dalla commissione giudicatrice era più plausibile rispetto a quella effettuata dall’APN. In ogni caso, gli argomenti dedotti dalla Commissione nell’ambito di tale capo non avvalorerebbero affatto la sua conclusione secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe concluso erroneamente che l’APN aveva ecceduto le sue competenze. Infatti, la constatazione secondo cui l’APN, adottando la decisione controversa, aveva ecceduto le sue competenze sarebbe la conseguenza inevitabile e necessaria della constatazione secondo cui la commissione giudicatrice non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione.

40

A tale proposito, dall’esame del primo capo del presente motivo risulta che, da un lato, il requisito dell’esperienza professionale minima doveva essere inteso, nel caso di specie, come un’esperienza professionale esercitata a tempo pieno e che, dall’altro, per verificare se i candidati soddisfacessero tale requisito, la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale.

41

Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l’APN non aveva «la competenza per poter legittimamente escludere, a posteriori, dall’elenco di riserva redatto dalla commissione giudicatrice un vincitore di concorso che non [avesse] rispettato un requisito di ammissione non contenuto nel bando di concorso che essa stessa [aveva] adottato e neppure contenuto in una disposizione dello Statuto o in qualsiasi altro testo giuridico opponibile ai candidati».

42

Infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che l’illegittimità che l’APN intendeva opporre a FE non derivava «da un errore manifesto in cui sarebbe incorsa la commissione giudicatrice nella valutazione di un requisito di ammissione specifico richiesto dal bando di concorso o contenuto in una disposizione dello Statuto, ma deriverebbe dall’errore commesso dall’APN stessa di non aver prescritto, nel bando di concorso, la clausola supplementare secondo la quale l’esperienza professionale minima di due anni, richiesta per l’ammissione alle prove, doveva essere un’esperienza professionale esercitata a tempo pieno per due anni e doveva essere calcolata secondo criteri specifici chiaramente prestabiliti, la cui inosservanza avrebbe comportato la mancata ammissione alle prove del concorso». Esso ha quindi considerato che la decisione adottata dall’APN nel caso di specie costituiva una «regolarizzazione, ex post, del bando di concorso (…) in fase di assunzione» (punto 67 della sentenza impugnata).

43

Tale conclusione è confermata al punto 68 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale della funzione pubblica ha precisato, in sostanza, che, affinché il requisito in discussione nella fattispecie possa essere inteso come un’esperienza professionale esercitata per due anni a tempo pieno, «circostanza che lo avrebbe reso una modalità giuridicamente vincolante sia per la commissione giudicatrice che per i candidati e la cui inosservanza da parte di questi ultimi avrebbe comportato la loro esclusione dal concorso», l’APN avrebbe dovuto indicarlo nel bando di concorso.

44

Sulla base di tale conclusione, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, da un lato, che le rispettive decisioni della commissione giudicatrice e dell’APN riflettevano unicamente una differenza tra il metodo in base al quale la commissione giudicatrice aveva valutato l’esperienza professionale minima prevista nel bando di concorso e il metodo di calcolo del tempo pieno secondo i criteri specifici utilizzati dall’APN e, dall’altro, che, in tali circostanze, la Commissione non aveva fornito la prova di un’omissione manifesta da parte della commissione giudicatrice della verifica se il requisito di ammissione relativo all’esperienza professionale fosse soddisfatto nel caso di FE (punti da 68 a 70 della sentenza impugnata).

45

Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi concluso che, adottando la decisione controversa, l’APN aveva ecceduto la propria competenza in materia di controllo del rispetto del requisito di ammissione supplementare relativo all’esperienza professionale, invadendo in tal modo la sfera di competenza che, su tale punto, il bando di concorso aveva espressamente riservato alla commissione giudicatrice e interferendo altresì con le prerogative di autonomia e di indipendenza proprie delle commissioni giudicatrici di concorso (punto 71 della sentenza impugnata).

46

Orbene, come è stato dichiarato nell’ambito del primo capo del presente motivo, il requisito di ammissione dell’esperienza professionale minima di due anni, inteso come riferito a un’attività professionale esercitata a tempo pieno, era opponibile nella fattispecie, senza che ciò sia specificato nel bando di concorso.

47

Ne consegue che, al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto.

48

Pertanto, il secondo capo del primo motivo deve essere accolto.

Sul terzo capo del primo motivo, concernente un errore di diritto nella definizione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, delle condizioni dell’errore manifesto di valutazione commesso dalla commissione giudicatrice, uno snaturamento dei documenti del fascicolo e un errore di diritto nella considerazione secondo cui l’applicazione del metodo di calcolo dell’esperienza professionale seguito dalla Commissione era illegittima

49

La Commissione contesta i punti da 57 a 82 della sentenza impugnata, che riguardano l’esame, da parte del Tribunale della funzione pubblica, in quest’ordine, della modalità di calcolo della durata minima di due anni di esperienza professionale, del potere dell’APN di escludere FE dall’elenco di riserva dei vincitori del concorso nonché l’errore manifesto eventualmente commesso dalla commissione giudicatrice del concorso nella valutazione della durata dell’esperienza professionale di FE. A parere della Commissione, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe considerato erroneamente che non era stato dimostrato alcun errore manifesto nella decisione della commissione giudicatrice di ammettere FE al concorso.

50

Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che la Commissione non aveva fornito la prova di un’«omissione manifesta da parte della commissione giudicatrice [di tenere conto del requisito di ammissione relativo all’esperienza professionale] o, in ogni caso, la prova di un’ammissione [di FE] alle prove del concorso, che sarebbe stata decisa dalla commissione giudicatrice in modo manifestamente arbitrario rispetto ai termini del bando di concorso» e che «non sussist[evano] elementi per affermare che la commissione giudicatrice non avrebbe esaminato [i] documenti [presentati da FE], ad esempio in base al criterio indicato ai punti 53 e 55 [della sentenza impugnata]».

51

Con una prima censura, la Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha quindi commesso un errore di diritto. Anziché accertare se gli argomenti dedotti dalla Commissione fossero idonei a privare di plausibilità la decisione della commissione giudicatrice, esso avrebbe identificato criteri che, a suo parere, avrebbero consentito di affermare che la commissione giudicatrice aveva assolto il proprio obbligo di calcolare l’esperienza professionale di FE. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente preteso la prova di un’omissione manifesta di calcolo dell’esperienza professionale o di un’ammissione manifestamente arbitraria al concorso da parte della commissione giudicatrice.

52

A parere di FE, tale censura sarebbe irricevibile in quanto criticherebbe constatazioni di fatto. Nel merito, essa sostiene che spettava all’APN fornire la prova che la decisione della commissione giudicatrice era viziata da un errore manifesto, poiché quest’ultima beneficiava in linea di principio di una presunzione di legittimità, il che giustificherebbe inoltre il controllo limitato dell’APN. A suo parere, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe effettuato proprio tale esame dell’errore manifesto, in particolare ai punti da 72 a 82 della sentenza impugnata, e ciò alla luce degli elementi che aveva indentificato, basandosi sul bando di concorso, ai punti 53 e 55 della medesima sentenza. Infine, FE evidenzia il carattere contraddittorio degli argomenti della Commissione.

53

Si deve rilevare che, con la presente censura, la Commissione non contesta le constatazioni di fatto operate dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata in ordine all’errore manifesto di valutazione, bensì le conclusioni dello stesso relative agli obblighi della commissione giudicatrice e all’onere della prova incombente alla Commissione. Tali constatazioni sollevano questioni di diritto che sono soggette al controllo del giudice dell’impugnazione.

54

Come è stato dichiarato nel contesto del primo capo del presente motivo e come ha ricordato il Tribunale della funzione pubblica al punto 80 della sentenza impugnata, nel caso di specie la commissione giudicatrice disponeva di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’equivalenza, in termini di orario di lavoro, tra un’attività esercitata a orario variabile in qualità di freelance e un lavoro a tempo pieno.

55

Tuttavia, anche se, conformemente a una costante giurisprudenza, l’APN non dispone del potere di annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice di concorso, essa è però tenuta, nell’esercizio delle proprie competenze, a prendere decisioni che non siano illegittime. Essa non può quindi essere vincolata da decisioni di una commissione giudicatrice la cui illegittimità sarebbe tale da viziare, in via consequenziale, le sue stesse decisioni. È per tale ragione che l’APN, prima di nominare una persona funzionario, ha l’obbligo di verificare se essa possieda i requisiti previsti a tal fine. Quando la commissione giudicatrice ammette erroneamente un candidato al concorso e lo inserisce in seguito nell’elenco di riserva, l’APN deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante un provvedimento motivato che consenta al giudice dell’Unione di valutarne la fondatezza (v. sentenza del 15 settembre 2005, Luxem/Commissione, T‑306/04, EU:T:2005:326, punto 23 e giurisprudenza citata).

56

Orbene, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice per stabilire se la precedente esperienza professionale dei candidati consenta loro di soddisfare i requisiti di ammissione al concorso, l’APN, nell’ambito del controllo da essa effettuato sulla regolarità delle decisioni di una commissione giudicatrice, deve limitarsi a verificare che l’esercizio da parte di quest’ultima del suo potere discrezionale non sia viziato da un errore manifesto.

57

A quest’ultimo riguardo, è stato dichiarato che un errore può essere qualificato come manifesto solamente quando può essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio, da parte dell’amministrazione, del suo ampio potere discrezionale. Di conseguenza, al fine di stabilire che nella valutazione dei fatti è stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili. In altri termini, non può sussistere un errore manifesto qualora la valutazione messa in discussione possa essere riconosciuta vera o valida (v. sentenza del 23 ottobre 2012, Eklund/Commissione, F‑57/11, EU:F:2012:145, punto 51 e giurisprudenza citata).

58

In primo luogo, dalle considerazioni che precedono risulta che, prima di procedere alla nomina di FE, da un lato, l’APN era tenuta a controllare la decisione della commissione giudicatrice di ammetterla al concorso e, dall’altro, essa doveva rifiutare tale nomina se riteneva che la decisione della commissione giudicatrice fosse viziata da un errore manifesto di valutazione.

59

Nel caso di specie, la commissione giudicatrice ha deciso di ammettere FE al concorso. Anche se tale decisione non era motivata, se ne deve dedurre che la commissione giudicatrice ha considerato che la candidata aveva dimostrato di soddisfare il requisito di ammissione relativo alla precedente esperienza professionale minima.

60

In tale contesto, e contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 69 e 70 della sentenza impugnata, non spettava all’APN dimostrare specificamente che la commissione giudicatrice non aveva affatto esaminato se FE soddisfacesse il requisito dell’esperienza professionale minima, ma le incombeva viceversa verificare se essa avesse tenuto conto del fatto che una parte importante di tale esperienza era stata maturata in qualità di freelance e se avesse calcolato tale esperienza, senza commettere errori manifesti di valutazione, in termini di lavoro a tempo pieno.

61

A tale proposito, si deve rilevare che la mancanza di informazioni sulle valutazioni della commissione giudicatrice non può impedire all’APN di considerare che la decisione alla quale detta commissione era pervenuta, ossia quella di ammettere FE al concorso, poteva essere viziata da un errore manifesto di valutazione.

62

Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica non poteva concludere, senza commettere un errore di diritto, che l’APN avrebbe avuto la competenza ad adottare la decisione controversa unicamente nel caso in cui fosse stato evidente che la commissione giudicatrice aveva omesso di tenere conto del requisito di ammissione dell’esperienza professionale e di calcolare la durata di quest’ultima o nel caso in cui la commissione giudicatrice avesse deciso di ammettere FE alle prove del concorso in modo manifestamente arbitrario, tenuto conto dei termini del bando di concorso.

63

In secondo luogo, per quanto concerne i punti 53 e 55 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale della funzione pubblica fa riferimento al punto 70 della medesima sentenza, esso ha dichiarato che, per valutare l’ammissione di FE a partecipare alle prove, la commissione giudicatrice aveva potuto basarsi, in particolare, «sul fatto che doveva trattarsi di un’attività “professionale” di giurista linguista – quindi di un’attività che non poteva avere carattere “occasionale” e che doveva riguardare principalmente la traduzione di testi giuridici – esercitata in modo continuativo, ossia per una durata di tempo significativa, al servizio di un committente professionista, persona pubblica o privata che, in base al contratto in questione, poteva chiedere traduzioni di testi giuridici in qualsiasi momento ed eventualmente entro termini imperativi, proprio in ragione della sua attività professionale o istituzionale che necessitava di traduzioni giuridiche di un certo livello», e che «spettava alla commissione giudicatrice (…) valutare, in modo diverso, la natura professionale dell’esperienza maturata a seconda che si trattasse di un’attività esercitata in qualità di “tradutt[ore] ’freelance’” o di “giurista linguista freelance”, in particolare quando questa seconda attività era stata prestata a favore di un’istituzione dell’Unione che, come la Corte di giustizia, chiede ai suoi prestatori soltanto la traduzione di testi a contenuto esclusivamente giuridico».

64

Come sostiene la Commissione, tali criteri di ammissione non potevano essere pertinenti nella fattispecie per valutare il requisito relativo alla durata della precedente esperienza professionale. Infatti, da un lato, secondo il bando di concorso, i candidati dovevano fornire la prova di una durata minima di esperienza professionale e non un’esperienza nel settore della traduzione di testi giuridici (v. anche supra, punto 34). Inoltre, il bando di concorso non forniva alcuna indicazione riguardo alla natura dell’esperienza professionale minima richiesta o al suo rapporto con le funzioni da svolgere, come ha ricordato lo stesso Tribunale della funzione pubblica al punto 46 della sentenza impugnata. Dall’altro lato, identificando detti criteri, il Tribunale della funzione pubblica si è pronunciato sulle caratteristiche e sugli obblighi dell’attività di giurista linguista nonché sulle differenze tra l’attività di «tradutt[ore] “freelance”» e quella di «giurista linguista freelance», senza tuttavia fondare le sue conclusioni su elementi del fascicolo.

65

Pertanto, identificando, ai punti 53 e 55 della sentenza impugnata, criteri per la valutazione del requisito di ammissione in questione che non risultavano dal fascicolo presentato dalle parti in primo grado, il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto.

66

In terzo luogo, si deve constatare che, ai punti da 73 a 82 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha peraltro applicato i criteri identificati ai punti 53 e 55 di detta sentenza nell’ambito dell’esame dell’«errore manifesto eventualmente commesso dalla commissione giudicatrice del concorso nel valutare la durata dell’esperienza professionale [di FE]», e ciò senza rispondere validamente agli argomenti della Commissione dedotti su tale punto e riassunti al punto 76 della sentenza impugnata. In seguito a detto esame, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che la Commissione non aveva neppure fornito la prova che la commissione giudicatrice fosse incorsa in un errore manifesto nel calcolo della durata dell’esperienza professionale di FE (punto 81 della sentenza impugnata).

67

Gli errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica ai punti 53, 55 e 56 della sentenza impugnata, quali identificati nell’ambito dell’esame del primo capo e della presente censura del terzo capo del primo motivo, implicano inoltre che risulta inficiata da un errore di diritto la sua valutazione sulla cui base esso ha dichiarato, ai punti da 75 a 81 della medesima sentenza, che la Commissione non aveva neppure fornito la prova che la commissione giudicatrice fosse incorsa in un errore manifesto nel calcolo della durata dell’esperienza professionale di FE. Infatti, i motivi sui quali si è basato il Tribunale della funzione pubblica non gli consentivano di giungere validamente a tale conclusione.

68

Con una seconda censura, la Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato gli elementi di prova del fascicolo, dato che essi non potevano indurre a statuire, ai punti 61 e 77 della sentenza impugnata, che nulla consentiva di ritenere che la commissione giudicatrice avesse ignorato il carattere freelance dell’attività di FE.

69

Come sostiene FE, tale censura deve essere respinta. Infatti, la Commissione non ha prodotto alcun elemento di prova relativo a un eventuale calcolo da parte della commissione giudicatrice dell’esperienza professionale di FE che permetta di constatare che detta commissione non aveva né effettivamente calcolato tale esperienza in termini di lavoro a tempo pieno – eventualmente con un metodo diverso da quello utilizzato dall’APN – né valutato tale esperienza sulla base di altri criteri, ad esempio quelli che il Tribunale della funzione pubblica ha esposto ai punti da 53 a 55 della sentenza impugnata.

70

A tale proposito, occorre rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante, la valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado non costituisce, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza del 4 luglio 2014, Kimman/Commissione, T‑644/11 P, EU:T:2014:613, punto 105 e giurisprudenza citata). Orbene, benché la Commissione invochi uno snaturamento del fascicolo, essa mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione dei fatti, il che esula dal controllo del giudice dell’impugnazione.

71

La terza censura del terzo capo verte su un errore di diritto nella conclusione del Tribunale della funzione pubblica, esposta ai punti da 57 a 61 della sentenza impugnata, secondo cui la commissione giudicatrice non era tenuta ad applicare il criterio di conversione delle pagine tradotte in giornate di lavoro, quale è stato applicato dall’APN. Secondo la Commissione, l’attività fatta valere da FE sarebbe effettivamente stata un’attività di traduzione.

72

A parere di FE, tale capo sarebbe irricevibile. Nel merito, ella sostiene che, in mancanza di regole precise nel bando di concorso e nella guida per i candidati, la commissione giudicatrice poteva applicare i criteri di esame della durata dell’esperienza professionale che aveva stabilito essa stessa a questo scopo.

73

Tale censura deve essere respinta. Come è stato dichiarato supra al punto 35, il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 56 della sentenza impugnata, che la commissione giudicatrice non era tenuta a calcolare la durata dell’esperienza professionale in termini di lavoro a tempo pieno.

74

Tuttavia, si deve precisare che, nell’ambito del requisito di ammissione così definito, la commissione giudicatrice era libera di applicare qualsiasi metodo di calcolo che le consentisse di calcolare la durata dell’esperienza professionale pertinente di FE in termini di attività svolta a tempo pieno. Di conseguenza, l’argomento della Commissione secondo cui il criterio di conversione delle pagine tradotte in giornate di lavoro era obbligatorio non può essere accolto.

75

Alla luce di quanto precede, occorre, da un lato, accogliere il primo e il secondo capo nonché la prima censura del terzo capo del primo motivo e, dall’altro, respingere la seconda e la terza censura del terzo capo del primo motivo in quanto, rispettivamente, irricevibile e infondata.

76

Tuttavia, gli errori di diritto constatati supra ai punti 35, 47, 62, 65 e 67 non giustificano l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha altresì accolto il secondo motivo sollevato in subordine da FE in primo grado, dichiarando che l’APN aveva commesso un errore manifesto di valutazione (punti da 83 a 94 della sentenza impugnata).

Sul secondo motivo, concernente un errore di diritto nella conclusione secondo cui l’APN avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione

77

Ai punti da 91 a 93 della sentenza impugnata, statuendo sul secondo motivo, concernente, in particolare, l’errore manifesto di valutazione dell’APN, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che il metodo di calcolo della durata dell’esperienza professionale applicato dall’APN «non [era] stato prescritto nella [comunicazione del vicepresidente della Commissione SEC (2004) 638, del 25 maggio 2004, relativa al fabbisogno in termini di traduzione] quale criterio obbligatorio di selezione per l’ammissione alle prove di un concorso destinato specificamente all’assunzione di giuristi linguisti», «non era previsto nel bando di concorso», «non era stato neppure oggetto di una pubblicazione accessibile o necessariamente conosciuta dalla commissione giudicatrice o dai candidati interessati», «non corrisponde[va] ai criteri utilizzati dai servizi di traduzione delle altre istituzioni che hanno accesso all’elenco di riserva del concorso per l’assunzione, eventualmente, dei loro giuristi linguisti» e non era quindi «comune alle istituzioni dell’Unione». Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che l’APN «non poteva utilizzare un metodo di calcolo esclusivamente interno alla Commissione e, pertanto, non interistituzionale, che risultava quindi non pertinente, poiché si trattava, nella fattispecie, di assumere giuristi linguisti, e non vincolante nei confronti di persone esterne all’istituzione».

78

Al punto 93 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha quindi dichiarato che l’analisi della Commissione, «anche ammesso che [fosse] plausibile, non si fonda[va] su alcuna norma giuridica pertinente e direttamente opponibile [a FE] e costitui[va], pertanto, un errore manifesto da parte dell’APN, che [poteva] essere agevolmente individuato dal Tribunale», e ha accolto il secondo motivo dedotto da FE dinanzi ad esso.

79

A parere della Commissione, la mancata previsione nel bando di concorso di un metodo di calcolo dell’esperienza professionale non poteva ostare a che la commissione giudicatrice l’applicasse. Inoltre, il problema dell’eventuale non rispondenza al requisito relativo all’esperienza professionale potrebbe essere sollevato fino al momento dell’assunzione. Peraltro, la mancata applicazione dei criteri di calcolo sarebbe palesemente in contrasto con l’esigenza della parità di trattamento dei candidati. Infine, la conclusione del Tribunale della funzione pubblica sarebbe contradditoria e violerebbe quindi l’obbligo di motivazione, tenuto conto del punto 93 della sentenza impugnata in cui esso avrebbe riconosciuto che l’applicazione dei criteri di conversione della Commissione poteva essere considerata «plausibile», il che, conformemente alla giurisprudenza sulla nozione di errore manifesto di valutazione, escluderebbe tale errore.

80

FE replica che, in mancanza di un metodo di calcolo nelle disposizioni pertinenti, i servizi della Commissione potrebbero applicare tali metodi in maniera arbitraria e non trasparente, mentre la commissione giudicatrice è vincolata da dette disposizioni. Inoltre, la natura interna o interistituzionale della regola di conversione non sarebbe pertinente al fine di valutare la motivazione della sentenza impugnata, che sarebbe basata sull’opponibilità di tale regola. Infine, il riferimento al carattere «plausibile» dell’analisi dell’esperienza professionale di FE sarebbe una figura retorica che indicherebbe la natura puramente ipotetica della supposizione nonché l’ultroneità degli altri argomenti dedotti da FE nel secondo motivo del suo ricorso in primo grado.

81

Si deve rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha fondato la sua conclusione secondo cui l’APN era incorsa in un errore manifesto di valutazione sulla constatazione che il metodo di calcolo utilizzato da quest’ultima, vale a dire il calcolo della durata dell’esperienza professionale secondo il rapporto di cinque pagine tradotte al giorno (v. punto 90 della sentenza impugnata), da un lato, non si basava su alcuna norma giuridica nota e, dall’altro, non era comune a tutte le istituzioni dell’Unione. Infatti, secondo il Tribunale della funzione pubblica, l’applicazione di tale metodo costituiva un errore manifesto di valutazione a motivo, in particolare, del fatto che esso era esclusivamente interno alla Commissione e, in quanto tale, non era né pertinente né vincolante nei confronti di persone esterne all’istituzione, quale FE (punto 92 della sentenza impugnata).

82

Per contro, ai punti 86 e 94 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato sulla questione se la valutazione dell’esperienza professionale di FE da parte dell’APN potesse essere accolta in quanto plausibile (punto 93 della sentenza impugnata), preferendo limitare il suo esame alla constatazione che il metodo di calcolo utilizzato dall’APN non era opponibile a FE. Orbene, con tale conclusione, il Tribunale della funzione pubblica non si è realmente pronunciato sulla censura relativa all’errore manifesto di valutazione, ma piuttosto sulla censura relativa all’asserita violazione del principio della certezza del diritto.

83

Infatti, in primo luogo, come risulta dalla giurisprudenza citata supra al punto 57, al fine di stabilire che, nella valutazione dei fatti, è stato commesso un errore manifesto tale da giustificare l’annullamento di una decisione, è necessario dimostrare che le valutazioni espresse nella decisione controversa non sono plausibili.

84

Poiché il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 93 della sentenza impugnata, che l’APN aveva commesso un errore manifesto di valutazione senza pronunciarsi sul carattere plausibile o meno dell’analisi effettuata da quest’ultima dell’esperienza professionale di FE, esso ha violato l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

85

In secondo luogo, per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, si deve rilevare, come ha fatto il Tribunale della funzione pubblica al punto 42 della sentenza impugnata, che un bando di concorso sarebbe privato del suo oggetto, che è informare i candidati sui requisiti da soddisfare per potersi candidare, se l’amministrazione potesse respingere un candidato per un motivo non espressamente figurante in detto avviso o nello Statuto, o che non sia stato oggetto di pubblicazione (v. per quanto riguarda l’avviso di posto vacante, sentenze del 14 aprile 2011, Šimonis/Commissione, F‑113/07, EU:F:2011:44, punto 74, e del 15 ottobre 2014, Moschonaki/Commissione, F‑55/10 RENV, EU:F:2014:235, punto 42).

86

Tuttavia, sebbene tale esigenza impedisca di opporre a un candidato ad un concorso un requisito di ammissione che non figura, in particolare, nel bando di concorso, tale requisito non può essere interpretato nel senso che obbliga l’APN a precisare, nel bando di concorso, anche la o le diverse modalità di calcolo possibili per l’applicazione di tali requisiti di ammissione. Peraltro, si deve rilevare che siffatta interpretazione annullerebbe, in pratica, l’ampio potere di valutazione di cui dispone la commissione giudicatrice del rispetto dei criteri previsti da detti bandi di concorso.

87

Pertanto, non si può considerare che l’APN, adottando la decisione controversa, abbia violato il principio della certezza del diritto.

88

Nella controreplica, FE sostiene che, diversamente dal caso di specie, il bando di concorso in discussione nella sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione (T‑293/03, EU:T:2006:37), conteneva una descrizione esplicita e dettagliata della natura dell’esperienza professionale richiesta nonché dei posti nei quali essa poteva essere acquisita. Inoltre, detta sentenza confermerebbe che incombe alla commissione giudicatrice, la quale dispone di un ampio potere discrezionale, la responsabilità di valutare se i candidati soddisfino i requisiti. Orbene, le decisioni di una commissione giudicatrice alla quale l’APN non abbia fornito alcuna indicazione circa l’esercizio del suo potere di valutazione non potrebbero essere successivamente rimesse in discussione dall’APN sulla base dei criteri dai quali la commissione giudicatrice non era affatto vincolata.

89

Tale argomento deve essere respinto. Infatti, il presente motivo riguarda la pertinenza e l’opponibilità del metodo di calcolo utilizzato dall’APN nel caso di specie e non la questione del potere discrezionale che la commissione giudicatrice esercita in relazione ai requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso.

90

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto dichiarando che il metodo di calcolo utilizzato dall’APN non era né pertinente né opponibile nel caso di specie e che, applicandolo, quest’ultima aveva commesso un errore manifesto di valutazione.

91

Pertanto, il secondo motivo deve essere accolto.

Sull’annullamento parziale della sentenza impugnata

92

Dal momento che il primo capo, il secondo capo e la prima censura del terzo capo del primo motivo, nonché il secondo motivo sono stati dichiarati fondati, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui dispone l’annullamento della decisione controversa in ragione del fatto che l’APN non sarebbe stata competente ad adottare detta decisione e che avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

93

In tali circostanze, la decisione del Tribunale della funzione pubblica di condannare la Commissione a pagare un risarcimento a FE, che si basava sulla constatazione secondo cui dall’esame del primo motivo dedotto dinanzi ad esso risultava che la decisione controversa era viziata da illegittimità (v. punto 121 della sentenza impugnata), risulta priva di fondamento giuridico.

94

Ne consegue che, senza che sia necessario esaminare il terzo motivo, occorre annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata.

95

Per contro, non occorre annullare il punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata con cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso di FE quanto al resto, dato che tale decisione non è inficiata dal fatto che il primo capo, il secondo capo e la prima censura del terzo capo del primo motivo nonché il secondo motivo sono stati dichiarati fondati.

96

Infine, tenuto conto dell’annullamento parziale della sentenza impugnata, la decisione del Tribunale della funzione pubblica relativa alle spese e, pertanto, il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata devono parimenti essere annullati.

Sul ricorso proposto in primo grado

97

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), quando il Tribunale annulla una decisione del Tribunale della funzione pubblica giudicando nel contempo che lo stato degli atti consente una decisione, la sezione che statuisce sull’impugnazione statuisce essa stessa sulla controversia. Ciò si verifica nel caso di specie.

98

A tale proposito, occorre precisare che, considerando il fatto che la sentenza impugnata è annullata solo nella parte in cui è viziata dagli errori constatati supra ai punti 35, 47, 62, 65, 67 e 90, che riguardano gli argomenti evocati nel primo e nel secondo motivo sollevati in primo grado e concernenti l’incompetenza dell’APN, l’errore manifesto di valutazione e la violazione del principio della certezza del diritto, le altre valutazioni del Tribunale della funzione pubblica sono divenute definitive.

99

In particolare, si deve constatare che nel contesto della presente impugnazione non è stata espressamente rimessa in discussione la conclusione del Tribunale della funzione pubblica figurante al punto 105 della sentenza impugnata, secondo la quale la domanda di annullamento di FE diretta contro la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e, quindi, dev’essere considerata come formalmente diretta contro la decisione controversa, quale precisata dal provvedimento di rigetto del reclamo. Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione del Tribunale della funzione pubblica figurante ai punti da 101 a 109 della sentenza impugnata, con cui esso ha respinto il terzo motivo dedotto in primo grado, concernente la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine nonché il mancato rispetto del termine ragionevole.

100

Pertanto, il Tribunale deve statuire definitivamente sul ricorso inizialmente proposto da FE dinanzi al Tribunale della funzione pubblica pronunciandosi sulle censure del secondo motivo e sul quarto motivo, che non sono stati esaminati dal Tribunale della funzione pubblica.

101

A tale proposito, in primo luogo, dall’analisi del primo motivo dedotto nel contesto della presente impugnazione risulta che, nella fattispecie, il requisito di ammissione relativo alla durata minima della precedente esperienza professionale doveva essere inteso nel senso che si riferiva a un periodo di lavoro svolto a tempo pieno e che, prima di assumere FE, l’APN era tenuta a verificare se essa soddisfacesse i requisiti richiesti a tal fine.

102

Inoltre, il fatto che il metodo di calcolo della precedente esperienza professionale non fosse previsto nel bando di concorso non può essere interpretato nel senso che dispensava la commissione giudicatrice da qualsiasi calcolo, in termini di tempo pieno, della durata di detta esperienza.

103

In tale contesto, esaminando il fascicolo di FE prima della sua assunzione, l’APN ha potuto osservare che l’attività di giurista linguista freelance da lei fatta valere rappresentava quasi la metà della sua esperienza professionale (15 mesi su un totale di 31 mesi) e quasi due terzi del periodo minimo di 24 mesi richiesto, che, durante tale periodo, FE aveva tradotto in totale 721 pagine e che, parallelamente a una parte di tale attività, ella aveva proseguito gli studi (v. punti 11, 19, 78 e 79 della sentenza impugnata). In tali circostanze, si deve ritenere che l’APN abbia potuto validamente procedere alla verifica della durata della precedente esperienza professionale di FE.

104

In secondo luogo, per quanto concerne il secondo motivo dedotto in subordine da FE in primo grado e, anzitutto, per quel che riguarda l’asserito errore manifesto di valutazione dell’APN, si deve osservare che il metodo di calcolo consistente nel quantificare il lavoro effettuato sulla base del numero di pagine tradotte è ampiamente utilizzato nel settore della traduzione, sia dalle istituzioni che in ambito privato, verosimilmente in quanto è considerato come il più obiettivo. In particolare, esso viene parimenti utilizzato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, anche per quanto riguarda i giuristi linguisti, nonché per il pagamento dei servizi di traduzione freelance. Peraltro, è giocoforza rilevare che i buoni d’ordine della Corte di giustizia presentati da FE indicano quale incarico da svolgere la «traduzione del documento», il termine previsto a tale scopo, il numero di pagine del documento in questione, il prezzo per pagina e l’importo totale dovuto. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica non ha affatto constatato che, per far valere la sua esperienza di «giurista linguista freelance», FE avrebbe presentato elementi di prova attestanti che, in tale qualità, essa avrebbe svolto per la Corte di giustizia dell’Unione europea incarichi diversi da quello della traduzione di documenti giuridici.

105

Peraltro, il fatto che l’APN abbia utilizzato il criterio del numero di pagine tradotte al giorno secondo il rapporto utilizzato dai servizi di traduzione della Commissione, ossia cinque pagine per giorno lavorativo, non può essere considerato di per sé manifestamente erroneo.

106

A tale proposito, si deve osservare che, nel caso di specie, la decisione della commissione giudicatrice e quella dell’APN non hanno la medesima portata. Mentre la prima di tali decisioni induce ad ammettere o meno un candidato al concorso, quella dell’APN si limita all’eventuale assunzione del vincitore del concorso da parte di una determinata istituzione. Si deve rammentare che – diversamente da quanto sembra emergere, in particolare, dai punti da 62 a 72 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato il «potere dell’APN di escludere [FE] dall’elenco di riserva dei vincitori del concorso» –, secondo costante giurisprudenza fondata sul principio di indipendenza delle commissioni giudicatrici, l’APN non dispone del potere di annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice di concorso (sentenze del 20 febbraio 1992, Parlamento/Hanning, C‑345/90 P, EU:C:1992:79, punto 22, e del 15 settembre 2005, Luxem/Commissione, T‑306/04, EU:T:2005:326, punti 2224). Orbene, poiché FE intendeva essere assunta dalla Commissione e in mancanza di un metodo interistituzionale generalmente applicabile o di indicazioni su un calcolo plausibile da parte della commissione giudicatrice, l’APN della Commissione ha legittimamene applicato il metodo di calcolo generalmente utilizzato internamente in materia di traduzione.

107

Inoltre, per quanto riguarda la precisazione del Tribunale della funzione pubblica secondo cui nella fattispecie si trattava di tradurre specificamente testi giuridici o di verificare la concordanza linguistica e giuridica di testi legislativi (punto 90 della sentenza impugnata), si deve osservare che FE non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che, in base a un calcolo che applicasse un diverso rapporto di pagine tradotte al giorno, utilizzato in particolare dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ella avrebbe potuto soddisfare il requisito della precedente esperienza professionale minima di due anni.

108

Si deve concludere che il metodo di calcolo utilizzato dall’APN non era irragionevole e che FE non ha dimostrato che, con un altro metodo di calcolo, l’APN avrebbe potuto giungere a una decisione diversa. Pertanto, l’applicazione di tale metodo di calcolo non può essere considerata manifestamente erronea.

109

Infine, l’argomento secondo cui l’APN avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione constatando che lo stage effettuato da FE presso lo studio legale W. a Bruxelles era durato due mesi e non tre deve essere respinto in quanto inoperante. Infatti, anche ritenendo che l’APN avesse effettivamente commesso un siffatto errore, tale conclusione non potrebbe modificare la sua decisione secondo cui FE non soddisfaceva il requisito di ammissione al concorso in questione.

110

Secondo, deve essere parimenti respinta la censura dedotta da FE in primo grado relativa alla violazione del principio della parità di trattamento. Infatti, FE non dimostra che la situazione in cui ella si trovava fosse diversa da quella dei traduttori che lavorano per altre istituzioni o traducono in lingue diverse dal polacco.

111

Terzo, in primo grado FE sosteneva inoltre che l’APN, applicando il principio secondo cui la sua esperienza professionale doveva corrispondere a un’attività a tempo pieno, aveva violato il bando di concorso. Inoltre, quest’ultimo non avrebbe previsto alcun requisito relativo alle prestazioni o al rendimento dei candidati né norme come quelle applicate dall’APN. Tali argomenti devono essere respinti per i motivi esposti ai punti 29 e 86 della presente sentenza.

112

In terzo luogo, per quanto riguarda il quarto motivo dedotto in primo grado, concernente l’illegittimità del requisito relativo all’esperienza professionale, FE sostiene, mediante un’eccezione di illegittimità, che tale requisito di ammissione figurante nel bando di concorso è contrario al principio della parità di trattamento, in quanto altri bandi di concorso per l’assunzione di giuristi linguisti non prevederebbero alcun requisito del genere.

113

La Commissione chiede il rigetto del quarto motivo in quanto, in via principale, irricevibile e, in subordine, infondato.

114

Al punto 112 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, poiché il primo motivo di annullamento, vertente sull’incompetenza dell’APN, era stato accolto, non si doveva più procedere all’esame del quarto motivo. Ha inoltre precisato che, «dato che, rispetto ai requisiti previsti nel bando di concorso sulla ripartizione delle competenze tra l’APN e la commissione giudicatrice, [era] stato dimostrato che l’APN era vincolata dalla decisione della commissione giudicatrice di ammettere [FE] al concorso in base al requisito dell’esperienza professionale in quanto tale decisione non era viziata da errore manifesto, l’eventuale illegittimità di tale requisito di ammissione non darebbe luogo a un danno personale supplementare risarcibile a favore [di FE]».

115

Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di una procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta da una successione di decisioni, un candidato a un concorso può, in caso di ricorso diretto contro atti intervenuti in un secondo tempo, denunziare i vizi degli atti precedenti, ai primi strettamente collegati (v. sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, punto 17 e giurisprudenza citata) e far valere, in particolare, l’illegittimità del bando di concorso in applicazione del quale è stato adottato l’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 1993, Noonan/Commissione, T‑60/92, EU:T:1993:74, punto 23, e del 5 dicembre 2012, BA/Commissione, F‑29/11, EU:F:2012:172, punto 39).

116

Quanto al principio della parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, si configura una sua violazione quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e di diritto non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata. Il legislatore è tenuto, nell’emanare le norme che disciplinano in particolare la funzione pubblica dell’Unione, al rispetto del principio generale della parità di trattamento (v. sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punto 176 e giurisprudenza citata).

117

A tale proposito, si deve ricordare che l’APN dispone di un ampio potere discrezionale per fissare i requisiti di ammissione ai concorsi in funzione degli interessi del servizio (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2001, Van Huffel/Commissione, T‑142/00, EU:T:2001:268, punto 52 e giurisprudenza citata). Pertanto, una violazione del principio della parità di trattamento da parte del bando di concorso in questione non può essere dedotta dal mero fatto che alcuni altri concorsi volti all’assunzione di giuristi linguisti, organizzati, peraltro, successivamente al concorso di cui trattasi nella fattispecie, non abbiano previsto la medesima condizione dell’esperienza professionale minima stabilita nel caso in esame.

118

Inoltre, FE non ha dimostrato che, sotto il profilo, in particolare, dell’interesse del servizio, i candidati al concorso in questione si trovassero nella medesima situazione giuridica e di fatto dei candidati agli altri menzionati concorsi per l’assunzione di giuristi linguisti.

119

Ne consegue che il bando di concorso in questione non è in contrasto con il principio della parità di trattamento.

120

In quarto luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni, occorre ricordare che, qualora il danno lamentato da un ricorrente trovi origine nell’adozione di una decisione oggetto di una domanda di annullamento, il rigetto di tale domanda di annullamento comporta, in linea di principio, il rigetto della domanda risarcitoria, essendo queste ultime strettamente connesse (v. sentenza dell’11 dicembre 2013, Andres e a./BCE, F‑15/10, EU:F:2013:194, punto 420 e giurisprudenza citata).

121

Nella fattispecie, si deve rilevare che il danno lamentato da FE trova origine nell’asserita illegittimità della decisione controversa dell’APN e che la domanda di annullamento è stata respinta. Di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni di FE deve essere respinta.

122

Da tutto quel che precede risulta che il ricorso in primo grado deve essere integralmente respinto.

Sulle spese

123

Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, lo stesso statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, dall’articolo 211, paragrafo 3, del regolamento di procedura risulta che, nelle impugnazioni proposte dalle istituzioni, le spese sostenute da queste ultime restano a loro carico, salvo quanto disposto dall’articolo 135, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

124

Nel caso di specie, occorre condannare la Commissione e FE a sopportare le loro spese nell’ambito del procedimento di impugnazione. Per quanto riguarda il procedimento in primo grado, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, FE, rimasta totalmente soccombente nelle sue conclusioni, deve essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

 

1)

I punti 1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015, FE/Commissione (F‑119/14), sono annullati.

 

2)

Il ricorso introdotto da FE dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑119/14 è respinto.

 

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese afferenti al procedimento di impugnazione.

 

4)

FE è condannata a sopportare le spese afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, comprese quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Jaeger

Prek

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2017.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.