Causa T‑692/15
HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»
Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 dicembre 2017
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Valutazione della legittimità del comportamento delle istituzioni – Misure di congelamento dei capitali – Ricorso per risarcimento danni di un operatore economico colpito da una misura restrittiva individuale – Criteri
(Art. 21 TUE; art. 215, § 2, TFUE)
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli – Modalità di prova – Annullamento di uno o più atti del Consiglio che sono all’origine del danno invocato dal ricorrente, ivi compreso l’annullamento deciso da una sentenza del Tribunale pronunciata anteriormente alla proposizione del ricorso per risarcimento danni – Mancanza di prova inconfutabile
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Modalità di prova – Possibilità per un’istituzione di far valere tutti gli elementi pertinenti intervenuti anteriormente alla proposizione, nei suoi confronti, di un ricorso per risarcimento danni – Insussistenza dell’inoperatività degli elementi prodotti, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, dall’istituzione che ha proceduto all’adozione di una misura di congelamento dei capitali
(Art. 24, § 1, comma 1, TUE; art. 215, § 2, TFUE)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi riconosciuti dal Consiglio come partecipanti alla proliferazione nucleare – Obbligo di estendere la misura alle entità detenute o controllate da tale entità – Qualità di entità detenuta o controllata – Valutazione caso per caso da parte del Consiglio – Criteri
(Regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Insufficienza di motivazione di un atto regolamentare – Esclusione
(Art. 340, comma 2, TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 29‑31)
Una misura restrittiva individuale a carico di un ente non statale, quale il congelamento dei fondi, non costituisce, di per sé, un atto autonomo del Consiglio avente carattere di sanzione penale o amministrativa adottata nei confronti dell’ente medesimo, bensì una misura necessaria, ai sensi dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, ai fini dell’attuazione della politica estera e di sicurezza comune destinata a consentire all’Unione di pervenire, progressivamente, al risultato concreto che essa mira a conseguire nell’ambito delle relazioni internazionali, vale a dire, nella specie, quello di porre termine all’attività di proliferazione nucleare della Repubblica islamica dell’Iran. Peraltro, lo scopo più ampio del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all’articolo 21 TUE, è tale da giustificare conseguenze negative, anche notevoli, derivanti, per taluni operatori, dalle decisioni di esecuzione degli atti adottati dall’Unione ai fini della realizzazione di tale scopo fondamentale.
In tal senso, nella valutazione della condotta dell’istituzione interessata, il Tribunale, dinanzi al quale un operatore economico abbia proposto azione di risarcimento del danno, è parimenti tenuto, alla luce, segnatamente, delle disposizioni di cui all’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, a tener conto di tale obiettivo fondamentale della politica estera dell’Unione, salvo l’ipotesi in cui l’operatore medesimo sia in grado di dimostrare che il Consiglio sia venuto meno, in modo flagrante ed inescusabile, ai propri obblighi imperativi ovvero abbia, allo stesso modo, violato un diritto fondamentale garantito dall’Unione.
(v. punti 44‑46)
L’eventuale annullamento di uno o più atti del Consiglio da cui sia scaturito il danno invocato dal ricorrente, ancorché l’annullamento sia stato deciso da sentenza del Tribunale pronunciata anteriormente alla proposizione dell’azione risarcitoria, non costituisce la prova inconfutabile di una violazione sufficientemente qualificata da parte dell’istituzione medesima che consenta di dichiarare, ipso iure, la responsabilità dell’Unione.
(v. punto 48)
A differenza del ricorso per annullamento, il ricorso per responsabilità extracontrattuale può essere proposto nel termine di cinque anni a decorrere dal momento in cui si sono verificati i fatti all’origine del preteso danno. Conseguentemente, l’istituzione la cui responsabilità extracontrattuale venga fatta valere può in linea di principio legittimamente invocare, a discarico della propria responsabilità, tutti i pertinenti elementi, intervenuti anteriormente alla proposizione, entro il termine indicato supra, del ricorso per il risarcimento del danno proposto nei suoi confronti, così come il ricorrente può dimostrare l’ampiezza e la rilevanza del danno subìto avvalendosi di elementi probatori successivi alla sua insorgenza.
Per quanto attiene alla possibilità, per l’istituzione, di far valere, a discarico della propria responsabilità, tutti i pertinenti elementi intervenuti anteriormente alla proposizione dell’azione risarcitoria nei propri confronti, si deve precisare che detta possibilità risponde alla necessità, per il giudice competente, di determinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, la rilevanza e l’importanza dei fatti dedotti dalle parti al fine di potersi pronunciare sull’eventuale responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Tale possibilità appare particolarmente giustificata in un settore d’attività dell’Unione come quello della politica estera e di sicurezza comune (PESC) che, alla luce della natura dei suoi obiettivi e dei suoi contenuti, è soggetto a norme e a procedure specificamente stabilite dai Trattati (cfr. l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE) e destinate, segnatamente, a tener eventualmente conto dell’evoluzione nel tempo della situazione, di fatto e di diritto, oggetto dell’azione internazionale dell’Unione. In tale contesto, attribuire carattere di inoperatività agli elementi prodotti dall’istituzione interessata nell’ambito di un ricorso per il risarcimento del danno, qualora l’istituzione stessa, sulla base di una decisione adottata ai sensi del titolo V, capo 2, del Trattato UE, abbia proceduto, in forza dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE, all’adozione della misura di congelamento dei fondi in questione, si risolverebbe nell’ostacolare gravemente l’efficace esercizio delle competenze conferite dai Trattati, in materia di PESC, alle istituzioni dell’Unione, prevedendo, a sostegno dell’attuazione di tale politica, l’adozione, da parte delle istituzioni medesime, delle necessarie misure restrittive.
(v. punti 49‑51)
Nella valutazione della legittimità di una misura restrittiva, la nozione di «società posseduta o controllata da altra entità» attiene alla situazione in cui una persona fisica o giuridica implicata nell’attività di proliferazione nucleare dello Stato in questione sia in grado d’influenzare le scelte commerciali di un’altra impresa con cui intrattenga rapporti commerciali, e ciò anche in assenza di qualsiasi legame giuridico tra i due soggetti economici, vuoi di proprietà vuoi di partecipazione nel capitale. A tal riguardo, lo status di entità «posseduta o controllata» deve costituire oggetto, da parte del Consiglio, di una valutazione svolta caso per caso, segnatamente in rapporto al grado di controllo o all’intensità del controllo di cui trattasi, ove l’istituzione dispone, a tal riguardo, di una certa discrezionalità.
(v. punti 56, 57)
V. il testo della decisione.
(v. punti 75‑78)
V. il testo della decisione.
(v. punto 88)