Causa T‑492/15

Deutsche Lufthansa AG

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 aprile 2019

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn e delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

  1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Controricorso – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 81, § 1, c)]

    (v. punti 92‑94)

  2. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse alla soluzione della controversia – Nozione – Requisito di un interesse diretto e attuale – Controversia relativa alla legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse diretto e attuale dell’ente infrastatale che ha contribuito alle misure contemplate dalla decisione di cui trattasi

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 2, e 53, comma 1)

    (v. punti 97‑103)

  3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

    (v. punti 107‑112)

  4. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)

    (v. punti 128‑132)

  5. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 138, 195)

  6. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che qualifica determinate misure d’aiuto come compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti rispetto ad altre misure – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria che ha partecipato al procedimento amministrativo – Mancata dimostrazione da parte dell’impresa concorrente di una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato di cui trattasi – Irricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 139‑182)

  7. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione riguardante un aiuto individuale – Esclusione

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 185‑187)

  8. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorso di un’impresa concorrente dell’impresa beneficiaria – Mancata dimostrazione da parte dell’impresa concorrente di una lesione diretta del suo diritto di non subire una concorrenza falsata – Irricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 197‑208)

  9. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 211‑212)

Sintesi

Nella sentenza Deutsche Lufthansa/Commissione (T‑492/15), pronunciata il 12 aprile 2019, il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla compagnia aerea Deutsche Lufthansa contro la decisione della Commissione che qualifica talune misure adottate dalle autorità tedesche a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto ( 1 ).

L’aeroporto di Francoforte Hahn è situato in Germania, nel territorio del Land Rheinland‑Pfalz, a circa 120 km a ovest della città di Francoforte sul Meno e a 115 km dall’aeroporto di Francoforte sul Meno. Nel 2001 e nel 2006 il Land Rheinland-Pfalz ha approvato i tariffari dei diritti aeroportuali dell’aeroporto di Francoforte Hahn, il quale, nel 1999, nel 2002 e nel 2005, ha stipulato accordi individuali con la compagnia aerea a basso costo Ryanair sui diritti aeroportuali che quest’ultima era tenuta a versare. Nel 2001 è entrato in vigore un contratto di trasferimento di profitti e perdite stipulato tra la Fraport, società che gestisce l’aeroporto di Francoforte sul Meno, e l’aeroporto di Francoforte Hahn. Detto contratto è stato rinnovato nel 2004. Nel 2001, nel 2002 e tra il 2004 e il 2009, la Fraport, il Land Rheinland‑Pfalz e il Land dell’Assia hanno, inoltre, partecipato ad aumenti di capitale dell’aeroporto di Francoforte Hahn. Dal 1997 al 2004, il Land Rheinland‑Pfalz ha parimenti versato al gestore di Francoforte Hahn sovvenzioni dirette, inter alia per finanziare i controlli di sicurezza.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, da una parte, che talune delle misure descritte a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn non costituissero aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che altre integrassero aiuti compatibili con il mercato interno. Per quanto attiene alle misure adottate a favore della Ryanair e ai tariffari dei diritti aeroportuali dell’aeroporto di Francoforte Hahn, la Commissione ha ritenuto che non costituissero aiuti di Stato. Con il suo ricorso di annullamento, la Deutsche Lufthansa, compagnia aerea con sede in Germania e il cui primo aeroporto è quello di Francoforte sul Meno, contestava dette conclusioni della Commissione. Dinanzi al Tribunale, la Commissione ha dedotto vari motivi di irricevibilità, di cui uno legato al difetto di legittimazione ad agire della Deutsche Lufthansa.

Per quanto attiene alla legittimazione della Deutsche Lufthansa ad agire avverso la decisione impugnata nella parte in cui essa riguarda le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn e della Ryanair, il Tribunale ha anzitutto ricordato che, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma del medesimo articolo, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti (prima ipotesi) o che la riguardano direttamente e individualmente (seconda ipotesi), e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione (terza ipotesi). Posto che la Repubblica federale di Germania è l’unica destinataria della decisione impugnata, il Tribunale ha, di conseguenza, esaminato se il ricorso della Deutsche Lufthansa fosse ricevibile in forza dell’articolo 263, quarto comma, seconda e terza ipotesi, del TFUE.

Quanto alla seconda ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale ha anzitutto ricordato che i requisiti dell’incidenza diretta e dell’incidenza individuale da essa previsti sono cumulativi, cosicché è sufficiente che manchi uno di tali requisiti per ritenere che un ricorso non può essere dichiarato ricevibile a detto titolo. Avendo ritenuto opportuno iniziare con l’esame del requisito dell’incidenza individuale, il Tribunale ha osservato che dalla mera partecipazione della Deutsche Lufthansa al procedimento amministrativo non si può dedurre che la decisione impugnata la riguardasse individualmente; pertanto, essa doveva, in ogni caso, dimostrare che le misure oggetto di detta decisione potevano ledere sostanzialmente la sua posizione sul mercato. Gravava quindi sulla Deutsche Lufthansa l’onere di fornire elementi tali da provare la particolarità della propria situazione concorrenziale e indicare le ragioni per le quali l’aiuto di cui trattasi poteva ledere i suoi legittimi interessi, pregiudicando sostanzialmente la sua posizione sul mercato in questione. Orbene, secondo il Tribunale, la Deutsche Lufthansa non aveva fornito tale prova.

A siffatto riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la Deutsche Lufthansa non aveva definito il mercato o i mercati sui quali essa riteneva di aver subito una lesione della propria posizione concorrenziale, né a fortiori aveva apportato il minimo elemento circa la dimensione e la struttura di questo o di questi mercati e la posizione che essa, la Ryanair e i loro altri eventuali concorrenti occupavano sullo stesso o sugli stessi mercati durante il periodo rilevante. La Deutsche Lufthansa non aveva nemmeno fornito elementi di prova a fondamento delle sue affermazioni secondo cui le misure contestate avrebbero consentito alla Ryanair di spostare le sue attività verso aeroporti più grandi, come quello di Francoforte sul Meno, dove avrebbe attivato un collegamento aereo sovrapposto a uno dei collegamenti della Deutsche Lufthansa. Il Tribunale ha altresì osservato che, nella misura in cui l’argomento dedotto dalla Deutsche Lufthansa riguardava l’impatto delle misure contestate sul mercato del trasporto aereo di passeggeri in generale, essa si era limitata a presentare elementi che avvalorano l’elevata competitività di detto mercato, circostanza questa che impediva, inoltre, di presumere che la posizione della Deutsche Lufthansa sarebbe stata più favorevole in assenza delle misure contestate. Inoltre, gli argomenti dedotti dalla Deutsche Lufthansa per comprovare di aver subito una lesione sostanziale alla sua posizione concorrenziale su un ipotetico mercato del trasporto aereo di passeggeri a causa delle misure in favore della Ryanair e di Francoforte Hahn non possono essere accolti, poiché tali argomenti si limitavano, in sostanza, a menzionare la pressione concorrenziale generale che la Ryanair e le altre compagnie aeree a basso costo esercitano sulle compagnie aeree tradizionali.

Per quanto concerne la terza ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale ha ricordato che un ricorso di annullamento è ricevibile a tale titolo soltanto se è diretto contro un atto regolamentare che riguarda direttamente la parte ricorrente e che non comporta alcuna misura d’esecuzione. Orbene, posto che le misure a favore della Ryanair e di Francoforte Hahn non erano state concesse sulla base di un regime di aiuti, esse rivestivano un carattere individuale. Nei limiti in cui verte su dette misure, la decisione impugnata riveste parimenti un carattere individuale e non può, di conseguenza, essere qualificata come atto regolamentare, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Per quanto attiene alla legittimazione della Deutsche Lufthansa ad agire contro la decisione impugnata nella parte in cui verte sui tariffari dei diritti aeroportuali, il Tribunale ha stabilito che essa non aveva dimostrato il soddisfacimento del requisito dell’incidenza diretta, identico nella seconda e nella terza ipotesi previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ha osservato, da un lato, che la Deutsche Lufthansa non aveva provato l’applicabilità di detti tariffari alla Ryanair. Dall’altro, esso ha constatato che, quale compagnia che non si serve dell’aeroporto di Francoforte Hahn, la Deutsche Lufthansa non poteva far valere un’asserita discriminazione nei confronti di compagnie aeree che operano su detto aeroporto diverse dalla Ryanair, tanto più che essa non aveva affermato di essere in concorrenza con queste altre compagnie.


( 1 ) Decisione (UE) 2016/789 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante il finanziamento dell’aeroporto di Francoforte Hahn e i rapporti finanziari tra l’aeroporto e Ryanair (GU 2016, L 134, pag. 46).