Causa T‑462/15
(pubblicazione per estratto)
Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd
contro
Commissione europea
«Dumping – Importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine – Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biciclette originarie della Cina – Regolamento (UE) 2015/776 – Elusione – Trasbordo – Articolo 13, paragrafi 1 e 2, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 13, paragrafi 1 e 2, e articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036]»
Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2018
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Determinazione di un’elusione – Onere della prova
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 13, § 1 e 4)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Determinazione di un’elusione – Pratiche costitutive di un’elusione
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 13, § 1)
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Determinazione di un’elusione – Necessità di accertare un’elusione per ciascuna esportazione verso l’Unione da parte dell’esportatore interessato durante il periodo di riferimento – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 13, § 4)
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, l’esistenza di un’elusione delle misure antidumping è accertata qualora siano soddisfatti quattro requisiti. In primo luogo, vi deve essere una modifica della configurazione degli scambi tra un paese terzo e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure dell’Unione. In secondo luogo, tale modifica deve essere imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica a parte l’istituzione del dazio. In terzo luogo, devono sussistere elementi che dimostrino che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio antidumping. In quarto luogo, devono sussistere elementi di prova dell’esistenza del dumping.
Quindi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009, è compito delle istituzioni dell’Unione accertare l’esistenza di un’elusione delle misure antidumping per l’intero paese terzo oggetto dell’inchiesta relativa all’elusione, mentre spetta a ciascun singolo produttore esportatore dimostrare che la sua situazione specifica giustifica la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento
(v. punti 53, 55)
L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, contiene un elenco non tassativo delle pratiche, dei processi o delle lavorazioni di cui al primo comma, che includono, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi e, nelle circostanze di cui al paragrafo 2, l’assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo. Ne consegue che è sufficiente che sia dimostrato un solo tipo di pratiche di elusione affinché il secondo requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 sia soddisfatto, il che non osta tuttavia a che le istituzioni interessate dimostrino anche altri tipi di pratiche di elusione nel caso in cui le ritengano presenti.
(v. punti 56, 57)
L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n: 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea impone al produttore interessato di dimostrare che «non si dedica a pratiche di elusione». Tale disposizione non pone condizioni quantitative o requisiti qualitativi in merito a tali pratiche. Essa non richiede, in particolare, che dette pratiche vengano accertate per quanto riguarda ciascuna delle esportazioni nell’Unione nel periodo di riferimento.
(v. punto 86)