Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 aprile 2017 – Germanwings / Commissione

(causa T‑375/15)

«Aiuti di Stato – Aiuto in favore di una compagnia aerea che utilizza l’aeroporto di Zweibrücken – Vantaggio – Imputabilità allo Stato – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Accesso ai documenti – Documenti inerenti a una procedura di controllo degli aiuti di Stato – Rifiuto di accordare l’accesso ai documenti richiesti – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia,, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, lett. d)]

(v. punto 23)

2. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame del criterio dell’investitore privato – Requisito di una motivazione specifica per ogni scelta tecnica o dato numerico – Insussistenza

(Artt. 107 TFUE, 108 TFUE e 296 TFUE)

(v. punti 32, 34, 35, 42, 45, 47, 49, 50, 116)

3. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Articolazione tra l’obbligo di motivazione e il rispetto del segreto professionale

(Artt. 296 TFUE e 339 TFUE)

(v. punto 33)

4. 

Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 58, 77, 83)

5. 

Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione degli elementi disponibili e dei prevedibili sviluppi al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi

(Artt. 107 TFUE e 108, § 1 e 3, TFUE)

(v. punti 64-66)

6. 

Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione economica complessa – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punto 67)

7. 

Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili

(Art. 108, § 2, TFUE)

(v. punto 68)

8. 

Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Stato azionista di un’impresa – Stato operante quale potere pubblico – Distinzione sotto il profilo dell’applicazione del criterio dell’investitore privato

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punto 76)

9. 

Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Art. 108, § 2, TFUE)

(v. punto 85)

10. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Decisione di un’istituzione di negare l’accesso a taluni documenti – Documenti comunicati in corso di causa – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

(v. punto 109)

11. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Limiti

(Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino)

(v. punti 122, 123)

12. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76)

(v. punto 127)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 2011/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 34, pag. 68), e, dall’altro, all’annullamento della decisione GESTDEM 2015/1288 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che rifiuta l’accesso parziale al fascicolo amministrativo riguardante il procedimento per l’aiuto di Stato SA.27339.

Dispositivo

1) 

L’articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui riguarda il primo accordo stipulato tra la Flughafen Zweibrücken GmbH e la Germanwings GmbH, nonché l’articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 34, pag. 68), sono annullati.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla Germanwings.

4) 

La Germanwings sopporterà un quarto delle sue spese.