Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 aprile 2017 – Germanwings / Commissione
(causa T‑375/15)
«Aiuti di Stato – Aiuto in favore di una compagnia aerea che utilizza l’aeroporto di Zweibrücken – Vantaggio – Imputabilità allo Stato – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Accesso ai documenti – Documenti inerenti a una procedura di controllo degli aiuti di Stato – Rifiuto di accordare l’accesso ai documenti richiesti – Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile»
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                1.  | 
            
                Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia,, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, lett. d)] (v. punto 23)  | 
         
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                2.  | 
            
                Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Esame del criterio dell’investitore privato – Requisito di una motivazione specifica per ogni scelta tecnica o dato numerico – Insussistenza (Artt. 107 TFUE, 108 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 32, 34, 35, 42, 45, 47, 49, 50, 116)  | 
         
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                3.  | 
            
                Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Articolazione tra l’obbligo di motivazione e il rispetto del segreto professionale (Artt. 296 TFUE e 339 TFUE) (v. punto 33)  | 
         
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                4.  | 
            
                Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 58, 77, 83)  | 
         
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                5.  | 
            
                Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Presa in considerazione degli elementi disponibili e dei prevedibili sviluppi al momento dell’adozione della decisione relativa alla misura di cui trattasi (Artt. 107 TFUE e 108, § 1 e 3, TFUE) (v. punti 64-66)  | 
         
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                6.  | 
            
                Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione economica complessa – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 67)  | 
         
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                7.  | 
            
                Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Esame diligente e imparziale – Considerazione degli elementi il più possibile completi e affidabili (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punto 68)  | 
         
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                8.  | 
            
                Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Stato azionista di un’impresa – Stato operante quale potere pubblico – Distinzione sotto il profilo dell’applicazione del criterio dell’investitore privato (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 76)  | 
         
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                9.  | 
            
                Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punto 85)  | 
         
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                10.  | 
            
                Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Decisione di un’istituzione di negare l’accesso a taluni documenti – Documenti comunicati in corso di causa – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 109)  | 
         
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                11.  | 
            
                Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai fascicoli amministrativi relativi ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato – Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso all’insieme dei documenti del fascicolo amministrativo – Limiti (Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, terzo trattino) (v. punti 122, 123)  | 
         
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                12.  | 
            
                Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76) (v. punto 127)  | 
         
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 2011/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie aeree che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 34, pag. 68), e, dall’altro, all’annullamento della decisione GESTDEM 2015/1288 della Commissione, dell’11 maggio 2015, che rifiuta l’accesso parziale al fascicolo amministrativo riguardante il procedimento per l’aiuto di Stato SA.27339.
Dispositivo
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                1)  | 
            
                L’articolo 1, paragrafo 2, nella parte in cui riguarda il primo accordo stipulato tra la Flughafen Zweibrücken GmbH e la Germanwings GmbH, nonché l’articolo 3, paragrafo 4, lettera e), della decisione (UE) 2016/152 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie che utilizzano l’aeroporto (GU 2016, L 34, pag. 68), sono annullati.  | 
         
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                2)  | 
            
                Il ricorso è respinto quanto al resto.  | 
         
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                3)  | 
            
                La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla Germanwings.  | 
         
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                4)  | 
            
                La Germanwings sopporterà un quarto delle sue spese.  |