SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 luglio 2018 ( *1 )

«Aiuti di Stato – Aiuto previsto dal Regno Unito in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C – Contratto per differenza, accordo con il ministero e garanzia di credito – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Obiettivo di interesse pubblico – Promozione dell’energia nucleare – Necessità dell’intervento statale – Comunicazione sulle garanzie – Definizione degli elementi d’aiuto – Proporzionalità – Aiuto all’investimento – Aiuto al funzionamento – Diritto a presentare osservazioni – Procedura di gara d’appalto – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑356/15,

Repubblica d’Austria, rappresentata inizialmente da C. Pesendorfer e M. Klamert, successivamente da G. Hesse e M. Fruhmann, in qualità di agenti, assistiti da H. Kristoferitsch, avvocato,

ricorrente,

sostenuta da

Granducato di Lussemburgo, rappresentato da D. Holderer, in qualità di agente, assistita da P. Kinsch, avvocato,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier, R. Sauer, T. Maxian Rusche e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, in qualità di agenti,

da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da G. de Bergues, D. Colas e J. Bousin, successivamente da D. Colas e J. Bousin, in qualità di agenti,

da

Ungheria, rappresentata inizialmente da M. Fehér e M. Bóra, successivamente da B. Sonkodi, poi da A. Steiner, in qualità di agenti, assistiti da P. Nagy, avvocato, e infine da A. Steiner,

da

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,

da

Romania, rappresentata inizialmente da R. Radu e M. Bejenar, successivamente da M. Bejenar e C.‑R. Canţăr, in qualità di agenti,

da

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

e da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente da C. Brodie e S. Brandon, successivamente da C. Brodie, S. Simmons e M. Holt, successivamente da C. Brodie, S. Simmons e D. Robertson, successivamente da C. Brodie e D. Robertson, successivamente da C. Brodie e in ultimo da C. Brodie e Z. Lavery, in qualità di agenti, assistiti da T. Johnston, barrister, e A. Robertson, QC,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44), nella quale la Commissione ha ritenuto che questa misura d’aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e ne ha autorizzato l’esecuzione,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 5 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

1

Il 22 ottobre 2013, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato misure a sostegno della centrale nucleare Hinkley Point C (in prosieguo: «Hinkley Point C»). Il beneficiario delle misure notificate è la società NNB Generation Company Limited (in prosieguo: «NNBG»), controllata di EDF Energy plc (in prosieguo: «EDF»).

2

Il 18 dicembre 2013, la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale sulle misure notificate. Tale decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 marzo 2014 (GU 2014, C 69, pag. 60).

3

L’8 ottobre 2014, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2015/658 sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

4

Le misure notificate dal Regno Unito sono descritte alla sezione 2 della decisione impugnata.

5

La prima misura notificata, descritta alla sezione 2.1 della decisione impugnata, è un contratto per differenza. Si tratta di uno strumento volto a garantire la stabilità del prezzo di vendita di elettricità di NNBG durante la fase operativa di Hinkley Point C. Si prevede che NNBG venderà l’elettricità prodotta in tale unità sul mercato. Tuttavia, il livello di reddito di NNBG sarà stabilizzato mediante il contratto per differenza. A tal fine, il prezzo di esercizio, che è stato calcolato sulla base delle stime dei costi di costruzione e di esercizio di NNBG e che comprende un margine di utile ragionevole, sarà confrontato con il prezzo di riferimento, che corrisponderà alla media ponderata dei prezzi all’ingrosso stabiliti dal Regno Unito per tutti gli operatori che esercitano nel quadro del contratto per differenza e che rifletterà il prezzo di mercato. Nel caso di NNBG, il prezzo di riferimento pertinente è quello del mercato del carico di base, che si applica a tutte le società di produzione del carico di base. Quando il prezzo di riferimento sarà inferiore al prezzo di esercizio, NNBG riceverà un conguaglio pari alla differenza tra questi due prezzi. Tale diritto ad un conguaglio sarà limitato da un livello di produzione massimo. Di converso, quando il prezzo di riferimento sarà superiore al prezzo di esercizio, NNBG dovrà corrispondere la differenza tra questi due prezzi all’altra parte del contratto per differenza (in prosieguo la «parte contraente di NNBG»). La parte contraente di NNBG sarà Low Carbon Contracts Company Ltd, un’entità finanziata con obbligo di legge imposto in solido a tutti i fornitori di energia elettrica licenziatari. Sono previsti due meccanismi di condivisione degli utili, il primo dei quali riguarda i costi di produzione e il secondo il tasso di rendimento del capitale proprio. Saranno previste due date di riapertura delle negoziazioni sugli oneri di esercizio e manutenzione, la prima dopo 15 anni e la seconda dopo 25 dalla data di messa in servizio del primo reattore.

6

Il contratto per differenza prevede, a determinate condizioni, un indennizzo in favore di NNBG per determinate modifiche legislative. Inoltre, a determinate condizioni, essa riceverà un indennizzo in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point per ragioni politiche e per circostanze inerenti l’assicurazione contro la responsabilità nucleare di terzi. In tali casi, sia gli investitori di NNBG che il Regno Unito potranno chiedere la cessione di NNBG al governo del Regno Unito e a tali investitori sarà dovuto un indennizzo.

7

La seconda misura notificata, descritta alla sezione 2.3 della decisione impugnata, è un accordo tra il ministero per l’Energia e il cambiamento climatico del Regno Unito e gli investitori di NNBG (in prosieguo: «l’accordo con il ministero»). Tale accordo completa il contratto per differenza. Esso prevede che, se, a seguito della chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point per ragioni politiche, la parte contraente di NNBG dovesse essere insolvente sui pagamenti compensativi agli investitori di NNBG, il ministero si farà carico di corrispondere le compensazioni concordate. L’accordo prevede inoltre dei meccanismi di condivisione degli utili.

8

La terza misura notificata, descritta alla sezione 2.2 della decisione impugnata, è una garanzia di credito del Regno Unito sulle obbligazioni che NNBG dovrà emettere, a garanzia del pagamento puntuale del capitale e degli interessi del debito ammesso e sino a 17 miliardi di sterline (GBP). La commissione di garanzia, che la Commissione ha autorizzato nella citata decisione, è pari a 295 punti base.

9

Alla sezione 7 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che le tre misure notificate sopraindicate (in prosieguo: le «misure contestate») costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

10

Alle sezioni 9 e 10 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato se le misure contestate potevano essere dichiarate compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In tale contesto, alla sezione 9.1 di tale decisione, essa ha dichiarato che tali misure erano compatibili con la normativa esistente in materia di regolamentazione del mercato. Alla sezione 9.2 di detta decisione, la Commissione ha rilevato che l’obiettivo di interesse pubblico che il Regno Unito perseguiva con tali misure era la promozione dell’energia nucleare e, più specificamente, la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare. Secondo le considerazioni della Commissione esposte alla sezione 9.3 della medesima decisione, era necessario un intervento del Regno Unito per conseguire tale obiettivo tempestivamente. Alla sezione 9.4 della decisione in oggetto, la Commissione ha esaminato se le misure contestate costituissero strumenti adeguati per raggiungere tale obiettivo e se avessero un effetto incentivante. Alle sezioni 9.5 e 9.6 di tale decisione, essa ha esaminato la proporzionalità delle misure contestate e ha constatato che, con riserva di adeguamento del tasso della commissione di garanzia di 295 punti base e di modifica delle disposizioni in materia di condivisione degli utili, le misure contestate dovevano essere considerate necessarie e che, in generale, il rischio di distorsione della concorrenza era limitato e che gli effetti negativi delle misure contestate erano controbilanciati dai loro effetti positivi. È sulla base di tali considerazioni che, alla sezione 10 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che le misure contestate erano compatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

11

L’articolo 1, primo comma, della decisione impugnata così recita:

«L’aiuto a Hinkley Point C nella forma di un Contratto per differenza, dell’accordo con il ministero e della garanzia di credito, nonché tutti gli elementi correlati, al quale il Regno Unito intende dare esecuzione, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE]».

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

12

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2015, la Repubblica d’Austria ha proposto il presente ricorso.

13

Il 18 settembre 2015 la Commissione ha depositato il controricorso.

14

Il 5 novembre 2015, la Repubblica d’Austria ha depositato la replica.

15

Il 15 gennaio 2016, la Commissione ha depositato una controreplica.

16

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2015, la Repubblica slovacca ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza del presidente della Corte del 9 dicembre 2015, tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e il 14 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

17

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2015, il Granducato di Lussemburgo ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Repubblica d’Austria. Con ordinanza del 18 dicembre 2015, il Granducato di Lussemburgo è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica d’Austria e il 24 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

18

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2015, l’Ungheria ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Sezione del 6 gennaio 2016, tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e il 24 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

19

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2015, il Regno Unito ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Sezione del 6 gennaio 2016, tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e il 23 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

20

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2015, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Sezione dell’11 gennaio 2016, tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e il 18 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

21

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2015, la Repubblica ceca ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Sezione dell’11 gennaio 2016, tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e il 24 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

22

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2015, la Repubblica di Polonia ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Sezione dell’11 gennaio 2016, tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e il 24 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

23

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2015, la Romania ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con decisione del presidente della Sezione dell’11 gennaio 2016, tale Stato membro è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e il 24 marzo 2016 ha depositato memoria di intervento.

24

Il 21 luglio 2016, la Repubblica d’Austria ha presentato le proprie osservazioni sulle memorie di intervento della Repubblica ceca, della Repubblica francese, dell’Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e del Regno Unito.

25

Il 19 luglio 2016, la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla memoria di intervento del Granducato di Lussemburgo.

26

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, ha posto alcuni quesiti scritti alla Repubblica d’Austria, al Regno Unito e alla Commissione. Le parti hanno risposto a tali quesiti nei termini impartiti.

27

Il 14 settembre 2017 la Commissione ha presentato un’offerta di prova alla quale era allegato un documento. L’offerta di prova e il documento sono stati messi agli atti e le altre parti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito.

28

Con lettere del 18 e del 28 settembre 2017, la Repubblica slovacca e il Regno Unito hanno depositato le proprie osservazioni sulla relazione d’udienza.

29

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica d’Austria e il Regno Unito sono stati sentiti nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 5 ottobre 2017.

30

Il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d’Austria chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

31

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

32

La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca chiedono che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

33

L’Ungheria conclude che Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la Repubblica d’Austria a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento, compresi i costi amministrativi e gli onorari degli avvocati.

34

La Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno Unito chiedono che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato.

III. In diritto

35

Il ricorso è fondato su dieci motivi.

36

Con il primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione, da un lato, ha erroneamente ammesso l’esistenza di un mercato distinto da quello dell’energia nucleare e, dall’altro, ha fondato le proprie conclusioni su una carenza di tale mercato.

37

Il secondo motivo è relativo al carattere asseritamente erroneo della conclusione della Commissione, secondo la quale la tecnologia impiegata a Hinkley Point C è di nuovo tipo.

38

Il terzo motivo è relativo al fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le misure contestate costituissero un aiuto all’investimento. Secondo la Repubblica d’Austria, tali misure costituiscono aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno.

39

Con il quarto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la costruzione di Hinkley Point C non mira a conseguire uno scopo di interesse «comune».

40

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha sufficientemente definito gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate.

41

Il sesto motivo è diretto a dimostrare il carattere asseritamente erroneo della conclusione della Commissione, secondo la quale le misure contestate erano conformi al principio di proporzionalità.

42

Nell’ambito del settimo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che il Regno Unito avrebbe dovuto avviare una procedura pubblica di aggiudicazione per Hinkley Point C.

43

Con l’ottavo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha rispettato la comunicazione di quest’ultima sull’applicazione degli articoli [107] e [108] del trattato [TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione sulle garanzie»).

44

Il nono motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

45

Il decimo motivo verte sulla violazione del diritto di essere ascoltato.

46

Nell’ambito del presente ricorso, la Repubblica d’Austria contesta la conclusione della Commissione, secondo la quale le misure contestate potevano essere dichiarate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

47

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, possono considerarsi compatibili con il mercato interno.

48

Come risulta dalla giurisprudenza, per essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto deve avere ad oggetto lo sviluppo di un’attività che costituisca un obiettivo di interesse pubblico e deve essere appropriato, necessario e non sproporzionato (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione, T‑177/07, EU:T:2010:233, punto 125).

49

Alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, occorre esaminare anzitutto il quarto motivo, vertente sull’obiettivo di interesse pubblico determinato dal Regno Unito, ossia la promozione dell’energia nucleare e, più in particolare, la costruzione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, prima di esaminare il secondo motivo, vertente in particolare sul carattere asseritamente erroneo della conclusione della Commissione secondo cui la tecnologia impiegata a Hinkley Point C era di tipo nuovo, e successivamente il primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso degli errori nella definizione del mercato rilevante e si sarebbe, a torto, basata sull’esistenza di una carenza del mercato, nonché i motivi quinto e ottavo, relativi ad un’insufficiente determinazione delle misure contestate e al mancato rispetto della comunicazione sulle garanzie, e, infine, il sesto motivo, avente ad oggetto il principio di proporzionalità.

50

Tenendo conto dell’esito dell’esame di tali motivi, sarà esaminato il terzo motivo, vertente sul fatto che le misure contestate costituiscono aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno.

51

Successivamente, saranno esaminati il settimo motivo, vertente sul fatto che il Regno Unito avrebbe dovuto avviare una procedura pubblica di aggiudicazione per Hinkley Point C, e il decimo motivo, relativo ad una violazione del diritto di essere ascoltato.

52

Il nono motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, si articola in sei parti, riguardanti le considerazioni della Commissione, la cui fondatezza è contestata nell’ambito dei primi sei motivi. Tali parti saranno esaminate congiuntamente con i motivi ad esse connessi.

53

Prima di esaminare i motivi dedotti dalla Repubblica d’Austria, occorre tuttavia pronunciarsi sugli argomenti attinenti all’irricevibilità della memoria di intervento presentata dall’Ungheria.

A. Sugli argomenti attinenti all’irricevibilità della memoria di intervento presentata dall’Ungheria

54

La Repubblica d’Austria sostiene che la memoria d’intervento dell’Ungheria deve essere respinta in quanto irricevibile. A suo avviso, una memoria di intervento può avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti principali. Essa evidenzia che l’Ungheria è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, la quale chiede il rigetto della domanda di annullamento della decisione impugnata, e che tale decisione sarebbe fondata sull’articolo 107 TFUE. Orbene, in tale memoria di intervento, l’Ungheria sosterrebbe che l’articolo 107 TFUE non si applicherebbe al settore dell’energia atomica. Secondo la Repubblica d’Austria, se tali argomenti fossero accolti, ne conseguirebbe l’annullamento della decisione impugnata. Conseguentemente, l’Ungheria non sosterrebbe le conclusioni della Commissione.

55

A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’articolo 142 del regolamento di procedura, l’intervento non può avere uno scopo diverso dall’accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni di una delle parti principali. Queste disposizioni non ostano, tuttavia, a che l’interveniente presenti argomenti diversi da quelli della parte sostenuta, a condizione che essi non modifichino il quadro della controversia e che l’intervento sia comunque diretto all’accoglimento delle conclusioni presentate da detta parte (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 1995, Siemens/Commissione, T‑459/93, EU:T:1995:100, punto 21).

56

Quanto alla memoria di intervento presentata dall’Ungheria, in primo luogo, occorre rilevare che le conclusioni di tale Stato membro sono conformi a quelle della Commissione, poiché esso chiede il rigetto della domanda di annullamento della decisione impugnata dalla Repubblica d’Austria.

57

In secondo luogo, occorre rilevare che risulta dalla memoria d’intervento dell’Ungheria che tale Stato membro non contesta il fatto che, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione fosse legittimata ad adottare la decisione impugnata sulla base dell’articolo 107 TFUE.

58

In tali circostanze, anche supponendo che taluni argomenti dedotti dall’Ungheria, riguardanti la competenza della Commissione ad adottare decisioni basate sugli artt. 107 e 108 TFUE in materia di energia nucleare, debbano essere considerati modificativi dell’ambito della controversia, ciò non giustificherebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, l’integrale rigetto in quanto irricevibile della memoria d’intervento dell’Ungheria.

B. Sul quarto motivo, vertente sul fatto che la promozione dell’energia nucleare non costituisce un obiettivo di interesse «comune», e sulla quinta parte del nono motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione della decisione impugnata

59

Il quarto motivo e la quinta parte del nono motivo hanno ad oggetto le conclusioni della Commissione contenute ai punti da 366 a 374 della decisione impugnata, secondo cui l’obiettivo che il Regno Unito ha perseguito con le misure contestate, ossia un obiettivo di promozione dell’energia nucleare, costituisce un obiettivo di interesse «comune».

60

In un primo momento, saranno esaminati gli argomenti che la Repubblica d’Austria espone nell’ambito della quinta parte del nono motivo, volti a dimostrare che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto riguarda la conclusione secondo la quale l’obiettivo che il Regno Unito ha perseguito con le misure contestate costituisce un obiettivo di interesse «comune». In un secondo momento, saranno esaminati gli argomenti che il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d’Austria sviluppano a sostegno del quarto motivo, volti a contestare la fondatezza delle considerazioni della Commissione figuranti ai punti da 366 a 374 della decisione impugnata.

1.   Sulla quinta parte del nono motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata

61

Nell’ambito della quinta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto riguarda la conclusione secondo cui l’obiettivo che il Regno Unito ha perseguito con le misure contestate costituisce un obiettivo di interesse «comune» e ciò nella misura in cui, nella decisione, la Commissione non ha sufficientemente illustrato il rapporto tra le disposizioni del trattato Euratom e le norme sugli aiuti di Stato contenute nel trattato FUE. Le considerazioni della Commissione a tal proposito sarebbero incomprensibili e insufficienti.

62

La Commissione contesta tale argomento.

63

A tal proposito, occorre preliminarmente ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto contestato e deve far apparire, in forma chiara e inequivocabile, l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 137). La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi quanto prescritto dall’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (sentenza dell’11 luglio 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, T‑533/10, EU:T:2014:629, punto 199).

64

È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare se la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente per quanto riguarda la conclusione secondo cui l’obiettivo, che il Regno Unito ha perseguito con le misure contestate, costituisca un obiettivo di interesse «comune».

65

A tale riguardo, in primo luogo, occorre constatare che è vero che, ai punti da 366 a 374 della decisione impugnata, la Commissione non si è esplicitamente pronunciata sul collegamento fra le disposizioni del trattato Euratom e l’articolo 107 TFUE. Tuttavia, si deve rilevare che risulta in particolare dalla sezione 7 della decisione, intitolata «Esistenza di aiuto di Stato», che la Commissione ha ritenuto che l’articolo 107 TFUE era applicabile alle misure contestate. Occorre altresì rilevare che, alla sezione 9.2 della decisione, intitolata «Obiettivi di interesse comune», la Commissione ha fondato la propria conclusione, secondo cui la promozione dell’energia nucleare costituisce un obiettivo di interesse «comune», in particolare sull’articolo 2, lettera c), e sull’articolo 40 del trattato Euratom. Emerge quindi da tale ultima sezione che la Commissione ha ritenuto che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, occorreva tener conto delle disposizioni del trattato Euratom.

66

In secondo luogo, occorre rammentare che si deve tenere conto del contesto nel quale si inserisce la decisione impugnata, di cui fa parte la prassi anteriore della Commissione che gli Stati membri sono tenuti a conoscere. Peraltro, l’approccio seguito dalla Commissione in tale decisione è conforme alla sua prassi anteriore, secondo la quale, da un lato, le misure adottate da uno Stato membro nel settore disciplinato dal trattato Euratom dovevano essere esaminate anche alla luce dell’articolo 107 del TFUE, considerato che esse non erano necessarie per la realizzazione degli obiettivi del trattato Euratom, andavano al di là di tali obiettivi o falsavano o minacciavano di falsare la concorrenza nel mercato interno (v., a tale riguardo, la decisione 2005/407/CE della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa all’aiuto di Stato al quale il Regno Unito intende dare esecuzione in favore di British Energy plc, GU 2005, L 142, pag. 26, punto 239) e secondo la quale un obiettivo contemplato dal trattato Euratom poteva costituire un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (v., in tal senso, la decisione 2006/643/CE della Commissione, del 4 aprile 2006, relativa agli aiuti di Stato a cui il Regno Unito intende dare esecuzione per l’istituzione della Nuclear Decommissioning Authority, GU 2006, L 268, pag. 37, punto 162).

67

Alla luce di tali elementi, si deve concludere che risulta in modo sufficientemente chiaro dalla motivazione della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto che, anche se le misure contestate riguardavano l’energia nucleare, nella misura in cui costituivano aiuti di Stato, occorreva valutare la loro compatibilità con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, punto c), TFUE. Inoltre, risulta in maniera sufficientemente chiara dalla predetta motivazione che la Commissione ha ritenuto che, nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione, in particolare per quanto riguarda la qualificazione della promozione dell’energia nucleare come obiettivo di interesse pubblico ai sensi di tale disposizione, occorreva tener conto delle disposizioni del trattato Euratom. Tale motivazione consentiva quindi alla Repubblica d’Austria di conoscere le ragioni di tale decisione e permette al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

68

Pertanto, la quinta parte del nono motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, deve essere respinta.

2.   Sul quarto motivo, vertente sulla fondatezza delle considerazioni della Commissione

69

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo hanno dedotto argomenti diretti a contestare la fondatezza delle considerazioni della Commissione contenute ai punti da 366 a 374 della decisione impugnata. In sostanza, tali Stati membri sostengono che, contrariamente alle constatazioni della Commissione, la promozione dell’energia nucleare non soddisfi alcun interesse comune.

70

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

71

Prima di esaminare gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo volti a contestare la conclusione della Commissione, secondo la quale la promozione dell’energia nucleare costituisce un obiettivo di interesse «comune», occorre pronunciarsi, in via preliminare, sulla questione se l’articolo 107 TFUE sia applicabile a misure riguardanti il settore dell’energia nucleare e in quale misura occorra tener conto degli obiettivi del trattato Euratom nell’ambito della sua applicazione.

a)   Sull’applicazione dell’articolo 107 TFUE alle misure riguardanti il settore dell’energia nucleare e sulla considerazione degli obiettivi del trattato Euratom nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione

72

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 107 TFUE a misure relative al settore dell’energia nucleare, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom, le disposizioni del trattato UE e del TFUE non derogano a quanto previsto dal trattato Euratom. Pertanto, le disposizioni del trattato Euratom costituiscono norme speciali rispetto alle disposizioni del trattato FUE e quindi, in caso di conflitto, derogano a queste ultime.

73

Tuttavia, il fatto che le disposizioni del trattato Euratom costituiscano norme speciali rispetto alle disposizioni del trattato FUE non osta a che l’articolo 107 TFUE sia applicabile a misure che perseguono un obiettivo proprio del trattato Euratom. Infatti, nella misura in cui il trattato Euratom non prevede norme specifiche al riguardo, le disposizioni del trattato FUE relative a una politica dell’Unione possono essere applicate a tali misure [v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 1990, Grecia/Consiglio, C‑62/88, EU:C:1990:153, punto 17; del 12 aprile 2005, Commissione/Regno Unito, C‑61/03, EU:C:2005:210, punto 44, e del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punti da 69 a 82; v. anche, per analogia, parere 1/94 (Accordi allegati all’accordo OMC) del 15 novembre 1994, EU:C:1994:384, punto 24].

74

Orbene, occorre constatare che il trattato Euratom non prevede norme esaustive in materia di concorrenza che possano opporsi all’applicazione delle norme di cui al titolo VII, capo 1, del trattato FUE. In particolare, il trattato Euratom non prevede regole esaustive in materia di aiuti di Stato.

75

Vero è che alcune disposizioni del trattato Euratom, come l’articolo 2, lettera c), e le disposizioni previste al titolo II, capo 4, dello stesso riguardano gli investimenti nel settore dell’energia nucleare. Tuttavia, tali disposizioni non stabiliscono le condizioni alle quali, nonostante le distorsioni della concorrenza da esse causate, aiuti di Stato relativi ad investimenti nel settore dell’energia nucleare possano essere considerati compatibili con il mercato interno.

76

Pertanto, l’articolo 107 TFUE è destinato ad applicarsi alle misure contestate, anche se quest’ultime perseguono un obiettivo rientrante nel trattato Euratom.

77

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato Euratom, che elenca alcune disposizioni del trattato UE e del trattato FUE che si applicano al trattato Euratom. Come risulta dal secondo considerando del protocollo n. 2 che modifica il trattato Euratom, ed allegato al Trattato di Lisbona (GU 2007, C 306, pag. 199), tale disposizione si limita ad adattare detto trattato alle nuove regole definite dal trattato UE e dal trattato FUE, in particolare nei settori istituzionale e finanziario. Al contrario, non si può dedurre da tale disposizione che l’insieme delle disposizioni del trattato UE e del trattato FUE che non sono ivi menzionate non si applichino a misure che perseguono obiettivi che rientrano nell’ambito del trattato Euratom. Infatti, una siffatta lettura dell’articolo 106 bis, paragrafo 1, del trattato Euratom non sarebbe conforme al paragrafo 3 di tale articolo, da cui si evince che, in linea di principio, le disposizioni del trattato UE e del trattato FUE sono applicabili al settore dell’energia nucleare e che solo nei limiti in cui il Trattato Euratom prevede norme speciali le disposizioni del trattato UE e del trattato FUE non si applicano.

78

Pertanto, l’articolo 107 TFUE è applicabile alle misure contestate. Tuttavia, nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione a misure riguardanti il settore dell’energia nucleare, occorre tenere conto delle disposizioni e degli obiettivi del trattato Euratom.

b)   Sugli argomenti diretti a contestare la conclusione della Commissione, secondo cui l’energia nucleare rappresenta un obiettivo di interesse «comune»

79

È alla luce delle considerazioni esposte ai precedenti punti da 72 a 78 che occorre esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo diretti a contestare la conclusione della Commissione, contenuta al punto 374 della decisione impugnata, secondo cui l’obiettivo di promozione dell’energia nucleare che il Regno Unito ha perseguito con le misure contestate, ossia la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, costituisce un obiettivo di interesse «comune».

80

In primo luogo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che, se un obiettivo non tiene conto degli interessi legittimi di un unico Stato membro, non può essere qualificato come obiettivo di interesse comune ed evidenziano, inoltre, che alcuni Stati membri hanno costantemente respinto l’idea che la costruzione di nuovi reattori nucleari costituisca un obiettivo di interesse comune europeo.

81

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

82

A tal riguardo, sotto un primo profilo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono considerarsi compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

83

Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, certamente, al punto 125 della sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione (T‑177/07, EU:T:2010:233), il Tribunale ha constatato che, per essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse «comune» e dev’essere appropriato, necessario e proporzionato.

84

Tuttavia, il riferimento, nella sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione (T‑177/07, EU:T:2010:233), al perseguimento di un obiettivo di interesse «comune», non può essere inteso come un requisito, secondo il quale soltanto gli obiettivi nell’interesse di tutti o della maggior parte degli Stati membri potrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

85

Infatti, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, occorre distinguere tra, da un lato, l’obiettivo perseguito da uno Stato membro, che può consistere in particolare nello sviluppo di un’attività, e, dall’altro, il requisito secondo cui l’aiuto di Stato non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

86

Non si può ritenere che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE circoscriva gli obiettivi che possono essere perseguiti dagli Stati membri a quelli che sono nell’interesse di tutti o della maggior parte degli Stati membri dell’Unione. A questo proposito, facendo riferimento a un interesse «comune» al punto 125 della sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione (T‑177/07, EU:T:2010:233), il Tribunale si è limitato a rilevare che deve trattarsi di un interesse pubblico e non solo di un interesse privato del beneficiario della misura di aiuto.

87

Per quanto riguarda la nozione di interesse comune di cui alla fine dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE, occorre ricordare che essa ha ad oggetto il bilanciamento tra i benefici e i costi derivanti da una misura di aiuto e si oppone all’autorizzazione di misure che alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Essa rientra quindi in una fase successiva della valutazione effettuata nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione. Pertanto, non se ne può dedurre che gli obiettivi di interesse pubblico perseguibili da uno Stato membro si limitino a quelli comuni a tutti o alla maggior parte degli Stati membri.

88

È alla luce di tali considerazioni che si deve leggere l’affermazione della Commissione, contenuta al punto 374 della decisione impugnata, secondo la quale le misure contestate perseguivano un obiettivo di interesse «comune». Questa affermazione figura alla sezione 9.2 di detta decisione, nella quale la Commissione si è pronunciata sulla questione se la promozione dell’energia nucleare fosse un obiettivo che poteva essere legittimamente perseguito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Pertanto, in tale punto, essa si è limitata a constatare che, tenuto conto delle disposizioni del trattato Euratom, il Regno Unito era legittimato a stabilire la promozione dell’energia nucleare come un obiettivo di interesse pubblico ai sensi della predetta disposizione. Per contro, in detto punto, la Commissione non ha affermato che tale obiettivo fosse condiviso da tutti o dalla maggioranza degli Stati membri. La Commissione non si è nemmeno pronunciata sulla questione se le misure contestate alterassero le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Infatti, si evince chiaramente dall’economia di tale decisione che essa ha esaminato la questione in un momento successivo, vale a dire alle sezioni da 9.3 a 9.6 della decisione medesima.

89

Alla luce delle considerazioni precedenti, deve essere respinto l’argomento formulato dalla Repubblica d’Austria relativo al fatto che, al punto 374 della decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che alcuni Stati membri, tra cui la Repubblica d’Austria, avevano costantemente respinto l’idea della costruzione di nuovi reattori nucleari.

90

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che, ai punti da 366 a 374 della decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la necessità di un aiuto e la sua incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere valutati dal punto di vista dell’Unione. In tale contesto, essa afferma che le nozioni di interesse comune menzionate nell’ambito dell’articolo 34 TUE e dell’articolo 142 TFUE riguardano anche l’interesse di tutti gli Stati membri.

91

Questi argomenti devono essere respinti.

92

A tal proposito, è sufficiente rilevare che, ai punti da 366 a 374 della decisione impugnata, la Commissione non ha contestato il fatto che, nella misura in cui l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE stabilisce che gli aiuti di Stato non debbano alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, occorre tenere conto dell’interesse dell’Unione e di tutti gli Stati membri. Infatti, come è stato esposto sopra al punto 88, nei punti citati, la Commissione non si è pronunciata su tale bilanciamento di interessi, ma solamente sulla questione se il Regno Unito fosse legittimato a determinare la promozione dell’energia nucleare come un obiettivo di interesse pubblico.

93

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria deduce argomenti diretti a contestare la conclusione della Commissione secondo la quale uno Stato membro è legittimato a perseguire la promozione dell’energia nucleare e, più specificamente, la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, in quanto obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Sotto un primo profilo, l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom non si rivolgerebbe agli Stati membri. Sotto un secondo profilo, tale ultima disposizione riguarderebbe unicamente gli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare. Orbene, Hinkley Point C non sembrerebbe un impianto a tal punto fondamentale. Sotto un terzo profilo, l’obiettivo di promozione dell’energia nucleare sarebbe già stato raggiunto, poiché in tutta l’Europa sarebbero state costruite molte centrali nucleari. Sotto un quarto profilo, la Commissione avrebbe ignorato il contesto storico del trattato Euratom e i limiti che ne deriverebbero.

94

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

95

A tale riguardo, come constatato ai precedenti punti da 80 a 89, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, l’obiettivo di interesse pubblico perseguito dalla misura controversa non deve necessariamente costituire un obiettivo condiviso da tutti o dalla maggior parte degli Stati membri.

96

Si deve altresì ricordare che, come è stato esposto ai precedenti punti da 72 a 78, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107 TFUE a misure che perseguono un obiettivo che rientra nell’ambito del trattato Euratom, occorre tenere conto delle disposizioni e degli obiettivi del trattato Euratom. Orbene, dall’articolo 1, secondo comma, del trattato Euratom risulta che la Comunità Euratom ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all’elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi. Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom, per l’assolvimento dei suoi compiti, la Comunità Euratom deve, alle condizioni previste dal detto trattato, agevolare gli investimenti ed assicurare, in particolare incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità.

97

Visti gli articoli 1, secondo comma, e 2, lettera c), del trattato Euratom, occorre constatare che la Commissione non ha commesso errori ritenendo che il Regno Unito fosse legittimato a determinare la promozione dell’energia nucleare e, più specificamente, l’incentivo alla creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare come obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Infatti, da una parte, tale obiettivo si ricollega a quello della Comunità Euratom, che consiste nell’agevolare gli investimenti nel settore nucleare e risulta dall’articolo 192, primo comma, del trattato Euratom che gli Stati membri agevolano la Comunità Euratom nell’esecuzione della sua missione. Dall’altra, risulta dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE che ciascuno Stato membro ha il diritto di scegliere tra le diverse fonti energetiche quelle che preferisce.

98

Nessuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria è idoneo a contestare tale conclusione.

99

Sotto un primo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene, in sostanza, che la Commissione abbia ignorato il contesto storico del trattato Euratom e le limitazioni che ne derivano. L’euforia per l’energia nucleare, al momento della conclusione del trattato Euratom, oggi avrebbe ceduto il posto, in molti Stati membri, ad un evidente scetticismo condiviso da gran parte della popolazione, che si spinge fino al rifiuto totale ed al completo abbandono di questa forma di produzione energetica. Contrariamente alle altre disposizioni del diritto primario, quelle del trattato Euratom non sarebbero affatto state rivedute e costituirebbero pertanto norme anteriori al trattato FUE.

100

Questi argomenti devono essere respinti.

101

Infatti, contrariamente a quanto lascia intendere la Repubblica d’Austria, le disposizioni del trattato Euratom sono pienamente in vigore e questo trattato non può essere considerato una legge anteriore al trattato FUE. Infatti, da un lato, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 208 del trattato Euratom, quest’ultimo è applicabile per una durata illimitata e che emerge dal primo considerando del preambolo del protocollo n. 2 che modifica il trattato Euratom, allegato al Trattato di Lisbona, che le disposizioni del trattato Euratom continuano a produrre pienamente i loro effetti giuridici. Dall’altro, risulta da tale protocollo che il trattato di Lisbona ha modificato e confermato non solo il trattato FUE e il trattato UE, ma anche il trattato Euratom.

102

In tale contesto, deve parimenti essere respinto l’argomento formulato dalla Repubblica d’Austria, secondo il quale risulta dalla dichiarazione n. 54 delle dichiarazioni allegate all’atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, che il trattato Euratom sia superato. Infatti, il solo fatto che cinque Stati membri abbiano dichiarato che le disposizioni del trattato Euratom non sono state oggetto di modifiche sostanziali successivamente alla sua entrata in vigore e che un aggiornamento era necessario, non è idoneo a inficiare la conclusione secondo la quale le disposizioni del trattato Euratom sono pienamente in vigore.

103

Inoltre, nella misura in cui la Repubblica d’Austria invoca la dichiarazione comune dei plenipotenziari sull’applicazione del trattato Euratom nel quadro dell’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 382), è sufficiente rilevare che risulta da tale dichiarazione che gli Stati membri decidono di produrre o non produrre energia nucleare conformemente ai loro orientamenti politici specifici. Non se ne può dedurre che la promozione, da parte di uno Stato membro, dell’energia nucleare non possa costituire un obiettivo di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che uno Stato membro può decidere di perseguire.

104

Sotto un secondo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom riguardi unicamente gli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare e che l’obiettivo di promozione dell’energia nucleare sia già stato raggiunto.

105

A tale riguardo, occorre ricordare che la decisione impugnata si fonda sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e che tale disposizione fa riferimento allo sviluppo di un’attività. Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione non è incorsa in errore considerando che la costruzione di Hinkley Point C mirava a sviluppare un’attività ai sensi di detta disposizione. Infatti, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, il Regno Unito ha il diritto di scegliere tra diverse fonti di energia. Va poi altresì rilevato, come risulta in particolare dal punto 510 della decisione impugnata e dalle sezioni 6 e 7 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che la costruzione di Hinkley Point C mirava a sostituire capacità di produzione di energia nucleare obsolete, di cui era stata prevista la chiusura. Peraltro, è pacifico che la tecnologia che deve essere utilizzata in tale unità è più evoluta rispetto a quella utilizzata negli impianti esistenti.

106

Alla luce di tali considerazioni, deve essere respinto il motivo formulato dalla Repubblica d’Austria secondo cui Hinkley Point C non era un impianto fondamentale necessario allo sviluppo dell’energia nucleare e l’obiettivo di promozione dell’energia nucleare è già stato conseguito.

107

Sotto un terzo profilo, anche il motivo formulato dalla Repubblica d’Austria secondo il quale l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom non si rivolgerebbe agli Stati membri, deve essere respinto. A tale riguardo, occorre ricordare che, anche se tale disposizione non riguarda direttamente gli Stati membri, ma la Comunità Euratom, il Regno Unito era legittimato a tenerne conto, alla luce dell’articolo 192, primo comma, del medesimo trattato, secondo il quale gli Stati membri agevolano la Comunità Euratom nella realizzazione della sua missione.

108

Sotto un quarto profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che, se la promozione dell’energia nucleare fosse considerata un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, si potrebbe giustificare qualsiasi misura che persegua tale obiettivo. A questo proposito, è sufficiente ricordare che, al punto 374 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad affermare che la promozione dell’energia nucleare è un obiettivo di interesse pubblico. Per contro, al suddetto punto, la Commissione non ha esaminato se, alla luce di tale obiettivo, le misure in oggetto fossero appropriate, necessarie e proporzionate. Infatti, è alle sezioni da 9.3 a 9.6 della decisione in esame che essa ha esaminato tale questione.

109

Pertanto, occorre respingere l’insieme degli argomenti volti a dimostrare che le disposizioni del trattato Euratom non consentono di considerare che la promozione dell’energia nucleare, e, più specificamente, la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, costituiscano un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

110

In quarto luogo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo deducono l’esistenza di un conflitto tra la promozione dell’energia nucleare, da un lato, e i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità e, inoltre, di alcuni degli obiettivi stabiliti all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, come la promozione dell’efficienza energetica, lo sviluppo di nuove energie e la promozione delle reti energetiche, dall’altro. Secondo tali Stati membri, la Commissione non avrebbe dovuto attribuire una priorità incondizionata all’obiettivo di promozione dell’energia nucleare, ma avrebbe dovuto tener conto del conflitto tra la promozione dell’energia nucleare ed i suddetti principi. In tale contesto, il Granducato di Lussemburgo fa riferimento anche al rischio di attentati terroristici.

111

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

112

A tal proposito, occorre rilevare che, in considerazione degli obiettivi perseguiti dal trattato Euratom, non si può ritenere che i principi invocati dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo si oppongano a che uno Stato membro stabilisca la promozione dell’energia nucleare come un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per quanto riguarda i principi che tali Stati membri deducono dal trattato FUE, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom, le disposizioni del trattato UE e del trattato FUE non derogano a quanto stipulato dal trattato Euratom.

113

Peraltro, l’argomento della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo relativo al fatto che la Commissione avrebbe attribuito una priorità incondizionata all’obiettivo di promozione dell’energia nucleare deve essere respinto. A questo proposito, è sufficiente ricordare che, alla sezione 9.2 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad affermare che la promozione dell’energia nucleare è un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Per contro, in tale fase della sua valutazione, essa non ha esaminato la proporzionalità delle misure contestate.

114

Pertanto, nella misura in cui la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo mirano a dimostrare, con gli argomenti addotti, che la promozione dell’energia nucleare non potrebbe costituire un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, tali argomenti non possono essere accolti. Tuttavia, nei limiti in cui tali argomenti sono diretti a mettere in discussione le conclusioni della Commissione circa la proporzionalità delle misure contestate, se ne dovrà tener conto nell’ambito dell’esame del sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

115

In quinto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che risulta dai programmi indicativi nucleari, pubblicati periodicamente dalla Commissione, che, a norma dell’articolo 40 del trattato Euratom, gli investimenti nell’energia nucleare non possono essere considerati obiettivi di interesse comune.

116

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

117

A tale riguardo, va osservato innanzitutto che, data la natura dei programmi indicativi nucleari (v. articolo 40 del trattato Euratom), le considerazioni sopra esposte ai punti da 79 a 115, che si basano sulle disposizioni del trattato Euratom e del trattato FUE, non possono essere messe in discussione dalle conclusioni della Commissione che figurano in detti programmi.

118

Poi, ed in ogni caso, si deve constatare che non risulta in alcun modo dai programmi indicativi nucleari, menzionati dalla Repubblica d’Austria, che la promozione dell’energia nucleare non costituisca un’attività il cui sviluppo potrebbe essere agevolato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

119

Infatti, da un lato, nella misura in cui la Repubblica d’Austria afferma che risulta dal punto 7 del programma indicativo nucleare del 4 ottobre 2007, COM(2007) 565 definitivo che spetta agli Stati membri decidere se utilizzare o meno l’energia nucleare, ciò conferma il diritto del Regno Unito di promuovere lo sviluppo di tale energia (v. supra, punto 97).

120

D’altro canto, nella misura in cui la Repubblica d’Austria sostiene che risulti dalla pagina 18 del programma indicativo nucleare del 25 settembre 1996, COM(1996) 339 def., dalla sezione 3.3 di quello del 13 novembre 2008, COM(2008) 776 definitivo, e dalla sezione 4.2 di quello del 4 ottobre 2007, COM(2007) 565 definitivo, che, con riferimento alla competitività nel settore dell’energia nucleare, non dovrebbe essere concesso alcun aiuto di Stato in tale settore, è sufficiente osservare che tale argomentazione non può rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale la promozione dell’energia nucleare può costituire un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Potrebbe solamente essere idoneo a rimettere in discussione la conclusione della Commissione sul carattere necessario delle misure contestate. Pertanto, tale argomento è inoperante nel presente contesto, ma se ne terrà conto nell’ambito dell’esame del primo motivo, avente ad oggetto le conclusioni della Commissione per quanto riguarda la necessità di un intervento statale.

121

Pertanto, devono essere respinti i motivi fondati sui programmi indicativi nucleari pubblicati dalla Commissione.

122

In sesto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha approfondito le sue riflessioni relative agli obiettivi di diversificazione e sicurezza dell’approvvigionamento. Dal canto suo, il Granducato di Lussemburgo sostiene che la sicurezza dell’approvvigionamento non sia garantita, poiché l’uranio dovrebbe essere importato da paesi situati al di fuori dell’Unione.

123

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che risulta dai punti da 366 a 374 della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto la promozione dell’energia nucleare come un obiettivo di interesse pubblico, che può di per sè giustificare le misure contestate. Per contro, rilevando, al punto 374 della suddetta decisione, che la promozione dell’energia nucleare consentiva anche di contribuire agli obiettivi di diversificazione e sicurezza dell’approvvigionamento, essa non ha rilevato che questi altri due obiettivi erano obiettivi che da soli ed autonomamente consentono di giustificare le misure contestate. In tali circostanze, non si può rimproverare alla Commissione di non aver approfondito le sue riflessioni relative agli obiettivi di diversificazione e sicurezza dell’approvvigionamento nell’ambito della sezione 9.2 di tale decisione.

124

Pertanto, questa argomentazione non può essere accolta.

125

In settimo luogo, la Repubblica d’Austria deduce inoltre argomenti fondati sotto un primo profilo su un’errata definizione del mercato, sotto un secondo profilo sull’assenza di carenza del mercato nel settore della costruzione e dello sfruttamento di centrali nucleari, sotto un in terzo profilo sulla classificazione delle misure contestate come aiuti agli investimenti e, sotto un quarto profilo, sull’incidenza sulle condizioni degli scambi tra Stati membri.

126

A tal proposito, è sufficiente rilevare che gli argomenti in questione riguardano delle fasi della valutazione che devono essere svolte in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e che sono successive alla determinazione dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito. Pertanto, tali argomenti non sono idonei a dimostrare la sussistenza di un errore della Commissione relativo alla qualificazione della promozione dell’energia nucleare come obiettivo di interesse pubblico ai sensi di tale disposizione.

127

Tali argomenti sono quindi inoperanti in quanto essi sono stati sollevati a sostegno del presente motivo. Tuttavia, il primo argomento, vertente su un’errata definizione del mercato, e il secondo argomento, vertente sull’assenza di una carenza del mercato, saranno presi in considerazione nell’ambito dell’esame del primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha ammesso l’esistenza di un mercato distinto dell’energia nucleare e l’assenza di una carenza del mercato dell’energia elettrica. Il terzo argomento, vertente sulla qualificazione delle misure contestate come aiuti all’investimento, verrà esaminato nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che le misure contestate avrebbero dovuto essere qualificate come aiuti al funzionamento. Il quarto argomento, relativo all’incidenza sulle condizioni degli scambi tra Stati membri sarà esaminato nell’ambito del sesto motivo, volto a dimostrare il carattere asseritamente erroneo della conclusione della Commissione, secondo cui le misure contestate rispettano il principio di proporzionalità.

128

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, il quarto motivo di ricorso deve essere respinto, con riserva di esaminare gli argomenti menzionati sopra ai punti 114, 120 e 125.

C. Sul secondo motivo, vertente sul carattere asseritamente erroneo della conclusione della Commissione secondo cui la tecnologia impiegata a Hinkley Point C era di tipo nuovo

129

Il presente motivo riguarda le considerazioni della Commissione, contenute al punto 392 della decisione impugnata, secondo le quali gli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare erano diretti a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico della promozione di energia nucleare e secondo le quali tali investimenti non verrebbero realizzati in assenza di un intervento del Regno Unito.

130

La Repubblica d’Austria ritiene che le constatazioni contestate siano viziate da errori.

131

In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione ha erroneamente considerato che la tecnologia da utilizzare a Hinkley Point C costituisse una tecnologia nuova. Non si tratterebbe di una tecnologia nuova, bensì di una tecnologia collaudata, vale a dire una variante del reattore ad acqua pressurizzata utilizzato da decenni, che presenterebbe grandi somiglianze con molti reattori attualmente in esercizio.

132

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito contestano tale argomento.

133

In via preliminare, occorre rilevare che tale argomento formulato dalla Repubblica d’Austria si fonda sulla premessa secondo la quale, al punto 392 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che la tecnologia da utilizzare a Hinkley Point C costituiva una tecnologia nuova.

134

Orbene, tale premessa è erronea.

135

È vero che, al punto 392 della decisione impugnata, nella versione tedesca, figura l’espressione «Investitionen in neue Nukleartechnologien» che si riferisce ad investimenti in nuove tecnologie nucleari.

136

Tuttavia, come emerge dalla prima pagina della decisione impugnata, il testo in lingua inglese è il solo facente fede. Orbene, al punto 392 di tale decisione, nella versione inglese, figura l’espressione «new nuclear investment» che si riferisce ad investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare e si fa menzione del fatto che tali investimenti mirano a conseguire l’obiettivo di interesse pubblico di cui alla sezione 9.2 di detta decisione e che le misure contestate fossero necessarie, alla luce, in particolare, di tale specifico tipo di investimenti. Detto punto non fa quindi riferimento a nuove tecnologie nucleari, ma ad investimenti in tali nuove capacità.

137

Tale lettura del punto 392 della decisione impugnata trova poi conferma ai punti da 375 a 391 della decisione in esame, che precedono la conclusione di cui al punto 392 della detta decisione, nei quali la Commissione non ha fatto alcun riferimento all’uso di una nuova tecnologia nucleare.

138

Pertanto, l’argomento della Repubblica d’Austria è fondato su un’erronea lettura del punto 392 della decisione impugnata e deve essere respinto.

139

In secondo luogo, non può essere accolto l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la Commissione non ha precisato quale attività economica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE avrebbe dovuto essere promossa dalle misure contestate. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che risulta in modo sufficientemente chiaro dal punto 392 della decisione impugnata che si trattava della promozione dell’energia nucleare.

140

In terzo luogo, occorre esaminare l’argomento della Repubblica d’Austria relativo al fatto che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom prescrivono lo sviluppo di attività e che una semplice misura di sostituzione non soddisfa tale condizione. In tale contesto, è altresì opportuno tener conto dell’argomento della Repubblica d’Austria, vertente sul fatto che l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1), che la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1) e che la comunicazione della Commissione relativa alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2014, C 198, pag. 1), ostano a che misure intese unicamente a consentire che un’impresa utilizzi le tecniche più avanzate o quelle conformi alle norme di sicurezza o ambientali in vigore siano considerate compatibili con il mercato interno.

141

A tal riguardo, sotto un primo profilo, per quanto riguarda il regolamento n. 651/2014, è sufficiente rilevare che esso si limita a prevedere un approccio standardizzato di esenzione per categoria, ma non vincola la Commissione nel contesto di un esame individuale svolto direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

142

Sotto un secondo profilo, quanto alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 e alla comunicazione della Commissione relativa alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, occorre rilevare che gli argomenti della Repubblica d’Austria riguardano, da un lato, l’obiettivo di superare le norme dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente e l’obiettivo di innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di norme dell’Unione, menzionati al paragrafo 18, lettera a) della predetta disciplina, e, dall’altro lato, obiettivi relativi alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione. Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione non ha valutato la compatibilità delle misure contestate alla luce di tali obiettivi. Questi argomenti devono quindi essere respinti.

143

Sotto un terzo profilo, si deve ricordare che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE si limita a richiedere che le misure di sostegno siano destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività. Dal canto suo, l’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom mira ad agevolare gli investimenti e ad assicurare la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell’energia nucleare nella Comunità. Nessuna di queste due disposizioni richiede dunque che sia accertata l’esistenza di un’innovazione tecnologica.

144

Sotto un quarto profilo, si deve rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, l’obiettivo di promuovere l’energia nucleare e, più specificamente, quello di indurre le imprese a investire in nuove capacità di produzione di energia nucleare, soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE ed all’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il fatto che queste nuove capacità avrebbero dovuto sostituire capacità di produzione di energia nucleare obsolete non consente di ritenere che mancasse uno sviluppo ai sensi di tali disposizioni. Infatti, poiché le centrali nucleari obsolete devono essere chiuse (v. punto 510 della decisione impugnata e sezioni 6 e 7 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale), l’energia nucleare nel Regno Unito sarebbe meno sviluppata in assenza di investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare. In ogni caso, occorre rilevare che è pacifico che la tecnologia da utilizzare a Hinkley Point C è più avanzata di quella utilizzata nelle centrali nucleari che è destinata a sostituire. Infatti, anche se la Repubblica d’Austria nega che si tratti di una tecnologia fondamentalmente nuova, essa riconosce che si tratta di una tecnologia più sviluppata.

145

Pertanto, anche tali argomenti devono essere respinti e, conseguentemente, il secondo motivo nella sua integralità.

D. Sul primo motivo e sulla prima e la seconda parte del nono motivo, vertenti sulla definizione di mercato fornita, nonché sulle considerazioni della Commissione fondate sull’esistenza di una carenza del mercato

146

Il primo motivo nonché la prima e la seconda parte del nono motivo e gli argomenti sviluppati nell’ambito del quarto motivo, relativi ai programmi indicativi nucleari, agli errori concernenti la definizione di mercato e all’assenza di una carenza del mercato (punti 120 e 125 di cui supra), riguardano le considerazioni che la Commissione ha sviluppato alla sezione 9.3 della decisione impugnata, nella quale ha dichiarato che, senza l’intervento dello Stato, nuove capacità di produzione di energia nucleare non verrebbero realizzate in tempo utile.

147

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo ritengono che tali considerazioni non siano sufficientemente motivate e siano errate. In sostanza, tali Stati membri deducono tre gruppi di argomenti. In primo luogo, essi sostengono che la Commissione non era legittimata a ritenere che l’intervento del Regno Unito fosse necessario. Solo nell’ipotesi in cui essa avesse constatato che il mercato della produzione e della fornitura di energia elettrica liberalizzato fosse carente essa avrebbe potuto dichiarare che le misure contestate erano compatibili con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Orbene, le considerazioni della Commissione al riguardo non sarebbero sufficientemente motivate e sarebbero, in ogni caso, manifestamente erronee. In secondo luogo, tali Stati membri sostengono che la Commissione si sia erroneamente basata sull’esistenza di un mercato per la costruzione e l’esercizio di centrali nucleari e che non abbia sufficientemente motivato la decisione impugnata a tale riguardo. In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che l’approccio della Commissione ha creato un precedente in favore dell’energia nucleare.

1.   Sugli argomenti diretti a contestare la conclusione della Commissione circa la necessità di un intervento del Regno Unito

148

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che la Commissione non fosse legittimata a concludere che l’intervento del Regno Unito era necessario. Secondo tali Stati membri, le misure contestate avrebbero potuto essere dichiarate compatibili con il mercato interno in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE solo nell’ipotesi in cui la Commissione avesse constatato la carenza del mercato della produzione e della fornitura di energia elettrica liberalizzato. Orbene, la produzione e la fornitura di energia elettrica avrebbero potuto essere garantite mediante tecnologie diverse da quella nucleare. Pertanto, la Commissione non sarebbe stata legittimata a constatare una carenza del mercato.

149

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tali argomenti debbano essere respinti.

150

In via preliminare, va rammentato che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non prevede espressamente la condizione relativa all’esistenza di una carenza del mercato. Infatti, tale disposizione si limita a richiedere che l’aiuto persegua un obiettivo di interesse pubblico e che sia appropriato, necessario e non sproporzionato (v. supra, punto 48). Pertanto, nell’applicare tale disposizione, la questione rilevante è se l’obiettivo di interesse pubblico perseguito dallo Stato membro verrebbe raggiunto in assenza di un intervento da parte di quest’ultimo (v., a tal fine, sentenza del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione, T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punto 77).

151

Infatti, sebbene l’esistenza di una carenza del mercato possa costituire un elemento rilevante per dichiarare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, l’assenza di una carenza del mercato non implica necessariamente che le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non siano soddisfatte (sentenze del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione, T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punti 7879, e del 18 gennaio 2017, Andersen/Commissione, T‑92/11 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:14, punto 69). Ad esempio, l’intervento dello Stato può essere considerato necessario ai sensi di tale disposizione, quando le forze del mercato non sono in grado di realizzare da sole l’obiettivo di interesse pubblico perseguito dallo Stato membro in tempo utile, anche se, in quanto tale, non si può affermare che tale mercato sia carente.

152

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le censure della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo volte a contestare la conclusione della Commissione secondo la quale l’intervento del Regno Unito fosse necessario per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico da esso perseguito, vale a dire la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare. Tali censure sono fondate sul fatto che, in primo luogo, la Commissione non ha esposto i motivi per i quali gli investimenti in Hinkley Point C dovevano essere considerati come aventi una natura specifica che richiedeva un intervento statale, in secondo luogo, errori sostanziali e formali inficerebbero le considerazioni della Commissione, contenute alla sezione 9.3 della decisione impugnata, in terzo luogo, la Commissione non ha esposto le ragioni per le quali gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e decarbonizzazione non potessero essere conseguiti senza aiuti di Stato e, in quarto luogo, la Commissione avrebbe dovuto spiegare meglio in che modo Hinkley Point C avrebbe fatto ricorso a nuove tecnologie.

a)   Sulla censura vertente su una motivazione insufficiente relativa alla natura specifica degli investimenti in Hinkley Point C

153

La Repubblica d’Austria sostiene che, al punto 392 della decisione impugnata, la Commissione ha menzionato la specificità degli investimenti in Hinkley Point C, senza tuttavia indicare le ragioni per le quali tali investimenti dovessero essere considerati come aventi una natura specifica.

154

La Commissione contesta tali argomentazioni.

155

A tale riguardo, occorre ricordare che, al punto 392 della decisione impugnata, la Commissione ha tratto la conclusione dalle considerazioni svolte ai punti da 381 a 391 di detta decisione. Orbene, ai punti 382 e 383 di tale decisione, la Commissione ha rilevato, in particolare, che gli investimenti nel nucleare sono soggetti a un rischio notevole, considerata la combinazione di alti costi in conto capitale in fase di avvio del progetto, i lunghi tempi di realizzazione e il lungo periodo di esercizio necessario per recuperare i costi d’investimento. A suo avviso, non esistono strumenti finanziari o di altri tipi di contratto che consentano di coprire i notevoli rischi sostanziali, il che è proprio di poche tecnologie, fra cui quella nucleare. Infatti, gli strumenti disponibili sul mercato non prevedrebbero orizzonti temporali superiori a 10 o 15 anni, sia sotto forma di contratti a lungo termine che di strumenti di copertura del rischio. In questo contesto, la Commissione ha anche fatto riferimento, in particolare, ai cicli di vita estremamente lunghi e complessi delle centrali nucleari, diversamente dalla maggior parte delle altre infrastrutture di produzione di energia, nonché dalla maggior parte degli altri investimenti infrastrutturali in generale. In particolare, essa ha rilevato, anzitutto, che di norma occorrono dagli otto ai dieci anni per costruire una centrale nucleare e che occorre sostenere dei costi prima di percepire delle entrate, con rischi unicamente in capo all’investitore. Inoltre, il ciclo di vita utile di 60 anni è caratterizzato dalle entrate generate, ma queste dipenderebbero da un’evoluzione incerta dei prezzi all’ingrosso. Peraltro, il periodo di disattivazione che ne seguirebbe potrebbe durare 40 anni, ed è necessario prevedere un fondo di accantonamento per la chiusura dell’impianto. Inoltre, i rifiuti nucleari ad alta attività sono di solito trattati e stoccati in loco prima di essere trasferiti in un deposito dove dovrebbero rimanere per migliaia di anni. Infine, esisterebbe un rischio di blocco, che genera incertezza per gli investitori privati, in ragione del fatto che i governi che si succedono potrebbero adottare posizioni diverse sulla desiderabilità della tecnologia nucleare, data la natura controversa della stessa.

156

È giocoforza constatare che le considerazioni della Commissione contenute ai punti 382 e 383 della decisione impugnata delineano in modo sufficientemente chiaro le ragioni per le quali, a suo avviso, in mancanza di un intervento del Regno Unito, avuto riguardo, in particolare, alla mancanza di strumenti finanziari di mercato e di altri tipi di contratto a copertura di tali rischi sostanziali, gli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare non verrebbero realizzati in tempo utile.

157

Pertanto, la censura vertente sull’insufficiente motivazione contenuta al punto 392 della decisione impugnata deve essere respinta.

b)   Sulla censura diretta a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali e formali incidenti sulle considerazioni della Commissione esposte alla sezione 9.3 della decisione impugnata

158

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo hanno dedotto argomenti volti a dimostrare l’erroneità delle considerazioni della Commissione, esposte alla sezione 9.3 della decisione impugnata, secondo le quali, alla luce dell’assenza di strumenti finanziari e altri tipi di contratto che consentano di coprire i rischi sostanziali a cui sono soggetti gli investimenti nel nucleare, è stato necessario l’intervento statale per conseguire l’obiettivo della promozione dell’energia nucleare, e, più specificamente, quello della creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare. Secondo tali Stati membri, la Commissione ha commesso errori sostanziali e formali a tal proposito.

159

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti. La Commissione sostiene che taluni motivi dedotti dalla Repubblica d’Austria siano irricevibili in quanto tardivi.

160

In tale contesto, occorre ricordare che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale. Il controllo giurisdizionale applicato all’esercizio di tale potere discrezionale si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (sentenze del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione, C‑351/98, EU:C:2002:530, punto 74, e del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, EU:C:2004:234, punto 83).

161

Tuttavia, sebbene la Commissione disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, il giudice dell’Unione è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell’ambito di tale controllo, deve astenersi dal sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. Inoltre, si deve osservare che, nei casi in cui le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il controllo del rispetto di talune garanzie procedurali. Secondo la giurisprudenza, tra tali garanzie si annovera l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e di motivare la decisione in modo sufficiente (sentenza del 22 novembre 2007, Spagna/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, punti da 56 a 58 e giurisprudenza ivi citata).

162

È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo.

163

In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che il solo fatto che una determinata impresa non sia in grado di finanziarsi sul mercato non sia sufficiente per constatare che l’obiettivo di interesse pubblico perseguito da uno Stato membro non potrebbe essere realizzato senza un intervento di quest’ultimo.

164

Questa argomentazione non può essere accolta.

165

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, ai punti da 381 a 391 della decisione impugnata, la Commissione non si limita all’esame della situazione individuale di NNBG o degli investitori di tale società, ma si pronuncia in modo più generale sulla questione se, in assenza di un intervento del Regno Unito, nuove capacità di produzione di energia nucleare verrebbero realizzate in tale Stato membro, in considerazione dell’assenza di strumenti finanziari e di altri tipi di contratto da reperire sul mercato che coprano i rischi sostanziali a cui sono soggetti gli investimenti nel nucleare.

166

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la conclusione della Commissione, figurante ai punti 382 e 383 della decisione impugnata, secondo cui non esistono adeguati strumenti finanziari per investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare, non è fondata su un esame sufficientemente solido e dettagliato e non è adeguatamente motivata.

167

Sotto un primo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non abbia tenuto conto di altre forme di investimento, quali il finanziamento con sindacazione internazionale o gli aiuti individuali che sarebbero concessi da finanziatori in grado di fornire risorse sufficienti a tal fine.

168

A tale riguardo, occorre ricordare che, ai punti da 381 a 392 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto in modo dettagliato le ragioni per le quali gli investimenti nel nucleare sono soggetti a un rischio notevole, e ha affermato che non sussistono strumenti finanziari o di altri tipi di contratto da reperire sul mercato che consentano di coprire tali rischi. A seguito dei lavori di modellizzazione, la Commissione ha inoltre affermato che, in queste circostanze, esisteva un elevato grado di incertezza per quanto riguarda la realizzazione di investimenti privati in nuove capacità di produzione di energia nucleare entro un orizzonte temporale realistico.

169

Alla luce di tali elementi, la semplice evocazione, da parte della Repubblica d’Austria, della possibilità di un finanziamento con sindacazione internazionale o con aiuti individuali eventualmente concessi da finanziatori in grado di fornire risorse sufficienti a tale riguardo, non è idonea a dimostrare che le predette considerazioni della Commissione siano viziate da un errore manifesto di valutazione.

170

Infatti, al fine di stabilire se la Commissione abbia commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova addotti dalla ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nella decisione (sentenze del 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, EU:T:1996:195, punto 59, e del 6 ottobre 2009, FAB/Commissione, T‑8/06, non pubblicata, EU:T:2009:386, punto 78).

171

Orbene, la Repubblica d’Austria non ha illustrato le ragioni per cui i rischi significativi a cui sono soggetti gli investimenti nel nucleare, a motivo, in particolare, della combinazione di alti costi in conto capitale in fase di avvio del progetto, di lunghi tempi di realizzazione, del lungo periodo di esercizio necessario per recuperare i costi d’investimento, nonché dei cicli di vita estremamente lunghi e complessi, l’evoluzione incerta dei prezzi all’ingrosso e dei costi di disattivazione e il rischio di blocco, non osterebbero ad un finanziamento con sindacazione internazionale o a finanziamenti individuali.

172

Pertanto, questa argomentazione va respinta.

173

Sotto un secondo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che il problema della mancanza di indicazioni di prezzo a lungo termine riguardi anche altre tecnologie e deve pertanto essere considerata come un dato classico del mercato che deve essere preso in considerazione nella valutazione del rischio del progetto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non esisterebbero indicazioni di prezzo stabili per i prossimi 10-15 anni sul mercato dell’energia elettrica. Nelle borse europee dell’energia elettrica più liquide, i prodotti offerti avrebbero in questo momento una durata di vita fino a sette anni. Anche per le centrali elettriche che utilizzano tecnologie con un periodo di esercizio inferiore a quello delle centrali nucleari, una parte considerevole della loro durata di vita non sarebbe coperta di indicazioni di prezzo disponibili.

174

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, anche supponendo che tale argomento della Repubblica d’Austria fosse fondato, esso non sarebbe idoneo a contestare la conclusione della Commissione relativa alla mancanza di strumenti finanziari adeguati per gli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare. Al contrario, l’argomento vertente sul fatto che, anche per periodi più brevi rispetto al periodo di 10 a 15 anni, di cui la Commissione ha tenuto conto, non vi fossero indicazioni di prezzo stabili, è idoneo a rafforzare le considerazioni della Commissione quanto all’esistenza di fattori che impediscono gli investimenti in tali nuove capacità.

175

Sotto un terzo profilo, occorre respingere l’argomento dedotto della Repubblica d’Austria relativo al fatto che, nell’ambito della sua analisi, la Commissione non si sarebbe dovuta limitare ai mercati finanziari del Regno Unito. A tale riguardo, occorre rilevare che, al punto 382 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato la mancanza di strumenti finanziari o di altri tipi di contratto da reperire sul mercato per coprire i notevoli rischi relativi agli investimenti in capacità di produzione di energia nucleare. Orbene, non risulta affatto da tale punto che, nell’ambito della sua analisi, la Commissione si sia limitata agli strumenti finanziari disponibili nel Regno Unito.

176

Sotto un quarto profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che, in tale contesto, la motivazione della decisione impugnata non sia sufficiente.

177

Da un lato, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha indicato la ragione per cui occorrerebbe basarsi esclusivamente sui mercati finanziari disponibili nel Regno Unito. Questa argomentazione non può essere accolta. Infatti, come è già stato esposto sopra al punto 175, essa si fonda sull’erronea premessa che la Commissione si sia limitata a tali mercati finanziari.

178

Dall’altro, la Repubblica d’Austria sostiene che, in ogni caso, ai punti da 381 a 392 della decisione impugnata, la Commissione non abbia indicato esplicitamente i mercati finanziari di cui ha tenuto conto. A tale riguardo, si deve constatare che la motivazione esposta ai predetti punti è sufficiente per consentire allo Stato membro di conoscere le giustificazioni della misura adottata e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Infatti, se tale Stato membro riteneva che esistessero strumenti finanziari su cui non avevano effetto i fattori individuati dalla Commissione, avrebbe potuto sostenere argomenti a tal riguardo nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il che avrebbe consentito a quest’ultimo di controllare la fondatezza di tale considerazione della Commissione.

179

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere gli argomenti diretti a contestare la conclusione della Commissione relativa alla mancanza di adeguati strumenti finanziari.

180

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria deduce argomenti diretti a contestare le considerazioni della Commissione fondate sul rischio di un blocco politico.

181

In via preliminare, occorre rilevare che, al punto 384 della decisione impugnata, pur esprimendo una riserva quanto alla questione se la situazione di blocco che aveva identificato potesse essere qualificata come un fallimento del mercato, la Commissione ha rilevato che tale rischio poteva essere «un fattore peggiorativo delle condizioni d’investimento [in nuove capacità di produzione di energia nucleare], in particolare considerati i lunghi periodi necessari per la costruzione, l’esercizio e la disattivazione delle centrali». Tale istituzione ha quindi constatato che, dal punto di vista dei potenziali investitori, il rischio di blocco politico era un fattore che ostava agli investimenti in tali nuove capacità.

182

Sotto un primo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che una situazione di blocco sussista solo nel caso in cui una delle parti di un contratto di lunga durata, che non sia completamente determinato al momento della sua conclusione, goda di un notevole margine di discrezionalità che le consenta di adottare un comportamento opportunistico, mentre l’altra si è impegnata anticipatamente mediante, per esempio, importanti investimenti, non trasferibili. Contrariamente alle considerazioni della Commissione, ciò non si verificherebbe nel caso di specie.

183

A tale riguardo, occorre rilevare che risulta ai punti 384 e 385 della decisione impugnata che, anche se tutte le tecnologie possono, in linea di principio, subire un blocco politico, i progetti nucleari sarebbero generalmente più esposti a tale rischio. In questo contesto, la Commissione ha rilevato, in particolare, da un lato, che i governi che si succedono potrebbero adottare posizioni diverse sulla desiderabilità della tecnologia nucleare, il che potrebbe comportare incertezze per gli investitori privati e, dall’altro, che tali incertezze sarebbero più importanti per la tecnologia nucleare, data la natura controversa della tecnologia, il maggior orizzonte temporale e gli ingenti investimenti.

184

Per quanto riguarda gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria, si deve constatare che essa si limita, da un lato, a spiegare ciò che essa intende per situazione di blocco e, dall’altro, ad affermare che un’impresa che investe in impianti di produzione di energia nucleare non si trova in una simile situazione.

185

Orbene, è giocoforza constatare che l’argomento sviluppato dalla Repubblica d’Austria non è idoneo a dimostrare che le considerazioni della Commissione di cui ai punti 384 e 385 della decisione impugnata siano viziate da errori manifesti di valutazione (v. supra, punti 160, 161 e 170). In particolare, la Repubblica d’Austria non fornisce argomenti atti a privare di plausibilità la considerazione della Commissione secondo la quale il rischio sopra descritto al punto 183 costituiva un fattore che ostava agli investimenti per la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari.

186

Pertanto questo argomento dev’essere respinto.

187

Sotto un secondo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che il rischio di cambiamenti del contesto politico non è un rischio specifico per le centrali nucleari, ma un rischio generale che riguarda tutti i progetti contestati dall’opinione pubblica, specialmente quelli che richiedono ingenti risorse. Un siffatto rischio non potrebbe quindi costituire un fattore da correggere con l’erogazione di un aiuto di Stato.

188

A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che, ai punti 384 e 385 della decisione impugnata, la Commissione non ha affatto escluso che il rischio di una modifica del quadro politico possa sussistere anche per altri progetti e possa ostare a investimenti in tali progetti.

189

Dall’altro lato, è giocoforza constatare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun argomento idoneo a rimettere in discussione la plausibilità della considerazione della Commissione secondo la quale sulla tecnologia nucleare incomberebbe pesantemente il rischio di mutamento del quadro politico, a motivo, in particolare, della natura controversa di tale tecnologia, della probabilità di tale rischio, della portata di tale mutamento, che potrebbe arrivare fino al totale abbandono dell’industria nucleare, di periodi di rimborso molto lunghi e di investimenti di importo molto elevato.

190

Pertanto, nemmeno tale argomento addotto dalla Repubblica d’Austria è idoneo a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto nel ragionamento della Commissione.

191

Sotto un terzo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che, in caso di esproprio, alla luce della tutela degli investimenti e dei diritti patrimoniali, un risarcimento finanziario sarebbe garantito.

192

Da un lato, nella misura in cui tale argomento mira a dimostrare che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che un risarcimento finanziario sarebbe garantito, esso deve essere respinto. Infatti, in tale contesto, occorre rilevare che la Commissione ha esaminato la questione volta a stabilire in che misura un risarcimento sarebbe garantito in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point. Infatti, al punto 192 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha dichiarato che il risarcimento danni corrisposto da autorità nazionali in compensazione del danno causato dalle autorità pubbliche non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Peraltro, al punto 322 della decisione impugnata, essa ha affermato che i principi generali su cui si fondano il diritto britannico ed il diritto dell’Unione prevedono il diritto di ricevere una compensazione laddove vi sia stata deprivazione di un diritto di proprietà.

193

Dall’altro lato, nel caso in cui l’argomento della Repubblica d’Austria mirasse a dimostrare che, in considerazione del fatto che un risarcimento finanziario era garantito, era manifestamente errato considerare il rischio di blocco politico come un fattore che possa essere considerato ostativo agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare, anche tale argomento dovrebbe essere respinto. Infatti, il solo fatto che un risarcimento possa essere richiesto sulla base dei principi generali, su cui si fondano il diritto britannico e il diritto dell’Unione, non osta a che il rischio di blocco politico abbia un effetto dissuasivo per potenziali investitori. In considerazione degli importi degli investimenti in questione nel caso di specie, la semplice prospettiva di ottenere, se del caso, dopo un’eventuale controversia, una compensazione finanziaria di importo incerto in caso di esproprio, non è tale da escludere completamente un ostacolo agli investimenti derivante dal rischio di blocco politico. Ne consegue che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che, nonostante il fatto che possa essere richiesto un risarcimento, il rischio di blocco politico costituiva un fattore ostativo agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare.

194

Sotto un quarto profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che era sbagliato «immunizzare» gli operatori di Hinkley Point C contro le future decisioni politiche prese democraticamente. Il Granducato di Lussemburgo sostiene che siffatte decisioni politiche non possano essere considerate come una carenza del mercato.

195

Nella misura in cui, con le loro argomentazioni, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo intendono sostenere che le future decisioni politiche adottate democraticamente non potrebbero essere prese in considerazione nell’ambito dell’esame della questione relativa alla sussistenza di fattori ostativi agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare, esse devono essere respinte. Infatti, nell’ambito di tale valutazione, la Commissione poteva tenere conto di tutti gli elementi idonei ad opporsi a che, in assenza di un intervento dello Stato, tali nuove capacità fossero create dalle forze del mercato in tempo utile. Non era pertanto manifestamente errato tenere conto, in tale contesto, delle incertezze che potevano risultare da un rischio di blocco politico, le quali, per le ragioni esposte al precedente punto 189, graverebbero in modo particolarmente pesante sul settore nucleare.

196

Nella misura in cui, con tale argomento, la Repubblica d’Austria non si limita a contestare la necessità di un intervento del Regno Unito in quanto tale, ma intende anche far valere l’esistenza di un eccesso di compensazione, dato che le misure concrete, vale a dire il contratto per differenza, l’accordo con il ministero e la garanzia di credito, andrebbero al di là di quanto necessario per superare gli ostacoli constatati, esso costituisce un argomento che ha ad oggetto le considerazioni della Commissione concernenti il carattere necessario delle misure contestate e che si sovrappone agli argomenti sviluppati nell’ambito del sesto motivo. Tale argomento è pertanto inoperante nel presente contesto, ma sarà preso in considerazione nell’ambito dell’esame del sesto motivo.

197

Ne consegue che tutti gli argomenti volti a contestare le considerazioni della Commissione fondate sulla possibilità di una situazione di blocco politico devono essere respinti, ad eccezione dell’argomento avente ad oggetto il rispetto del principio di proporzionalità, che sarà esaminato nell’ambito del sesto motivo.

198

In quarto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la costruzione di altre centrali nucleari è stata finanziata senza aiuti di Stato. In tale contesto, essa fa riferimento, in particolare, alla costruzione delle centrali nucleari di Flamanville (Francia) e di Olkiluoto (Finlandia).

199

In via preliminare, occorre ricordare che, ai punti 381 e 392 della decisione impugnata, la Commissione ha sostenuto che, in ragione del fatto che gli investimenti nel nucleare erano soggetti a rischi notevoli, e che non esistevano strumenti finanziari di mercato o altri tipi di contratti da reperire sul mercato che permettessero di coprire tali rischi, sussisteva un elevato grado di incertezza sull’eventualità che il mercato fornisca investimenti nel nuovo nucleare entro un periodo di tempo realistico. Occorre anche ricordare che la Commissione ha fondato tale conclusione non solo sull’individuazione di tali fattori, ma anche su lavori di modellizzazione.

200

Occorre quindi esaminare se l’argomento della Repubblica d’Austria vertente sul fatto che centrali nucleari con lo stesso tipo di reattore che deve essere usato per Hinkley Point C sono costruite a Flamanville e a Olkiluoto, senza la concessione di aiuti di Stato, sia idoneo a privare di plausibilità le valutazioni della Commissione.

201

A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre rilevare che risulta dal punto 25 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale che, prima dell’adozione della decisione impugnata, era già noto che i progetti di costruzione delle centrali di Flamanville e di Olkiluoto avevano generato costi supplementari significativi.

202

Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, secondo le indicazioni della Commissione e della Repubblica francese, non contestate né dalla Repubblica d’Austria né dal Granducato di Lussemburgo, le decisioni di investire nei progetti di costruzione menzionati dalla Repubblica d’Austria sono state prese prima dell’incidente al reattore nucleare di Fukushima (Giappone).

203

Sotto un terzo profilo, si deve ricordare che tali progetti sono stati concepiti in condizioni di contesto diverse. Come ha sostenuto la Commissione, senza che la Repubblica d’Austria o il Granducato di Lussemburgo abbiano contestato in maniera circostanziata tale affermazione, la decisione di investire nella costruzione della centrale nucleare di Flamanville è stata presa nel 2005, quindi prima della crisi finanziaria mondiale del 2007 e del 2008, mentre la decisione impugnata è stata adottata dopo che essa era scoppiata. Per quanto riguarda la centrale nucleare di Olkiluoto, occorre rilevare che risulta dal programma indicativo nucleare del 4 ottobre 2007, COM(2007), 565 def., che l’investimento nella centrale è stato ottenuto grazie alla conclusione di un accordo tra gli azionisti, che garantiva un prezzo fisso dell’energia ai proprietari-investitori. Inoltre, secondo le indicazioni della Commissione, che non sono state contestate in maniera circostanziata dalla Repubblica d’Austria né dal Granducato di Lussemburgo, gli azionisti di tale centrale sono principalmente produttori di carta e l’energia prodotta viene ripartita tra gli azionisti per il costo reale di produzione.

204

Sotto un quarto profilo, la Commissione deduce che il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nell’Unione è diminuito considerevolmente dopo le decisioni di investimento nella costruzione delle centrali nucleari di Flamanville e di Olkiluoto (dal 35 al 45% tra il 2008 e il 2012), dato che non è contestato dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo.

205

Alla luce di tali circostanze, occorre constatare che, di per sé, l’argomento relativo al fatto che le centrali nucleari con lo stesso tipo di reattore che deve essere usato a Hinkley Point C siano costruite a Flamanville e a Olkiluoto, senza che siano stati concessi aiuti di Stato, non può privare di plausibilità le valutazioni della Commissione esposte ai punti da 381 a 392 della decisione impugnata.

206

Pertanto, questa argomentazione va respinta.

207

In quinto luogo, la Repubblica d’Austria deduce che esistono progetti di infrastrutture del tutto paragonabili (centrali idroelettriche, gallerie, grandi organismi di ricerca farmaceutica, ingegneria genetica e progetti spaziali), che obbligano l’operatore ad affrontare costi di investimento elevati, tempi di costruzione considerevoli e un lungo periodo di esercizio.

208

A questo proposito, occorre rilevare, da un lato, che, ai punti da 381 a 385 della decisione impugnata, la Commissione non ha in alcun modo escluso che, per altri progetti infrastrutturali, possano ugualmente esistere fattori ostativi agli investimenti.

209

Dall’altro lato, la semplice menzione del fatto che altri progetti infrastrutturali non specificati debbano parimenti far fronte a costi di investimento elevati, a tempi di costruzione consistenti e ad un lungo periodo di esercizio, non può privare di plausibilità le considerazioni della Commissione contenute ai punti da 381 a 392 della decisione impugnata, in cui essa ha tenuto conto, in particolare, dei rischi inerenti alla produzione di energia nucleare e della mancanza di strumenti finanziari o di altri tipi di contratto da reperire sul mercato per coprire tali rischi. Inoltre, occorre ricordare che il rischio di blocco politico e di abbandono totale della tecnologia nucleare, a motivo della sua natura controversa, è proprio degli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare.

210

Pertanto, anche questo argomento deve essere respinto.

211

In sesto luogo, occorre esaminare gli argomenti che la Repubblica d’Austria trae dai programmi indicativi nucleari e che deduce nell’ambito del quarto motivo (v. supra, punto 120). La Repubblica d’Austria sostiene che risulti da alcuni di questi programmi che l’energia nucleare sia competitiva e che i progetti realizzati in questo settore non dovrebbero beneficiare di aiuti di Stato. In sostanza, tali argomenti mirano a dimostrare che, contrariamente a quanto constatato dalla Commissione, nuove capacità di produzione di energia nucleare avrebbero potuto essere costruite in tempo utile senza l’intervento del Regno Unito.

212

In tale contesto, occorre esaminare il contenuto dei programmi indicativi nucleari ai quali la Repubblica d’Austria fa riferimento.

213

Per quanto riguarda il programma indicativo nucleare del 4 ottobre 2007, COM(2007) 565 def., occorre rilevare che, certamente, alla sezione 4.2 del documento in questione, la Commissione ha individuato una tendenza secondo la quale, in taluni Stati membri, nuove centrali nucleari sono generalmente costruite senza sovvenzioni, il che indicherebbe che la tecnologia nucleare è percepita piuttosto come competitiva. Tuttavia, occorre parimenti rilevare che, alla sezione 4.3 di tale documento, la Commissione ha rilevato che esistevano incertezze relative ai prezzi futuri dell’energia elettrica, la struttura e le condizioni del mercato e le politiche nel settore dell’energia e dei cambiamenti climatici, che rappresentavano rischi considerevoli per gli investimenti a lungo termine nel settore energetico e riguardavano in particolare la tecnologia nucleare, a motivo dell’ingente investimento di capitale necessario per la costruzione di una nuova centrale e dei tempi relativamente lunghi prima di ricavarne i primi profitti. Vi si afferma altresì che gli investitori preferiscono gli investimenti con tempi di costruzione inferiore e rendimenti in tempi rapidi. Peraltro, alle sezioni 4.2 e 4.3 del medesimo documento, la Commissione ha rilevato che essa non disponeva di dati comprovati per la costruzione di nuove centrali nucleari, in quanto nessuna nuova centrale era stata costruita da oltre dieci anni, il che rendeva difficile la stima precisa dei costi dell’ultima generazione di reattori.

214

Quanto al programma indicativo per il settore nucleare, COM(2008) 776 def. del 13 novembre 2008, occorre rilevare che, certamente, alla sezione 3.3 del programma, la Commissione è giunta alla conclusione che sia necessario assicurare che, nell’Unione europea, i progetti nel settore dell’energia nucleare non beneficino di alcun aiuto di Stato. Tuttavia, è giocoforza constatare che, alle sezioni 3.3, 3.3.1 e 3.3.2 di tale programma, la Commissione ha rilevato che i costi di una centrale nucleare fossero notevolmente più elevati di quelli di un’equivalente centrale termica o a carbone, che l’importo dell’investimento iniziale e i tempi per ammortizzarlo rappresentano un rischio elevato per le imprese private e che la recente volatilità dei mercati mondiali del credito rischiasse di pesare sui progetti di investimento su vasta scala. Essa ha concluso che, anche se il finanziamento della costruzione di nuove centrali nucleari spetta agli operatori privati e ai mercati finanziari, potrebbero essere giustificate alcune misure per favorire il finanziamento, tenuto conto, in particolare, del contesto generale d’investimento che è diventato più difficile per i mutuatari.

215

Ne consegue che, contrariamente a quanto lascia intendere la Repubblica d’Austria, non vi è alcuna contraddizione tra le considerazioni della Commissione contenute nei programmi indicativi nucleari menzionati ai precedenti punti 213 e 214, da un lato, e le considerazioni della Commissione esposte alla sezione 9.3 della decisione impugnata, dall’altro.

216

In ogni caso, occorre ricordare che i programmi indicativi nucleari di cui trattasi riflettono la situazione al momento della loro redazione. Essi, pertanto, non tengono conto delle circostanze verificatesi dopo la loro redazione, come, ad esempio, le conseguenze dell’incidente nel reattore nucleare di Fukushima.

217

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, il contenuto dei programmi indicativi nucleari in questione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione.

218

In settimo luogo, la Repubblica d’Austria afferma, in sostanza, che la Commissione è incorsa in un errore tenendo conto della dimensione del progetto in quanto fattore che osta agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare. Tale criterio avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in applicazione della comunicazione della Commissione relativa ai criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU 2014, C 188, pag. 4).

219

Anche questo argomento deve essere respinto.

220

Infatti, contrariamente a quanto afferma la Repubblica d’Austria, nulla osta a che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e, più specificamente, nell’ambito dell’esame della questione se l’intervento dello Stato sia necessario, la Commissione tenga conto della dimensione del progetto notificato.

221

Conseguentemente, con riserva di esaminare l’argomento relativo ad un eventuale eccesso di compensazione (v. supra, punto 196), di cui si terrà conto nell’ambito dell’esame del sesto motivo, occorre respingere tutti gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo diretti a contestare la conclusione della Commissione secondo la quale, in mancanza di un intervento del Regno Unito, l’obiettivo perseguito da tale Stato membro, vale a dire la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, non sarebbe raggiunto in tempo utile, senza che sia necessario pronunciarsi sull’argomentazione della Commissione, secondo il quale alcuni degli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria sono irricevibili in quanto tardivi.

c)   Sulla censura vertente sul fatto che gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di decarbonizzazione potrebbero essere conseguiti senza aiuti di Stato

222

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che, contrariamente alle constatazioni della Commissione, gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e decarbonizzazione potevano essere conseguiti senza le misure contestate.

223

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti. La Commissione ritiene inoltre che alcuni degli argomenti della Repubblica d’Austria siano irricevibili in quanto tardivi.

224

A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la presente censura è basata su una premessa erronea. Infatti, la conclusione della Commissione in merito alla necessità di un intervento del Regno Unito non è basata sulla considerazione secondo la quale gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di decarbonizzazione non potevano essere conseguiti senza aiuti di Stato. Al contrario, come risulta dai punti da 378 a 380 della decisione impugnata, la Commissione riteneva che la realizzazione di tali obiettivi non sembravano riguardare tanto nello specifico l’eventuale investimento nella produzione nucleare, quanto più genericamente sia gli investimenti rivolti alla produzione a basse emissioni sia i rimedi volti a internalizzare le esternalità positive della disponibilità di elettricità.

225

In secondo luogo, occorre ricordare che le considerazioni della Commissione, quanto alla necessità di un intervento del Regno Unito sviluppate alla sezione 9.3 della decisione impugnata, si fondano sull’obiettivo della promozione dell’energia nucleare, e più specificamente, sull’obiettivo della creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare. Orbene, come è stato esposto sopra ai punti da 153 a 221, gli argomenti presentati dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo non sono idonei a dimostrare che tali considerazioni non siano sufficientemente motivate o che esse siano viziate da errori materiali.

226

Pertanto, la censura relativa al fatto che gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di decarbonizzazione potessero essere conseguiti senza aiuti di Stato deve essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sull’argomento della Commissione vertente sul carattere tardivo di taluni argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria.

d)   Sulla censura attinente al fatto che la Commissione non avrebbe sufficientemente indicato in che misura Hinkley Point C si avvaleva di nuove tecnologie

227

Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto spiegare meglio in che misura Hinkley Point C faceva ricorso a nuove tecnologie, è sufficiente ricordare che tale argomento si basa su un’errata lettura del punto 392 della decisione impugnata (v. punti da 131 a 138 di cui sopra). Pertanto, anche questo argomento va respinto.

228

Conseguentemente, tutte le censure intese a contestare la conclusione della Commissione secondo cui l’intervento del Regno Unito era necessario per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico da esso perseguito devono essere respinte.

2.   Sugli argomenti attinenti alla definizione di mercato fornita dalla Commissione

229

La Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione è incorsa in errori nella definizione di mercato. A suo avviso, contrariamente all’approccio seguito nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, tale istituzione non si è fondata, nella decisione impugnata, sul mercato liberalizzato della produzione e della fornitura di energia elettrica, bensì sul mercato per la costruzione e l’esercizio di centrali nucleari. In tal modo, detta istituzione non avrebbe applicato le norme in materia di definizione di mercato e si sarebbe discostata dalla propria prassi relativa alla definizione di mercato.

230

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tali argomenti debbano essere respinti.

231

A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha individuato il mercato liberalizzato della produzione e della fornitura di energia elettrica come il mercato interessato dalle misure contestate. Infatti, al punto 340 della decisione, la Commissione ha constatato che tali misure provocavano una distorsione della concorrenza ed un’alterazione sugli scambi, riferendosi ai loro effetti sul mercato liberalizzato della produzione e della fornitura di energia elettrica. Risulta altresì dalla sezione 9.6 di tale decisione che, nella ponderazione dei vantaggi e degli inconvenienti di tali misure, la Commissione ha tenuto conto delle distorsioni della concorrenza e degli scambi commerciali in tale mercato.

232

Pertanto, non può trovare accoglimento l’argomento della Repubblica d’Austria, vertente sul fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione si sarebbe basata sul mercato della costruzione e dell’esercizio di centrali nucleari.

233

In secondo luogo, nei limiti in cui gli argomenti della Repubblica d’Austria sono volti a dedurre che la Commissione non ha esaminato in quale misura la costruzione e l’esercizio di centrali nucleari potevano essere considerate come mercato pertinente, è sufficiente rilevare che, nell’ambito dell’esame della questione se un intervento del Regno Unito fosse necessario per conseguire l’obiettivo perseguito da tale Stato membro, vale a dire la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, la Commissione non era tenuta a pronunciarsi su tale questione. Anche tali argomenti devono pertanto essere respinti.

234

In terzo luogo, per quanto riguarda gli altri argomenti della Repubblica d’Austria vertenti sulla definizione del mercato operata dalla Commissione, è sufficiente rilevare che essi si fondano su premesse erronee secondo le quali, nella decisione impugnata, la predetta istituzione si sarebbe fondata sul mercato della costruzione e dell’esercizio di centrali elettriche nucleari oppure avrebbe potuto dichiarare le misure contestate compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE solo nel caso in cui essa avesse constatato una carenza di tale mercato. Ne consegue che anche tali argomenti vanno respinti e, pertanto, anche tutti gli argomenti riguardanti la definizione di mercato.

3.   Sull’argomento attinente al precedente in favore dell’energia nucleare

235

La Repubblica d’Austria deduce inoltre che l’approccio seguito dalla Commissione abbia creato un precedente in favore dell’energia nucleare.

236

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito ritengono che tali argomenti debbano essere respinti.

237

A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE consente di dichiarare un aiuto compatibile con il mercato interno se è destinato allo sviluppo di un’attività che costituisce un obiettivo di interesse pubblico, è idoneo, necessario e non sproporzionato e che, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom e dell’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, uno Stato membro ha il diritto di ritenere che la promozione dell’energia nucleare rappresenti un siffatto obiettivo (v. supra, punto 97).

238

In secondo luogo, nella misura in cui, con tale argomento, la Repubblica d’Austria mira a dimostrare che, in considerazione dei loro effetti sugli investimenti in fonti di energia diverse dall’energia nucleare, le misure contestate non potrebbero essere considerate proporzionate, è sufficiente rilevare che tale argomento mira a contestare il carattere non sproporzionato delle misure contestate. Orbene, alla sezione 9.3 della decisione impugnata, la Commissione si è limitata a valutare se un intervento del Regno Unito fosse necessario. Ne consegue che, nel presente contesto, il suddetto argomento deve essere respinto in quanto inoperante. Tuttavia, se ne terrà conto nell’ambito dell’esame del sesto motivo, con il quale la Repubblica d’Austria mira a contestare, in particolare, le considerazioni della Commissione circa il carattere non sproporzionato di tali misure.

239

Pertanto, nei limiti in cui gli argomenti della Repubblica d’Austria mirino a contestare la conclusione della Commissione secondo cui l’intervento del Regno Unito era necessario, essi devono essere respinti.

240

Infine, occorre respingere gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo secondo cui la Commissione non era legittimata a constatare l’esistenza di una carenza del mercato. A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non contiene una condizione esplicita relativa alla carenza del mercato e che le considerazioni della Commissione esposte nel contesto della sezione 9.3 della decisione impugnata, la cui plausibilità non è contestata dagli argomenti dedotti da tali Stati membri, consentono di affermare che, senza l’intervento del Regno Unito, degli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare non sarebbero stati realizzati in tempo utile. In tali circostanze, anche supponendo che la Commissione non fosse legittimata ad accertare l’esistenza di una carenza del mercato, ciò non sarebbe idoneo a inficiare la sua conclusione secondo la quale un intervento del Regno Unito era necessario per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico perseguito da quest’ultimo Stato membro.

241

Pertanto, con riserva di esaminare gli argomenti basati su una presunta immunizzazione contro il rischio di blocco politico e sull’asserito carattere sproporzionato delle misure contestate a causa dei loro effetti sugli investimenti in fonti energetiche diverse dal nucleare (v. supra, punti 196 e 238), di cui si terrà conto nell’ambito dell’esame del sesto motivo di ricorso, il primo motivo, la prima e la seconda parte del nono motivo, fondate sull’esistenza di una carenza del mercato, nonché gli argomenti dedotti nell’ambito del quarto motivo, tratti dai programmi indicativi nucleari e relativi alle considerazioni della Commissione sulla definizione del mercato e sull’esistenza di una carenza del mercato, devono essere respinti.

E. Sul quinto e ottavo motivo, vertenti su un’insufficiente determinazione degli elementi di aiuto e su una violazione della comunicazione sulle garanzie, e sulla quarta parte del nono motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione al tal riguardo

242

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria deduce che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha sufficientemente determinato gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate. A causa della loro insufficiente determinazione, detta istituzione non sarebbe stata in grado di pronunciarsi sulla questione se essi potessero essere autorizzati a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

243

A sostegno dell’ottavo motivo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che la Commissione non ha rispettato la comunicazione sulle garanzie. In sostanza, essi sostengono che, contrariamente a quanto richiesto da detta comunicazione, la Commissione non ha sufficientemente determinato, nella decisione impugnata, l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito e che essa non ha tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti in tale contesto.

244

Nell’ambito della quarta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in relazione a tali profili.

245

La Commissione, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Romania sostengono che tali argomenti devono essere respinti.

246

Anzitutto, occorre risolvere la questione se, e in che misura, prima di valutarne la compatibilità con il mercato interno, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione sia tenuta a stabilire l’importo esatto corrispondente all’equivalente sovvenzione di una misura di aiuto. Successivamente, saranno esaminati gli argomenti volti a dimostrare che la Commissione non ha sufficientemente determinato gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate. Infine, saranno esaminati gli argomenti basati su una violazione dell’obbligo di motivazione.

1.   Sulla questione se e in che misura la Commissione sia tenuta a quantificare l’equivalente sovvenzione di una misura di aiuto

247

La Repubblica d’Austria afferma, in sostanza, che è solo dopo aver quantificato l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione delle misure contestate, che la Commissione avrebbe potuto pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato interno, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

248

A tale riguardo, va ricordato che, per poter dichiarare una misura di aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione deve stabilire che essa persegue un obiettivo di interesse pubblico determinato dallo Stato membro e che, a tal fine, essa è appropriata e necessaria e che non altera in modo sproporzionato le condizioni degli scambi o della concorrenza rispetto ai vantaggi che ne derivano (v. supra, punto 48).

249

Per contro, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non impone esplicitamente alla Commissione di quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione derivante da una misura di aiuto. Pertanto, nel caso in cui essa sia in grado di concludere per il carattere appropriato, necessario e non sproporzionato di una misura di aiuto senza precisarne l’importo esatto, non le si può contestare di non aver proceduto alla sua quantificazione.

250

Gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria non possono rimettere in discussione tale interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Infatti, né la normativa né la giurisprudenza invocate da tale Stato membro consentono di dimostrare l’esistenza di un principio, secondo il quale la Commissione sarebbe tenuta a quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione derivante da una misura di aiuto prima di procedere all’esame della proporzionalità della stessa alla luce di tale disposizione.

251

In primo luogo, la Repubblica d’Austria fa riferimento all’articolo 7 e all’articolo 8 del regolamento n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, e dei considerando 23 e 25 di detto regolamento. A tale riguardo, si deve rilevare che l’articolo 7 di tale regolamento prevede le modalità per il calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili. A sua volta, l’articolo 8 del medesimo regolamento prevede una regola di cumulo che deve essere rispettata al momento dell’esame della questione se le soglie di notifica di cui all’articolo 4 del regolamento in questione e le intensità massime di aiuto di cui al capo III di detto regolamento sono rispettate. I considerando 23 e 25 del regolamento in questione riguardano entrambe le disposizioni. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non si può dedurre da tali articoli né da tali considerando che solo una misura di aiuto, il cui equivalente sovvenzione sia stato quantificato in applicazione di tali norme, possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Infatti, il regolamento in esame si limita a prevedere un approccio standardizzato di esenzione per categoria, ma non vincola la Commissione nell’ambito di un esame individuale effettuato direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Pertanto, questo argomento dev’essere respinto.

252

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria invoca il punto 69 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che tale punto si limita a indicare che gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell’ambiente o l’obiettivo in materia di energia perseguiti. Pertanto, non si può dedurre da tale punto che, nell’ambito dell’esame di una misura di aiuto alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione sia tenuta a quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione della misura controversa prima di procedere all’esame della sua proporzionalità. In ogni caso, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto dell’obiettivo di promozione dell’energia nucleare, che non rientra tra gli obiettivi menzionati da tale disciplina.

253

In terzo luogo, per quanto riguarda l’allegato I, parte I, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 2004, L 140, pag. 1), occorre rilevare che esso contiene il modulo standard per la notifica di aiuti di Stato e che, secondo il punto 5 di questo modulo, occorre precisarvi l’importo totale dell’aiuto. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non se ne può dedurre che la Commissione non sia legittimata a dichiarare una misura di aiuto compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, qualora essa non abbia quantificato esattamente l’equivalente sovvenzione derivante da questa misura. Pertanto, questo argomento dev’essere respinto.

254

In quarto luogo, la Repubblica d’Austria invoca l’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9). A tale riguardo, è sufficiente rilevare che tale disposizione si limita a prevedere l’obbligo per gli Stati membri di presentare alla Commissione delle relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti. Non se ne può tuttavia dedurre che la Commissione non sia legittimata a pronunciarsi sulla compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, qualora essa non abbia quantificato l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione in essa contenuta. Pertanto, questo argomento dev’essere respinto.

255

In quinto luogo, a sostegno del suo argomento, secondo il quale la Commissione è tenuta a quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione delle misure contestate, la Repubblica d’Austria sostiene che risulta dalla comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU 2014, C 198, pag. 30), che, al fine di garantire la trasparenza, per gli aiuti d’importo superiore a EUR 500000, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare il nome del beneficiario, l’importo e la finalità dell’aiuto. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che non si può dedurre da un tale obbligo gravante sugli Stati membri che la Commissione fosse tenuta a quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione delle misure contestate. Pertanto, questo argomento dev’essere respinto.

256

In sesto luogo, nella misura in cui la Repubblica d’Austria sostiene che l’obbligo per la Commissione di determinare l’importo effettivo di una misura di aiuto risulti dal punto 25 della sentenza del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione (C‑480/98, EU:C:2000:559), è sufficiente constatare che non se ne può in alcun modo dedurre tale conclusione. Infatti, in tale punto, la Corte si è limitata a ricordare che nessuna norma di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire, ma che è sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza eccessiva difficoltà tale importo. Pertanto, questo argomento dev’essere respinto.

257

È alla luce delle considerazioni svolte ai precedenti punti da 247 a 249 che occorre esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria diretti a dimostrare che la Commissione non ha sufficientemente determinato gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate.

2.   Sugli argomenti diretti a dimostrare che gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate non sono stati sufficientemente determinati

258

Sotto un primo profilo, la Repubblica d’Austria deduce che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non tutte le modalità delle misure contestate erano state già stabilite. Sotto un secondo profilo, esattamente come il Granducato di Lussemburgo, essa sostiene che la Commissione non ha sufficientemente definito gli elementi di aiuto contenuti nelle varie misure contestate. Sotto un terzo profilo, essa rileva che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto dei costi relativi alla gestione ed allo stoccaggio dei rifiuti nucleari. Sotto un quarto profilo, essa sostiene che la Commissione non ha tenuto conto di eventuali aiuti di Stato futuri.

a)   Sull’argomento attinente al fatto che non tutte le modalità delle misure contestate erano già state stabilite al momento dell’adozione della decisione impugnata

259

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria fa valere che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non tutte le modalità delle misure contestate erano già state stabilite, e che esse sono state successivamente oggetto di negoziati e di adeguamenti supplementari.

260

La Commissione contesta tali argomenti. Essa sostiene, in particolare, che tale argomento sia irricevibile, in quanto la Repubblica d’Austria non ha precisato quali informazioni mancavano.

261

L’argomento della Commissione relativo all’irricevibilità dell’argomento della Repubblica dell’Austria non può essere accolto.

262

Infatti, è giocoforza constatare che l’argomento proposto dalla Repubblica d’Austria si riferisce al fatto che, alla data dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione aveva ricevuto solamente le condizioni principali di finanziamento del progetto di Hinkley Point C, così come già concordate tra le parti, e che non aveva avuto l’occasione di esaminare gli altri parametri del progetto (v. i punti 73 e 551 della decisione impugnata).

263

Quanto alla fondatezza dell’argomento della Repubblica d’Austria, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, alla Commissione sono comunicati in tempo utile i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti. Le misure di aiuto devono pertanto esserle notificate quando sono ancora allo stato di progetti, cioè prima di essere messe in esecuzione e quando sono ancora adattabili in relazione a eventuali osservazioni della Commissione.

264

In tale contesto, va anche osservato che, dato che l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non contiene alcun criterio formale, spetta a ciascuno Stato membro determinare in quale stadio dell’iter legislativo o amministrativo decidere di sottoporre il progetto di aiuto all’esame della Commissione, a condizione però che a tale progetto non sia stata data esecuzione prima che la Commissione abbia dichiarato l’aiuto compatibile con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 1998, Waterleiding Maatschappij/Commissione, T‑188/95, EU:T:1998:217, punto 118).

265

Nella fattispecie, la Commissione ha esaminato il progetto di Hinkley Point C così come notificato dal Regno Unito. In tale contesto, emerge dai punti 73 e 551 della decisione impugnata che detta istituzione ha esaminato le misure contestate tenendo conto dell’indicazione delle autorità del Regno Unito, secondo la quale le parte restante delle condizioni nonché i documenti di finanziamento finali avrebbero contenuto quelle clausole standard che qualsiasi investitore inserirebbe in un contratto per un progetto simile. Ne consegue che l’autorizzazione conferita da tale istituzione non riguardava che gli elementi di aiuto così come risultanti dal progetto che le era stato notificato.

266

Quanto al rischio invocato dalla Repubblica d’Austria che il contenuto delle misure contestate possa ancora essere modificato successivamente, è sufficiente ricordare che l’autorizzazione rilasciata della Commissione era limitata al progetto quale le era stato notificato. Pertanto, qualsiasi successiva modifica tale da alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune dovrà essere nuovamente notificata alla Commissione. In tal senso, ai punti 73 e 551 della decisione impugnata, la Commissione ha avuto cura di invitare le autorità del Regno Unito a trasmettere i documenti finali nel caso in cui essi evidenziassero delle modifiche rispetto alle misure che le erano state presentate.

267

Alla luce di tali considerazioni, si deve respingere l’argomento della Repubblica d’Austria, vertente, in sostanza, sul fatto che una modifica delle modalità delle misure contestate era ancora possibile.

b)   Sugli argomenti vertenti su una insufficiente determinazione degli elementi di aiuto nelle misure contestate

268

Nell’ambito del quinto e ottavo motivo, la Repubblica d’Austria solleva argomenti volti a dimostrare che la Commissione non ha sufficientemente determinato gli elementi d’aiuto contenuti nelle misure contestate. Inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto conto del cumulo di tali misure.

1) Sul contratto per differenza

269

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria deduce argomenti volti a dimostrare che, nella decisione impugnata, le modalità del contratto per differenza non sono state determinate sufficientemente.

270

A tale riguardo, in primo luogo, si deve ricordare che il semplice fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione non abbia quantificato l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione derivante dal contratto per differenza, non è idoneo a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore (v. supra, punti da 247 a 256). In tale contesto, va osservato che, tenuto conto del funzionamento del contratto per differenza (v. supra punti 5 e 6), non era comunque possibile quantificare esattamente l’importo dell’equivalente sovvenzione da esso derivante. Infatti, tale importo dipende dall’evoluzione del prezzo di riferimento, che corrisponde al prezzo di mercato. Si tratta quindi di un prezzo incerto che difficilmente può essere determinato in anticipo.

271

In secondo luogo, occorre esaminare di quali elementi la Commissione ha tenuto conto quando ha esaminato la proporzionalità dell’elemento di aiuto contenuto nel contratto per differenza. In tale contesto, occorre ricordare che, alla sezione 9.3 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’esistenza di fattori nel mercato della produzione e della fornitura di energia elettrica che ostavano a che nuove capacità di produzione di energia nucleare fossero costruite in tempo utile. Alla sezione 2.1 di detta decisione, la Commissione ha descritto il funzionamento del contratto per differenza, che ha l’effetto di stabilizzare i prezzi. In seguito, alle sezioni 9.5.2 e 9.5.3.2 di tale decisione, la Commissione ha esaminato se il prezzo di esercizio previsto fosse adeguato, tenendo conto, in particolare, dei tassi di rendimento che erano stati utilizzati per determinare tale prezzo. A seguito di tale analisi, essa ha richiesto adeguamenti del meccanismo di condivisione degli utili.

272

In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della Repubblica d’Austria, è giocoforza constatare che, ad eccezione dell’argomento relativo al fatto che la Commissione non ha quantificato l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione derivante dal contratto per differenza, che è stato già esaminato precedentemente ai punti da 247 a 256, tale Stato membro non deduce alcun argomento circostanziato idoneo a dimostrare che, sulla base degli elementi esposti al precedente punto 271, la Commissione non fosse in grado di controllare il carattere proporzionato dell’elemento di aiuto contenuto nel contratto per differenza.

273

In quarto luogo, nella misura in cui la Repubblica d’Austria rileva che la Commissione avrebbe dovuto esaminare l’effetto di blocco del mercato interno dell’elettricità e gli effetti delle misure contestate sui prezzi di tale mercato, occorre constatare che tale Stato membro non deduce alcun argomento idoneo a dimostrare che, sulla base degli elementi di cui la Commissione disponeva, essa non fosse in grado di valutare tali effetti. Peraltro, nella parte in cui tale argomento mira a contestare la conclusione della Commissione relativa al carattere non sproporzionato delle misure contestate, se ne terrà conto nell’ambito dell’esame del sesto motivo, vertente sul rispetto del principio di proporzionalità.

274

Alla luce di tali considerazioni, gli argomenti volti a dimostrare che le condizioni del contratto per differenza non siano state sufficientemente determinate devono essere anch’essi respinti.

2) Sui benefici concessi in caso di chiusura anticipata

275

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha omesso di indicare i vantaggi che devono essere concessi in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point.

276

In tale contesto, occorre ricordare che, come risulta dal precedente punto 6, il contratto per differenza prevede che NNBG sarà tutelata contro talune modifiche legislative e che sarà dovuto un indennizzo in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point per motivi politici e in caso di problemi connessi all’assicurazione contro la responsabilità nucleare di terzi. In caso di tale chiusura anticipata, sia gli investitori di NNBG che il Regno Unito potranno chiedere la cessione di NNBG al governo del Regno Unito ed a tali investitori sarà dovuto un indennizzo. Come risulta dal precedente punto 7, l’accordo con il ministero prevede che, se a seguito di una chiusura anticipata per ragioni politiche, la parte contraente di NNBG dovesse essere insolvente sui pagamenti compensativi agli investitori di NNBG, il ministero si farà carico di corrispondere le compensazioni concordate.

277

Occorre altresì rilevare che, come risulta dai punti da 317 a 322 della decisione impugnata, tale indennizzo consiste in una compensazione laddove vi sia stata deprivazione di un diritto di proprietà in base ai principi generali che stanno alla base del diritto britannico e del diritto dell’Unione. In tale decisione, la Commissione ha ritenuto che, in quanto tale, il risarcimento del danno fondato su tali basi e volto a garantire agli investitori di NNBG che la loro situazione non fosse modificata in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point per ragioni politiche, non costituiva un aiuto di Stato. Pertanto, essa ha individuato, come elemento di aiuto, unicamente l’esistenza di un accordo specifico, che esenta NNBG o i suoi investitori da ogni spesa o perdita di tempo derivante da azioni in applicazione dei loro diritti derivanti da tali principi generali nel quadro di una procedura giudiziale o stragiudiziale. In altri termini, il vantaggio identificato dalla Commissione si limita a un diritto contrattuale specifico che consenta loro di ottenere un pagamento rapido e sicuro.

278

In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non si può rimproverare alla Commissione di non aver quantificato l’elemento sovvenzione derivante da tale specifico accordo. In tale contesto, occorre rilevare che l’elemento sovvenzione derivante da tale accordo è difficilmente quantificabile. Si deve altresì ricordare che, anche se la Commissione non ha quantificato il vantaggio derivante dall’accordo col ministero, essa ne ha tenuto conto. Infatti, come risulta dai punti 337 e 479 della decisione impugnata, detta istituzione ha tenuto conto del meccanismo di compensazione per le modifiche legislative che danno diritto ad una compensazione, quando ha determinato i tassi di rendimento e il prezzo di esercizio adeguato previsto nel contratto per differenza.

279

In secondo luogo, è vero che le precise modalità del meccanismo di compensazione non erano note alla Commissione al momento dell’adozione della decisione impugnata. Tuttavia, in tale contesto si deve ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione si limita ad autorizzare il progetto notificato dal Regno Unito e che, secondo le indicazioni di tale Stato membro, tale meccanismo ha lo scopo di garantire agli investitori di NNBG che la loro situazione non verrà modificata in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point per ragioni politiche. Pertanto, nel caso in cui, successivamente all’adozione della decisione impugnata, il Regno Unito decidesse di versare una compensazione eccedente l’importo necessario per compensare una deprivazione di proprietà, si avrebbe un vantaggio che non sarebbe incluso nella decisione impugnata e che dovrebbe pertanto essere notificato alla Commissione.

280

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non abbia sufficientemente determinato l’elemento di aiuto derivante dall’indennizzo, in quanto essa non ha esaminato se gli indennizzi previsti nell’ambito dell’aiuto in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point fossero destinati a compensare i costi di smantellamento, di monitoraggio ed altri costi analoghi e non ha proceduto ad una valutazione dei benefici derivanti dal diritto di cessione.

281

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo il progetto che il Regno Unito ha notificato alla Commissione, l’indennizzo era inteso a garantire agli investitori di NNBG che, in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point per ragioni politiche, questi sarebbero stati indennizzati in caso di deprivazione della proprietà. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la centrale nucleare di Hinkley Point venisse chiusa e NNBG fosse ceduta al Regno Unito e laddove tale Stato membro si facesse carico dei costi di smantellamento, di monitoraggio ed altri costi simili, sarebbe opportuno tenerne conto nell’ambito dell’indennizzo. Nel caso in cui tali costi non fossero sufficientemente considerati nel calcolo dell’indennizzo, si avrebbe un aiuto che il Regno Unito sarebbe tenuto a notificare alla Commissione.

282

Pertanto, questo argomento va respinto.

283

In quarto luogo, occorre respingere l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui, nell’ambito del suo esame della compatibilità con il mercato interno dell’accordo con il ministero, la Commissione non avrebbe considerato il fatto che tale accordo non sarà a vantaggio di NNBG, ma dei suoi investitori e che il diritto di chiedere la cessione non sarà a vantaggio di NNBG, ma dei suoi proprietari. In tale contesto, è sufficiente ricordare che le misure contestate sono intese a creare un effetto di incentivazione degli investimenti e riguardavano pertanto in primo luogo gli investitori di NNBG, anche se, da un punto di vista giuridico, alcuni diritti sono stati concessi a NNBG. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, la Commissione non ha commesso alcun errore a tal riguardo.

284

Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere gli argomenti della Repubblica d’Austria relativi al fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha sufficientemente indicato i vantaggi che devono essere concessi in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point.

3) Sulla garanzia di credito

285

Nell’ambito del quinto e ottavo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito non sia stato sufficientemente determinato dalla Commissione. In mancanza di una definizione adeguata di tale misura, detta istituzione non sarebbe stata in grado di effettuare un esame accurato della proporzionalità della garanzia

286

In via preliminare, si deve richiamare l’approccio adottato dalla Commissione nella decisione impugnata per quanto riguarda la garanzia di credito.

287

Come risulta dalla sezione 7.8 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che il contratto per differenza, l’accordo con il ministero e la garanzia di credito fossero interconnessi, in quanto tutte dette misure sarebbero state necessarie per la costruzione di Hinkley Point C. Essa ha anche osservato che, nella forma in cui la garanzia di credito era stata notificata dal Regno Unito, tale misura costituiva un aiuto di Stato.

288

In tale contesto, occorre parimenti tenere conto delle considerazioni che la Commissione ha sviluppato alla sezione 9.5.1 della decisione impugnata. In tale sezione si faceva presente che il tasso della commissione per la garanzia di credito, inizialmente notificato dal Regno Unito, era inferiore al tasso di mercato che NNBG avrebbe dovuto pagare nell’ipotesi in cui tale garanzia fosse stata offerta sul mercato.

289

Nella decisione impugnata, la Commissione non ha tuttavia autorizzato la garanzia di credito, nella forma inizialmente notificata dal Regno Unito. Infatti, come emerge dalla sezione 9.5.3.1 di tale decisione e dalla descrizione della garanzia di credito che la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato interno alla sezione 2.2 di tale decisione, l’autorizzazione riguarda una garanzia di credito con un tasso di commissione rettificato. Secondo i punti 475 e 476 della stessa decisione, tale rettifica mirava a limitare al minimo l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito.

290

Nell’ambito della sezione 9.5.3.1 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che la classe di rating BB+ o Ba1, che il Regno Unito considerava adeguata, non rifletteva adeguatamente il rischio cui era esposta la garanzia di credito. A suo avviso, occorreva attribuire un rating BB o Ba e, per tale rating, la commissione per la garanzia di 250 punti base, proposta dal Regno Unito, doveva essere rettificata ad un livello più elevato, corrispondente a tale rating, vale a dire ad un livello di 295 punti base. Essa ha confrontato questo costo di commissione rettificato con il costo di 291 punti base, corrispondente alla media di 102 CDS corporate europei nella classe di rating BB. Inoltre, la Commissione ha confrontato il costo di commissione di 295 punti base con il valore mediano di 286 punti base per la classe di rating BB e ha ritenuto che, per quanto riguarda quest’ultimo tasso, il tasso di commissione per una garanzia di questo tipo dovesse essere aumentato a causa dell’effetto della scadenza, che essa aveva individuato.

291

Per rispondere alle preoccupazioni della Commissione, il Regno Unito ha aumentato la commissione della garanzia di credito da 250 a 295 punti base, di modo che esso corrisponda al costo di commissione che NNBG avrebbe dovuto pagare sul libero mercato, nell’ipotesi in cui tale garanzia fosse stata offerta su tale mercato. Come risulta dal punto 476 della decisione impugnata, l’istituzione ha ritenuto che tale rettifica consentiva di limitare al minimo l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia.

292

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo ritengono che tali considerazioni siano errate. In un primo tempo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto constatare che il progetto di costruzione ed esercizio di Hinkley Point C era un progetto sicuro con una probabilità di fallimento relativamente bassa. In un secondo tempo, essa sostiene che la Commissione avrebbe dovuto determinare la categoria di rischio della garanzia di credito, senza tener conto delle altre misure contestate. In un terzo tempo, proprio come il Granducato di Lussemburgo, essa deduce argomenti relativi al fatto che, nella sua valutazione della garanzia di credito, la Commissione non abbia tenuto sufficientemente conto dei criteri stabiliti nella comunicazione sulle garanzie.

i) Sull’argomento attinente al fatto che la Commissione non avrebbe dovuto constatare che il progetto di costruzione ed esercizio di Hinkley Point C era un progetto sicuro con una probabilità di fallimento relativamente bassa

293

La Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non avrebbe dovuto constatare che il progetto di costruzione ed esercizio di Hinkley Point C era un progetto sicuro con una probabilità di fallimento relativamente bassa. Un simile approccio sarebbe in contrasto con le considerazioni della Commissione fondate sull’esistenza di carenze del mercato.

294

La Commissione ritiene che questi argomenti debbano essere respinti.

295

A tale riguardo, è sufficiente osservare che il rating BB o Ba, considerato adeguato dalla Commissione (v. punto 465 della decisione impugnata), corrisponde a progetti con un tasso di rischio elevato, ma per i quali appare comunque probabile un risultato complessivamente positivo.

296

Contrariamente a quanto lascia intendere la Repubblica d’Austria, la Commissione non si è quindi fondata sulla considerazione secondo cui il progetto aveva una probabilità di carenza relativamente bassa.

297

Di conseguenza, quest’argomento della Repubblica d’Austria dev’essere respinto.

ii) Sull’argomento attinente al fatto che la Commissione avrebbe dovuto valutare la categoria di rischio della garanzia di credito, senza tener conto delle altre misure contestate

298

La Repubblica d’Austria sostiene che, in occasione della valutazione della garanzia di credito, la Commissione non avrebbe dovuto tener conto degli effetti delle altre misure contestate, ma fondarsi sulla dichiarazione contenuta al punto 390 della decisione impugnata, secondo cui, in assenza di aiuti di Stato, non interverranno investimenti puramente commerciali nel nuovo nucleare.

299

La Commissione ritiene che tali argomenti debbano essere respinti.

300

A questo proposito si deve rilevare che nulla osta a che, nell’ambito della valutazione della probabilità del rischio di fallimento del progetto da essa condotta per determinare il costo di commissione della garanzia di credito corrispondente al costo che verrebbe offerto sul mercato, la Commissione tenga conto degli effetti del contratto per differenza e dell’accordo con il ministero. Infatti, le tre misure contestate costituiscono un tutt’uno e il contratto per differenza e detto accordo mirano appunto a superare gli ostacoli agli investimenti in nuove capacità di produzione di energia nucleare individuati dalla Commissione. Orbene, gli effetti di tali misure, in particolare il flusso delle entrate garantito dal contratto per differenza, erano elementi rilevanti ai fini dell’analisi della probabilità di rischio di fallimento del progetto. Per contro, l’approccio prospettato dalla Repubblica d’Austria, secondo il quale tali elementi non sarebbero presi in considerazione nel quadro di tale analisi, amplificherebbe in modo sproporzionato il rischio da prendere in considerazione per la valutazione della garanzia di credito.

301

Ne consegue che la Commissione non è incorsa in un errore manifesto di valutazione tenendo conto degli effetti del contratto per differenza nella valutazione della probabilità di fallimento del progetto da essa effettuata nell’ambito della valutazione della garanzia di credito. Pertanto, occorre respingere l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto tener conto degli effetti delle altre misure contestate nel valutare il rischio di fallimento del progetto per la fissazione di un costo di garanzia adeguato.

iii) Sugli argomenti attinenti al fatto che la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto dei criteri previsti dalla comunicazione sulle garanzie

302

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo deducono, in sostanza, che, in sede di valutazione della garanzia di credito, la Commissione non abbia sufficientemente tenuto conto di alcuni criteri previsti nella comunicazione sulle garanzie. In tale contesto, essi fanno valere argomenti relativi all’insufficiente determinazione della durata della garanzia, all’insufficiente determinazione dell’importo massimo di copertura del prestito, al fatto che il tasso di commissione per la garanzia di credito non fosse sufficientemente elevato e all’esistenza di difficoltà finanziarie incontrate da EDF.

303

La Commissione, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia e la Romania ritengono che tali argomenti debbano essere respinti. In questo contesto, la Commissione sostiene in particolare che, nel caso di specie, la comunicazione sulle garanzie non fosse pertinente.

304

In via preliminare, occorre ricordare che, ai punti da 336 a 339 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la garanzia di credito costituisse un aiuto di Stato. A tal proposito, essa ha osservato, in particolare, che, data la natura senza precedenti del progetto, del finanziamento e della garanzia per cui non vi erano parametri di riferimento precisi, anche se si dovesse considerare che il tasso di commissione rettificato per la garanzia di credito riduca al minimo il sostegno, il prezzo pagato da NNBG per la predetta garanzia non poteva essere considerato un prezzo di mercato, poiché il mercato non prevedeva e non dovrebbe prevedere un simile strumento. Nessuna delle parti ha contestato questa conclusione.

305

Occorre altresì ricordare che, come risulta dai punti da 463 a 477 della decisione impugnata, al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione in merito alla sottovalutazione dei rischi legati alla garanzia di credito, il Regno Unito ha rettificato a 295 punti base il tasso di commissione per la garanzia e la Commissione ha ritenuto che questo tasso di commissione rettificato forniva effettivamente un valore prossimo ad un tasso di mercato ipotetico per uno strumento finanziario che il mercato non offriva.

306

È giocoforza constatare che, con i loro argomenti attinenti al mancato rispetto dei criteri previsti nella comunicazione sulle garanzie, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo mirano a dimostrare che l’affermazione della Commissione, secondo cui il tasso di commissione rettificato per la garanzia di credito di 295 punti base costituiva effettivamente un valore prossimo a un tasso di mercato ipotetico per uno strumento finanziario che il mercato non offre, è viziata da errori. In sostanza, tali Stati membri sostengono che, al momento di valutare la questione se detto tasso di commissione rappresenti un tale valore prossimo, la Commissione ha omesso di tener conto di criteri di cui un investitore in economia di mercato avrebbe tenuto conto, vale a dire la durata indeterminata di tale garanzia, l’importo eccessivo della copertura massima del prestito e l’esistenza di difficoltà finanziarie incontrate da EDF. Inoltre, essi sostengono che questo tasso non era sufficientemente elevato.

307

Si deve altresì rilevare, da un lato, che la conclusione della Commissione, secondo cui un tasso di commissione rettificato per la garanzia di credito di 295 punti base costituiva effettivamente un valore prossimo al tasso di mercato ipotetico, è fondata sulla considerazione che un ipotetico investitore operante in un’economia di mercato avrebbe preteso tale tasso di commissione e, dall’altra, che gli argomenti avanzati dal Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d’Austria mirano a dimostrare che un tale investitore avrebbe tenuto conto di elementi di cui la Commissione non ha tenuto conto e che avrebbe preteso un tasso di commissione più elevato.

308

In tali circostanze, anche supponendo che la comunicazione sulle garanzie non fosse applicabile nel caso di specie, come sostiene la Commissione, le argomentazioni di detti Stati membri, relative ad una insufficiente determinazione della durata della garanzia, ad un’insufficiente determinazione del livello di massima copertura del prestito, al fatto che il tasso di commissione per la garanzia di credito non fosse sufficientemente elevato e all’esistenza di difficoltà finanziarie incontrate da EDF, non possono essere considerati irrilevanti per la sola ragione che, a sostegno dei loro argomenti, tali Stati invocano i criteri previsti nella comunicazione sulle garanzie.

309

Orbene, a prescindere dalla questione se la Commissione fosse, nel caso di specie, tenuta a prendere in considerazione i criteri previsti nella comunicazione sulle garanzie, gli argomenti addotti dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria sono destinati ad essere respinti per le ragioni seguenti.

– Sulla durata della garanzia

310

La Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la durata della garanzia di credito non era determinata. In tale contesto, detto Stato membro fa riferimento al criterio di cui alla sezione 4.1, terzo comma, lettera b), della comunicazione sulle garanzie.

311

La Commissione ritiene che quest’argomento debba essere respinto.

312

In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta alla sezione 3.2, lettera b), della comunicazione sulle garanzie, una delle condizioni richieste alla sezione 3 di detta comunicazione affinché uno Stato possa constatare l’assenza di un vantaggio in applicazione di quest’ultima, è che la garanzia sia limitata nel tempo. Inoltre, risulta alla sezione 4.1, lettera b), di detta comunicazione che, per calcolare l’equivalente sovvenzione contenuto in una garanzia al momento della sua concessione, deve essere presa in considerazione la durata della garanzia. Risulta parimenti da tale ultima sezione che, in linea di principio, la Commissione ritiene che le garanzie illimitate siano incompatibili con l’articolo 107 TFUE.

313

Per quanto riguarda gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria, in primo luogo, si deve respingere l’affermazione secondo cui la garanzia di credito non era limitata nel tempo. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che risulta dal punto 49 della decisione impugnata che tale garanzia non è illimitata, ma copre il pagamento puntuale del capitale e degli interessi del debito ammesso. Si deve altresì rilevare che dal punto 432 di detta decisione emerge che la durata del debito garantito avrà una vita media ponderata (WAL) di 27,4 anni, a fronte di durate variabili delle obbligazioni da 8 a 41 anni.

314

In secondo luogo, nella misura in cui, con i suoi argomenti, la Repubblica d’Austria sostiene che, in sede di determinazione del tasso di commissione rettificato per la garanzia di credito di 295 punti base, la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto della durata della garanzia, anzitutto, si deve rilevare che, al punto 472 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che questo tasso teneva conto, in particolare, della preoccupazione per la scadenza eccezionalmente lunga delle obbligazioni da emettere. Inoltre, è giocoforza constatare che la Repubblica d’Austria non deduce nessun altro argomento circostanziato suscettibile di privare di plausibilità la conclusione della Commissione secondo la quale, tenuto conto della scadenza delle obbligazioni, il tasso di commissione è stato fissato in modo da rispecchiare il prezzo che sarebbe stato pagato ad un garante operante in un’economia di mercato.

315

Alla luce di tali considerazioni, si deve respingere l’argomento della Repubblica d’Austria relativo alla durata della garanzia.

– Sull’importo della copertura del prestito

316

La Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione abbia omesso di stabilire l’importo della copertura massima del prestito. In tale contesto, essa fa riferimento alla sezione 4.1, lettera c), della comunicazione sulle garanzie.

317

La Commissione respinge tali argomentazioni.

318

In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi della sezione 3.2, lettera c), della comunicazione sulle garanzie, affinché uno Stato membro possa escludere l’esistenza di un vantaggio in applicazione della sezione 3 di tale comunicazione, in linea di principio, una garanzia non deve assistere più dell’80% del prestito in essere o di altra obbligazione finanziaria. Risulta così dalla sezione 3.2, lettera c), di detta comunicazione che la Commissione ritiene che, se l’obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall’operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario, ed è anche possibile che per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assuma l’onere di valutare tale rischio. Inoltre, la sezione 4.1, lettera c), della comunicazione dispone che questo criterio deve essere preso in considerazione in sede di calcolo dell’elemento di aiuto contenuto in una garanzia.

319

Tuttavia, si deve anche rilevare che, ai sensi della sezione 3.2, lettera c), della comunicazione sulle garanzie, tale soglia non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU 2004, L 390, pag. 38), come modificata dalla direttiva n. 2008/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/109 (GU 2008, L 76, pag. 50). Ai sensi di detta ultima disposizione, i titoli di debito sono obbligazioni ed altri titoli di debito, ad eccezione dei valori mobiliari equivalenti ad azioni di società o che, in caso di conversione o di esercizio dei diritti da essi conferiti, comportano il diritto di acquisire azioni o valori mobiliari equivalenti ad azioni.

320

In primo luogo, si deve constatare che la garanzia di credito riguarda titoli emessi secondo le condizioni di un programma europeo di titoli a medio termine e quindi titoli di debito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109. Pertanto, occorre respingere l’argomento della Repubblica d’Austria secondo il quale la garanzia di credito non soddisfa il criterio dell’importo della copertura massima del prestito, previsto alla sezione 3.2, lettera c), ed alla sezione 4.1, lettera c), della comunicazione sulle garanzie.

321

In secondo luogo e in ogni caso, la sezione 3.2, lettera c), della comunicazione sulle garanzie non esclude che, in caso di superamento della soglia dell’80%, l’esistenza di un vantaggio possa essere esclusa. Infatti, da tale punto emerge che, quando tale soglia non è rispettata, lo Stato membro è tenuto a notificare la misura e comprovare la sua affermazione, secondo la quale la misura contestata non costituisce un aiuto di Stato. Pertanto, anche qualora tale soglia fosse stata superata, ciò non sarebbe sufficiente per affermare che la conclusione della Commissione, secondo la quale un tasso di commissione rettificato per la garanzia di credito di 295 punti base corrispondeva a un tasso di commissione che un garante operante in un’economia di mercato avrebbe richiesto, fosse manifestamente errata.

322

Alla luce di tali considerazioni, si deve respingere l’argomento attinente al superamento della soglia di cui alle sezioni 3.2, lettera c), e 4.1, terzo comma, lettera c), della comunicazione sulle garanzie.

– Sull’esistenza di difficoltà finanziarie in capo a EDF

323

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che EDF, società madre di NNBG, fosse in difficoltà finanziarie. Ritengono che gli elementi di prova da essi presentati nel corso della procedura dinanzi al Tribunale consentano di dimostrare tale circostanza. Secondo tali Stati membri, in circostanze eccezionali, l’elemento di aiuto può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto dalla garanzia di credito. Anche se tali elementi di prova non sono stati offerti nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione avrebbe dovuto tener conto dei fatti a cui tali documenti si riferiscono. In tale contesto, gli Stati membri fanno riferimento alle sezioni 3.2, lettera a), e 4.1, lettera a), della comunicazione sulle garanzie.

324

La Commissione e la Repubblica francese ritengono che tali argomenti debbano essere respinti. In tale contesto, la Commissione sostiene che i documenti sui quali la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo si basano non le sono stati sottoposti nel corso del procedimento amministrativo, e che, pertanto, essa non sarebbe tenuta a prendere in considerazione la circostanza invocata dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo.

325

In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi della sezione 3.2, lettera a), della comunicazione sulle garanzie, una delle condizioni che consentono a uno Stato membro di escludere l’esistenza di un vantaggio in applicazione di quest’ultima è l’assenza di difficoltà finanziarie del mutuatario e, ai sensi del punto 4.1, lettera a), della suddetta comunicazione, tale elemento deve essere preso in considerazione in sede di calcolo dell’elemento di aiuto. Come risulta dalla sezione 4.1, lettera a), secondo comma, la Commissione ritiene che, per le imprese in difficoltà, un garante di mercato, se esistesse, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato, visto il tasso di inadempimento previsto, e, se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia.

326

Anzitutto, occorre esaminare l’argomento della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo attinente al fatto che, poiché EDF era un’impresa in difficoltà, la Commissione avrebbe dovuto ritenere che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito fosse elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia.

327

In tale contesto, occorre ricordare che, secondo il punto 9 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sulle imprese in difficoltà»), cui rinvia la comunicazione sulle garanzie, un’impresa è in difficoltà finanziarie quando non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, condurrebbero quasi certamente al collasso economico nel breve o nel medio periodo.

328

A sostegno delle loro affermazioni, secondo cui EDF era in difficoltà finanziarie, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo producono i seguenti elementi di prova:

documenti di riferimento pubblicati da un’altra società parzialmente rilevata da EDF (in prosieguo: la «società in questione») ai primi trimestri degli anni 2012, 2013 e 2014;

un articolo pubblicato il 27 febbraio 2011 su un sito internet;

un articolo pubblicato il 1o marzo 2012 su un quotidiano francese;

un articolo pubblicato l’8 aprile 2013 su un quotidiano del Regno Unito;

un articolo pubblicato il 26 febbraio 2014 su un quotidiano economico tedesco;

un articolo pubblicato il 6 ottobre 2014 su un quotidiano economico tedesco;

un articolo pubblicato il 5 giugno 2015 su un quotidiano francese;

un articolo pubblicato il 17 febbraio 2016 su un quotidiano francese;

un articolo pubblicato il 18 febbraio 2016 su un quotidiano francese;

due articoli pubblicati il 12 marzo 2016 su un quotidiano economico e finanziario del Regno Unito;

una relazione dettagliata della Corte dei conti francese sulla strategia internazionale di EDF del novembre 2015;

un articolo di un’organizzazione indipendente pubblicato il 13 dicembre 2012.

329

In primo luogo, per quanto riguarda l’articolo pubblicato il 27 febbraio 2011 su un sito Internet, occorre constatare che esso riguarda la situazione finanziaria di EDF e fa riferimento all’indebitamento di tale società. Tuttavia, tenuto conto del fatto che l’articolo precisa che detta società aveva ricevuto un rating AA da un’agenzia di rating del credito, non se ne può dedurre che l’indebitamento della società in oggetto avesse raggiunto un punto tale che un collasso economico era quasi certo nel breve o medio periodo. Infatti, a tale rating corrisponde una qualità elevata e un investimento che, in linea di principio, è sicuro.

330

In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo pubblicato l’8 aprile 2013 su un quotidiano del Regno Unito, se ne può solo dedurre che il partner iniziale di EDF per il progetto di Hinkley Point C aveva abbandonato l’energia nucleare e che, a causa dell’indebitamento di EDF pari a 39 miliardi di euro, non era sicuro che detta impresa potesse realizzare da sola il progetto. Per contro, non se ne può dedurre che EDF era un’impresa in difficoltà finanziarie ai sensi del punto 9 degli orientamenti sulle imprese in difficoltà.

331

In terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo pubblicato il 1o marzo 2012 su un quotidiano francese e quelli pubblicati su un quotidiano economico tedesco il 26 febbraio e il 6 ottobre 2014, va osservato che non riguardano EDF, ma la società in questione. Orbene, alla data di adozione della decisione impugnata, quest’ultima società e EDF erano due imprese distinte e né la Repubblica d’Austria né il Granducato di Lussemburgo hanno presentato elementi che consentano di affermare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione sapeva o avrebbe dovuto sapere che, in futuro, la società menzionata nei predetti articoli sarebbe stata parzialmente rilevata da EDF. Al contrario, in tale contesto, occorre rilevare che, secondo le indicazioni della Commissione, che non sono contestate dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo, il protocollo d’intesa sulla riapertura parziale della società in parola da parte di EDF sarebbe stato stipulato solo il 29 luglio 2015, e quindi ben oltre l’8 ottobre 2014, e cioè la data di adozione della decisione impugnata. Di conseguenza, tali articoli non possono dimostrare l’esistenza di difficoltà finanziarie incontrate da EDF al momento dell’adozione della decisione impugnata. Queste considerazioni valgono anche per i documenti di riferimento pubblicati dalla società in questione nei primi trimestri del 2012, 2013 e 2014, nonché per l’articolo pubblicato su un sito internet, nella misura in cui contengono informazioni riguardanti quest’ultima società.

332

In quarto luogo, per quanto riguarda gli articoli pubblicati su un quotidiano francese il 5 giugno 2015, e il 17 e 18 febbraio 2016, nonché l’articolo pubblicato su un quotidiano economico e finanziario del Regno Unito il 12 marzo 2016, si deve rilevare che sono stati pubblicati successivamente all’adozione della decisione impugnata

333

In tale contesto, occorre ricordare che la legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre quando l’ha adottata (sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, EU:C:1986:302, punto 16). Orbene, nel caso di specie, la Commissione non poteva disporre di tali informazioni, poiché gli articoli sopracitati al punto 332 sono stati pubblicati dopo l’adozione della decisione impugnata e dagli atti di causa non risulta che detta istituzione potesse disporre delle informazioni in essi contenute prima dell’adozione di tale decisione.

334

In ogni caso, quand’anche la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo avessero prodotto gli articoli citati al punto 328, al fine di dimostrare l’esistenza di circostanze verificatesi anteriormente all’adozione della decisione impugnata, tali articoli non sarebbero idonei a dimostrare che, anteriormente all’adozione della decisione, EDF era un’impresa in difficoltà finanziarie ai sensi del punto 9 degli orientamenti sulle imprese in difficoltà. Infatti, nella misura in cui, in tali articoli si fa riferimento allo smantellamento della società in questione e al rilevamento di una parte di quest’ultima da parte di EDF, occorre ricordare che tali eventi si sono verificati successivamente all’adozione della decisione (v. supra, punto 331). Inoltre, è giocoforza constatare che non si può dedurre da tali articoli che, prima dell’adozione della decisione impugnata, l’indebitamento di EDF avesse raggiunto una dimensione tale da condurre, in assenza di un intervento esterno, quasi certamente al collasso economico dell’impresa nel breve o medio periodo.

335

In quinto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che risulta dalla pagina 5 della relazione particolare della Corte dei conti francese sulla strategia internazionale di EDF del novembre 2015 che tale società si trovava, alla fine del 2009, in una «situazione di fragilità finanziaria» e dalla pagina 7 di tale medesima relazione che la «situazione finanziaria [di tale società era] fragile, anche a costo di un aumento dell’indebitamento».

336

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che non si può dedurre dalla relazione particolare della Corte dei conti francese sulla strategia internazionale di EDF di novembre 2015 che, alla data dell’adozione della decisione impugnata, EDF era un’impresa in difficoltà finanziarie ai sensi del punto 9 degli orientamenti sulle imprese in difficoltà.[Infatti, da un lato, a pagina 5 di detta relazione, viene precisato che «alla fine del 2009, [EDF] si è trovata in una situazione di fragilità finanziaria», ma, in seguito, è riportato che «[u]n nuovo ciclo, corrispondente al periodo [del] controllo [della Corte dei conti] si [era] aperto, dominato da cessioni per un totale di circa 13 [miliardi di euro]». Dall’altro lato, è giocoforza constatare che la formulazione di cui alla pagina 7 di tale relazione, secondo cui «la maggiore preoccupazione dello Stato azionista [era] stata che il gruppo continui ad erogare un dividendo sostanziale, nonostante una fragile situazione finanziaria, anche a costo di un aumento del debito», non dimostra che l’indebitamento avrebbe condotto EDF verso un collasso economico quasi certo nel breve o medio periodo.

337

In sesto luogo, per quanto riguarda l’articolo di un’organizzazione indipendente del 13 dicembre 2012, ne risulta che i costi per la costruzione delle centrali nucleari di Flamanville e Olkiluoto sono aumentati. Orbene, in primo luogo, risulta chiaramente dalla decisione impugnata che la Commissione ha tenuto conto di tali circostanze. Inoltre, è giocoforza constatare che non si può dedurre da tale articolo che EDF o la società in questione erano in difficoltà finanziarie. Infine, quanto alle informazioni di questo articolo relative a detta società, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte al punto 331. Tale articolo non è dunque in grado di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto della Commissione.

338

Gli elementi di prova prodotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo non possono quindi dimostrare che EDF era in difficoltà finanziarie ai sensi del punto 9 degli orientamenti sulle imprese in difficoltà. Pertanto, si deve respingere l’argomento di tali Stati membri secondo cui, in ragione del fatto che EDF sarebbe stata un’impresa in difficoltà, la Commissione avrebbe dovuto concludere che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito era tanto elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia.

339

Inoltre, nella misura in cui gli argomenti avanzati dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo mirano a dimostrare che, tenuto conto della situazione finanziaria in cui versava EDF, un investitore operante in un’economia di mercato non avrebbe accettato un tasso di commissione per la garanzia di credito di 295 punti base, è sufficiente rilevare che tali Stati membri non hanno dedotto argomenti circostanziati per dimostrare che le considerazioni della Commissione esposte alla sezione 9.5.3.1 della decisione impugnata fossero prive di plausibilità. In particolare, tali Stati membri non deducono alcun argomento idoneo a dimostrare che era manifestamente errato basarsi sul rating BB o Ba, né alcun argomento atto a dimostrare che, in primo luogo, il raffronto tra la media di 102 CDS corporate europei nella classe di rating BB, da un lato, e il valore mediano di 286 punti base per detta categoria di rischio che la Commissione aveva effettuato, dall’altro, o, in secondo luogo, la rettifica del tasso di commissione per la detta garanzia di credito a 295 punti base al quale si era proceduto al fine di rispondere alle preoccupazioni della Commissione (v. supra, punto 290), fossero privi di plausibilità.

340

Di conseguenza, occorre parimenti respingere gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo relativi al fatto che la Commissione avrebbe omesso di tenere conto dei criteri di cui alle sezioni 3.2, lettera a) e 4.1, lettera a), della comunicazione sulle garanzie, senza che occorra pronunciarsi sull’argomento della Commissione secondo cui i documenti inviati da tali Stati membri non erano stati prodotti nel corso del procedimento amministrativo.

– Sull’argomento secondo cui il tasso di commissione avrebbe dovuto essere pari ad almeno 400 punti base

341

Nella replica, la Repubblica d’Austria sostiene che, in applicazione della sezione 3.4, lettera f), sesto comma, della comunicazione sulle garanzie, il premio di rischio minimo sia di 400 punti base. La Commissione non avrebbe spiegato perché la garanzia di credito, per la quale era stato previsto un tasso di commissione rettificato di 295 punti base, fosse meno rischiosa.

342

La Commissione e il Regno Unito contestano tali argomenti.

343

A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che il criterio di cui alla sezione 3.4, lettera f), sesto comma, della comunicazione sulle garanzie, al quale si fa riferimento alla sezione 4.2 di detta comunicazione, si applica esclusivamente ai regimi di garanzia e non alle garanzie individuali. Orbene, la garanzia di credito non costituisce un regime di garanzia ai sensi della sezione 1.3, lettera a), di tale comunicazione.

344

In secondo luogo, ed in ogni caso, si deve rilevare che, contrariamente a quanto lascia intendere la Repubblica d’Austria, l’importo di 400 punti base di cui alla sezione 3.4, lettera f), sesto comma, della comunicazione sulle garanzie non riguarda direttamente il tasso di commissione per la garanzia. Infatti, come emerge dalla sezione 3.4, lettera f), della comunicazione, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato. La remunerazione annua di un capitale adeguato è composta da un premio di rischio, a cui eventualmente si aggiunge un tasso d’interesse esente da rischio. Orbene, l’importo di 400 punti base di cui alla sezione 3.4, lettera f), sesto comma, di detta comunicazione riguarda unicamente il premio di rischio normale per il capitale proprio, che deve essere compreso nel premio di garanzia applicato ai beneficiari. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il tasso di commissione non può essere confrontato direttamente al tasso di 400 punti base previsto in detta sezione.

345

In terzo luogo, e ad abundantiam, occorre rilevare che la sezione 3.4, lettera f), sesto comma, della comunicazione sulle garanzie si limita a precisare un elemento della metodologia che consente a uno Stato membro di determinare un tasso di commissione corrispondente a quello che un garante operante in un’economia di mercato richiederebbe. Orbene, questa sezione non osta affatto a che, invece di seguire tale metodologia, la Commissione segua un approccio diverso per determinare questo tasso, prendendo come punto di riferimento i tassi di commissione richiesti da garanti in economia di mercato per progetti comparabili e rettificando tali tassi tenendo conto delle specificità del progetto in questione. Di conseguenza, questa sezione non preclude l’approccio seguito dalla Commissione nel caso di specie (v. supra, punto 290).

346

Alla luce di tali considerazioni, dev’essere respinto anche l’argomento relativo al fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto del metodo di calcolo di cui alle sezioni 3.4, lettera f), sesto comma, e 4.2 della comunicazione sulle garanzie.

347

Gli argomenti offerti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo attinenti al mancato rispetto dei criteri previsti nella comunicazione sulle garanzie non sono quindi in grado di dimostrare l’esistenza di un errore manifesto che incida sulle considerazioni della Commissione contenute ai punti 475 e 476 della decisione impugnata, secondo cui il tasso di commissione rettificato per la garanzia di credito di 295 punti base corrispondeva ad un tasso che NNBG avrebbe dovuto pagare nell’ipotesi in cui tale garanzia fosse stata offerta sul mercato.

348

Pertanto, occorre respingere tali argomenti, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se la Commissione fosse, nel caso di specie, tenuta a prendere in considerazione i criteri previsti nella comunicazione sulle garanzie.

349

Pertanto, devono essere respinti tutti gli argomenti riguardanti la garanzia di credito.

4) Sul cumulo delle misure contestate

350

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non abbia tenuto conto del principio del cumulo, che richiederebbe che tutte le misure contestate siano determinabili nella loro totalità.

351

A tale riguardo, in primo luogo, nella misura in cui, con tale argomento, la Repubblica d’Austria sostiene nuovamente che la Commissione era tenuta a calcolare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione delle misure contestate o che essa non ha sufficientemente identificato l’elemento di aiuto contenuto nelle diverse misure contestate, si deve respingere questo argomento richiamandosi ai punti da 247 a 349 supra.

352

In secondo luogo, nella misura in cui, con tale argomento, la Repubblica d’Austria intende sostenere che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto dell’effetto cumulativo delle tre misure contestate, si deve rilevare che tale argomento riguarda la sussistenza di un eccesso di compensazione. Se ne terrà conto nell’ambito dell’esame del sesto motivo, riguardante la proporzionalità delle misure contestate.

353

Pertanto, anche questo argomento deve essere respinto e, con esso, l’insieme degli argomenti diretti a dimostrare che gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate non sono stati sufficientemente determinati.

c)   Sui costi relativi alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti nucleari

354

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha sufficientemente determinato i costi relativi alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti nucleari.

355

A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che la misura di aiuto dichiarata compatibile dalla Commissione riguarda unicamente il contratto per differenza, l’accordo con il ministero e la garanzia di credito. Per contro, la decisione impugnata non riguarda un eventuale aiuto di Stato concesso dal Regno Unito per coprire le spese relative alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti nucleari.

356

In secondo luogo, si deve rilevare che, come risulta dal punto 461 della decisione impugnata, nell’ambito della valutazione delle misure contestate, la Commissione ha tenuto conto dei dati riguardanti le spese relative alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti nucleari contenuti nel modello finanziario per Hinkley Point C. Infatti, come la Commissione sostiene giustamente, trattandosi di costi che devono essere sostenuti dal gestore della centrale, è opportuno tenerne conto nell’ambito del calcolo del livello di efficienza, per creare un incentivo sufficiente.

357

In terzo luogo, si deve constatare che, ai punti 460 e 461 della decisione impugnata, la Commissione ha espressamente ricordato che ogni elemento di aiuto supplementare per le spese relative alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti nucleari non incluso nelle misure contestate, doveva essere notificato separatamente.

358

Alla luce di tali elementi, si deve concludere che la Commissione ha operato conformemente ai principi richiamati ai precedenti punti da 263 a 266. Pertanto, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la Commissione non ha sufficientemente determinato i costi relativi alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti deve essere respinto.

359

Tale conclusione non può essere messa in discussione dal fatto che il 20 luglio 2015, vale a dire successivamente all’adozione della decisione impugnata, il Regno Unito ha notificato il metodo di determinazione dei costi dei contratti di trasferimento dei rifiuti nucleari e che, con decisione del 9 ottobre 2015, nel caso SA.34962, Waste Contract for New Nuclear Power Stations (GU 2016, C 161, pag. 1), la Commissione ha qualificato questo metodo come aiuto di Stato e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Infatti, tali circostanze sono successive all’adozione della decisione impugnata e pertanto non sono idonee a metterne in discussione la legittimità (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2014, SDR Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, T‑533/10, EU:T:2014:629, punto 75). Inoltre, nel caso in cui la Repubblica d’Austria dovesse ritenere che la misura di aiuto autorizzata dalla decisione del 9 ottobre 2015 non avrebbe dovuto essere dichiarata compatibile con il mercato interno, essa avrebbe dovuto far valere tali argomenti nell’ambito di un ricorso contro tale decisione. Tuttavia, tali argomenti non sono pertinenti nell’ambito del presente ricorso, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata, che non riguarda tale metodo di determinazione dei prezzi.

d)   Sull’eventuale concessione di futuri aiuti di Stato

360

Nell’ambito del quinto motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che, in futuro, potrebbero essere concessi aiuti aggiuntivi a favore di Hinkley Point C sotto forma di garanzia pubblica.

361

Per quanto attiene a tale argomento, è sufficiente rilevare che esso si riferisce a fatti che potrebbero eventualmente sorgere dopo la data di adozione della decisione impugnata e che, quindi, non sarebbero idonei a contestare la legittimità di quest’ultima (v. supra, punto 359). In ogni caso, nella misura in cui la Repubblica d’Austria ritiene che qualsiasi aiuto supplementare non sarebbe compatibile con il mercato interno, tali argomenti non possono essere presi in considerazione nell’ambito del presente ricorso, che riguarda unicamente una domanda di annullamento della decisione impugnata, relativa alle misure contestate.

362

Di conseguenza, occorre respingere tutti gli argomenti diretti a dimostrare che gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate non siano stati sufficientemente determinati.

3.   Sugli argomenti attinenti ad una violazione dell’obbligo di motivazione

363

Con riferimento agli argomenti relativi ad una violazione dell’obbligo di motivazione, sollevati dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della quarta parte del nono motivo, è sufficiente rilevare che essi si fondano sulla premessa erronea secondo la quale la Commissione era tenuta ad definire ulteriormente le misure contestate. Questi argomenti devono quindi essere respinti.

364

Anche l’argomento della Repubblica d’Austria vertente sul fatto che il metodo utilizzato dalla Commissione per definire l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito sarebbe incomprensibile, deve essere respinto. Infatti, come è già stato illustrato supra ai punti da 285 a 349, risulta in modo sufficientemente chiaro dalla decisione impugnata che la Commissione ha adeguato le modalità della garanzia di credito notificata dal Regno Unito in modo tale da ridurre al minimo l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia.

365

Pertanto, anche gli argomenti riguardanti una violazione dell’obbligo di motivazione devono essere respinti.

366

Di conseguenza, devono essere respinti il quinto e l’ottavo motivo, nonché la quarta parte del nono motivo, con riserva di esaminare l’argomento basato sull’effetto di blocco del mercato interno dell’energia elettrica e sugli effetti delle misure contestate sui prezzi di tale mercato (v. supra, punto 273) e l’argomento attinente al fatto che la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dell’effetto cumulativo delle tre misure contestate (v. supra, punto 352), che saranno presi in considerazione nell’ambito dell’esame del sesto motivo.

F. Sul sesto motivo, sulla seconda censura della terza parte e sulla sesta parte del nono motivo, attinenti al controllo di proporzionalità delle misure contestate

367

Il sesto motivo, la seconda censura della terza parte e la sesta parte del nono motivo riguardano le considerazioni della Commissione esposte alle sezioni 9.5 e 9.6 della decisione impugnata, secondo cui le misure contestate erano conformi al principio di proporzionalità. Al punto 548 di detta decisione, la Commissione ha constatato, con riserva di una rettifica del tasso di commissione per la garanzia di credito a 295 punti base e di una modifica dei meccanismi di condivisione degli utili, che le distorsioni della concorrenza, che derivano dalla messa in attività di Hinkley Point C, erano mantenute al minimo necessario e compensate dagli effetti positivi delle misure.

368

In un primo tempo, occorre esaminare il sesto motivo, volto a dimostrare l’esistenza di errori concernenti il controllo della proporzionalità delle misure contestate. Successivamente verranno esaminate la seconda censura della terza parte e la sesta parte del nono motivo, vertenti, in particolare, su una motivazione insufficiente.

1.   Sul sesto motivo, attinente al controllo di proporzionalità delle misure contestate

369

A sostegno del sesto motivo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che le considerazioni della Commissione esposte alle sezioni 9.5 e 9.6 della decisione impugnata siano viziate da errori manifesti.

370

In tale contesto, in via preliminare, occorre ricordare che, per essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, una misura di aiuto deve essere adeguata e necessaria per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico perseguito. Inoltre, l’alterazione delle condizioni degli scambi e la distorsione della concorrenza che essa genera non devono essere sproporzionate rispetto agli effetti positivi che ne derivano (v., in tal senso, sentenze del 25 giugno 1998, British Airways e a./Commissione, T‑371/94 e T‑394/94, EU:T:1998:140, punti 282283, e 26 febbraio 2015, Francia/Commissione, T‑135/12, non pubblicata, EU:T:2015:116, punto 60).

371

Occorre altresì ricordare che, come è già stato illustrato supra ai punti da 79 a 128, non solo il Regno Unito era legittimato a scegliere la tecnologia nucleare come fonte di energia facente parte del suo mix energetico, ma, alla luce dell’articolo 2, lettera c), 192, primo comma, del trattato Euratom, era altresì legittimato a stabilire la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare come un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

372

Per quanto riguarda la portata del controllo che il Tribunale deve effettuare nel presente contesto, si deve rilevare che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Di conseguenza, il controllo esercitato dal Tribunale è limitato (v. supra, punti 160-161).

373

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo dedotti a sostegno del sesto motivo, che si articolano in tre parti, la prima delle quali riguarda l’adeguatezza delle misure contestate, la seconda la loro necessarietà e la terza la ponderazione tra effetti positivi e negativi di queste ultime.

a)   Sull’adeguatezza delle misure contestate

374

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, le misure contestate non erano adeguate per conseguire l’obiettivo di miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento e della diversificazione dei fornitori di energia elettrica, né quello della decarbonizzazione.

375

In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che le misure contestate non siano adeguate per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e per conseguire la diversificazione dei fornitori di energia elettrica.

376

Da un lato, la Repubblica d’Austria sostiene che, per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, l’energia nucleare non offra alcun vantaggio rispetto ad altre fonti di energia più ecologiche e meno onerose. In primo luogo, gli Stati membri sarebbero dipendenti dalle importazioni di uranio. Inoltre, le centrali nucleari sono molto sensibili agli innalzamenti di temperatura, poiché hanno bisogno di elevate quantità di acqua fredda. D’altra parte, le piccole centrali elettriche decentralizzate sarebbero meno costose e potrebbero rapidamente essere avviate e arrestate, circostanza che consentirebbe una maggiore reattività di fronte a una domanda di elettricità che evolverebbe rapidamente. Inoltre, un guasto in una piccola centrale elettrica sarebbe molto più gestibile rispetto ad un guasto in una centrale nucleare. Peraltro, nei diversi scenari da essa previsti, la Commissione non avrebbe tenuto conto del piano di interconnessione, volto in particolare ad integrare le fonti di energia rinnovabili e i futuri sviluppi tecnologici. Si aggiunga che, secondo la Repubblica d’Austria, vi sarà in futuro un notevole incremento delle capacità di produzione di energia nel Regno Unito. Infine, la Commissione non avrebbe sufficientemente considerato la possibilità di risolvere eventuali carenze di approvvigionamento facendo ricorso a misure diverse per l’efficienza energetica.

377

Dall’altro lato, la Repubblica d’Austria sostiene che le misure contestate non contribuiscano alla diversificazione dei fornitori di energia elettrica, ma abbiano l’effetto contrario. L’ampliamento della centrale nucleare di Hinkley Point limiterebbe le risorse pubbliche, ridurrebbe notevolmente il bilancio destinato alle energie rinnovabili e impedirebbe il perseguimento dei progetti di sfruttamento e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. Tali misure contribuirebbero alla perpetuazione dell’energia nucleare a scapito delle energie rinnovabili e, quindi, al mantenimento dell’attuale struttura di approvvigionamento caratterizzata da una parte rilevante di energia nucleare. Pertanto, tali misure sarebbero contrarie all’obiettivo asseritamente perseguito di diversificazione dei fornitori di energia elettrica.

378

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che le misure contestate non sono adeguate per raggiungere l’obiettivo della decarbonizzazione. L’energia nucleare sarebbe sostanzialmente più costosa, ad esempio, dell’energia eolica o dell’energia idraulica. Secondo la Repubblica d’Austria, se tali misure fossero destinate a tali modalità di produzione di energia elettrica, le emissioni di anidride carbonica potrebbero essere ridotte ulteriormente.

379

La Commissione, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

380

A tale riguardo, occorre ricordare che, alla sezione 9.2 della decisione impugnata, la Commissione ha individuato la promozione dell’energia nucleare, e, più specificamente, la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare, come l’obiettivo di interesse pubblico perseguito dalle misure contestate. Come è stato esposto nel corso dell’esame del quarto motivo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo non hanno dedotto argomenti in grado di contestare tale conclusione.

381

Orbene, è giocoforza constatare che gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria si limitano a rimettere in discussione l’adeguatezza delle misure contestate per quanto riguarda il conseguimento di altri obiettivi, come il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, la diversificazione dei fornitori e la decarbonizzazione. Per contro, essi non mirano a contestare l’adeguatezza di tali misure per quanto riguarda l’obiettivo di interesse comune stabilito dal Regno Unito, ossia la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, di cui la Commissione ha tenuto conto. Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria non sono idonei a contestare la fondatezza delle considerazioni della Commissione concernenti l’adeguatezza di tali misure. Essi devono pertanto essere respinti in quanto inoperanti nel presente contesto.

382

Tuttavia, si deve rilevare che taluni argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria riguardano in sostanza la ponderazione tra gli effetti positivi e gli effetti negativi delle misure contestate effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata. Tali argomenti saranno presi in considerazione nell’ambito dell’esame della terza parte del sesto motivo, avente ad oggetto tale ponderazione.

b)   Sul carattere necessario delle misure contestate

383

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che le misure contestate vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, di diversificazione dei fornitori e di decarbonizzazione e causano quindi un’eccessiva distorsione della concorrenza. Il dispositivo d’aiuto del contratto per differenza, che consentirebbe di investire, attraverso il prezzo base garantito, in capacità di produzione di energia nucleare, potrebbe influenzare le condizioni di concorrenza sul mercato dell’energia del Regno Unito. In particolare, Hinkley Point C sarebbe incentivata a produrre anche quando i prezzi dell’elettricità fossero negativi. Ciò avrebbe effetti negativi su tale mercato, sotto forma di disfunzioni, a svantaggio dei fornitori alternativi di energia elettrica. I produttori di energie rinnovabili sarebbero estromessi dal mercato per la mancanza di clausole analoghe a quelle contenute nel contratto per differenza.

384

In tale contesto, in primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che un aumento dell’offerta di elettricità generata dalle centrali nucleari, a seguito della loro sovvenzione, influenzerà la curva di merito a favore di queste ultime, provocherà delle disfunzioni sul mercato dell’energia e potrà comportare l’esclusione delle tecnologie in grado di stabilizzare efficacemente le reti, in particolare le centrali a gas. A suo avviso, ciò comprometterà l’elaborazione di una combinazione efficace delle capacità di produzione delle centrali a gas flessibili collegate all’energia eolica volatile, rendendo l’esercizio e il mantenimento di un numero crescente di centrali a gas non redditizio. Essa ritiene, infatti, che le centrali a gas incontreranno maggiori difficoltà per restare sul mercato nel 2030, mentre le centrali nucleari sovvenzionate, come Hinkley Point C, genereranno elevati tassi di copertura grazie agli aiuti loro erogati e saranno incoraggiate ad alimentare in modo sconsiderato la rete durante le fasi in cui quest’ultima riceverà già apporti di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili. Ciò metterebbe a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento a causa della prevedibile riduzione delle capacità di produzione flessibili.

385

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, le misure contestate non abbiano un effetto di incentivazione adeguato per la realizzazione di investimenti. Alla luce delle ripercussioni di tali misure, l’effetto di incentivazione che detta istituzione ipotizzerebbe a favore del beneficiario non sarebbe adeguato per conseguire l’obiettivo perseguito. Tali misure potrebbero creare strutture d’incentivo distorte per la produzione di energia elettrica, che sarebbero anche in grado, in talune condizioni di mercato, di compromettere la sicurezza dell’approvvigionamento, anziché garantirla. Inoltre, distorsioni di mercato e disfunzioni potrebbero emergere e avere un impatto sia sul mercato nazionale che sul mercato europeo dell’energia elettrica. Anzitutto, la promozione di energia nucleare comporterebbe un potenziale eccesso di capacità di produzione di energia non flessibile. A causa del meccanismo di sovvenzione, in una situazione di prezzi negativi, NNBG, in qualità di gestore di Hinkley Point C, sarebbe incentivata economicamente, non a ridurre la quantità di energia elettrica prodotta in caso di eccesso di offerta, ma al contrario a continuare a produrre per alimentare la rete, senza tenere alcun conto della situazione della rete. Ciò avrebbe come effetto di obbligare i produttori di energie rinnovabili, in particolare i parchi eolici che il Regno Unito ambirebbe a sviluppare, a ridurre artificialmente i loro conferimenti, per non compromettere la stabilità della rete. Secondo la Repubblica d’Austria, questi ultimi usciranno dal mercato, dovranno pagare prezzi negativi per la loro produzione e perderanno le sovvenzioni o la possibilità di beneficiare di eventuali sovvenzioni. Quindi, Hinkley Point C contribuirebbe direttamente a rendere ancora più probabile l’ipotesi di prezzi negativi. Poiché una centrale nucleare non ha comunque, con o senza aiuti di Stato, che limitate possibilità di reazione ai prezzi di mercato, ai picchi di domanda e a tutto ciò che potrebbe compromettere la stabilità della rete, una centrale sovvenzionata mediante un contratto per differenza contribuirebbe così più specificamente ad influenzare negativamente le condizioni del mercato delle tecnologie concorrenti e, approfittando di sovvenzioni considerevoli, essa potrebbe escludere dal mercato le tecnologie con costi marginali inferiori. Infine, la Repubblica d’Austria aggiunge che il prezzo dell’elettricità per megawatt/ora, prodotta da Hinkley Point C, sarà due volte più elevato rispetto al prezzo attualmente proposto sul mercato.

386

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che le misure contestate penalizzerebbero eccessivamente le altre tecnologie. Contrariamente alle considerazioni della Commissione, altre tecnologie non potrebbero beneficiare in modo simile di contratti per differenza. Gli aiuti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sarebbero soggette a criteri determinati, molto rigorosi e chiaramente definiti dal regolamento n. 651/2014 e dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Orbene, tali misure e, in particolare, il contratto per differenza non soddisferebbero nessuno di tali criteri. Al contrario, tali misure provocherebbero pure l’esclusione dei produttori di energia rinnovabile, soprattutto in considerazione del fatto che essi non potrebbero ricevere aiuti paragonabili a quelli che ricevono i gestori di centrali nucleari. Inoltre, tali misure consentirebbero a NNBG di beneficiare di sovvenzioni senza tenere alcun conto della situazione della rete, mentre, ad esempio, gli impianti eolici dovrebbero far prevalere la stabilità della rete rispetto ai loro apporti di energia elettrica e quindi alla loro possibilità di beneficiare di eventuali sovvenzioni.

387

La Commissione, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

388

In via preliminare, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria si articolano, in sostanza, intorno a tre censure, la prima delle quali verte sul fatto che le misure contestate non sono necessarie per conseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, di diversificazione dei fornitori e di decarbonizzazione, la seconda sul fatto che centrali di dimensioni più modeste sarebbero state sufficienti e la terza sul fatto che la Commissione non ha esaminato in maniera sufficiente il rischio di eccesso di compensazione.

389

In primo luogo, occorre esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria relativi al fatto che le misure contestate non erano necessarie per raggiungere gli obiettivi di miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, di diversificazione dei fornitori e di decarbonizzazione.

390

A questo proposito, è sufficiente ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto dell’obiettivo di interesse pubblico relativo alla creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare (v. supra, punto 380). Pertanto, gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo secondo cui le misure contestate non erano necessarie al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, di diversificazione dei fornitori e di decarbonizzazione non sono idonei a rimettere in discussione la fondatezza delle considerazioni della Commissione. Devono pertanto essere respinti.

391

In secondo luogo, occorre respingere l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui centrali più piccole, potenzialmente modulari, sarebbero sufficienti, in quanto tali centrali potrebbero essere più rapidamente avviate e un guasto sarebbe più gestibile rispetto ad un guasto alla centrale di Hinkley Point. Infatti, nella misura in cui tale argomento ha ad oggetto centrali non nucleari, è sufficiente ricordare che esse non sono adeguate a realizzare l’obiettivo di promozione dell’energia nucleare, perseguito dalle misure contestate. Per il resto, è sufficiente constatare che la Repubblica d’Austria non espone le ragioni per le quali la costruzione di una serie di centrali nucleari più piccole, volte a fornire lo stesso carico di base di energia nucleare di Hinkley Point C, potrebbero avere un effetto più limitato sulle condizioni degli scambi e sulla concorrenza rispetto alla costruzione della predetta centrale.

392

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che il Regno Unito ha previsto tre misure, il cui importo individuale sarebbe già eccezionalmente elevato. Nella decisione impugnata, detta istituzione si sarebbe limitata a motivare ciascun elemento separatamente, senza tenere conto del loro effetto cumulato. Questo argomento e quello dedotto nel quinto motivo di ricorso, secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’effetto cumulativo delle misure contestate (v. supra, punto 352), si sovrappongono. In tale contesto, è altresì opportuno tener conto dell’argomento dedotto nell’ambito del primo motivo, secondo cui non era necessario «immunizzare» gli operatori di Hinkley Point C (v. supra, punto 196).

393

Anzitutto, occorre respingere l’argomento della Repubblica d’Austria relativo al fatto che la Commissione si è limitata a esaminare le misure contestate singolarmente, ma non ha tenuto conto del loro effetto cumulato. Infatti, da un lato, risulta dal punto 337 della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto che tali misure fossero interconnesse. Dall’altro, risulta dai punti 407 e 479 di detta decisione, che, nell’ambito dell’esame della proporzionalità di dette misure, la Commissione ha tenuto conto di tale interconnessione. Infatti, ai detti punti, la Commissione ha rilevato che i tassi di rendimento, sulla base dei quali era stato calcolato il prezzo di esercizio per il contratto per differenza, erano coerenti con il complesso delle misure che lo disciplinavano. Orbene, l’accordo con il ministero e la garanzia di credito fanno parte di tali misure. Ne consegue che, in sede di valutazione del carattere necessario dell’elemento di aiuto contenuto nel contratto per differenza, la Commissione ha tenuto conto degli elementi di aiuto contenuti nelle altre due misure contestate.

394

Inoltre, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun argomento circostanziato idoneo a dimostrare che gli elementi di aiuto contenuti nelle varie misure contestate sarebbero eccessivi con riguardo all’obiettivo di stimolare investimenti in nuova capacità di produzione di energia nucleare.

395

Per prima cosa, per quanto riguarda la garanzia di credito, occorre ricordare che la Commissione ha richiesto la modifica dell’importo della relativa commissione al fine di ridurre al minimo l’elemento di aiuto in essa contenuto. In tale contesto, occorre altresì ricordare che l’esame dell’ottavo motivo di ricorso da parte della Commissione non ha evidenziato errori manifesti al tal riguardo (v. supra, punti da 285 a 349).

396

Quanto poi all’accordo con il ministero, si deve ricordare che l’elemento di aiuto contenuto in quest’ultimo si limita ad un diritto contrattuale, che, in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point per motivi politici, esenta gli investitori di NNBG dalle spese o dalla perdita di tempo risultanti dall’instaurazione di azioni per far valere i loro diritti derivanti dai principi generali che disciplinano la compensazione, laddove vi sia stata deprivazione di un diritto di proprietà (v. supra, punto 277).

397

Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria, secondo cui non era necessario «immunizzare» NNBG e i suoi investitori contro ogni rischio giuridico, da un lato, va rilevato che le misure contestate non proteggono NNBG da ogni rischio, ma che tale società è soggetta, in particolare, al rischio legato ai ritardi nei lavori di costruzione o di costruzione incompleta di Hinkley Point C, al rischio di basso rendimento ed anche al rischio di un risultato scadente. Dall’altro lato, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da tali misure, che consiste nel creare un incentivo agli investimenti in nuova capacità di produzione di energia nucleare, non può essere considerato manifestamente errato l’aver utilizzato uno strumento come l’accordo con il ministero per contenere i rischi ai quali saranno esposti tali investimenti, allo scopo di diminuire l’importo del prezzo di esercizio garantito dal contratto per differenza.

398

Infine, per quanto riguarda il contratto per differenza, è giocoforza constatare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun argomento circostanziato idoneo a dimostrare che la considerazione della Commissione secondo la quale il prezzo di esercizio non superava l’importo necessario per stimolare gli investimenti in Hinkley Point C fosse manifestamente errata. In tale contesto, occorre ricordare che il prezzo di esercizio è stato fissato tenendo conto dei tassi di rendimento e che, alle sezioni 9.5.3.2 e 9.5.3.3 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, con riserva di modifica dei meccanismi di ripartizione degli utili, tali tassi erano conformi ai tassi di rendimento che un progetto di portata paragonabile alla costruzione di Hinkley Point C, e caratterizzato da un livello di incertezza comparabile, dovrebbe poter raggiungere. Orbene, la Repubblica d’Austria non adduce alcun argomento idoneo a dimostrare che tali considerazioni fossero viziate da un errore manifesto di valutazione.

399

Ne consegue che tutti gli argomenti volti a contestare il carattere necessario delle misure contestate devono essere respinti.

400

Tuttavia, nel presente contesto, la Repubblica d’Austria deduce altresì argomenti che riguardano la ponderazione degli effetti positivi e degli effetti negativi delle misure contestate svolta dalla Commissione. Tali argomenti saranno presi in considerazione nell’ambito della terza parte del presente motivo, avente ad oggetto tale ponderazione.

c)   Sulla ponderazione tra effetti positivi e negativi delle misure contestate

401

La terza parte riguarda la conclusione della Commissione contenuta ai punti 547 e 548 della decisione impugnata, secondo cui, tenuto conto dell’adeguamento del tasso di commissione per la garanzia di credito e degli impegni assunti da EDF, il rischio di distorsione della concorrenza provocato dalle misure contestate era limitato e controbilanciato dagli effetti positivi di queste ultime.

402

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo contestano tale conclusione. Secondo tali Stati membri, gli svantaggi derivanti dalle misure contestate sono sproporzionati rispetto ai benefici che apportano. La Repubblica d’Austria sostiene che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, qualsiasi potenziale beneficio derivante da tali misure è del tutto sproporzionato agli svantaggi che ne derivano, come, in particolare, la distorsione della concorrenza a danno di altri produttori di energia elettrica e la creazione di notevoli disfunzioni sul mercato dell’energia elettrica. In primo luogo, la Commissione avrebbe omesso di tener conto degli effetti negativi di tali misure per gli altri produttori di elettricità, in particolare dei notevoli effetti negativi per i produttori di energia rinnovabile. Inoltre, tali misure creerebbero effetti d’incentivazione, provocando disfunzioni. In secondo luogo, nell’ambito della ponderazione, la Commissione avrebbe omesso taluni aspetti essenziali, che deponevano anch’essi contro l’autorizzazione delle stesse misure. Anzitutto, gli effetti sul mercato dell’energia elettrica non sarebbero stati sufficientemente analizzati. Poi, la decisione impugnata costituirebbe un precedente per numerosi impianti nucleari programmati, ma attualmente non realizzati, in quanto non redditizi in assenza di aiuti di Stato. Inoltre, non sarebbero state sufficientemente prese in considerazione le notevoli conseguenze per i consumatori. Il solo fatto che, nella decisione impugnata, le possibili soluzioni alternative per la copertura dei fabbisogni elettrici futuri del Regno Unito non siano state per nulla studiate, consentirebbe di concludere per un’insufficiente considerazione del benessere dei consumatori. Un settore liberalizzato come quello dell’elettricità dovrebbe funzionare in linea di principio senza sostegno pubblico sostanziale. Pertanto, l’importo delle misure che dovranno essere sostenute dai contribuenti nel Regno Unito sarebbe ancor più sorprendente. Infine, gli effetti sull’ambiente, per quanto attiene in particolare allo stoccaggio dei rifiuti, e che riguarderebbero anche il consumatore o il contribuente, non sarebbero stati presi in considerazione.

403

La Commissione, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

404

Gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria possono essere suddivisi in quattro gruppi. Un primo gruppo di argomenti mira a rimettere in discussione gli effetti positivi delle misure contestate, di cui la Commissione ha tenuto conto. Un secondo gruppo di argomenti riguarda la conclusione della Commissione secondo cui le distorsioni di concorrenza causate da dette misure erano limitate. Un terzo gruppo di argomenti riguarda la ponderazione degli effetti positivi e negativi di tali misure, effettuata dalla Commissione. Un quarto gruppo di argomenti attiene al fatto che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione elementi pertinenti.

1) Sugli effetti positivi delle misure contestate che la Commissione ha ritenuto sussistenti

405

In primo luogo, per quanto riguarda gli effetti positivi delle misure contestate ritenuti sussistenti dalla Commissione, si deve rilevare che risulta dai punti da 2 a 11 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale che tali misure fanno parte di un insieme di misure in materia di politica energetica adottate dal Regno Unito nell’ambito della riforma del mercato dell’energia elettrica. Tale strategia mira a conseguire la sicurezza dell’approvvigionamento, la diversificazione delle fonti energetiche e la decarbonizzazione. Come risulta dai punti 199, 404 e da 508 a 511 della decisione impugnata, tra il 2021 e il 2030, il Regno Unito avrà bisogno di nuova capacità di produzione di energia in grado di produrre circa 60 GW. Considerate le previsioni di chiusura di centrali nucleari e di centrali a carbone esistenti, la costruzione di Hinkley Point C mira a limitare la riduzione del contributo dell’energia nucleare al fabbisogno complessivo di elettricità. Secondo gli accertamenti della Commissione, non sarebbe possibile colmare il futuro calo di capacità di produzione di energia causato, da un lato, dall’aumento della domanda e, dall’altro, dalla chiusura di centrali nucleari e di centrali a carbone esistenti, facendo ricorso alle sole energie rinnovabili. In questo contesto, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l’energia nucleare è un sistema di approvvigionamento di energia elettrica di base, ossia una forma di produzione continua di energia, non intermittente, diversamente da molte tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Commissione ha inoltre illustrato che l’equivalente della potenza che Hinkley Point C dovrebbe fornire corrisponderebbe a 14 GW di energia eolica su terra, ovvero a 11 GW di energia eolica in mare e ha ritenuto che non sarebbe realistico sperare che una simile capacità sia fornita entro il medesimo termine.

406

In secondo luogo, si deve rilevare che, se il carattere appropriato e necessario delle misure contestate deve essere valutato alla luce dell’obiettivo di interesse pubblico rappresentato dalla creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, nell’ambito della ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi di tali misure, si deve tenere conto dell’insieme degli effetti positivi generati da tale nuova capacità.

407

In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo, compresi quelli dedotti a sostegno della prima e della seconda parte del sesto motivo (v. supra, punti 382 e 398), va osservato che, in sostanza, tali Stati membri sollevano sette censure volte a contestare le considerazioni della Commissione sugli effetti positivi delle misure contestate. Primo, la Repubblica d’Austria deduce argomenti diretti a contestare l’esistenza di un deficit di capacità di produzione di energia nel Regno Unito. Secondo, essa sostiene che il concetto di grande carico di base costituisca un anacronismo. Terzo, così come il Granducato di Lussemburgo, essa adduce che, per quanto riguarda l’energia nucleare, la sicurezza dell’approvvigionamento di uranio non è garantita. Quarto, essa sostiene che le centrali nucleari siano sensibili all’innalzamento delle temperature. Quinto, essa fa valere le conseguenze di un guasto alla centrale nucleare di Hinkley Point. Sesto, il Granducato di Lussemburgo contesta la considerazione della Commissione secondo la quale l’energia nucleare è un’energia a bassa emissione di anidride carbonica. Settimo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che la costruzione di Hinkley Point C non sarà completata in tempo utile.

i) Sugli argomenti diretti a contestare l’esistenza di un futuro deficit di capacità di produzione di energia

408

La Repubblica d’Austria lamenta che la constatazione della Commissione relativa all’esistenza di un futuro deficit di capacità di produzione di energia sia manifestamente errata. In tale contesto, essa sostiene che, nell’ambito dei vari scenari esaminati dalla Commissione, quest’ultima non ha tenuto conto dei cambiamenti del mercato dell’elettricità risultanti da misure come i contatori intelligenti, le reti intelligenti, le case intelligenti e le capacità di stoccaggio. A suo avviso, la Commissione non ha nemmeno tenuto sufficientemente conto della possibilità di importare elettricità da altri Stati membri e della prospettiva di un aumento considerevole della capacità di produzione di energia elettrica nel Regno Unito.

409

A tale riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, per quanto attiene l’esistenza di un futuro deficit di capacità di produzione di energia, la Commissione ha tenuto conto delle previsioni effettuate dal Regno Unito. Come risulta dai punti da 250 a 258 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, nel quadro di tali previsioni, detto Stato membro ha tenuto conto dell’aumento di capacità di produzione non derivante dagli impianti di produzione di energia nucleare, di misure di efficienza energetica e della possibilità di importare energia da altri Stati membri attraverso interconnessioni. Certamente, come risulta dai punti da 259 a 263 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, al momento dell’adozione di tale decisione, la Commissione nutriva dei dubbi sull’analisi effettuata dal Regno Unito. Tuttavia, risulta in particolare dal punto 510 della decisione impugnata che, a seguito di un esame approfondito, la Commissione ha riconosciuto il bisogno individuato dal Regno Unito di nuova capacità di produzione di energia in grado di fornire 60 GW tra il 2021 e il 2030. Ne consegue che l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la Commissione non ha tenuto conto del futuro sviluppo del mercato dell’energia elettrica, deve essere respinto.

410

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria attinente al fatto che risulterebbe dalla relazione della Commissione dal titolo «Investment perspectives in the electricity market» (prospettive di investimento nel mercato dell’elettricità), del luglio 2015, che le capacità di produzione di energia nel Regno Unito aumenteranno, occorre ricordare che la legittimità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata (sentenza 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 234/84, EU:C:1986:302, punto 16). Orbene, nel caso di specie, la relazione sulla quale si fonda la Repubblica d’Austria è stata pubblicata dopo l’adozione della decisione impugnata e dagli atti di causa non risulta che detta istituzione potesse disporre delle informazioni che tale relazione conteneva prima di adottare la decisione. In ogni caso, il solo argomento, secondo cui le capacità di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili e quindi le capacità intermittenti sono aumentate nel Regno Unito, non è tale da privare di plausibilità le considerazioni della Commissione, secondo le quali, a causa dell’aumento della domanda e della chiusura di centrali nucleari e di centrali a carbone esistenti, il Regno Unito dovrà far fronte ad un deficit di capacità di produzione di energia.

411

Pertanto, l’insieme degli argomenti della Repubblica d’Austria volti a rimettere in discussione la constatazione della Commissione circa l’esistenza di un futuro deficit di capacità di produzione di energia dev’essere respinto.

ii) Sui motivi attinenti all’anacronismo del concetto di grande carico di base

412

La Repubblica d’Austria afferma che il concetto di grande carico di base sia superato. Si dovrebbero preferire le piccole centrali flessibili.

413

A tale riguardo, anzitutto, occorre ricordare che, al punto 404 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la natura intermittente di molte tecnologie rinnovabili non consentirebbe loro di costituire una valida alternativa alla tecnologia del carico di base come l’energia nucleare, che l’equivalente della potenza che Hinkley Point C dovrebbe fornire corrisponde a 14 GW di energia eolica a terra, o 11 GW di energia eolica in mare e che era irrealistico pensare che simili capacità di produzione di energia eolica potessero essere costruite nello stesso lasso di tempo previsto per la costruzione di Hinkley Point C.

414

Inoltre, occorre esaminare se gli argomenti avanzati dalla Repubblica d’Austria possano privare tali affermazioni di plausibilità.

415

In primo luogo, la Repubblica d’Austria produce il testo di un’intervista dell’11 settembre 2015 al presidente e amministratore delegato della società che gestisce, tra l’altro, le reti di distribuzione dell’energia elettrica del Regno Unito. Essa afferma che emerge da tale intervista che l’idea di ricorrere a grandi centrali nucleari è superata.

416

A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che l’intervista in oggetto è stata trasmessa dopo l’adozione della decisione impugnata e che essa non è dunque idonea a rimettere in discussione la legittimità di quest’ultima (v. supra, punto 410). Ciò è tanto più vero in quanto alcune idee del presidente e amministratore delegato della società tengono conto di elementi nuovi intervenuti nel corso del 2015 e quindi dopo l’adozione della decisione impugnata.

417

Dall’altro lato, e in ogni caso, è giocoforza constatare che, nell’intervista in oggetto, l’utilità dell’energia nucleare come fonte affidabile di produzione di elettricità non è messa in discussione. Inoltre, se, nel corso dell’intervista, è contestata l’utilità del carico di base per i consumatori sulla base di una previsione, secondo la quale il consumatore produrrebbe lui stesso dell’elettricità, si precisa anche che non è nota la velocità con la quale tale sviluppo avrà luogo. Inoltre, non è contestato il fatto che il carico di base continuerà ad essere importante per la clientela professionale. Peraltro, occorre rilevare che una diversa previsione formulata nel corso di tale intervista sostiene che la domanda di energia elettrica aumenterà nel corso degli anni 2020. Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto del diritto del Regno Unito di scegliere tra le diverse fonti di energia nonché la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, e del suo ampio margine di discrezionalità al riguardo (v. supra, punto 372), si deve concludere che l’intervista in oggetto non è in grado di dimostrare che le considerazioni della Commissione di cui al precedente punto 413 siano viziate da errore manifesto.

418

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che, in futuro, il fabbisogno di risorse flessibili aumenterà rispetto a quello di un carico di base, invocando la relazione della Commissione dal titolo «Investment perspectives in the electricity market» (prospettive d’investimento nel mercato dell’elettricità). A questo proposito, è sufficiente ricordare che, per le ragioni esposte al precedente punto 410, tale relazione non può rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata. In ogni caso, tale argomento non è idoneo a privare di plausibilità le constatazioni della Commissione secondo cui era irrealistico pensare di poter creare sufficienti capacità di produzione di energie flessibili e a basso contenuto di carbonio nello stesso lasso di tempo previsto per la costruzione di Hinkley Point C.

419

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che emerge da un articolo dal titolo «Will the U.S. Ever Need to Build Another Coal or Nuclear Power Plant?», pubblicato il 22 aprile 2009 in una rivista americana, che il presidente della Commissione federale statunitense di regolamentazione dell’energia ha ritenuto che il concetto di carico di base potrebbe diventare anacronistico.

420

A questo proposito, è sufficiente notare che, anche se questo articolo dimostra che il presidente della Commissione federale statunitense di regolamentazione dell’energia ha ritenuto che, in futuro, il concetto di carico di base potrebbe diventare anacronistico, si deve rilevare che l’articolo dimostra anche che questa opinione è lungi dall’essere condivisa all’unanimità e che altri esperti hanno ritenuto che l’energia nucleare continuerà a svolgere un ruolo importante in futuro. Alla luce dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone il Regno Unito per la determinazione del suo mix energetico, questo articolo non è pertanto idoneo a dimostrare che le considerazioni della Commissione esposte al precedente punto 413 siano manifestamente errate.

421

Di conseguenza, gli argomenti della Repubblica d’Austria attinenti al superamento del concetto di un grande carico di base devono essere respinti.

iii) Sugli argomenti attinenti all’approvvigionamento di uranio

422

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che le riserve di uranio conosciute non siano illimitate. Inoltre, i combustibili nucleari dovrebbero essere importati in gran parte da paesi la cui situazione politica non sarebbe stabile.

423

In primo luogo, occorre esaminare se l’argomento relativo alla limitatezza delle riserve di uranio conosciute possa rimettere in discussione la plausibilità delle affermazioni della Commissione relative ai vantaggi derivanti dalle misure contestate.

424

A tal riguardo, si deve rilevare che, da un lato, emerge dal punto 383 della decisione impugnata che la durata di esercizio prevista per Hinkley Point C è di 60 anni. Dall’altro, secondo la sintesi del «Libro rosso» pubblicato dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), prodotto dalla Commissione, le riserve di uranio saranno sufficienti per i prossimi 150 anni. Ne consegue che l’argomento basato sulla limitatezza delle riserve non è idoneo a privare di plausibilità le affermazioni della Commissione.

425

Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della Repubblica d’Austria, secondo cui risulterebbe dalla pagina 10 del programma indicativo nucleare della Commissione del 4 ottobre 2007, COM(2007) 565 def., che le riserve d’uranio conosciute, ragionevolmente sicure e utilizzabili a prezzi competitivi possono sopperire al fabbisogno dell’industria nucleare per almeno 85 anni all’attuale livello dei consumi.

426

Infatti, sotto un primo profilo, è giocoforza constatare che il programma indicativo si riferisce a una previsione contenuta in una versione precedente del «Libro rosso» menzionato supra al punto 423, mentre la previsione di durata di 150 anni è contenuta in una versione più recente di tale libro.

427

Sotto un secondo profilo e in ogni caso, anche supponendo che le riserve di uranio conosciute, ragionevolmente sicure e utilizzabili a prezzi competitivi possano sopperire al fabbisogno dell’industria nucleare solo per 85 anni all’attuale livello dei consumi, tale durata supererebbe la durata di vita operativa prevista di Hinkley Point C e la Repubblica d’Austria non ha presentato elementi circostanziati atti a dimostrare che lo sviluppo dell’energia nucleare sarà tale che le riserve di uranio conosciute si esauriranno prima della fine di tale periodo.

428

Sotto un terzo profilo, in tale contesto, occorre anche tener conto della possibilità di utilizzare combustibili già usati in precedenza o provenienti dallo smantellamento delle armi nucleari. Per quanto riguarda tale possibilità, la Repubblica d’Austria si limita a sostenere che risulta dalla pagina 18 della relazione annuale 2014 dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom, che gli Stati membri assicurano solo il 21% della capacità di riciclaggio, insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’Unione. Orbene, a questo proposito, è sufficiente osservare che alle pagine 18 e 33 di tale documento si evidenzia che, a livello mondiale, esiste una sovraccapacità di conversione e che il fabbisogno dei produttori di energia elettrica nell’Unione è adeguatamente garantito nel breve e medio periodo.

429

Pertanto, l’argomento relativo alla limitatezza delle riserve di uranio non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione che vizi le considerazioni della Commissione.

430

In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che l’Unione sarebbe fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili nucleari provenienti da Stati terzi, da un lato, occorre ricordare la predetta possibilità di riciclare i combustibili già usati o derivanti dalla demolizione di armi nucleari e l’esistenza di miniere di uranio sul territorio dell’Unione, anche se la loro dimensione è molto ridotta.

431

Dall’altro, il fatto che la gran parte dell’uranio sia importata da Stati terzi non è atto a dimostrare di per sé che Hinkley Point C non potrà raggiungere la prevista produzione di energia elettrica.

432

La Repubblica d’Austria sostiene tuttavia che le suddette importazioni provengono in gran parte da paesi in cui la situazione politica è instabile.

433

A tal riguardo, sotto un primo profilo, occorre rilevare che una parte degli approvvigionamenti proviene dal Canada e dall’Australia e che la Repubblica d’Austria non deduce argomenti intesi a contestare la stabilità della situazione politica di questi paesi.

434

Sotto un secondo profilo, secondo le indicazioni della Commissione, che richiamano la pagina 2 del programma indicativo per il settore nucleare del 13 novembre 2008, COM(2008) 776 def., le riserve di uranio si trovano in zone geopoliticamente stabili e sono ampiamente distribuite, circostanza che è in grado di dissipare il rischio che eventuali tumulti in una o più di queste aree determinino una penuria di uranio per gli Stati membri. La Repubblica d’Austria non offre argomenti circostanziati idonei a rimettere in discussione tali indicazioni.

435

Sotto un terzo profilo, in tale contesto, occorre tener conto anche delle indicazioni della Commissione, confermate dalle pagine 4 e 11 della comunicazione della Commissione sul programma indicativo nucleare del 4 ottobre 2007, secondo le quali le imprese europee sono comproprietarie di miniere in Stati terzi e accordi internazionali sono stati conclusi con Australia, Canada, Stati Uniti, Giappone e Repubblica del Kazakhstan per agevolare il commercio di materiali e tecnologie nucleari.

436

In quarto luogo, si deve ricordare che la dipendenza dai combustibili importati da Stati terzi non è una caratteristica dell’energia nucleare, ma anche di altre tecnologie, come le centrali a gas.

437

Pertanto, l’argomento della Repubblica d’Austria, relativo al fatto che la gran parte dell’uranio deve essere importata da Stati terzi non può privare di plausibilità le considerazioni della Commissione circa gli effetti positivi delle misure contestate.

438

Di conseguenza, tutti gli argomenti riguardanti le riserve di uranio devono essere respinti.

439

Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la Commissione non avrebbe dovuto privilegiare l’importazione di uranio proveniente da Stati terzi rispetto all’importazione di energia elettrica da altri Stati membri, occorre constatare che esso riguarda la ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi delle misure contestate. Se ne terrà quindi conto nell’ambito dell’esame di tale ponderazione.

iv) Sull’argomento attinente alla sensibilità delle centrali nucleari all’innalzamento della temperatura

440

La Repubblica d’Austria sostiene che le centrali nucleari sono molto sensibili agli innalzamenti di temperatura in ragione del loro elevato bisogno di acqua fredda. In occasione di ondate di calore, le centrali nucleari dovrebbero quindi essere fermate.

441

Anzitutto, si deve rilevare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun elemento idoneo a dimostrare che, in condizioni climatiche normali, le centrali nucleari siano particolarmente vulnerabili alle condizioni meteorologiche, a differenza delle fonti energetiche rinnovabili come l’energia eolica o solare.

442

Inoltre, occorre esaminare se l’argomento della Repubblica d’Austria, secondo il quale delle ondate di calore potrebbero avere conseguenze sul funzionamento delle centrali nucleari, possa privare di plausibilità le considerazioni della Commissione esposte supra al punto 405.

443

La Repubblica d’Austria sostiene che la sensibilità delle centrali nucleari alle ondate di calore risulta da un documento intitolato «Nuclear Free Local Authorities briefing» del 9 dicembre 2014.

444

A tale riguardo, occorre constatare che, secondo tale documento, la principale ragione della mancanza di affidabilità di alcuni reattori nucleari sarebbe legata al fatto che si tratta di reattori obsoleti, che hanno superato la data di scadenza. Orbene, da un lato, la costruzione di Hinkley Point C mira proprio alla sostituzione delle centrali nucleari obsolete. Dall’altro lato, è giocoforza constatare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun argomento atto a dimostrare che Hinkley Point C, che sarà ubicata nel Somerset, sulla costa del Regno Unito, potrebbe essere particolarmente esposta a ondate di calore ed a problemi di raffreddamento.

445

In ogni caso, è giocoforza constatare che, anche nell’ipotesi in cui, in circostanze eccezionali, il funzionamento di Hinkley Point C sia interessato da un’ondata di calore, ciò non sarebbe idoneo a rimettere in discussione, in quanto tale, la capacità di produzione di energia derivante dalla costruzione della predetta unità della centrale nucleare, di cui la Commissione ha tenuto conto nelle sue considerazioni riassunte supra al punto 405. In tale contesto, è altresì opportuno tener conto dell’argomento della Commissione, secondo cui le ondate di calore hanno per conseguenza l’aumento dell’efficienza dell’energia solare e che pertanto vi è un certo effetto di compensazione, che andrebbe a controbilanciare le eventuali conseguenze di temperature troppo elevate sulla produzione di energia nucleare.

446

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che l’argomento fondato sugli effetti delle ondate di calore non è idoneo a dimostrare che le considerazioni della Commissione circa gli effetti positivi delle misure contestate siano inficiate da errori manifesti.

v) Sull’argomento attinente alle possibili conseguenze di guasti

447

La Repubblica d’Austria fa valere le complicazioni che possono essere causate da un guasto in una centrale nucleare e, più in particolare, un guasto in una centrale di dimensioni pari a quelle della futura centrale nucleare di Hinkley Point.

448

A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, da un lato, secondo le indicazioni della Commissione, la produzione della centrale nucleare di Hinkley Point sarà garantita da una serie di blocchi di centrali nucleari che fanno uso di tecnologie diverse, il che consentirà di programmare i lavori di manutenzione in modo tale che la produzione del carico di base sia garantita e, dall’altro, che la Repubblica d’Austria non ha offerto argomenti idonei a contestare tali indicazioni.

449

In secondo luogo, si deve constatare che il solo fatto che il funzionamento di Hinkley Point C possa esser interessato da guasti saltuari non può rimettere in discussione in quanto tale la capacità di produzione di energia derivante da tale unità della centrale nucleare e di cui la Commissione ha tenuto conto nelle sue considerazioni riassunte supra al punto 405.

450

Ne consegue che l’argomento relativo alle possibili conseguenze di guasti non è idoneo a privare di plausibilità le considerazioni della Commissione relative ai vantaggi derivanti dalle misure contestate.

vi) Sulla qualificazione dell’energia nucleare come energia a bassa emissione di anidride carbonica

451

Il Granducato di Lussemburgo deduce che l’affermazione della Commissione secondo la quale l’energia nucleare è una tecnologia a basse emissioni di anidride carbonica è manifestamente errata. La tecnologia nucleare causerebbe un’emissione di anidride carbonica considerevole, a causa del carbonio prodotto con l’estrazione e il trattamento dell’uranio, e con la costruzione e lo smantellamento degli impianti nucleari.

452

A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha identificato la decarbonizzazione come un obiettivo di interesse pubblico che possa giustificare in modo autonomo le misure contestate. Tuttavia, come è già stato esposto supra al punto 405, nell’ambito di una ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi delle misure contestate, essa ha tenuto conto del fatto che tali misure si inserivano in una strategia globale del Regno Unito per riformare il suo mercato dell’energia elettrica, intesa, in particolare, a realizzare l’obiettivo della decarbonizzazione. In tali circostanze, occorre esaminare se gli argomenti proposti dal Granducato di Lussemburgo siano idonei a dimostrare che l’affermazione, secondo la quale le misure contestate fanno parte di questa strategia globale, sia viziata da un errore manifesto di valutazione.

453

In sostanza, il Granducato di Lussemburgo fonda i propri argomenti, secondo i quali la tecnologia nucleare non è una tecnologia a basse emissioni di anidride carbonica, su uno studio pubblicato nel 2008 intitolato «Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power».

454

In primo luogo, per quanto riguarda il contenuto dello studio in oggetto, si deve constatare che non risulta da esso che l’energia nucleare sia una forma di energia ad alte emissioni di carbonio. Al contrario, come giustamente rilevato dalla Commissione, ne risulta che la media delle emissioni di anidride carbonica emessa dagli impianti di produzione di energia nucleare è di 66 g equivalenti di anidride carbonica, rispetto alle emissioni dell’energia solare e della biomassa, che si collocano tra 13 e 41 g equivalenti di anidride carbonica, mentre i combustibili fossili come il gas, il petrolio, il carbone e il gasolio sono compresi tra 443 g e 1050 g equivalente di anidride carbonica.

455

In secondo luogo, si deve rilevare che la Commissione sostiene che, in futuro, la media delle emissioni di anidride carbonica da impianti di produzione di energia nucleare diminuirà. La quantità di carbonio derivate dal consumo di energia necessaria all’estrazione di materie prime, alla costruzione e allo smantellamento di centrali nucleari potrà diminuire, in ragione del fatto che tale energia elettrica sarà almeno parzialmente sostituita da energia elettrica priva o con minori emissioni di anidride carbonica. Tali argomenti non sono stati contestati dalla Repubblica d’Austria né dal Granducato di Lussemburgo.

456

In terzo luogo, occorre rilevare che, dal canto suo, la Commissione presenta un altro studio del 2012, in cui sono analizzati i risultati di diversi studi aventi oggetto simile a quello prodotto dal Granducato di Lussemburgo. Orbene, si deve necessariamente constatare che risulta alla pagina 90 di tale altro studio, di quattro anni successivo a quello prodotto da detto Stato membro, che la dottrina scientifica ritiene che le emissioni di anidride carbonica prodotte dall’energia nucleare costituiscano solo una frazione di quelle prodotte dall’uso di combustibili fossili per la produzione di energia e che esse siano comparabili a quelle prodotte dalle tecnologie rinnovabili.

457

Alla luce di tali elementi, si deve concludere che gli argomenti dedotti dal Granducato di Lussemburgo non sono idonei a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che la costruzione di Hinkley Point C si inseriva in una strategia globale del Regno Unito per riformare il suo mercato dell’energia elettrica, intesa, in particolare, a conseguire l’obiettivo della decarbonizzazione.

vii) Sull’argomento attinente al completamento tardivo di Hinkley Point C

458

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono inoltre che Hinkley Point C sarà ultimata e diventerà operativa solo molto tempo dopo la penuria di approvvigionamento prospettata dal Regno Unito.

459

A tale riguardo, anzitutto, occorre ricordare che, se NNBG non rispetta il calendario previsto, rischia di perdere i vantaggi conferiti dal contratto per differenza ed è quindi incentivata a rispettare il calendario.

460

Inoltre, e in ogni caso, si deve rilevare che la messa in servizio di Hinkley Point C è prevista per l’anno 2023. Anche nell’ipotesi in cui la messa in funzione effettiva abbia luogo dopo tale data, non è escluso che essa possa contribuire a soddisfare il fabbisogno di nuova capacità di produzione di energia in grado di fornire i 60 GW individuati dal Regno Unito per il periodo tra il 2021 e il 2030.

461

Alla luce di tali considerazioni, anche l’argomento basato sulla tardività del completamento della costruzione di Hinkley Point C deve essere respinto.

462

Pertanto, si deve concludere che nessuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria è in grado di rimettere in discussione le considerazioni della Commissione circa gli effetti positivi delle misure contestate.

2) Sugli effetti negativi considerati dalla Commissione

463

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo deducono argomenti volti a dimostrare che la conclusione della Commissione secondo la quale le distorsioni della concorrenza causate dalle misure contestate erano limitate, è viziata da errori manifesti di valutazione. In tale contesto, si deve tener conto anche degli argomenti dedotti nella prima e nella seconda parte del sesto motivo (v. punti 382 e 398 supra), dell’argomento relativo all’effetto sulle condizioni degli scambi tra Stati membri (v. punto 125 supra), nonché di quello relativo all’effetto di blocco del mercato interno e agli effetti delle misure contestate sui prezzi di tale mercato, che sono stati sviluppati nell’ambito del quinto motivo di ricorso (v. punto 273 supra).

464

In un primo tempo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che le misure contestate hanno provocato effetti negativi sul mercato interno e sul mercato dell’energia in particolare.

465

A tal proposito, è opportuno rilevare che, alla sezione 7.9 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che le misure contestate potevano falsare il gioco della concorrenza per quanto attiene alla produzione e fornitura di elettricità e incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Essa ha inoltre considerato che le predette misure potevano falsare le decisioni di investimento e scoraggiare possibili investimenti alternativi. Inoltre, nel quadro dell’analisi esposta alla sezione 9.6 di detta decisione, essa ha individuato alcuni effetti negativi di tali misure in termini di distorsione della concorrenza e di incidenza sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, al punto 548 della decisione, essa ha concluso che le distorsioni della concorrenza che deriveranno dalla messa in servizio di Hinkley Point C saranno mantenute al minimo necessario e compensate dagli effetti positivi delle misure medesime. Tale conclusione si basa in particolare sull’esame svolto nel contesto dei punti da 9.6.1 a 9.6.5 della decisione medesima.

466

In questo contesto, occorre anche rilevare che, alla sezione 9.6.1 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato le distorsioni degli investimenti che saranno causate dalle misure contestate e il loro impatto sui flussi commerciali. Al punto 511 della citata decisione, la Commissione ha concluso che le misure esercitano solo un’incidenza insignificante sul flusso di scambi, sui prezzi e sugli investimenti. Tale conclusione si basa su tre considerazioni svolte in tale punto, nonché su una considerazione contenuta al punto 403 di tale decisione.

467

In primo luogo, ai punti 503 e 505 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che un uso esteso dei contratti per differenza poteva sostanzialmente interferire, o direttamente eliminare, il ruolo dei prezzi in quanto segnali d’investimento, e portare effettivamente alla regolazione dei prezzi dell’elettrogenerazione sui livelli decisi in sede governativa. I contratti per differenza chiederebbero ai produttori di vendere sul mercato, preservando in tal modo alcuni degli incentivi che si applicano agli operatori di mercato non sovvenzionati. La Commissione ha rilevato che tuttavia tali incentivi si mantenevano principalmente a livello operativo e non a livello di decisioni sugli investimenti, che è probabile siano determinate dalla stabilità e dalla certezza delle entrate garantite dal contratto per differenza. Ad ogni modo, le distorsioni del mercato che deriverebbero dal contratto per differenza a livello operativo sono molto limitate per le società di produzione del settore nucleare, che evidenzierebbero bassi costi marginali d’esercizio e pertanto probabilmente venderanno sul mercato senza considerare i livelli dei prezzi e che occuperebbero le prime posizioni nella curva di merito delle forniture.

468

In secondo luogo, ai punti da 506 a 508 della decisione impugnata, per quanto attiene all’interconnessione costruita e alla direzione e intensità del flusso di scambi, la Commissione ha constatato che la costruzione di Hinkley Point C influenzerebbe minimamente i prezzi all’ingrosso sul mercato britannico. In tale contesto, essa ha chiarito che il lavoro di modellizzazione effettuato indicherebbe che i prezzi in Gran Bretagna subiranno un calo inferiore allo 0,5% a causa della messa in servizio di detta centrale nucleare, il che si tradurrebbe a sua volta in una diminuzione cumulativa e complessiva delle entrate provenienti dall’interconnessione, pari a meno dell’1,7% fino al 2030. Questo risultato deriverebbe dal fatto che il costo marginale dell’energia elettrica prodotta dalla centrale sarà inferiore al prezzo delle centrali esistenti, ma la sua capacità complessiva non rappresenterà che una piccola frazione di tutta la capacità della Gran Bretagna e dal fatto che si verificherebbe un calo nei prezzi all’ingrosso e delle entrate dell’interconnessione anche in mancanza della costruzione di tale unità della centrale nucleare. Secondo la Commissione, questo risultato si basava sullo scenario peggiore, poiché in mancanza di questa centrale, presumibilmente il Regno Unito perseguirebbe altri tipi di produzione a basse emissioni, fin dove possibile (e non a concorrenza della capacità totale fornita da Hinkley Point C, i cui volumi sarebbero troppo estesi per poterli sostituire unicamente con fonti a basse emissioni). Pertanto, a suo avviso, era prevedibile che si verificasse un calo nei prezzi all’ingrosso e delle entrate dell’interconnessione anche in mancanza di Hinkley Point C.

469

In terzo luogo, per quanto riguarda la distorsione degli scambi, ai punti 509 e 510 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che Hinkley Point C avrebbe un’influenza trascurabile sui prezzi non britannici, quantificata al massimo allo 0,1%, il che si tradurrebbe in un calo dei flussi transfrontalieri inferiore all’1%. In questo contesto, la Commissione ha altresì affermato che, secondo i risultati della modellizzazione di scenari alternativi che non prevedevano la realizzazione del progetto della centrale nucleare di Hinkley Point, gli investimenti alternativi sarebbero scoraggiati solo in modo limitato. In particolare, la prevista contrazione dell’offerta lascerebbe ampio margine ad altri produttori e altre tecnologie di elettrogenerazione per entrare nel mercato e aumentare la capacità a prescindere dall’investimento Hinkley Point C, considerata segnatamente la tempistica di chiusura delle centrali nucleari e a carbone esistenti. Il Regno Unito avrà un fabbisogno di circa 60 GW di nuova capacità di generazione da immettere in rete fra il 2021 e il 2030, cui Hinkley Point C contribuirà per 3,2 GW. Sarà impossibile per le fonti a basse emissioni colmare da sole questo futuro divario di capacità di produzione di energia.

470

In quarto luogo, al punto 403 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che il contratto per differenza non discriminerebbe eccessivamente le altre tecnologie, dal momento che queste ultime potrebbero ricevere sostegno in misura sufficiente utilizzando lo stesso tipo di strumento, nell’ambito del mercato delle capacità creato dal Regno Unito, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente necessari per le differenze fra le varie tecnologie.

471

Ne consegue che gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria attinenti al fatto che la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto negativo delle misure contestate sul mercato interno devono essere respinti.

472

In un secondo tempo, si deve rilevare che taluni argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria sono volti a dimostrare che la conclusione della Commissione relativa alla limitatezza delle distorsioni della concorrenza causate dalle misure contestate, sia viziata da errori manifesti. In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che il contratto per differenza modifica la curva di merito a sfavore delle centrali a gas. In secondo luogo, essa deduce che tale contratto produce effetti incentivanti non appropriati. In terzo luogo, tale contratto aumenterebbe notevolmente la frequenza dei prezzi negativi. In quarto luogo, contrariamente alle affermazioni della Commissione, tali misure comporterebbero un vantaggio sproporzionato a beneficio della tecnologia nucleare. In quinto luogo, la Commissione non avrebbe tenuto sufficientemente conto dell’importanza delle interconnessioni delle reti energetiche.

473

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

474

In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che il contratto per differenza modifica la curva di merito a sfavore delle centrali a gas, che avranno costi marginali elevati e difficoltà a restare sul mercato nel 2030. A suo avviso, un’uscita dal mercato delle centrali a gas comprometterebbe l’elaborazione di una combinazione efficace delle capacità di produzione basata su centrali a gas flessibili associata all’energia eolica volatile.

475

A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della sua valutazione, la Commissione non ha escluso che il contratto per differenza possa produrre effetti sul mercato dell’energia. Tuttavia, come emerge in particolare al punto 510 della decisione impugnata, essa ha ritenuto che gli investimenti alternativi sarebbero scoraggiati solo in modo limitato a causa, da un lato, del fabbisogno del Regno Unito di nuova capacità di produzione di energia elettrica da immettere in rete tra il 2021 e il 2030 e in grado di produrre circa 60 GW, cui Hinkley Point C contribuirà solamente con 3,2 GW, e, dall’altro, dal fatto che la costruzione di quest’ultima non si tradurrebbe in un’estensione della capacità di carico di base, ma costituirebbe un investimento sostitutivo a compensazione di una parte della produzione delle centrali nucleari più vecchie e delle centrali a carbone, che producono il carico di base. Al punto 403 di detta decisione, essa ha tenuto conto anche del fatto che il rischio di esclusione delle centrali a gas era limitato dalla creazione di un mercato delle capacità da parte del Regno Unito, volto ad attirare gli investimenti in nuove centrali a gas.

476

È opportuno esaminare se gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria possano privare di plausibilità tali affermazioni della Commissione.

477

Secondo la Repubblica d’Austria, gli effetti negativi del contratto per differenza sugli operatori di centrali a gas e, indirettamente, sui produttori di energia eolica, sono provati da uno studio del maggio 2012 dal titolo «Assessment of the dispatch distorsioni under the Feed-in Tariff with Contract for Differences policy» (in prosieguo: lo «studio di maggio 2012»).

478

Orbene, è giocoforza constatare che il contenuto dello studio di maggio 2012 non è idoneo a dimostrare che le affermazioni della Commissione per quanto attiene i limitati effetti della sostituzione degli investimenti alternativi siano manifestamente errate. Al contrario, alle pagine 12 e 13 del predetto studio, si dichiara che dai modelli e dalle analisi effettuati non sono emerse distorsioni significative a causa dei contratti per differenza per il carico di base. Per quanto riguarda le pagine 6, 7 e 36 e seguenti dello studio, su cui la Repubblica d’Austria fonda le sue argomentazioni, vero è che ne emerge che la combinazione di una tecnologia non flessibile, come la tecnologia nucleare, e di una tecnologia intermittente, come l’energia eolica, potrebbe creare scenari in cui la produzione di energia supera la domanda, il che avrebbe l’effetto di limitare la produzione delle centrali a gas. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non si può dedurre da tale studio che la costruzione di Hinkley Point C provocherà un effetto di esclusione significativo per le centrali a gas. Al contrario, si deve rilevare che risulta dalla pagina 30 dello stesso studio che l’energia nucleare registrerà, fino al 2030, un aumento solo moderato delle capacità di produzione esistenti, mentre la produzione di energia eolica aumenterà fortemente e che l’aggiunta di capacità eolica modificherà anch’essa la curva di merito a sfavore delle centrali a gas.

479

Inoltre, occorre rilevare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun argomento idoneo a contestare le considerazioni della Commissione fondate sul futuro calo di capacità, sul fatto che la costruzione di Hinkley Point C costituisca soltanto un investimento sostitutivo e sull’esistenza di un mercato istituito dal Regno Unito, volto ad attirare investimenti in nuove centrali a gas.

480

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che gli argomenti della Repubblica d’Austria relativi alla modifica della curva di merito non sono idonei a dimostrare che le affermazioni della Commissione circa gli effetti negativi delle misure contestate siano inficiate da un errore manifesto di valutazione.

481

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che il meccanismo del contratto per differenza crei un effetto di incentivazione non appropriato per NNBG. Quest’ultima sarebbe, a causa del contratto per differenza, incentivata a mantenere i suoi conferimenti di energia a un livello elevato, senza tener conto della stabilità della rete. Pertanto, la promozione dell’energia nucleare potrebbe portare a un potenziale eccesso di capacità di produzione di energia elettrica non flessibile, il che obbligherebbe i produttori di energie rinnovabili a ridurre i conferimenti nella rete, per non compromettere la sicurezza del sistema. Essi perderebbero di conseguenza le sovvenzioni loro concesse. In tali circostanze, sarebbe difficile per gli altri produttori di elettricità imporsi sul mercato o entrarvi.

482

Sotto un primo profilo, nella misura in cui la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione abbia commesso un errore relativo all’effetto d’incentivazione delle misure contestate sulla creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, il suo argomento non può essere accolto. Infatti, tale argomento non è idoneo a contestare le considerazioni della Commissione contenute ai punti da 393 a 406 della decisione impugnata, secondo le quali tali misure permetterebbero di eliminare i principali ostacoli agli investimenti in tale nuova capacità.

483

Sotto un secondo profilo, nella misura in cui la Repubblica d’Austria sostiene che l’affermazione della Commissione, secondo cui il contratto per differenza esercita solo un impatto limitato sugli investimenti, sia manifestamente erronea, tale argomento deve essere respinto.

484

Innanzitutto, occorre ricordare che il fenomeno in base al quale, durante i giorni di forte vento, la produzione di energia eolica aumenta e può superare la domanda, può essere direttamente ricollegato al carattere intermittente di questa tecnologia e che il rischio di tale fenomeno aumenta con l’aumentare della quota di questa fonte di energia nel mix energetico. In tale contesto, occorre rilevare che, come risulta alle pagine 30 e 36 dello studio del maggio 2012, in seguito all’aumento dello sviluppo dell’energia eolica entro il 2030, il gestore della rete dovrà adottare misure per limitare la produzione eolica in caso di vento forte.

485

Si deve poi rilevare che la ragione per cui Hinkley Point C produrrà elettricità senza tenere conto della produzione delle centrali eoliche risiede nella natura stessa della tecnologia nucleare, che costituisce una fonte di energia non flessibile. Contrariamente a quanto suggerisce la Repubblica d’Austria, non è quindi il contratto per differenza che potrebbe indurre NNBG a mantenere il suo livello di produzione in un periodo di forti venti, bensì motivazioni tecniche proprie di tale tecnologia.

486

Inoltre, come risulta dal punto 14 della decisione impugnata, NNBG potrà beneficiare di conguagli sulla base della propria produzione solo fino a un livello massimo che sarà fissato nel contratto per differenza. Pertanto, detto contratto non incentiverà a produrre oltre tale livello.

487

Inoltre, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non ha dedotto alcun argomento idoneo a rimettere in discussione le affermazioni della Commissione, secondo cui le misure contestate hanno un impatto solo irrilevante sugli investimenti. Come risulta dai punti 510 e 511 della decisione impugnata, tali affermazioni sono basate sulle previsioni, secondo le quali, a causa della riduzione dell’approvvigionamento, altri produttori e altre tecnologie di elettrogenerazione potranno trovare posto nel mercato, nonché sull’affermazione che la costruzione di Hinkley Point C non determinerà un aumento della capacità di carico di base, ma costituirà un investimento di sostituzione a parziale compensazione della chiusura delle centrali nucleari più vecchie e delle centrali a carbone. In tale contesto, occorre parimenti tenere conto del fatto che, in caso di limitazione delle capacità di produzione di energia delle centrali eoliche ad opera del gestore della rete, esiste un diritto di compensazione nell’ambito di un meccanismo di bilanciamento, in caso di prezzi non negativi.

488

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che tali argomenti della Repubblica d’Austria non possono privare di plausibilità la conclusione della Commissione quanto agli effetti limitati delle misure contestate sugli investimenti nelle centrali eoliche.

489

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che il contratto per differenza aumenterà la frequenza di prezzi negativi. A suo avviso, Hinkley Point C sarà particolarmente incentivata a produrre quando i prezzi saranno negativi e influenzerà negativamente le condizioni di mercato delle tecnologie concorrenti.

490

In tale contesto, da un lato, occorre rilevare che, come risulta dal punto 497 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto del rischio che EDF possa modificare il prezzo di riferimento, formulando un’offerta di capacità ad un prezzo molto basso, se non negativo. Dopo aver esaminato tale questione nel quadro della sezione 9.6.2 di tale decisione, essa ha tuttavia ritenuto che tale rischio fosse trascurabile. Dall’altro, secondo le indicazioni della Commissione contenute nei punti da 506 a 508 di tale decisione, la costruzione di Hinkley Point C dovrebbe influenzare minimamente i prezzi all’ingrosso sul mercato britannico. In tale contesto, la Commissione ha osservato che il lavoro di modellizzazione effettuato indica che i prezzi britannici subiranno un calo inferiore allo 0,5% a causa della messa in servizio di Hinkley Point C. Essa ha altresì affermato che tale risultato era dovuto al fatto che il costo marginale dell’elettricità prodotta da Hinkley Point C sarebbe inferiore al prezzo delle centrali esistenti, ma la sua capacità complessiva non rappresenterebbe che una piccola frazione della capacità di tutta la Gran Bretagna e che un calo nei prezzi all’ingrosso si verificherebbe anche in mancanza di Hinkley Point C.

491

Occorre esaminare se gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria possano privare di plausibilità tali affermazioni della Commissione.

492

A tal riguardo, si deve rilevare che l’unico argomento che la Repubblica d’Austria deduce in questo contesto è relativo al fatto che, secondo la pagina 53 dello studio di maggio 2012, un’aggiunta di 3 GW di capacità nucleare all’offerta non flessibile di elettricità potrebbe raddoppiare la probabilità di prezzi negativi, mentre, se la capacità nucleare fosse più bassa di 3 GW, la probabilità di prezzi negativi sarebbe ridotta di due terzi.

493

Con riguardo a tale argomento, va osservato che la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che il progetto di costruzione di Hinkley Point C potesse essere equiparato all’ipotesi, prevista a pagina 53 dello studio del maggio 2012, in cui verrebbero aggiunti 3 GW di capacità nucleare. È pur vero che, secondo le indicazioni della Commissione, Hinkley Point C deve produrre 3,2 GW. Tuttavia, secondo le indicazioni della Commissione, la costruzione di Hinkley Point C costituisce soltanto un investimento in sostituzione, per compensare parte della produzione delle centrali nucleari più vecchie e delle centrali a carbone che producono il carico di base.

494

In ogni caso, in una situazione come quella in esame, in cui la Commissione afferma di aver proceduto ad effettuare dei lavori di modellizzazione e ha concluso, sulla base di tali lavori, che i prezzi del Regno Unito subiranno un calo inferiore allo 0,5% a causa della messa in servizio di Hinkley Point C, anche se l’argomento relativo al fatto che la probabilità di prezzi negativi aumenterà fosse fondato, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione. Infatti, non si può dedurre dalla probabilità di aumento dei prezzi negativi che la conclusione della Commissione, secondo cui i prezzi nel mercato britannico subiranno un calo inferiore allo 0,5% a causa della messa in servizio di Hinkley Point C, sia viziata da errore manifesto.

495

Pertanto, anche l’argomento della Repubblica d’Austria fondato sull’aumento della probabilità di prezzi negativi deve essere respinto.

496

In quarto luogo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che l’affermazione della Commissione contenuta al punto 403 della decisione impugnata, secondo la quale l’uso del contratto per differenza non comporta un vantaggio non appropriato rispetto alle altre tecnologie, tenuto conto del fatto che anche le altre tecnologie possono ricevere pari sostegno dai contratti per differenza, non è sufficientemente comprovata ed è errata. In questo contesto, tali Stati membri fanno riferimento al regolamento n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, e alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

497

Da un lato, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo relativo al regolamento n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, è sufficiente ricordare che tale regolamento si limita a prevedere un approccio standardizzato di esenzione per categoria, ma che non vincola la Commissione nell’ambito di una valutazione individuale, effettuata direttamente sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (v. supra, punto 251). Il solo fatto che le misure contestate non soddisfino i requisiti previsti in detto regolamento non può quindi dimostrare che l’affermazione della Commissione contenuta al punto 403 della decisione impugnata sia manifestamente erronea.

498

D’altro lato, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo relativo alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, in via preliminare, occorre rilevare che tali Stati membri non sostengono che la Commissione abbia commesso un errore non applicando tale disciplina alle misure contestate. Essi si limitano a contestarle di aver affermato, al punto 403 della decisione impugnata, che le tecnologie diverse da quella nucleare e quest’ultima potevano ricevere sostegno in modo analogo, mentre le condizioni alle quali possono essere concessi aiuti a tecnologie diverse da quella nucleare sarebbero più rigorose di quelle applicate dalla Commissione in tale decisione alla tecnologia nucleare.

499

A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto suggeriscono la Repubblica d’Austria e il Granducato del Lussemburgo, al punto 403 della decisione impugnata, la Commissione non ha rilevato che altre tecnologie potevano ricevere sostegno da contratti per differenza che prevedevano le stesse condizioni previste per Hinkley Point C. In tale contesto, infatti, la Commissione si è limitata ad affermare che l’uso dello strumento costituito dal contratto per differenza non discriminava eccessivamente le altre tecnologie, tenuto conto del fatto che questo tipo di strumento poteva essere utilizzato anche a sostegno di altre tecnologie. Per contro, in tale punto, essa ha esplicitamente ammesso che potevano essere necessari degli adeguamenti per tenere conto delle differenze fra le varie tecnologie.

500

Pertanto, non può essere accolta l’argomentazione con la quale la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che l’affermazione della Commissione contenuta al punto 403 della decisione impugnata, secondo la quale l’uso del contratto per differenza non comporta un vantaggio non appropriato rispetto alle altre tecnologie, tenuto conto del fatto che le altre tecnologie possono ricevere pari sostegno dai contratti per differenza, non è sufficientemente dimostrata ed è errata.

501

In quinto luogo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che la Commissione non abbia sufficientemente tenuto conto degli effetti della costruzione di Hinkley Point C sulle interconnessioni delle reti energetiche.

502

A tal riguardo, anzitutto, occorre ricordare che, ai punti da 506 a 509 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che la costruzione e l’esercizio di Hinkley Point C dovrebbe influenzare minimamente i prezzi all’ingrosso nel mercato britannico. In tale contesto, essa ha chiarito che il lavoro di modellizzazione effettuato nel Regno Unito suggeriva che i prezzi britannici subirebbero un calo inferiore allo 0,5% a causa della messa in servizio di detta centrale, il che si tradurrebbe a sua volta in una diminuzione cumulativa e complessiva nelle entrate dell’interconnessione, pari a meno dell’1,7% fino al 2030. Pertanto, la Commissione ha tenuto conto degli effetti della costruzione e dell’esercizio di Hinkley Point C sull’interconnessione.

503

Inoltre, se la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto di tali effetti, occorre constatare che tali Stati membri non deducono alcun elemento idoneo a privare di plausibilità le considerazioni della Commissione relative alle interconnessioni delle reti energetiche.

504

Pertanto, l’argomento mediante il quale la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che la Commissione non abbia sufficientemente tenuto conto degli effetti della costruzione e della messa in servizio di Hinkley Point C sulle interconnessioni delle reti energetiche va respinto e, conseguentemente, devono essere respinti tutti gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo volti a dimostrare che la Commissione non ha tenuto conto degli effetti negativi che le misure contestate avrebbero sul mercato dell’energia o della loro entità.

3) Sulla ponderazione svolta

505

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo deducono diversi argomenti intesi a contestare la ponderazione degli effetti positivi e negativi delle misure contestate effettuata dalla Commissione. Essi ritengono, in sostanza, che gli effetti positivi di tali misure siano inferiori ai loro effetti negativi. Oltre agli effetti negativi già menzionati sopra ai punti 382, 384 e 400, vale a dire l’effetto di esclusione di altri produttori, la limitazione degli apporti delle centrali eoliche in periodi di forte vento, gli effetti sui prezzi e le condizioni meno favorevoli dei contratti per differenza aperti ad altri produttori, la Repubblica d’Austria sostiene che tali misure abbiano come ulteriore effetto negativo quello di perpetuare l’attuale struttura di approvvigionamento caratterizzata da una parte importante di energia nucleare. Inoltre, essa sostiene che la Commissione non abbia dato sufficiente rilievo agli obiettivi di promozione dell’efficienza energetica e del risparmio energetico, di sviluppo di energie nuove e promozione dell’interconnessione della rete energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. In tale contesto, si deve inoltre tenere conto degli argomenti riguardanti la ponderazione degli effetti menzionati sopra ai punti 238 e 439, attinenti al fatto che la Commissione avrebbe creato un precedente favorevole all’energia nucleare e che essa non avrebbe dovuto privilegiare l’importazione di uranio proveniente da Stati terzi rispetto all’importazione di energia elettrica proveniente da altri Stati membri.

506

A tale riguardo, sotto un primo profilo, occorre ricordare che, ai punti da 502 a 511 e 547 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che il rischio di distorsione della concorrenza è limitato, in particolare per quanto riguarda gli effetti delle misure contestate sugli investimenti alternativi e sui prezzi. Orbene, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo non hanno dedotto argomenti idonei a contestare tale conclusione.

507

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda gli argomenti della Repubblica d’Austria vertenti sulla perpetuazione dell’attuale struttura di approvvigionamento, occorre ricordare che, secondo le indicazioni della Commissione, il progetto di costruzione di Hinkley Point C mira unicamente ad impedire un drastico calo del contributo dell’energia nucleare al fabbisogno complessivo di energia elettrica. Orbene, con riferimento al diritto del Regno Unito di determinare il proprio mix energetico e mantenere l’energia nucleare tra le fonti di tale mix, come emerge dall’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, nonché dall’articolo 1, secondo comma, dall’articolo 2, lettera c), e dall’articolo 192, primo comma, del trattato Euratom, la decisione di mantenere l’energia nucleare nella struttura di approvvigionamento non può essere considerata manifestamente sproporzionata rispetto agli effetti positivi delle misure contestate.

508

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la circostanza, invocata dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo che, in periodi di forte vento, le centrali eoliche sono obbligate a limitare la loro produzione per non mettere a repentaglio la stabilità della rete, anzitutto occorre rilevare che tale fenomeno deriva dal carattere intermittente della tecnologia eolica. Inoltre, il fatto che il carico di base non flessibile prodotto dalle centrali nucleari possa accentuare tale effetto non è idoneo di per sé a dimostrare il carattere sproporzionato degli effetti negativi delle misure contestate rispetto agli effetti positivi che ne risultano. Infatti, da un lato, alla luce del diritto del Regno Unito di determinare il proprio mix energetico e di mantenere l’energia nucleare tra le fonti di energia di tale mix, tale Stato membro non può essere censurato per l’adozione delle misure necessarie per mantenere l’energia nucleare nel proprio mix energetico, anche se ciò può avere effetti negativi sui produttori di energia intermittente. Dall’altro lato, e in ogni caso, secondo le affermazioni della Commissione, che non sono state contestate dagli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo, sarebbe impossibile colmare la futura carenza di capacità di generazione di energia in grado di fornire 60 GW, così come determinata dal Regno Unito, facendo ricorso esclusivamente ad altre fonti a basse emissioni di carbonio.

509

Sotto un quarto profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che, nell’ambito della ponderazione degli effetti delle misure contestate, la Commissione non abbia dato sufficiente peso all’obiettivo di favorire le importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri e all’obiettivo di efficienza. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, da un lato, secondo le affermazioni della Commissione sintetizzate sopra ai punti 405 e da 466 a 470, l’incidenza delle misure contestate sugli interconnettori resta limitata e in futuro ci sarà una carenza di capacità di generazione di energia in grado di fornire al Regno Unito 60 GW, cui Hinkley Point C contribuirà con soltanto 3,2 GW, e, dall’altro, che la plausibilità di tali constatazioni non è stata validamente rimessa in discussione dagli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo. In tali circostanze, l’argomento relativo al fatto che la Commissione non avrebbe dato sufficiente peso all’obiettivo di favorire le importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri e all’obiettivo di efficacia non è idoneo a dimostrare il carattere sproporzionato degli effetti negativi delle misure contestate rispetto agli effetti positivi che ne risultano.

510

Sotto un quinto profilo, va ricordato che il Regno Unito ha il diritto di determinare la composizione del proprio mix energetico e di mantenere l’energia nucleare tra le fonti di tale mix. Alla luce di tale diritto, il solo fatto che, per creare un effetto di incentivazione per la costruzione di nuove capacità di produzione di energia nucleare al fine di superare gli ostacoli che vi si oppongono, il Regno Unito abbia previsto un contratto per differenza per la costruzione e l’esercizio di Hinkley Point C a condizioni più vantaggiose rispetto ai contratti per differenza aperti ad altre tecnologie, non è di per sé sufficiente a dimostrare il carattere sproporzionato degli effetti negativi delle misure contestate rispetto agli effetti positivi che ne risultano.

511

Ne consegue che tutti gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo volti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la ponderazione degli effetti delle misure contestate vanno respinti.

4) Sull’argomento attinente alla mancata presa in considerazione da parte della Commissione di elementi pertinenti

512

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che, nell’ambito della ponderazione degli effetti delle misure contestate, la Commissione abbia omesso di prendere in considerazione elementi asseritamente pertinenti, quali gli effetti di tali misure sull’ambiente, il rischio di terrorismo e i costi di stoccaggio dei rifiuti nucleari e le conseguenze del loro finanziamento. In questo contesto, occorre anche tener conto degli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del quarto motivo, secondo cui la Commissione, dando priorità assoluta all’articolo 2, lettera c), del trattato Euratom, avrebbe violato i principi di tutela dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità (v. supra, punto 114).

513

La Commissione, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito contestano tali argomenti.

514

In primo luogo, occorre esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria attinenti al fatto che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto dei principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità.

515

A tal riguardo, anzitutto, occorre constatare che, con le misure in questione, il Regno Unito non mirava specificamente ad attuare i principi invocati dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo. Pertanto, la Commissione non era obbligata a tenere conto di detti principi nell’ambito dell’individuazione dei vantaggi derivanti dalle misure contestate.

516

Per quanto riguarda poi gli svantaggi delle misure contestate, occorre ricordare che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la Commissione deve ponderare i vantaggi delle misure contestate e il loro impatto negativo sul mercato interno. Orbene, anche se la tutela dell’ambiente va integrata nella definizione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione, in particolare quelle destinate a istituire il mercato interno, essa non costituisce, a rigore, una componente di tale mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Di conseguenza, nell’individuare gli effetti negativi delle misure contestate, la Commissione non era tenuta a tener conto della misura in cui le misure contestate sono sfavorevoli alla realizzazione di tale principio (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2014, Castelnou Energía/Commissione, T‑57/11, EU:T:2014:1021, punti da 189 a 191). Ciò vale anche per i principi di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità invocati dalla Repubblica d’Austria.

517

Inoltre, nei limiti in cui, con i loro argomenti, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo volessero dimostrare che misure contrarie al diritto dell’Unione non possono essere autorizzate dalla Commissione, da un lato, si deve rilevare che, a parte i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità, tali Stati membri non fano valere alcuna normativa ambientale dell’Unione che sia stata violata. D’altro lato, nell’ipotesi in cui tali Stati membri sostenessero che tali principi ostano alla concessione di aiuti di Stato a favore della costruzione o del funzionamento della costruzione di una centrale nucleare, anche questo argomento non potrebbe essere accolto, poiché una siffatta interpretazione non sarebbe conforme all’articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom.

518

Ne consegue che tutti gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo, vertenti sul fatto che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto dei principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, di «chi inquina paga» e di sostenibilità, devono essere respinti.

519

In secondo luogo, l’argomento dedotto dal Granducato di Lussemburgo secondo cui la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto del rischio derivante dal terrorismo deve essere respinto per analoghi motivi. Infatti, le misure contestate non costituivano misure specificamente volte a contrastare il terrorismo, e la difesa contro il terrorismo non costituisce, a rigore, una componente del mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Inoltre, è giocoforza constatare che la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo non fanno valere alcuna normativa relativa alla sicurezza delle centrali nucleari che sia stata violata.

520

In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione i costi di stoccaggio dei rifiuti nucleari, si rinvia all’analisi sopra svolta ai punti da 354 a 358.

521

In quarto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione l’impatto negativo delle misure contestate per i consumatori, che dovrebbero sostenere il prezzo di tali misure, in particolare nella loro qualità di contribuenti.

522

In tale contesto, anzitutto, occorre precisare che, nella misura in cui si tratta di pagamenti che devono essere effettuati sulla base del contratto per differenza, i consumatori non saranno interessati in quanto contribuenti, dal momento che tali pagamenti sono finanziati mediante un prelievo a carico dei fornitori (v. punto 329 della decisione impugnata). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non si può dedurre dalla decisione impugnata che la Commissione non abbia tenuto conto degli interessi dei consumatori di energia elettrica nell’ambito del controllo di proporzionalità. Infatti, non solo la Commissione ha esaminato gli effetti delle misure contestate sui prezzi di energia elettrica e ha constatato che non ci si potevano attendere effetti significativi, ma essa ha altresì accertato che dette misure non causano un eccesso di compensazione. Di conseguenza, essa ha rettificato il tasso di commissione per la garanzia di credito e, al punto 491 della decisione, ha espressamente rilevato che la rettifica del meccanismo di condivisione si sarebbe probabilmente tradotta in minori livelli di sostegno da parte dei fornitori, e, in ultima istanza, da parte di tali consumatori.

523

Inoltre, per quanto concerne la garanzia di credito, si evince dal punto 339 della decisione impugnata che essa comporta risorse del Regno Unito. Pertanto, in tale contesto, gli utenti potrebbero essere interessati in qualità di contribuenti. Tuttavia, a questo proposito, occorre ricordare che si deve distinguere tra le misure contestate, da un lato, e il loro finanziamento, dall’altro. Infatti, i tributi che servono a finanziare gli aiuti non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato concernenti gli aiuti di Stato, salvo che costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante. Affinché una tassa o parte di essa possa considerarsi parte integrante di un aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito della tassa venga necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto. Se tale vincolo sussiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’entità dell’aiuto e, di conseguenza, la valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (sentenza del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C‑174/02, EU:C:2005:10, punti 2526). Orbene, si deve constatare, da un lato, che la decisione impugnata non contiene alcun elemento che permetta di affermare l’esistenza di tale nesso tra la garanzia di credito e il suo finanziamento, e, dall’altro, che la Repubblica d’Austria non deduce nessun argomento idoneo a dimostrare l’esistenza di un tale nesso.

524

Pertanto, deve essere respinto l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto degli effetti delle misure sui consumatori, in particolare nella loro qualità di contribuenti.

525

In quinto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non abbia tenuto sufficientemente conto del fatto che il progetto di Hinkley Point C limita le risorse pubbliche e impedisce la realizzazione di progetti di sfruttamento e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.

526

A tal riguardo, anzitutto, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, gli Stati membri hanno il diritto di scegliere tra diverse fonti di energia. Pertanto, di per sé, la scelta del Regno Unito di concedere un aiuto a favore della promozione dell’energia nucleare non può essere contestata, nonostante ciò implichi che le risorse pubbliche destinate a questo progetto non siano disponibili per altri progetti.

527

Si deve rilevare poi che la Repubblica d’Austria non fa valere alcun elemento volto a dimostrare che a causa della concessione delle misure contestate a favore di Hinkley Point C, il Regno Unito non sarebbe in grado di soddisfare gli obblighi ad esso incombenti derivanti dal diritto dell’Unione in materia di protezione dell’ambiente.

528

Si deve ricordare infine che, al punto 510 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, indipendentemente dagli investimenti in Hinkley Point C, restava un ampio margine per altri produttori e altre tecnologie di elettrogenerazione per entrare nel mercato e/o aumentare la capacità, e che, al punto 403 di detta decisione, essa ha tenuto conto del fatto che il contratto per differenza non discriminava eccessivamente le altre tecnologie, dal momento che queste ultime potevano ricevere sostegno in misura sufficiente utilizzando lo stesso tipo di strumento, nell’ambito del mercato della capacità istituito dal Regno Unito, fatti salvi gli adattamenti eventualmente necessari per tener conto delle differenze fra le varie tecnologie. Occorre parimenti ricordare che gli argomenti della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo esaminati supra ai punti da 463 a 511 non sono idonei a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione a tal proposito.

529

Alla luce di tali considerazioni, deve essere respinto l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto del fatto che il progetto di Hinkley Point C limitava le risorse pubbliche e impediva la realizzazione di progetti di sfruttamento e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e, conseguentemente, l’insieme degli argomenti attinenti al fatto che la Commissione ha omesso di tener conto di fattori pertinenti.

530

Di conseguenza, devono essere respinti tutti gli argomenti aventi ad oggetto la ponderazione degli effetti positivi e negativi delle misure contestate e, quindi, il sesto motivo di ricorso nel suo complesso, nonché gli argomenti relativi alla necessità di tali misure dedotti nell’ambito del primo motivo di ricorso (v. supra, punto 196) e del quinto motivo di ricorso (v. supra, punti 273 e 352), nonché gli argomenti aventi ad oggetto tale ponderazione, dedotti nell’ambito del quarto motivo di ricorso (v. supra, punti 114 e 125) e del primo motivo di ricorso (v. supra, punto 238).

2.   Sulla seconda censura della terza parte e sulla sesta parte del nono motivo, attinenti, in particolare, ad una motivazione insufficiente

531

Nell’ambito della seconda censura della terza parte e della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria deduce argomenti vertenti, in sostanza, su una motivazione insufficiente della decisione impugnata per quanto riguarda il controllo di proporzionalità delle misure contestate.

532

Nel quadro della prima censura della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente per quanto riguarda l’indicazione delle possibili alternative al sovvenzionamento di Hinkley Point C. Da un lato, la decisione impugnata non avrebbe presentato le offerte dei produttori di energie alternative. Dall’altro, tale decisione «tace» per quanto riguarda le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica.

533

La Commissione contesta tali argomentazioni.

534

A tale riguardo, occorre rilevare che risulta dalla sezione 9.2 della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto che l’obiettivo di interesse pubblico perseguito dalle misure contestate fosse la promozione dell’energia nucleare, e, più specificamente, la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare. Il motivo per cui l’offerta dei fornitori di energia alternativa non costituiva un’alternativa alla sovvenzione di Hinkley Point C risulta quindi chiaramente in tale sezione.

535

Inoltre, per quanto riguarda le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, è sufficiente rilevare che risulta dai punti da 250 a 254 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che il Regno Unito aveva individuato un futuro deficit di capacità di generazione di energia elettrica e che, nell’ambito della determinazione della dimensione di tale futuro deficit, aveva tenuto conto delle misure di risparmio energetico e di efficienza energetica. Poiché la Commissione si è fondata, nella decisione impugnata, su questo futuro deficit e poiché la motivazione della decisione di avvio della procedura d’indagine formale fa parte del contesto della decisione impugnata, la motivazione di quest’ultima non può essere considerata insufficiente a tal riguardo (v. supra, punto 63).

536

Inoltre, qualora, con la presente censura, la Repubblica d’Austria volesse contestare la fondatezza della suddetta motivazione, è sufficiente ricordare che tale censura è già stata esaminata e respinta nell’ambito dell’esame del sesto motivo.

537

Di conseguenza, la prima censura della sesta parte del nono motivo di ricorso deve essere respinta.

538

Nell’ambito della seconda censura della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione abbia omesso di presentare gli scenari a cui essa ha fatto riferimento al punto 416 della decisione impugnata.

539

La Commissione contesta tale argomento.

540

In via preliminare, occorre rilevare che il punto 416 della decisione impugnata è contenuto nella sezione 9.5.1 della decisione, nella quale la Commissione ha descritto la garanzia di credito notificata dal Regno Unito ed in particolare il tasso di commissione per detta garanzia originariamente previsto da tale Stato membro. In tale contesto, la Commissione ha dichiarato che, nel caso di specie, si potevano utilizzare due metodi per definire il tasso della commissione di garanzia corrispondente in condizioni di mercato. Uno di questi metodi è l’approccio delle perdite attese, che mette in relazione il piano aziendale della società alla sua struttura patrimoniale, sulla base di diversi scenari da cui deriverà una probabilità di insolvenza.

541

La Repubblica d’Austria ritiene che la Commissione abbia omesso di presentare tali scenari.

542

A tale riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 424 a 427 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato dettagliatamente l’approccio modello delle perdite attese e uno degli scenari che era stato previsto dal Regno Unito in tale contesto. Si deve altresì rilevare che la Commissione ha ritenuto che il tasso della commissione di garanzia di credito notificato dal Regno Unito non rispecchiava i tassi di mercato. Per questo motivo, ai punti da 463 a 477 di detta decisione, la Commissione ha illustrato in che misura occorreva modificare il tasso della commissione di detta garanzia, al fine di limitare al minimo l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia di credito. In tale contesto, ha chiarito i criteri da essa utilizzati e gli scenari da essa previsti.

543

Alla luce di tali elementi, la censura relativa ad una motivazione insufficiente del punto 416 della decisione impugnata dev’essere respinta.

544

Nell’ambito della terza censura della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che, alla sezione 9.5.2 della decisione impugnata, la Commissione si sia basata sulla relazione TESLA 4, ma non abbia indicato i dati che vi si riferiscono. Pertanto, le considerazioni relative al rischio finanziario sarebbero incomprensibili.

545

La Commissione respinge tale argomento.

546

In primo luogo, si deve respingere l’argomento della Repubblica d’Austria vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. A tale riguardo, occorre rilevare che, ai punti da 434 a 458 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato dettagliatamente il livello del prezzo di esercizio e i tassi di rendimento, basandosi su diverse fonti di dati. Ai punti 446 e 447 di detta decisione, essa ha tenuto conto della relazione TESLA 4 realizzata internamente da NNBG. Orbene, si deve necessariamente constatare che risulta in modo sufficientemente chiaro dalla versione pubblica di tale decisione che la Commissione non abbia rivelato i dati di tale relazione per proteggere segreti commerciali.

547

In secondo luogo, nell’ipotesi in cui, con tale argomento, la Repubblica d’Austria voglia contestare il carattere riservato di tali dati o la decisione della Commissione di occultarli, è sufficiente rilevare che essa non deduce alcun argomento circostanziato a tale riguardo.

548

Pertanto, la censura riguardante la relazione TESLA 4 deve essere respinta.

549

Nell’ambito della quarta censura della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che sia incomprensibile come, alla sezione 9.5.3.3 della decisione impugnata, sia stato pubblicato il meccanismo di condivisione degli utili e non le soglie dell’utile di costruzione.

550

La Commissione contesta tali argomentazioni.

551

In tale contesto, occorre rilevare che si evince chiaramente dal punto 487 della decisione impugnata che la Commissione ha ritenuto che le soglie dell’utile di costruzione costituivano segreti commerciali. Inoltre, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun argomento atto a contestare il carattere riservato di tali informazioni ovvero la fondatezza della decisione della Commissione di non rivelarle.

552

Pertanto, anche l’argomento della Repubblica d’Austria relativo alle soglie dell’utile di costruzione deve essere respinto.

553

Nell’ambito della quinta censura della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente per quanto riguarda le sovvenzioni legate ai costi supplementari inerenti lo smantellamento degli impianti, nonché il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

554

La Commissione contesta tali argomentazioni.

555

A tal proposito, è sufficiente ricordare che, come risulta ai punti 460 e 461 della decisione impugnata, la Commissione ha unicamente tenuto conto delle voci di costo per le spese relative alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti e per gli oneri concernenti responsabilità civile e disattivazione che erano inclusi nel modello finanziario per Hinkley Point C. Per contro, tale decisione non concerne elementi di aiuto supplementari per questo tipo di spese. Pertanto, la Commissione non era tenuta a motivare la decisione a tal proposito.

556

Nell’ambito della sesta censura della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione avrebbe dovuto spiegare meglio la ragione per cui, contrariamente alla sua prassi decisionale, essa non ha ritenuto che l’assenza di una procedura di gara accentuasse gli effetti delle misure contestate sulla concorrenza.

557

La Commissione contesta tali argomentazioni.

558

A tale riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che alla sezione 9.1 della decisione impugnata la Commissione ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004, L 134, pag. 1) e successive modifiche, e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114), come modificata, non si applicavano alle misure contestate.

559

Successivamente, ai punti da 359 a 364 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che la procedura di selezione utilizzata dal Regno Unito si basava su una disciplina chiara, trasparente e non discriminatoria, che si poteva considerare equivalente ad una procedura d’appalto in termini di trasparenza e non discriminazione. In tale contesto, al punto 363 di tale decisione, essa ha espressamente affermato che il Regno Unito era stato in trattative con altri costruttori di nuove centrali nucleari oltre a NNBG.

560

Infine, si deve rilevare che le ragioni per le quali la Commissione ha considerato che le misure contestate non conducevano ad un eccesso di compensazione emergono in modo sufficientemente chiaro alla sezione 9.5 della decisione impugnata.

561

Alla luce di tali elementi, la presente censura deve essere respinta.

562

Nell’ambito della settima censura della sesta parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che, al punto 389 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato un notevole miglioramento del benessere nel suo complesso e del benessere di tutti i consumatori. Orbene, in tale contesto, detta istituzione non avrebbe precisato in che misura i costi esterni derivanti, ad esempio, dal trattamento e stoccaggio dei rifiuti nucleari o dai rischi di incidenti, sarebbero stati presi in considerazione. Inoltre, la motivazione contenuta nella sezione 9.4 di detta decisione, sull’adeguatezza degli strumenti, non sarebbe comprensibile. In tale contesto, la Commissione non si sarebbe sufficientemente pronunciata sugli effetti delle misure contestate sul mercato dell’energia elettrica.

563

La Commissione contesta tali argomentazioni.

564

A tale riguardo, occorre rilevare che, alla sezione 9.3 della decisione impugnata, la Commissione si è pronunciata sulla questione se un intervento del Regno Unito fosse necessario per conseguire l’obiettivo di interesse pubblico perseguito, vale a dire la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare e, alla sezione 9.4 di detta decisione, sulla questione se le misure contestate, in particolare il contratto per differenza, potessero essere considerate strumenti idonei per realizzare tale obiettivo. In questo contesto, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, del fatto che altre tecnologie potevano ricevere pari sostegno dai contratti per differenza e del carattere intermittente di molte tecnologie rinnovabili. Tuttavia, contrariamente a quanto suggerisce la Repubblica d’Austria, in tali punti, la Commissione non ha proceduto ad una ponderazione completa di tutti gli effetti positivi e negativi pertinenti di dette misure. Infatti, essa ha proceduto a tale ponderazione in una fase successiva del suo esame, nell’ambito della sezione 9.6 della decisione.

565

Ne consegue che, alle sezioni 9.3 e 9.4 della decisione impugnata, la Commissione non era tenuta a pronunciarsi su tutti gli effetti positivi e negativi delle misure contestate né a procedere alla loro ponderazione. Inoltre, nella misura in cui, al punto 389 di detta decisione, essa ha menzionato il miglioramento del benessere della società in generale e di tutti i consumatori, non si tratta di una conclusione derivante da una simile ponderazione. In tale punto, essa si è limitata a constatare che la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare costituiva un effetto positivo di tali misure.

566

Alla luce di tali considerazioni, la censura relativa ad una insufficiente motivazione delle sezioni 9.3 e 9.4 della decisione impugnata deve essere respinta.

567

Nell’ambito della seconda censura della terza parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che, alla sezione 8.1.7 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione abbia ricavato seri dubbi circa la compatibilità delle misure contestate con il mercato interno da una relazione in cui si giungeva alla conclusione che esse potevano portare a gravi distorsioni della concorrenza. Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione non avrebbe spiegato le ragioni per le quali tali dubbi siano stati fugati.

568

La Commissione contesta tali argomentazioni.

569

A tale riguardo, in primo luogo, va ricordato che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, le considerazioni della Commissione di cui alla sezione 8.1.7 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale erano valutazioni preliminari (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2009, ISD Polska e a./Commissione, T‑273/06 e T‑297/06, EU:T:2009:233, punto 126 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata non può essere considerata insufficiente unicamente a causa del fatto che essa non è del tutto identica a quella contenuta nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Infatti, in una decisione adottata al termine di un procedimento d’indagine formale, la Commissione non è tenuta a esporre un’analisi su tutte le affermazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

570

In secondo luogo, si deve tener conto del fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha esposto le ragioni per le quali, dopo aver proceduto a un esame approfondito degli effetti delle misure contestate sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri, essa riteneva che tali misure fossero compatibili con il mercato interno. In tale contesto, occorre altresì rilevare che i dubbi della Commissione riguardavano le misure nella forma notificata dal Regno Unito. Per contro, l’autorizzazione contenuta nella decisione impugnata riguardava le misure così come modificate per tenere conto di tali dubbi.

571

In terzo luogo, poiché la Repubblica d’Austria sostiene che le modifiche delle misure notificate non erano idonee ad escludere i dubbi inizialmente sollevati, è giocoforza constatare che essa non deduce alcun argomento circostanziato a tale riguardo.

572

In quarto luogo, e in ogni caso, si deve rilevare che la Commissione ha espressamente indicato, al punto 402 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, che la relazione a cui faceva riferimento alla sezione 8.1.7 della stessa non rifletteva necessariamente il proprio punto di vista.

573

Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il solo fatto che la Commissione non abbia illustrato dettagliatamente le ragioni per le quali non condivideva i dubbi espressi nella relazione menzionata alla sezione 8.1.7 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, non implica che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente.

574

Pertanto, la seconda censura della terza parte del nono motivo e la sesta parte del nono motivo devono essere respinte.

G. Sul terzo motivo e sulla prima censura della terza parte del nono motivo, riguardanti la qualificazione delle misure contestate

575

Il terzo motivo e la prima censura della terza parte del nono motivo riguardano i punti da 344 a 347 della decisione impugnata. Nei citati punti, la Commissione ha affermato che le misure che comportano aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, incompatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, ma che le misure contestate dovevano essere considerate equivalenti a un aiuto agli investimenti, in quanto dovevano consentire a NNBG di impegnarsi a investire nella costruzione di Hinkley Point C. In tale contesto, la Commissione ha considerato in particolare che, da un punto di vista della modellazione finanziaria, il valore netto attualizzato dei pagamenti del prezzo d’esercizio poteva essere considerato come l’equivalente di una somma forfetaria che consentiva a NNBG di sostenere i costi di costruzione.

576

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo ritengono che tali considerazioni siano errate. In primo luogo, essi sostengono che la Commissione avrebbe dovuto qualificare le misure contestate come aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno. Successivamente, la Repubblica d’Austria sostiene che la decisione impugnata non sia sufficientemente motivata.

1.   Sugli argomenti attinenti alla qualificazione delle misure contestate

577

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo sostengono che le misure contestate costituiscano aiuti al funzionamento, che non sarebbero compatibili con il mercato interno. In tale contesto, è altresì opportuno tener conto dell’argomento dedotto nell’ambito del quarto motivo riguardante la qualificazione delle misure contestate come aiuto all’investimento, come sopra indicato al punto 125.

578

La Commissione, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito contestano tali argomenti.

579

A questo proposito, anzitutto, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, gli aiuti al funzionamento destinati a mantenere lo status quo o diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività, non possono essere considerati compatibili con il mercato interno (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, C‑288/96, EU:C:2000:537, punti da 88 a 91; del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C‑156/98, EU:C:2000:467, punto 30, e del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:515, punti da 33 a 36).

580

Infatti, aiuti di tal genere non possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Pertanto, gli aiuti al funzionamento che si limitano a mantenere lo status quo non sono tali da agevolare lo sviluppo ai sensi di detta disposizione. Dal canto loro, aiuti che si limitano a ridurre le spese correnti e ordinarie di esercizio, che un’impresa avrebbe dovuto comunque sopportare nell’ambito della propria normale attività, non possono essere considerati tali da perseguire un obiettivo di interesse pubblico ai sensi di tale disposizione. Inoltre, gli aiuti mediante i quali si concedono agevolazioni ad imprese, che non sono destinati alla realizzazione di un obiettivo di interesse pubblico perseguito dallo Stato membro che li concede, e che possono quindi essere utilizzati da tali imprese per sostenere i normali costi di esercizio attuale e corrente, non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno in applicazione della stessa disposizione. Infatti, tali aiuti favoriscono le imprese rispetto ai loro concorrenti, senza che ciò sia giustificato da un obiettivo di interesse pubblico.

581

Si deve constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha rimesso in discussione la giurisprudenza sopra citata al punto 579. Al contrario, al punto 344 della decisione, essa ha fatto riferimento al primo paragrafo della sezione 8.1 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, nella quale aveva citato detta giurisprudenza.

582

Per contro, come emerge dai punti da 344 a 347 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la giurisprudenza sopra citata al punto 579 non si applichi alle misure contestate in virtù della peculiarità del progetto e del fatto che queste misure erano destinate a consentire a NNBG di impegnarsi a investire nella costruzione di Hinkley Point C.

583

Contrariamente a quanto dedotto dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo, tale approccio non è errato. Infatti, nulla osta a che una misura di aiuto che persegue un obiettivo di interesse pubblico, che è adeguata e necessaria al conseguimento di detto obiettivo, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, e che soddisfa quindi i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, sia dichiarata compatibile con il mercato interno in applicazione di tale disposizione, a prescindere dalla questione se essa debba essere qualificata come aiuto agli investimenti o come aiuto al funzionamento. Del resto, va ricordato che anche gli aiuti al funzionamento possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno se sono soddisfatte tali condizioni (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione, T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punti 116117).

584

Per quanto riguarda le misure contestate, anzitutto, si deve ricordare, da un lato, che, nella decisione impugnata, la Commissione ha constatato che esse perseguivano un obiettivo di interesse pubblico, vale a dire la costruzione di nuove capacità di generazione di energia nucleare, che non potrebbe essere raggiunto in tempo utile senza un intervento dello Stato, e, dall’altro, che la Repubblica d’Austria e il Granducato del Lussemburgo non hanno dedotto argomenti idonei a contestare tale affermazione. Pertanto, tali misure non possono essere considerate come aiuti che si limitano al mantenimento dello status quo. Al contrario, secondo le constatazioni della Commissione, in loro assenza, non sarebbero effettuati investimenti in nuova capacità di generazione di energia nucleare in tempo utile.

585

Si deve ricordare poi che, secondo le conclusioni della Commissione, che non sono state smentite dagli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo, le misure contestate risultano adeguate e necessarie per conseguire tale obiettivo e non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In tali circostanze, le misure contestate non possono essere considerate come aiuti che si limitano a ridurre le spese correnti e ordinarie di esercizio che un’impresa avrebbe dovuto comunque sostenere nell’ambito della sua normale attività. Al contrario, dette misure miravano a creare un effetto di incentivazione per la costruzione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, riducendo i rischi legati agli investimenti, al fine di garantire la redditività degli investimenti.

586

È tenendo conto di tali considerazioni che si devono esaminare gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria e dal Granducato di Lussemburgo. In un primo tempo, tali Stati membri deducono argomenti relativi al contratto per differenza. In un secondo tempo, essi deducono argomenti relativi all’accordo con il ministero. Poi, essi deducono argomenti concernenti la compensazione prevista. Infine, sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto distinguere chiaramente fra gli aiuti al funzionamento e gli aiuti agli investimenti.

a)   Sugli argomenti riguardanti il contratto per differenza

587

In primo luogo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo deducono argomenti diretti a dimostrare che tale contratto è indissolubilmente legato al funzionamento di Hinkley Point C. In tale contesto, essi rilevano che il contratto copre le spese correnti di NNBG e non si limita quindi a sovvenzionare soltanto la costruzione dell’unità C della centrale, ma riguarda anche l’esercizio corrente, ed inoltre che il volume di aiuto dovrebbe dipendere direttamente dall’energia prodotta.

588

A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno se è conforme ai requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, indipendentemente dalla sua qualificazione come aiuto al funzionamento o di aiuto agli investimenti (v. supra, punto 583).

589

Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo secondo il quale è impossibile stabilire un nesso tra i pagamenti effettuati in attuazione del contratto per differenza e gli investimenti in nuova capacità di produzione di energia nucleare, è sufficiente rilevare che detto contratto mira a garantire redditi stabili per un periodo sufficientemente lungo, al fine di incentivare l’impresa interessata a investire i fondi necessari per la costruzione di nuove capacità. In buona sostanza, si tratta quindi di uno strumento di copertura del rischio sotto forma di meccanismo di stabilizzazione dei prezzi, che garantisce stabilità e certezza delle entrate. Tuttavia, a differenza di una sovvenzione a fondo perduto, versata integralmente in anticipo o in base all’avanzamento dei lavori di costruzione, il contratto per differenza ha un effetto di incentivazione per gli investimenti, garantendo un livello di prezzi determinato e stabile.

590

In tale contesto, anzitutto, occorre rammentare che, ai sensi del contratto per differenza, NNBG riceverà un pagamento soltanto nel caso in cui il prezzo di riferimento sia inferiore al prezzo di esercizio. Per contro, qualora il prezzo di riferimento sia superiore al prezzo di esercizio, NNBG sarà tenuta a rimborsare la differenza tra questi due prezzi (v. supra, punto 5). Pertanto, anche se la concessione e l’importo dell’aiuto dipendono dalle circostanze relative al funzionamento di Hinkley Point C e alla produzione di elettricità di tale unità, sussiste un chiaro collegamento tra tale importo e l’obiettivo di interesse pubblico perseguito. Infatti, tali dispositivi mirano a garantire che l’importo del pagamento dovuto in forza del contratto per differenza corrisponda al livello che deve essere raggiunto per stimolare gli investimenti in nuova capacità di produzione di energia nucleare.

591

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il fatto che, in caso di mancato completamento di Hinkley Point C, NNBG non riceverebbe aiuti in applicazione del contratto per differenza, non può rimettere in discussione il nesso tra le misure contestate e l’obiettivo di interesse pubblico perseguito, vale a dire la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare. Infatti, è giocoforza constatare che, in tale ipotesi, l’obiettivo di interesse pubblico perseguito non verrebbe raggiunto. Orbene, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non osta a una modalità di ripartizione dei rischi che imputi il rischio tecnico della realizzazione all’impresa beneficiaria.

592

Infine, la Repubblica d’Austria sostiene che il contratto per differenza consente di effettuare una revisione del prezzo di esercizio e che, in tale ambito, si terrà conto non soltanto dei costi di investimento, ma anche dei costi di gestione.

593

A tale proposito occorre rilevare che il prezzo di esercizio autorizzato dalla Commissione nella decisione impugnata tiene conto non solo del prezzo di costruzione di Hinkley Point C, ma anche dei costi operativi di tale unità. Infatti, tali costi incidono sulla redditività del progetto ed hanno, pertanto, un impatto sull’importo che il prezzo di esercizio deve raggiungere per far scattare la decisione di investire in nuova capacità di produzione di energia nucleare.

594

Ne consegue che il fatto che, dopo 15 e 25 anni, il prezzo di esercizio possa essere rivisto e che, nell’ambito di tale revisione (v. supra, punto 5), si tenga conto di elementi relativi ai costi di gestione, non può rimettere in discussione il nesso tra le misure contestate e l’obiettivo di interesse generale perseguito, ossia la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare. Infatti, tenuto conto del fatto che i costi operativi sulla base dei quali il prezzo di esercizio è stato calcolato vanno valutati ex ante e che la durata di esercizio di Hinkley Point C sarà molto lunga, la possibilità di tali revisioni mira ad attenuare i rischi dei costi a lungo termine per entrambe le parti, al fine di aumentare o diminuire l’importo del prezzo di esercizio garantito dal contratto per differenza.

595

Ne consegue che, sebbene i pagamenti effettuati in applicazione del contratto per differenza riguardino il funzionamento di Hinkley Point C, nonché la produzione e la vendita di energia nucleare da parte di quest’ultima, ciò non è in grado di rimettere in discussione il nesso tra i pagamenti e la decisione di investimento iniziale.

596

Pertanto, quand’anche NNBG utilizzasse parte dei pagamenti che riceverà in forza del contratto per differenza per coprire costi della gestione corrente di Hinkley Point C, ciò non sarebbe idoneo ad interrompere il nesso esistente tra le misure contestate e l’obiettivo di interesse pubblico perseguito, vale a dire la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare.

597

Pertanto, l’argomentazione della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo volta a dimostrare che tale contratto è indissolubilmente legato al funzionamento di Hinkley Point C non può essere accolta.

598

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che i costi connessi alla disattivazione di una centrale nucleare, allo stoccaggio dei rifiuti o alla responsabilità e al monitoraggio di tale centrale costituiscono spese abitualmente derivanti dal normale funzionamento di una centrale nucleare. La copertura dei costi per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi non dovrebbe, in particolare, essere considerata come un aiuto agli investimenti, bensì come un aiuto al funzionamento.

599

Anche tale argomento va respinto. Infatti, come spiegato sopra ai punti 593 e 594, i costi associati alla disattivazione di una centrale nucleare, allo stoccaggio dei rifiuti o, ancora, alla responsabilità e al monitoraggio di tale centrale, di cui la Commissione ha tenuto conto nella decisione impugnata (v. punti da 354 a 359), hanno influito sui tassi di rendimento, da cui dipende la decisione di investire nella costruzione della centrale Hinkley Point C. Pertanto, l’inclusione di tali costi nel contesto della determinazione del prezzo di esercizio non può rimettere in discussione il nesso esistente tra i pagamenti effettuati nell’ambito del contratto per differenza, da un lato, e l’obiettivo di interesse generale perseguito dal Regno Unito, ossia la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, dall’altro.

600

In terzo luogo, occorre respingere l’argomento della Repubblica d’Austria relativo al fatto che, al punto 358 della decisione impugnata, la Commissione stessa ha riconosciuto che il contratto per differenza costituiva un aiuto al funzionamento. A tale riguardo, si deve rilevare che, al punto 358 della decisione impugnata, contenuto nella sezione 9.1 della decisione, la Commissione ha esaminato se le misure contestate fossero compatibili con la regolamentazione di mercato esistente e ha illustrato che il contratto per differenza per Hinkley Point C non si configurava come appalto pubblico o procedura di gara d’appalto, in quanto si limitava a definire le condizioni per l’esercizio dell’attività di elettrogenerazione tramite il ricorso alla tecnologia nucleare. Orbene, come illustrato supra ai punti da 577 a 599, il solo fatto che il contratto per differenza avrà un impatto sulle condizioni alle quali Hinkley Point C produrrà l’energia nucleare non è tale da rimetterne in discussione la compatibilità con il mercato interno.

601

In quarto luogo, poiché la Repubblica d’Austria sostiene che il contratto per differenza indurrà NNBG a produrre elettricità anche quando i prezzi saranno inferiori ai costi marginali o saranno negativi, è sufficiente ricordare che tale argomento è già stato esaminato e respinto nell’ambito dell’analisi del sesto motivo di ricorso (v. supra, punti da 481 a 488) e che non è idoneo a contestare la compatibilità del contratto per differenza con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

602

Di conseguenza, tutti gli argomenti avanzati dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria relativi al contratto per differenza devono essere respinti.

b)   Sugli argomenti riguardanti l’accordo con il ministero

603

Per quanto concerne l’accordo con il ministero, la Repubblica d’Austria si limita a sostenere che, in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point, la cessione di NNBG implicherebbe anche la presa in carico complessiva della gestione da parte dei pubblici poteri dei materiali irradiati. A tale proposito, è sufficiente rinviare ai punti da 280 a 282 e da 354 a 359 supra, dai quali risulta che, nella decisione impugnata, la Commissione non autorizza la concessione di aiuti di Stato per la presa in carico complessiva della gestione da parte dei pubblici poteri dei materiali irradiati in una simile ipotesi. Pertanto, anche questo argomento deve essere respinto.

c)   Sugli argomenti riguardanti la compensazione prevista nelle misure contestate

604

A sostegno del terzo motivo, la Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo adducono argomenti relativi alla compensazione prevista.

605

In primo luogo, il Granducato di Lussemburgo afferma che il sostegno al funzionamento è, con tutta probabilità, di un importo esorbitante. Sarebbe estremamente probabile che i prezzi di mercato per l’energia elettrica continuino a diminuire e che l’aiuto erogato in forza del contratto per differenza costituisca una sovvenzione molto elevata nei 35 anni di produzione d’energia, molto più elevata di quella prevista e valutata al momento dell’istituzione del meccanismo di sostegno.

606

A tal riguardo, si deve rilevare che, a sostegno della sua tesi, secondo cui l’importo dell’aiuto versato in funzione del contratto per differenza è esorbitante, il Granducato di Lussemburgo si limita a far valere che, molto probabilmente, i prezzi di mercato dell’energia elettrica continueranno a diminuire. Orbene, tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare il carattere esorbitante dei pagamenti. Infatti, alla luce dell’obiettivo di interesse generale perseguito dal Regno Unito, ossia la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare, l’importo dell’aiuto non potrebbe essere considerato esorbitante se non qualora venisse dimostrato che un importo inferiore sarebbe stato sufficiente per far scattare la decisione di investire in tale nuova capacità. Per contro, la sola circostanza che il prezzo pagato in funzione del contratto per differenza potesse eventualmente essere meno elevato del futuro prezzo di mercato non dimostra di per sé l’esistenza di un eccesso di compensazione. In ogni caso, in tale contesto, occorre ricordare l’esistenza di due date previste per una riapertura delle negoziazioni sugli oneri di esercizio e manutenzione: la prima 15 anni dopo e la seconda 25 anni dopo la data di messa in servizio del primo reattore. Tali fasi di riapertura delle negoziazioni consentiranno di aumentare o diminuire il prezzo di esercizio sulla base dei costi di esercizio effettivi noti e delle previsioni riviste su tali costi, per talune voci di costo determinate nel contratto per differenza (v. punto 31 della decisione impugnata). Pertanto, questo argomento va respinto.

607

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che i costi di investimento sono ammissibili unicamente a concorrenza della parte necessaria per la realizzazione dell’interesse comune e che la coesistenza di più aiuti distinti consente di concludere che le misure contestate riguardano il funzionamento effettivo di Hinkley Point C piuttosto che la sua costruzione.

608

A questo proposito, è sufficiente ricordare che gli argomenti relativi alla sussistenza di un eccesso di compensazione sono stati esaminati e respinti supra, ai punti da 392 a 398 e che, nel presente contesto, la Repubblica d’Austria non offre ulteriori argomenti idonei a dimostrare detta circostanza. In particolare, tale Stato membro non deduce alcun argomento circostanziato idoneo a dimostrare che i pagamenti che saranno effettuati in applicazione del contratto per differenza supereranno quanto necessario per incentivare gli investimenti in nuova capacità di produzione di energia nucleare. In tale contesto, occorre altresì ricordare che, nel caso in cui il prezzo di riferimento sia superiore al prezzo di esercizio, NNBG dovrà corrispondere la differenza tra questi due prezzi alla propria parte contraente.

609

Pertanto, anche gli argomenti relativi alla compensazione prevista dalle misure contestate devono essere respinti.

d)   Sull’argomento attinente al fatto che la Commissione avrebbe dovuto distinguere chiaramente tra aiuti al funzionamento e aiuti agli investimenti

610

La Repubblica d’Austria sostiene che risulterebbe dal punto 77 della sentenza del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C‑351/98, EU:C:2002:530), che la Commissione avrebbe dovuto distinguere chiaramente fra aiuti al funzionamento ed agli investimenti.

611

Anche questo argomento deve essere respinto.

612

Infatti, come risulta chiaramente dai punti 76 e 77 della sentenza del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C‑351/98, EU:C:2002:530), nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, era applicabile la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 1994, C 72, pag. 3) e tale disciplina distingueva esplicitamente tra gli aiuti agli investimenti, da una parte, e gli aiuti al funzionamento, dall’altra. In tali circostanze, la Commissione, vincolata da detta disciplina, era tenuta a qualificare l’aiuto in questione in funzione delle categorie previste da tale disciplina.

613

Non si può tuttavia dedurre dalla sentenza del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C‑351/98, EU:C:2002:530), che la Commissione sia tenuta a fare riferimento a tali categorie al di fuori del campo di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

614

Pertanto, anche questo argomento deve essere respinto e, conseguentemente, tutti gli argomenti volti a dimostrare che le misure contestate sarebbero incompatibili con il mercato interno per il fatto che si tratterebbe di aiuti al funzionamento.

2.   In ordine all’obbligo di motivazione

615

Nell’ambito del terzo motivo e della prima censura della terza parte del nono motivo, la Repubblica d’Austria sostiene che la decisione impugnata non sia sufficientemente motivata per quanto riguarda la qualificazione delle misure contestate. Il fatto che la Commissione si sia repentinamente discostata dalla propria prassi decisionale senza una giustificazione approfondita rappresenterebbe una violazione dell’obbligo di motivazione. Secondo la Repubblica d’Austria, se la Commissione intendeva esercitare il suo potere discrezionale in modo radicalmente nuovo, avrebbe dovuto fornire una giustificazione dettagliata al riguardo. In tale contesto, essa sostiene anche che la Commissione non abbia sufficientemente spiegato le ragioni per le quali, dopo aver definito tali misure come aiuti al funzionamento nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, li ha poi qualificati aiuti agli investimenti nell’ambito della decisione impugnata.

616

La Commissione, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito contestano tali argomenti.

617

In primo luogo, occorre ricordare che, certamente, ai punti da 344 a 347 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, in linea di principio, gli aiuti al funzionamento non soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Orbene, in tale contesto, ha fatto riferimento al primo paragrafo della sezione 8.1 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, in cui essa ha menzionato la giurisprudenza sopra citata al punto 579. Non si può pertanto dedurre da questa considerazione che essa abbia ritenuto che un aiuto che persegue un obiettivo di interesse pubblico, che è adeguato e necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, che non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che era quindi conforme ai requisiti previsti da tale disposizione, non possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in applicazione di tale disposizione. Inoltre, nei predetti punti, la Commissione ha osservato che le misure contestate dovevano consentire a NNBG di impegnarsi a investire nella costruzione di Hinkley Point C, tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio del progetto e riducendo al minimo l’ammontare di aiuti necessari e le successive misure essenziali come incentivo all’investimento. Essa ha inoltre esposto che, da un punto di vista della modellizzazione finanziaria, il valore netto attualizzato dei pagamenti del prezzo d’esercizio poteva essere considerato come l’equivalente di una somma forfetaria che consenta a NNBG di sostenere i costi di costruzione.

618

In secondo luogo, si deve rilevare che la motivazione della decisione impugnata, per quanto riguarda la qualificazione delle misure contestate, non si limita ai punti da 344 a 347 di detta decisione e che, al punto 9 della decisione, la Commissione ha esposto i motivi per i quali le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), erano soddisfatte, illustrando in dettaglio l’obiettivo perseguito dalle misure contestate, ossia la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare (v. sezione 9.2 della decisione), le circostanze che hanno reso necessario un intervento dello Stato (v. sezione 9.3 della medesima decisione) e la proporzionalità di tali misure (v. sezioni 9.5 e 9.6 della decisione in questione).

619

Pertanto, la Commissione non ha violato il proprio obbligo di motivazione per quanto riguarda la qualificazione delle misure contestate.

620

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da alcuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria.

621

In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che, dato che, negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 e nella prassi decisionale anteriore, la Commissione ha sancito il principio secondo il quale gli aiuti al funzionamento non erano compatibili con il mercato interno, tale istituzione avrebbe dovuto esporre più estesamente le ragioni per le quali si era discostata da tale principio.

622

A tal riguardo, sotto un primo profilo, si deve ricordare che non si può dedurre dalla giurisprudenza che gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non possano essere considerati compatibili con il mercato interno, indipendentemente dalla loro qualificazione come aiuti al funzionamento o di aiuti agli investimenti (v. punti da 577 a 586).

623

Sotto un secondo profilo, occorre respingere gli argomenti sollevati dalla Repubblica d’Austria relativi alla precedente prassi della Commissione.

624

Da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il suo argomento non trova alcun fondamento ai punti 396 e 397 della decisione della Commissione del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di Stato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53), che, peraltro, riguardano l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE e non l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. È vero che, al punto 396 di tale decisione, la Commissione ha ritenuto che alcune delle sovvenzioni oggetto di tale caso, che saranno pagate solo dopo la messa in servizio della centrale nucleare e che coprirebbero le spese correnti, erano aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno. Tuttavia, come risulta dal punto 397 di tale decisione, si trattava di aiuti nei confronti dei quali le autorità ungheresi e le parti interessate non avevano dimostrato né l’esistenza di uno svantaggio regionale relativo a particolari regioni, né il rispetto del principio di proporzionalità.

625

Dall’altro lato, nella misura in cui la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione abbia sancito negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 il principio secondo il quale gli aiuti al funzionamento non erano compatibili con il mercato interno, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto sostiene tale Stato membro, non emerge da detti orientamenti che gli aiuti al funzionamento non possono essere considerati compatibili con il mercato interno. Al contrario, risulta alla sezione 3.3.2.1 di tali orientamenti, che la Commissione ritiene che, a determinate condizioni, gli aiuti connessi al funzionamento possano essere conformi all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In ogni caso, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto dell’obiettivo di promozione dell’energia nucleare, che non rientra tra gli obiettivi menzionati dai predetti orientamenti.

626

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che, alla sezione 8.1 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ritenuto che le misure contestate fossero aiuti al funzionamento che avrebbero potuto essere incompatibili con il mercato interno. La Commissione avrebbe dovuto esporre maggiormente le ragioni per le quali non confermava più tali dubbi nell’ambito della decisione impugnata.

627

A tal riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, le considerazioni svolte dalla Commissione alla sezione 8.1 della decisione di apertura del procedimento d’indagine formale sono valutazioni preliminari. La motivazione della decisione impugnata non può pertanto essere considerata insufficiente per il fatto che essa non è identica a quella della decisione di avvio di un procedimento d’indagine formale. Pertanto, nella decisione impugnata, adottata al termine del procedimento d’indagine formale, la Commissione non era tenuta a presentare un’analisi di tutte le considerazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, alla quale la Repubblica d’Austria fa riferimento (v. supra, punto 569).

628

Inoltre, occorre ricordare che, come è stato esposto supra al punto 617 e alla sezione 8.1 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione si è limitata a fare riferimento alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 579, relativo agli aiuti al funzionamento, che, per i motivi esposti supra al punto 580, non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Infatti, nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione di avvio del procedimento di indagine formale, ha espresso dubbi quanto alla compatibilità delle misure contestate con il mercato interno ai sensi di detta disposizione. Orbene, a seguito di un esame approfondito e alla modifica delle misure contestate (adeguamento del tasso di commissione di garanzia e meccanismi di ripartizione degli utili) i dubbi della Commissione sono stati dissipati.

629

Pertanto, anche l’argomento relativo alla sezione 8.1 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale deve essere respinto e, conseguentemente, l’insieme degli argomenti relativi alla violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda la qualificazione delle misure contestate.

630

Ne consegue che il terzo motivo di ricorso deve essere integralmente respinto, così come l’argomento dedotto nel quarto motivo, relativo al fatto che le misure contestate costituiscano aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato interno (v. supra, punto 125), nonché la prima censura della terza parte del nono motivo.

H. Sul settimo motivo, vertente, in particolare, sulle considerazioni della Commissione circa la compatibilità delle misure contestate con la normativa del mercato

631

Il presente motivo riguarda le considerazioni della Commissione contenute nei punti da 348 a 365 della decisione impugnata, in cui quest’ultima ha esaminato se le misure contestate fossero compatibili con la regolamentazione del mercato.

632

Ai punti da 350 a 358 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato, in particolare, che le norme in materia di appalti pubblici oggetto della direttiva 2004/17, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti erogatori che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non erano applicabili alle misure contestate, in quanto quest’ultime non comportavano appalti di forniture, di lavori o di servizi. Sulla base delle informazioni disponibili, non era stato possibile concludere che il contratto per differenza concernesse l’acquisizione di lavori, servizi o forniture e pertanto si configurasse come appalto pubblico o pubblica concessione. Secondo la Commissione, tale contratto non stabiliva requisiti particolari di fornitura, all’autorità aggiudicatrice o a terzi, di qualsiasi tipo di servizi, beni o lavori. Le misure contestate non prevedevano obblighi vincolanti per le parti, il cui adempimento potesse essere richiesto in giudizio. Inoltre, non sussisterebbe selettività sul numero di operatori economici in grado di stipulare un contratto per differenza, a parte quella derivante dal numero limitato di siti disponibili per la costruzione di centrali nucleari.

633

Ai punti da 359 a 364 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l’articolo 8 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55) non era stato violato. Tale articolo non prevedrebbe il ricorso a una procedura di gara, e contemplerebbe la possibilità di esperire procedure equivalenti in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base dei criteri pubblicati. La procedura di selezione utilizzata dal Regno Unito per reperire un contraente idoneo a sostenere gli investimenti nella nuova centrale nucleare e a concludere un contratto per differenza, si sarebbe basata su una disciplina chiara, trasparente e non discriminatoria, che si potrebbe considerare equivalente a una procedura d’appalto in termini di trasparenza e non discriminazione.

634

La Repubblica d’Austria ritiene che tali considerazioni siano errate.

635

In un primo momento, si devono esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria attinenti al fatto che il Regno Unito non abbia indetto una gara d’appalto per il progetto di Hinkley Point C. Successivamente, sarà esaminato l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui la procedura seguita dal Regno Unito era discriminatoria.

1.   Sugli argomenti diretti a dimostrare che il Regno Unito avrebbe dovuto indire una gara d’appalto per il progetto di Hinkley Point C

636

La Repubblica d’Austria sostiene che, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, dell’articolo 8 della direttiva 2009/72 e dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dal trattato FUE, il Regno Unito avrebbe dovuto indire una gara d’appalto per il progetto di Hinkley Point C. Tali norme sarebbero indissolubilmente legate all’oggetto delle misure contestate e la loro violazione obbligherebbe il Tribunale ad annullare la decisione impugnata.

637

La Commissione, l’Ungheria e il Regno Unito contestano tali argomenti. In questo contesto, la Commissione deduce, in particolare, che la legittimità delle misure contestate non dipenda dall’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici.

638

In un primo momento, saranno esaminati gli argomenti basati su una violazione delle direttive 2004/17 e 2004/18. In un secondo momento, saranno esaminati gli argomenti basati sulla violazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/72 e dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione inerenti al trattato FUE.

a)   Sugli argomenti attinenti ad una violazione delle direttive 2004/17 e 2004/18

639

La Repubblica d’Austria sostiene che, nelle circostanze del caso di specie, in applicazione delle direttive 2004/17 e 2004/18, il Regno Unito aveva l’obbligo di indire una gara d’appalto riguardante il progetto di Hinkley Point C. Il progetto in questione rappresenterebbe un appalto, un appalto pubblico o, quanto meno, una concessione ai sensi di tali direttive. Il progetto avrebbe dovuto essere valutato nel suo insieme, tenendo conto di tutte le fasi previste e delle sue finalità. Una simile valutazione avrebbe dimostrato che le misure contestate costituiscono un impegno reciproco vincolante relativo alla fornitura di una prestazione. La costruzione di Hinkley Point C e l’immissione di elettricità nella rete nazionale che ne seguirà dovrebbero far fronte ad un’esigenza concreta del Regno Unito in qualità di amministrazione aggiudicatrice. Il corrispettivo del Regno Unito sarà l’aiuto concordato. La Repubblica d’Austria sostiene di non disporre di elementi sufficienti per valutare se le misure contestate dovevano essere qualificate come un appalto o una concessione.

640

La Commissione, l’Ungheria e il Regno Unito contestano tali argomenti. In questo contesto, la Commissione fa valere in particolare che, in applicazione della propria decisione 2006/211/CE, dell’8 marzo 2006, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17 si applica alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles (GU 2006, L 76, pag. 6), la direttiva non è applicabile alle misure contestate.

641

In un primo tempo, occorre esaminare gli argomenti volti a dimostrare l’esistenza di un appalto ai sensi della direttiva 2004/17 o di un appalto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18.

642

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17, gli appalti di forniture, di lavori e di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

643

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/17 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18 precisano che gli appalti di lavori (direttiva 2004/17) e agli appalti di lavori pubblici (direttiva 2004/18) sono appalti aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi ad alcune attività specifiche o di un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’ente aggiudicatore (direttiva 2004/17) e dall’amministrazione aggiudicatrice (direttiva 2004/18).

644

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), primo comma, della direttiva 2004/17 e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), primo comma, della direttiva 2004/18, gli appalti di forniture (direttiva 2004/17) e gli appalti pubblici di forniture (direttiva 2004/18) hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

645

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo comma, della direttiva 2004/17 e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo comma, della direttiva 2004/18 precisano che gli appalti di servizi (direttiva 2004/17) e gli appalti pubblici di servizi (direttiva 2004/18) sono appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture (direttiva 2004/17) e dagli appalti pubblici di lavori o di forniture (direttiva 2004/18).

646

È alla luce di tali disposizioni che occorre esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria diretti a dimostrare che le misure contestate avrebbero dovuto essere qualificate come appalto ai sensi della direttiva 2004/17 o come appalto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18.

647

In tale contesto, in primo luogo, va rilevato che la garanzia di credito e l’accordo con il ministero non costituiscono né un appalto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17, né un appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18.

648

In secondo luogo, si deve esaminare se la Commissione avrebbe dovuto qualificare il contratto per differenza come appalto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17 o come appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18.

649

A tale riguardo, occorre rilevare che, come risulta in particolare dai punti 219, 312, 313 e 356 della decisione impugnata, il contratto per differenza non consente al Regno Unito di imporre a NNBG né la costruzione di Hinkley Point C, né la fornitura di energia elettrica. Il contratto per differenza non prevede requisiti specifici né per quanto riguarda i lavori da effettuare da parte di NNBG, né per quanto riguarda l’energia elettrica da fornire. Qualora NNBG non completasse la costruzione della predetta unità o non producesse energia elettrica, il Regno Unito non vanterebbe neppure un diritto al risarcimento dei danni nei confronti di NNBG. Tale Stato membro potrà tuttavia risolvere unilateralmente il contratto per differenza, se la costruzione non sarà completata entro la data di scadenza.

650

Alla luce di tali caratteristiche del contratto per differenza, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non si può ritenere che esso miri a soddisfare un’esigenza concreta del Regno Unito in qualità di amministrazione aggiudicatrice. Al contrario, l’oggetto del contratto per differenza è la concessione di una sovvenzione, e, con tale sovvenzione, il Regno Unito si limita ad incentivare NNBG e i suoi investitori a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito da tale Stato membro, vale a dire la creazione di nuova capacità di produzione di energia nucleare.

651

Ne consegue che il contratto per differenza non contiene alcun obbligo che vincoli NNBG ad eseguire lavori, fornire prodotti o fornire servizi ai sensi della direttiva 2004/17 o della direttiva 2004/18. Di conseguenza, l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui le misure contestate costituiscono un appalto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17 o un appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18 deve essere respinto.

652

In un secondo tempo, occorre esaminare l’affermazione della Repubblica d’Austria, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di ritenere che le misure contestate costituivano una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17, o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18.

653

A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/17 e dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2004/18, la concessione di lavori (direttiva 2004/17) e la concessione di lavori pubblici (direttiva 2004/18) sono contratti che presentano le stesse caratteristiche di un appalto di lavori (direttiva 2004/17) o di un appalto pubblico di lavori (direttiva 2004/18), ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

654

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17 e dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/18, la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi (direttiva 2004/17) o di un appalto pubblico di servizi (direttiva 2004/18), ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

655

È alla luce di tali disposizioni che occorre esaminare gli argomenti della Repubblica d’Austria diretti a dimostrare che le misure contestate avrebbero dovuto essere qualificate come concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17 o concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18.

656

In tale contesto, anzitutto, va rilevato che la garanzia di credito e l’accordo con il ministero non costituiscono né una concessione di lavori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/17, né una concessione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2004/18.

657

Inoltre, si deve esaminare se la Commissione avrebbe dovuto qualificare il contratto per differenza come una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17 o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18.

658

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/17 e dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/18, gli appalti e gli appalti pubblici, da un lato, e le concessioni, dall’altro, differiscono solo per quanto riguarda il corrispettivo dovuto all’offerente. Orbene, come emerge dalle considerazioni sopra svolte ai punti da 648 a 650, è in particolare a causa della mancata previsione da parte del contratto per differenza di un obbligo in capo a NNBG di esecuzione di lavori, di fornitura di prodotti o di prestazione di servizi, che detto contratto non può essere qualificato come un appalto o un appalto pubblico. Ne consegue che detto contratto non può nemmeno essere qualificato come una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17 o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18.

659

Tale interpretazione è peraltro confermata dal considerando 12 della direttiva n. 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94. pag. 1), da cui risulta che il mero finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un’attività non costituisce una concessione ai sensi di tale direttiva.

660

Pertanto, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che le misure contestate non costituissero né un appalto né una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17, né un appalto pubblico o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18.

661

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione da alcuno degli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria.

662

In primo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che, al punto 312 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’esistenza di obblighi contrattuali in capo a NNBG e che tali obblighi costituiscono elemento tipico di un appalto pubblico.

663

A tale proposito, occorre rilevare che, certamente, al punto 312 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il «[contratto per differenza] pare[va] preved[ere] una serie di clausole rigide per indurre NNBG ad assolvere ai propri obblighi ai sensi del contratto». Tuttavia, in tale punto e al punto 313 della decisione, la Commissione ha altresì osservato che NNBG non era obbligata né a costruire Hinkley Point C né a fornire energia elettrica. Pertanto, gli obblighi contrattuali ai quali la Commissione ha fatto riferimento al punto 312 di tale decisione non sono idonei a giustificare la qualificazione del contratto per differenza come un appalto o come una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17 o come un appalto pubblico o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18.

664

Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non può nemmeno dedursi dalle considerazioni della Commissione contenute al punto 312 della decisione impugnata, secondo cui le disposizioni contrattuali previste dal contratto per differenza sono «i tipici obblighi contrattuali che ogni parte cercherebbe di inserire in un simile accordo», che si trattasse di obblighi che possono giustificare la qualificazione del contratto per differenza come un appalto, come un appalto o una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17 o come un appalto pubblico o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18. Infatti, risulta chiaramente da tale punto e dal suo contesto che, facendo riferimento a un «simile accordo», la Commissione non intendeva la conclusione di un accordo relativo a un appalto, a un appalto pubblico o una concessione, ma quella di un accordo che prevede un incentivo, sotto forma di sovvenzione, per conseguire un obiettivo di interesse pubblico. Si tratta quindi di obblighi contenuti solitamente nelle convenzioni di sovvenzione.

665

Pertanto, l’argomento della Repubblica d’Austria vertente sul punto 312 della decisione impugnata deve essere respinto.

666

In secondo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto della circostanza che sarebbe di fatto impossibile per NNBG recedere dai contratti a causa del potenziale ammontare dei costi di investimento che andrebbero persi. La possibilità teorica di una risoluzione unilaterale del contratto non potrebbe escludere totalmente l’applicazione delle direttive 2004/17 e 2004/18.

667

A tal riguardo, si deve rilevare che tale argomento non può rimettere in discussione la considerazione di cui al precedente punto 649, secondo la quale il contratto per differenza non prevede requisiti specifici né per quanto riguarda i lavori che NNBG deve effettuare, né per quanto riguarda l’energia elettrica che quest’ultima deve produrre o fornire. In tale contesto, deve essere respinto l’argomento della Repubblica d’Austria vertente sul fatto che dal punto 13 della decisione impugnata si possa dedurre che NNBG sarà obbligata a mantenere un livello minimo predeterminato di prestazioni e che, anche se il mancato raggiungimento di tale livello minimo dovesse comportare solo una perdita di aiuti, esso equivarrebbe, in considerazione delle ingenti somme investite, ad un obbligo di costruire e gestire Hinkley Point C. Infatti, da questo punto e dal punto 313 della suddetta decisione risulta chiaramente che NNBG non è obbligata a garantire un livello di produzione predeterminato, in quanto tali punti prevedono solo che, se non raggiunge il fattore di carico del 91%, essa non otterrà il livello di entrate attese dal progetto. Non vi è quindi alcun obbligo contrattuale in capo a NNBG di rispettare tale fattore di carico.

668

Orbene, in assenza di requisiti contrattuali specifici relativi ai lavori che NNBG deve effettuare o all’energia elettrica che essa deve fornire o produrre, l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2004/17 e della direttiva 2004/18 non era giustificata.

669

In ogni caso, in assenza di un obbligo contrattuale di esecuzione di lavori, fornitura di prodotti o prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17 o della direttiva 2004/18, non si può escludere che, nonostante gli incentivi volti a garantire la costruzione e la gestione di Hinkley Point C da parte di NNBG, tale impresa decida di non ultimarla o non gestirla per motivi economici.

670

Alla luce di tali considerazioni, si deve respingere l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui, di fatto, NNBG era tenuta ad assicurare un livello di produzione.

671

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che le norme in materia di appalti pubblici non possano rimanere inapplicate per il solo fatto che il progetto di costruzione e gestione di Hinkley Point C sia stato progettato e definito in modo determinante da EDF.

672

Questo argomento dev’essere respinto.

673

A questo proposito, è sufficiente ricordare che la Commissione non ha escluso l’applicazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 in ragione del fatto che il progetto di costruzione e gestione di Hinkley Point C era stato definito in modo determinante da EDF, ma le ha escluse in ragione del fatto che il contratto per differenza non prevedeva un obbligo contrattuale di esecuzione di lavori, fornitura di prodotti o prestazione di servizi ai sensi di tali direttive.

674

In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione della Repubblica d’Austria relativa al fatto che essa non dispone di informazioni sufficienti per determinare se le misure contestate debbano essere qualificate come un appalto, un appalto pubblico o una concessione, è sufficiente constatare che la Repubblica d’Austria dispone di informazioni sufficienti per pronunciarsi sulla questione se il contratto per differenza preveda un obbligo in capo a NNBG per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi e che, dal momento che tale obbligo non sussiste, in ogni caso, per le ragioni esposte sopra ai precedenti punti da 639 a 660, le misure contestate non possono essere qualificate né come un appalto o una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2004/17, né come un appalto pubblico o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2004/18.

675

In quinto luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione avrebbe dovuto esaminare il progetto nel suo insieme, tenendo conto della complessità del sistema contrattuale che circonda la costruzione e la gestione di Hinkley Point C. Questo argomento deve essere respinto. Infatti, in assenza di un obbligo in capo a NNBG di esecuzione di lavori, fornitura di prodotti o prestazione di servizi, neanche una visione d’insieme delle misure contestate avrebbe consentito di affermare che esse avrebbero dovuto essere qualificate come un appalto, un appalto pubblico o una concessione ai sensi della direttiva 2004/17 o della direttiva 2004/18.

676

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, devono essere respinti tutti gli argomenti della Repubblica d’Austria diretti a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto qualificare le misure contestate come un appalto o una concessione di lavori ai sensi della direttiva 2014/17 o come un appalto pubblico o una concessione di lavori pubblici ai sensi della direttiva 2014/18, senza che sia necessario pronunciarsi sull’argomento della Commissione, secondo cui la direttiva 2004/17 non è applicabile a tali misure, in applicazione della decisione 2006/211.

b)   Sugli argomenti attinenti ad una violazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/72 e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza inerenti al Trattato FUE

677

La Repubblica d’Austria sostiene che l’oggetto della prestazione era la costruzione e la gestione di Hinkley Point C, con, come corrispettivo, il sostegno finanziario del Regno Unito. Pertanto, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/72, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza inerenti al trattato FUE, il Regno Unito avrebbe dovuto indire una gara d’appalto per il progetto di costruzione e gestione di Hinkley Point C, formulata in modo chiaro, preciso e univoco, contenente tutte le informazioni precise riguardanti l’intero svolgimento della procedura, che garantisse che tutti gli offerenti disponessero di pari opportunità. Tale procedura avrebbe dovuto essere avviata, dal momento che sussisteva un interesse transfrontaliero, anche nell’ipotesi in cui l’autorizzazione ad esercitare un’attività non obbligasse il cessionario ad esercitare l’attività ceduta. L’affermazione della Commissione contenuta al punto 357 della decisione impugnata, secondo cui il sistema del contratto per differenza sarebbe aperto a tutti i terzi eventualmente interessati e non sarebbe pertanto selettivo, non sarebbe convincente. La scelta di NNBG avrebbe avuto la conseguenza di escludere altri operatori dalla costruzione e dalla gestione di Hinkley Point C.

678

La Commissione, l’Ungheria e il Regno Unito contestano tali argomenti.

679

In via preliminare, occorre rilevare che, con tali argomenti, la Repubblica d’Austria non contesta il fatto che una procedura di selezione abbia avuto luogo. Essa si limita a sostenere che la procedura organizzata dal Regno Unito (v. supra, punto 633) non era sufficiente, in quanto non si trattava di una gara d’appalto riguardante la costruzione e la gestione di Hinkley Point C.

680

In primo luogo, occorre esaminare l’argomento della Repubblica d’Austria attinente ad una violazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/72.

681

A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2009/72, gli Stati membri assicurano la possibilità, ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento, di prevedere nuove capacità o misure di efficienza energetica/gestione della domanda mediante una procedura di gara o qualsiasi altra procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri pubblicati.

682

Si deve rilevare che l’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2009/72 non richiede necessariamente che uno Stato membro indìca una procedura di gara, ma consente anche di seguire un’altra procedura, se essa è effettuata sulla base di criteri pubblicati e se essa equivale ad una gara d’appalto in termini di trasparenza e non discriminazione. Detto articolo non osta quindi a che, al posto di avviare una procedura di gara d’appalto, uno Stato membro opti per uno strumento che costituisce una sovvenzione per incentivare le imprese a realizzare un obiettivo di interesse pubblico determinato.

683

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, l’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2009/72 non richiedeva che la costruzione e la gestione di Hinkley Point C fossero necessariamente oggetto di una procedura di gara d’appalto.

684

Pertanto, l’argomento della Repubblica d’Austria attinente ad una violazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/72 deve essere respinto.

685

In secondo luogo, occorre esaminare l’argomento della Repubblica d’Austria attinente ad una violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza inerenti al trattato FUE.

686

In tale contesto, occorre ricordare che i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza sono applicabili agli appalti pubblici, alle concessioni, alle autorizzazioni esclusive e alle licenze esclusive rilasciate da un’autorità pubblica e per le quali il legislatore dell’Unione non ha previsto norme speciali. Infatti, nell’aggiudicazione di tali appalti o diritti, i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione impongono agli Stati membri di garantire un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura della procedura di selezione alla concorrenza, nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2000, Telaustria e Telefonadress, C‑324/98, EU:C:2000:669, punto 62; del 3 giugno 2010, Sporting Exchange, C‑203/08, EU:C:2010:307, punto 41, e del 14 novembre 2013, Belgacom, C‑221/12, EU:C:2013:736, punto 28).

687

Tuttavia, in questo contesto, va ricordato che i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza non comportano necessariamente che sia indetta una gara d’appalto per un determinato progetto (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2010, Sporting Exchange, C‑203/08, EU:C:2010:307, punto 41). Essi non limitano dunque il diritto di uno Stato membro di scegliere tra un appalto pubblico e una sovvenzione concessa per incentivare le imprese a realizzare un obiettivo di interesse pubblico determinato.

688

Si deve quindi respingere l’argomento della Repubblica d’Austria vertente su una violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se le misure contestate possano essere assimilate ad un’autorizzazione o ad una licenza esclusiva ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata al punto 686.

689

Di conseguenza, tutti gli argomenti della Repubblica d’Austria diretti a dimostrare che il Regno Unito avrebbe dovuto avviare una procedura di gara d’appalto per il progetto di Hinkley Point C, devono essere respinti, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se una violazione delle direttive 2004/17 e 2004/18, dell’articolo 8 della direttiva 2009/72 o dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione inerenti al trattato FUE sarebbe stata idonea a rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.

2.   Sull’argomento attinente al carattere discriminatorio del contratto per differenza

690

Nell’ambito del settimo motivo di ricorso, la Repubblica d’Austria solleva un argomento riguardante il punto 549 della decisione impugnata. In tale punto, la Commissione ha rilevato, riguardo alla compatibilità delle misure contestate con gli articoli 30 e 110 TFUE, che, poiché il contratto per differenza non era aperto ai produttori di elettricità ubicati oltre i confini della Gran Bretagna, il Regno Unito si era impegnato a adeguare le modalità di calcolo dei pagamenti in forza del contratto per differenza alle responsabilità dei fornitori di elettricità, in modo che l’elettricità nucleare ammissibile generata nell’Unione, ma al di fuori della Gran Bretagna, e fornita all’utenza britannica, non fosse conteggiata e inclusa nelle quote di mercato dei fornitori. In questo contesto, la Commissione ha rilevato che il Regno Unito avrebbe provveduto a levare tale esenzione quando i produttori di altri Stati membri saranno ammessi a partecipare al contratto per differenza.

691

La Repubblica d’Austria sostiene che risulta dal punto 549 della decisione impugnata che il sistema di contratti per differenza era discriminatorio, in quanto non erano ammessi produttori di elettricità ubicati al di fuori del Regno Unito.

692

La Commissione contesta tale argomento.

693

A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, come risulta dai punti da 359 a 364 della decisione impugnata, alla procedura di selezione che il Regno Unito ha seguito per identificare il contraente disposto a investire in una nuova centrale nucleare nel Regno Unito erano ammessi costruttori, produttori e investitori di altri Stati membri. Non sussisteva quindi alcuna discriminazione in funzione della cittadinanza a tal riguardo.

694

In secondo luogo, per quanto la Repubblica d’Austria voglia sostenere che lo strumento del contratto per differenza non era ancora accessibile a produttori di elettricità ubicati al di fuori della Gran Bretagna, anche tale argomento dovrà essere respinto. A tale riguardo, si deve ricordare che la costruzione e la gestione di una centrale nucleare riguarda la produzione di energia di base per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. In tali circostanze, non si può contestare al Regno Unito la richiesta che tale centrale sia costruita in Gran Bretagna, per evitare che essa sia limitata dalle capacità fisiche delle interconnessioni.

695

Pertanto, tutti gli argomenti sviluppati nell’ambito del settimo motivo devono essere respinti.

I. Sul decimo motivo, attinente ad una violazione del diritto di presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999

696

La Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, che imporrebbero alla Commissione di dare agli interessati la possibilità di presentare osservazioni. Gli Stati membri vanterebbero quindi un diritto soggettivo ad essere sentiti nell’ambito del procedimento di indagine formale. Essi vanterebbero il diritto di essere coinvolti nel procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. La decisione di avvio dovrebbe mettere le parti interessate in condizione di partecipare in modo efficace al procedimento d’indagine formale nel corso del quale esse avrebbero la possibilità di far valere i loro argomenti.

697

La Repubblica d’Austria rileva che, tenuto conto del fatto che, al momento in cui ha potuto presentare le proprie osservazioni, l’importo dell’aiuto e le sue modalità concrete non erano ancora stati determinati, essa non si è potuta pronunciare in modo sufficiente ed adeguato in merito alle diverse misure in concreto previste. A suo avviso, se avesse potuto disporre di informazioni supplementari ed esatte quanto al volume e alle modalità delle misure previste, avrebbe potuto far valere argomenti supplementari e solidi circa i dubbi che le dette misure hanno ingenerato in tale Stato membro.

698

La Commissione e l’Ungheria sostengono che tali argomenti debbano essere respinti. La Commissione afferma, in particolare, che la Repubblica d’Austria si limita a fare riferimento alla decisione impugnata, e non alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

699

A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, quando la Commissione decide di avviare un procedimento d’indagine formale, essa è tenuta ad intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni.

700

Come risulta dalla giurisprudenza, l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE mira, da un lato, ad obbligare la Commissione a far sì che tutte le persone potenzialmente interessate siano informate e abbiano la possibilità di far valere il loro punto di vista e, dall’altro, a consentire alla Commissione d’essere completamente illuminata su tutti i dati del problema prima di adottare la propria decisione (sentenza del 25 giugno 1998, British Airways e a./Commissione, T‑371/94 e T‑394/94, EU:T:1998:140, punto 58).

701

In tale contesto, occorre ricordare che la giurisprudenza attribuisce agli interessati essenzialmente il ruolo di fonti d’informazione per la Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo iniziato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi avvalere dei diritti della difesa spettanti a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (sentenze del 25 giugno 1998, Tribunale British Airways e a./Commissione, T‑371/94 e T‑394/94, EU:T:1998:140, punti 5960, e del 30 novembre 2009, Francia e France Télécom/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, EU:T:2009:474, punto 147).

702

Infatti, gli interessati hanno, nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, unicamente la facoltà di rivolgere alla Commissione tutte le informazioni atte ad illuminare quest’ultima circa il suo successivo comportamento e non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore dello Stato membro di cui trattasi (sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Governo di Gibilterra e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 181).

703

È stato, inoltre, dichiarato che, se pure la Commissione non può essere tenuta a presentare un’analisi completa dell’aiuto controverso nella sua comunicazione relativa all’avvio di tale procedimento, è necessario, per contro, che essa definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni (sentenza del 30 novembre 2009, Francia e France Télécom/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, EU:T:2009:474, punto 148).

704

Dal canto suo, l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, rubricato «Procedimento d’indagine formale» stabilisce che la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista, espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune e invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito.

705

La decisione di avvio deve, pertanto, mettere le parti interessate in condizione di partecipare in modo efficace al procedimento d’indagine formale nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, è sufficiente che le parti interessate conoscano l’iter logico che ha portato la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un nuovo aiuto incompatibile con il mercato interno (sentenza del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione, T‑267/08 e T‑279/08, EU:T:2011:209, punto 81).

706

Tuttavia, il diritto degli interessati ad essere informati non va oltre il diritto ad essere ascoltati dalla Commissione. In particolare, non può estendersi al generale diritto di esprimersi in merito a tutti i punti potenzialmente importanti sollevati nel corso del procedimento d’indagine formale (sentenza del 30 novembre 2009, Francia e France Télécom/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, EU:T:2009:474, punto 149).

707

È alla luce di quanto precede che occorre esaminare gli argomenti addotti dalla Repubblica d’Austria, relativi al fatto che la Commissione non ha rispettato il suo diritto di presentare osservazioni, a causa del fatto che, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, quest’ultima non aveva determinato in modo sufficiente le misure contestate.

708

In via preliminare, occorre rilevare che, a sostegno del presente motivo, la Repubblica d’Austria rinvia ai punti 16, 73 e 551 della decisione impugnata. Orbene, un rinvio alle affermazioni contenute nella decisione impugnata di per sé non è atto a dimostrare che la Commissione non abbia rispettato il diritto della Repubblica d’Austria a presentare osservazioni. Infatti, l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 hanno ad oggetto il diritto degli interessati a presentare osservazioni nel corso del procedimento amministrativo; la questione decisiva nel presente contesto è quindi sapere se la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale conteneva elementi sufficienti. Per contro, la questione se la decisione impugnata, adottata a seguito del procedimento amministrativo, contenga elementi sufficienti, non è direttamente rilevante nel presente contesto.

709

Tuttavia, risulta in maniera sufficientemente chiara dagli argomenti della Repubblica d’Austria che tale Stato membro lamenta, in sostanza, che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale non conteneva elementi sufficienti per consentirgli di esercitare utilmente il diritto a presentare osservazioni e che tale mancanza di elementi si sarebbe riflessa anche nella decisione impugnata.

710

In primo luogo, la Repubblica d’Austria deduce argomenti volti a dimostrare che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale non conteneva informazioni sufficienti per consentirle di esercitare effettivamente il suo diritto a presentare le proprie osservazioni.

711

Sotto un primo profilo, la Repubblica d’Austria sostiene che talune questioni relative al contratto per differenza erano rimaste in sospeso. Infatti, la natura del meccanismo del contratto per differenza e, in particolare, i criteri di calcolo della differenza, segnatamente del prezzo di esercizio, non erano stati ancora stabiliti.

712

A tale riguardo, anzitutto, occorre rilevare che la Commissione ha descritto il contratto per differenza ai punti da 43 a 49 e da 53 a 89 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Come risulta al punto 67 di tale decisione, prima della notifica delle misure contestate, il Regno Unito e EDF si erano accordati per quanto riguarda gli elementi essenziali di quest’ultimo, e in particolare per quanto riguarda il prezzo di esercizio, la durata del contratto e il tasso di rendimento interno. Tali elementi sono stati comunicati alle parti interessate. Infatti, risulta dal punto 70 di tale decisione che il prezzo di esercizio proposto dal Regno Unito sarebbe stato fissato a 92,50 GBP per MWh e dal punto 78 della medesima decisione che i pagamenti erano previsti per un periodo di 35 anni. Al punto 71 della decisione in oggetto si afferma che il tasso di rendimento interno al netto delle imposte, sulla base del quale è stato calcolato il fabbisogno finanziario, corrispondeva a un margine compreso tra il 9,75% e il 10,15% e che, nella comunicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale, si indicava che esso era pari al 9,87%. Al punto 72 della medesima decisione si afferma che la differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di riferimento era stata calcolata tra 3,5 e 9 miliardi di GBP, in relazione al prezzo del carbone nel Regno Unito. In tale contesto, occorre parimenti tenere conto del punto 361 della decisione in questione, da cui risulta che l’importo complessivo dell’aiuto dipendesse dalle ipotesi prese in considerazione per i futuri prezzi all’ingrosso e per il tasso di attualizzazione e raggiungeva, secondo i vari scenari, 4,78 miliardi di GBP, 11,17 miliardi di GBP o 17,62 miliardi di GBP. A tale riguardo, occorre ricordare che l’importo totale dell’aiuto dipendeva dal prezzo di riferimento, che è un prezzo di mercato, il cui importo può difficilmente essere previsto per il futuro.

713

Inoltre, si deve tenere conto in particolare dei punti da 126 a 145 e da 163 a 178 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, vertenti sulla qualificazione del contratto per differenza come aiuto di Stato. In questo contesto, la Commissione ha descritto in dettaglio il funzionamento di detto contratto.

714

Infine, occorre rilevare che, ai punti da 349 a 362 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione ha sostenuto che, sulla base delle informazioni di cui disponeva, essa non poteva concludere che il contratto per differenza fosse una misura d’aiuto proporzionata. In tale contesto, essa ha esposto dettagliatamente i fattori che rendevano difficile la determinazione del prezzo d’esercizio adeguato e la redditività del progetto di Hinkley Point C.

715

Alla luce di tali elementi, si deve concludere che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, le indicazioni contenute nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, relative all’importo dell’elemento di aiuto contenuto nel contratto per differenza, alle sue modalità e ai dubbi espressi dalla Commissione, erano sufficienti a consentire alla Repubblica d’Austria di esercitare il proprio diritto a presentare osservazioni.

716

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la garanzia di credito, la Repubblica d’Austria sostiene che tale garanzia è stata descritta in maniera estremamente vaga e indeterminata, in quanto la Commissione si è limitata a indicare che tale garanzia era legata al credito che NNBG avrebbe effettivamente ottenuto e che il suo importo complessivo ammonterebbe a 17,6 miliardi di GBP.

717

A tale riguardo, occorre rilevare che, certamente, nella descrizione della garanzia di credito, di cui ai punti da 50 a 52 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione si è limitata ad indicare che i dettagli di tale garanzia non erano ancora stati determinati, ma che tale garanzia sarebbe senza dubbio legata all’importo del credito effettivamente ottenuto da NNBG.

718

In tale contesto, tuttavia, si deve anche tener conto dei punti 146, 147 e da 179 a 187 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, in cui la Commissione si è pronunciata sulla qualità di aiuto di Stato di tale misura. In tale contesto, la Commissione ha dichiarato che, secondo le indicazioni del Regno Unito, la garanzia di credito non costituiva un aiuto di Stato in ragione del fatto che tale garanzia sarebbe stata fornita alle condizioni di mercato e sarebbe conforme alla comunicazione sulle garanzie, in particolare per quanto riguarda il suo prezzo. Essa ha altresì dichiarato di non essere convinta che il metodo proposto dal Regno Unito per determinare il prezzo di tale garanzia fosse tale da garantire che detto prezzo sarebbe stato corrispondente al prezzo offerto da un investitore privato. A tal riguardo, essa ha indicato che taluni elementi del metodo proposto non corrispondevano all’approccio che avrebbe seguito un investitore privato. Inoltre, ai punti da 342 a 348 di detta decisione, essa ha dichiarato che, alla luce di tali elementi, non poteva escludere che la concessione della garanzia di cui trattasi potesse condurre a un eccesso di compensazione.

719

Alla luce di tali elementi, occorre concludere che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, le indicazioni relative alla garanzia di credito, che figuravano nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, erano sufficientemente precise da consentire alla Repubblica d’Austria di esercitare il suo diritto a presentare osservazioni.

720

Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la compensazione per chiusura anticipata della centrale nucleare di Hinkley Point, la Repubblica d’Austria rileva che le indicazioni nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale si limitavano all’informazione secondo cui i proprietari avrebbero diritto a una compensazione, ma che il livello e le circostanze esatte di tale indennizzo erano ancora in fase di negoziazione e non erano ancora completamente noti.

721

A tale riguardo, occorre tener conto dei punti 47 e 48 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, da cui risulta che l’accordo con il ministero aveva ad oggetto l’eventuale chiusura della centrale nucleare in conseguenza di una decisione politica. Vi si precisa che, in tali circostanze, da una parte, gli investitori di NNBG avrebbero diritto a una compensazione, il cui livello e dimensione non erano ancora del tutto specificati e, dall’altra, essi avrebbero il diritto di cedere NNBG al Regno Unito, il quale avrebbe a sua volta il diritto di chiedere che NNBG gli sia ceduta.

722

Peraltro, occorre tener conto dei punti da 192 a 195 della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, aventi ad oggetto la qualificazione di un tale indennizzo come aiuto di Stato. In questo contesto, la Commissione ha sostenuto che un indennizzo finalizzato a compensare il danno causato da autorità pubbliche non costituiva un aiuto di Stato. Essa ha tuttavia indicato che, prima di pronunciarsi definitivamente a tale riguardo, aveva bisogno di maggiori informazioni sulla questione se l’indennizzo previsto derivasse da un principio generale e se fosse disponibile anche per altri operatori del mercato in una situazione analoga.

723

Alla luce di tali elementi, si deve rilevare che la decisione di avvio del procedimento di indagine formale conteneva informazioni sufficienti per consentire alla Repubblica d’Austria di esercitare il suo diritto a presentare osservazioni. In tale contesto, occorre ricordare che, come risulta dai punti da 275 a 282 supra, il solo elemento di aiuto ravvisato dalla Commissione nella decisione impugnata per quanto riguarda l’accordo con il ministero era il diritto a un pagamento rapido e sicuro. Per contro, in tale decisione, la Commissione non autorizza elementi d’aiuto che possano derivare dalle modalità di calcolo dell’indennizzo.

724

Sotto un quarto profilo, si deve ricordare che, come è stato esposto ai punti da 247 a 362 supra, la Commissione era legittimata ad adottare la decisione impugnata, anche se essa non era ancora a conoscenza dell’insieme delle clausole relative al finanziamento di Hinkley Point C, non essendo tali clausole ancora concordate dalle parti. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il fatto che le clausole concrete non erano note al momento della decisione di avvio del procedimento di indagine formale non può aver privato di contenuto il suo diritto a presentare osservazioni.

725

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre respingere gli argomenti della Repubblica d’Austria secondo cui la decisione di avvio del procedimento di indagine formale non conteneva informazioni sufficienti per consentirle di esercitare in maniera effettiva il proprio diritto ad essere associata a detto procedimento.

726

In secondo luogo, deve essere respinto l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui, in determinate situazioni, la Commissione è tenuta a informare nuovamente gli interessati.

727

In tale contesto, occorre ricordare che il procedimento d’indagine formale consente di approfondire e chiarire le questioni sollevate nella decisione di avvio del procedimento e deve consentire allo Stato membro che ha notificato il progetto di adeguarlo in relazione a eventuali osservazioni presentate dalla Commissione. Pertanto, un’eventuale divergenza tra questa e la decisione finale non può essere considerata di per sé integrante gli estremi di un vizio che pregiudichi la legittimità di quest’ultima (sentenza del 4 settembre 2009, Italia/Commissione, T‑211/05, EU:T:2009:304, punto 55). Solo una modifica che incida sulla natura delle misure contestate potrebbe quindi generare un obbligo per la Commissione di informare nuovamente le parti interessate.

728

Orbene, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non invoca alcuna modifica né alcuna precisazione che si sia rivelata nel corso del procedimento d’indagine formale e che avrebbe potuto comportare un siffatto obbligo.

729

In terzo luogo, e in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui la Commissione non avesse rispettato il diritto della Repubblica d’Austria a presentare le proprie osservazioni, il presente motivo non potrebbe essere accolto. Infatti, la violazione di tale diritto potrebbe determinare l’annullamento soltanto se, in assenza di siffatta irregolarità, il procedimento avrebbe potuto concludersi con un risultato differente (sentenza del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’agglomération du Douaisis/Commissione, T‑267/08 e T‑279/08, EU:T:2011:209, punto 85). Orbene, si deve constatare che la Repubblica d’Austria non deduce alcun elemento la cui presa in considerazione da parte della Commissione avrebbe potuto essere tale da cambiare la conclusione cui quest’ultima è pervenuta nella decisione impugnata.

730

Alla luce di tutto quanto precede, il decimo motivo dev’essere interamente respinto.

J. Sul nono motivo attinente ad una motivazione insufficiente

731

Il nono motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione.

732

In tale contesto, occorre ricordare che il nono motivo si articola in sei parti, che riguardano elementi della decisione impugnata che sono oggetto anche di altri motivi di ricorso e sono già stati esaminati congiuntamente con tali motivi (v. supra, per la prima parte, punto 234, per la seconda parte, punti da 153 a 157, per la prima e la seconda censura della terza parte, punti da 626 a 629, nonché punti 567 e 574, per la quarta parte, punti da 363 a 366, per la quinta parte, punti da 61 a 68, per la sesta parte, punti da 532 a 566).

733

Ne consegue che anche il nono motivo dev’essere integralmente respinto.

734

Considerato tutto quanto precede, si deve respingere il ricorso.

Sulle spese

735

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica d’Austria è rimasta soccombente, va condannata alle spese della Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

736

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, da un lato, il Granducato di Lussemburgo e, dall’altro, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

3)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

 

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2018.

Firme

Indice

 

I. Fatti

 

II. Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

 

III. In diritto

 

A. Sugli argomenti attinenti all’irricevibilità della memoria di intervento presentata dall’Ungheria

 

B. Sul quarto motivo, vertente sul fatto che la promozione dell’energia nucleare non costituisce un obiettivo di interesse «comune», e sulla quinta parte del nono motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione della decisione impugnata

 

1. Sulla quinta parte del nono motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata

 

2. Sul quarto motivo, vertente sulla fondatezza delle considerazioni della Commissione

 

a) Sull’applicazione dell’articolo 107 TFUE alle misure riguardanti il settore dell’energia nucleare e sulla considerazione degli obiettivi del trattato Euratom nell’ambito dell’applicazione di tale disposizione

 

b) Sugli argomenti diretti a contestare la conclusione della Commissione, secondo cui l’energia nucleare rappresenta un obiettivo di interesse «comune»

 

C. Sul secondo motivo, vertente sul carattere asseritamente erroneo della conclusione della Commissione secondo cui la tecnologia impiegata a Hinkley Point C era di tipo nuovo

 

D. Sul primo motivo e sulla prima e la seconda parte del nono motivo, vertenti sulla definizione di mercato fornita, nonché sulle considerazioni della Commissione fondate sull’esistenza di una carenza del mercato

 

1. Sugli argomenti diretti a contestare la conclusione della Commissione circa la necessità di un intervento del Regno Unito

 

a) Sulla censura vertente su una motivazione insufficiente relativa alla natura specifica degli investimenti in Hinkley Point C

 

b) Sulla censura diretta a dimostrare l’esistenza di errori sostanziali e formali incidenti sulle considerazioni della Commissione esposte alla sezione 9.3 della decisione impugnata

 

c) Sulla censura vertente sul fatto che gli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di decarbonizzazione potrebbero essere conseguiti senza aiuti di Stato

 

d) Sulla censura attinente al fatto che la Commissione non avrebbe sufficientemente indicato in che misura Hinkley Point C si avvaleva di nuove tecnologie

 

2. Sugli argomenti attinenti alla definizione di mercato fornita dalla Commissione

 

3. Sull’argomento attinente al precedente in favore dell’energia nucleare

 

E. Sul quinto e ottavo motivo, vertenti su un’insufficiente determinazione degli elementi di aiuto e su una violazione della comunicazione sulle garanzie, e sulla quarta parte del nono motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione al tal riguardo

 

1. Sulla questione se e in che misura la Commissione sia tenuta a quantificare l’equivalente sovvenzione di una misura di aiuto

 

2. Sugli argomenti diretti a dimostrare che gli elementi di aiuto contenuti nelle misure contestate non sono stati sufficientemente determinati

 

a) Sull’argomento attinente al fatto che non tutte le modalità delle misure contestate erano già state stabilite al momento dell’adozione della decisione impugnata

 

b) Sugli argomenti vertenti su una insufficiente determinazione degli elementi di aiuto nelle misure contestate

 

1) Sul contratto per differenza

 

2) Sui benefici concessi in caso di chiusura anticipata

 

3) Sulla garanzia di credito

 

i) Sull’argomento attinente al fatto che la Commissione non avrebbe dovuto constatare che il progetto di costruzione ed esercizio di Hinkley Point C era un progetto sicuro con una probabilità di fallimento relativamente bassa

 

ii) Sull’argomento attinente al fatto che la Commissione avrebbe dovuto valutare la categoria di rischio della garanzia di credito, senza tener conto delle altre misure contestate

 

iii) Sugli argomenti attinenti al fatto che la Commissione non ha sufficientemente tenuto conto dei criteri previsti dalla comunicazione sulle garanzie

 

– Sulla durata della garanzia

 

– Sull’importo della copertura del prestito

 

– Sull’esistenza di difficoltà finanziarie in capo a EDF

 

– Sull’argomento secondo cui il tasso di commissione avrebbe dovuto essere pari ad almeno 400 punti base

 

4) Sul cumulo delle misure contestate

 

c) Sui costi relativi alla gestione e allo stoccaggio dei rifiuti nucleari

 

d) Sull’eventuale concessione di futuri aiuti di Stato

 

3. Sugli argomenti attinenti ad una violazione dell’obbligo di motivazione

 

F. Sul sesto motivo, sulla seconda censura della terza parte e sulla sesta parte del nono motivo, attinenti al controllo di proporzionalità delle misure contestate

 

1. Sul sesto motivo, attinente al controllo di proporzionalità delle misure contestate

 

a) Sull’adeguatezza delle misure contestate

 

b) Sul carattere necessario delle misure contestate

 

c) Sulla ponderazione tra effetti positivi e negativi delle misure contestate

 

1) Sugli effetti positivi delle misure contestate che la Commissione ha ritenuto sussistenti

 

i) Sugli argomenti diretti a contestare l’esistenza di un futuro deficit di capacità di produzione di energia

 

ii) Sui motivi attinenti all’anacronismo del concetto di grande carico di base

 

iii) Sugli argomenti attinenti all’approvvigionamento di uranio

 

iv) Sull’argomento attinente alla sensibilità delle centrali nucleari all’innalzamento della temperatura

 

v) Sull’argomento attinente alle possibili conseguenze di guasti

 

vi) Sulla qualificazione dell’energia nucleare come energia a bassa emissione di anidride carbonica

 

vii) Sull’argomento attinente al completamento tardivo di Hinkley Point C

 

2) Sugli effetti negativi considerati dalla Commissione

 

3) Sulla ponderazione svolta

 

4) Sull’argomento attinente alla mancata presa in considerazione da parte della Commissione di elementi pertinenti

 

2. Sulla seconda censura della terza parte e sulla sesta parte del nono motivo, attinenti, in particolare, ad una motivazione insufficiente

 

G. Sul terzo motivo e sulla prima censura della terza parte del nono motivo, riguardanti la qualificazione delle misure contestate

 

1. Sugli argomenti attinenti alla qualificazione delle misure contestate

 

a) Sugli argomenti riguardanti il contratto per differenza

 

b) Sugli argomenti riguardanti l’accordo con il ministero

 

c) Sugli argomenti riguardanti la compensazione prevista nelle misure contestate

 

d) Sull’argomento attinente al fatto che la Commissione avrebbe dovuto distinguere chiaramente tra aiuti al funzionamento e aiuti agli investimenti

 

2. In ordine all’obbligo di motivazione

 

H. Sul settimo motivo, vertente, in particolare, sulle considerazioni della Commissione circa la compatibilità delle misure contestate con la normativa del mercato

 

1. Sugli argomenti diretti a dimostrare che il Regno Unito avrebbe dovuto indire una gara d’appalto per il progetto di Hinkley Point C

 

a) Sugli argomenti attinenti ad una violazione delle direttive 2004/17 e 2004/18

 

b) Sugli argomenti attinenti ad una violazione dell’articolo 8 della direttiva 2009/72 e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza inerenti al Trattato FUE

 

2. Sull’argomento attinente al carattere discriminatorio del contratto per differenza

 

I. Sul decimo motivo, attinente ad una violazione del diritto di presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999

 

J. Sul nono motivo attinente ad una motivazione insufficiente

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco