Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 gennaio 2017 –
Almaz-Antey Air and Space Defence / Consiglio

(causa T‑255/15)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Persona giuridica che sostiene materialmente o finanziariamente azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti fondamentali – Errore manifesto di valutazione»

1. 

Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 31)

2. 

Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 1)

(v. punti 35, 36)

3. 

Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente – Cessazione delle misure restrittive in corso di causa – Dichiarazione di non luogo a statuire – Inammissibilità – Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato

(Art. 263 TFUE; decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2015/432/PESC e 2015/1524/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2015/427 e n. 2015/1514)

(v. punti 43‑45)

4. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o in un momento immediatamente successivo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2015/432/PESC, 2015/1524/PESC e 2016/359/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2015/427, n. 2015/1514 e n. 2016/353)

(v. punto 54)

5. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contestualmente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o in un momento immediatamente successivo – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o conduzione delle loro relazioni internazionali – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2015/432/PESC, 2015/1524/PESC e 2016/359/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2015/427, n. 2015/1514 e n. 2016/353)

(v. punti 55, 56)

6. 

Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

(v. punto 61)

7. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2015/432/PESC, 2015/1524/PESC e 2016/359/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2015/427, n. 2015/1514 e n. 2016/353]

(v. punti 66‑72)

8. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Diritto di accesso ai documenti – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2015/432/PESC, 2015/1524/PESC e 2016/359/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2015/427, n. 2015/1514 e n. 2016/353]

(v. punti 80, 83)

9. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità

(Artt. 21 e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2015/432/PESC, 2015/1524/PESC e 2016/359/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2015/427, n. 2015/1514 e n. 2016/353)

(v. punti 84, 95, 97‑111, 116, 127)

10. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del sindacato giurisdizionale – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate

(Art. 29 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, 2015/432/PESC, 2015/1524/PESC e 2016/359/PESC; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, n. 2015/427, n. 2015/1514 e n. 2016/353)

(v. punti 128, 151)

Oggetto

Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/432 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 47), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/427 del Consiglio, del 13 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 70, pag. 1), della decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 157), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1514 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2015, L 239, pag. 30), della decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 37), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2016, L 67, pag. 1), nonché della lettera del Consiglio del 31 luglio 2015, nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente e mantengono la sua iscrizione nell’elenco delle entità oggetto di misure restrittive.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp. è condannata alle spese.