Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 novembre 2017 – European Dynamics Lussemburgo e altri / ABE
(causa T‑229/15)
«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Fornitura di forza lavoro interinale per servizi informatici – Rigetto dell’offerta di un offerente – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»
1. |
Appalti pubblici dell’Unione europea–Conclusione di un appalto a seguito di gara–Potere discrezionale delle istituzioni–Sindacato giurisdizionale–Limiti (v. punto 32) |
2. |
Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata–Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie–Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti–Insussistenza (Art. 296 TFUE) (v. punti 33-35) |
3. |
Ricorso di annullamento–Motivi di ricorso–Difetto o insufficienza di motivazione–Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 36) |
4. |
Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata–Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi–Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario–Obbligo di fornire una sintesi minuziosa della disamina di ciascun dettaglio dell’offerta respinta nell’ambito della sua valutazione o un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso–Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161) (v. punti 37-39, 58-60, 69) |
5. |
Responsabilità extracontrattuale–Presupposti–Illecito–Danno–Nesso causale–Presupposti cumulativi–Mancanza di uno dei presupposti–Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 186) |
Oggetto
Da una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione dell’ABE del 2 marzo 2015 recante rigetto dell’offerta delle ricorrenti nella gara d’appalto a procedura ristretta EBA/2014/06/OPS/SER/RT, relativa alla parte 1, rubricata «Messa a disposizione di forza lavoro interinale: forza lavoro interinale nel settore informatico» e, dall’altra parte, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE con cui si chiede il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito di tale decisione in ragione della perdita di opportunità di aggiudicarsi il contratto quadro nel contesto della procedura di aggiudicazione in oggetto, danno pari a EUR 300000 oltre interessi.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA sono condannate alle spese. |