Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 novembre 2017 – European Dynamics Lussemburgo e altri / ABE

(causa T‑229/15)

«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Fornitura di forza lavoro interinale per servizi informatici – Rigetto dell’offerta di un offerente – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

1. 

Appalti pubblici dell’Unione europea–Conclusione di un appalto a seguito di gara–Potere discrezionale delle istituzioni–Sindacato giurisdizionale–Limiti

(v. punto 32)

2. 

Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata–Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie–Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti–Insussistenza

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 33-35)

3. 

Ricorso di annullamento–Motivi di ricorso–Difetto o insufficienza di motivazione–Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 263 TFUE e 296 TFUE)

(v. punto 36)

4. 

Atti delle istituzioni–Motivazione–Obbligo–Portata–Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi–Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario–Obbligo di fornire una sintesi minuziosa della disamina di ciascun dettaglio dell’offerta respinta nell’ambito della sua valutazione o un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso–Insussistenza

(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161)

(v. punti 37-39, 58-60, 69)

5. 

Responsabilità extracontrattuale–Presupposti–Illecito–Danno–Nesso causale–Presupposti cumulativi–Mancanza di uno dei presupposti–Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punto 186)

Oggetto

Da una parte, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione dell’ABE del 2 marzo 2015 recante rigetto dell’offerta delle ricorrenti nella gara d’appalto a procedura ristretta EBA/2014/06/OPS/SER/RT, relativa alla parte 1, rubricata «Messa a disposizione di forza lavoro interinale: forza lavoro interinale nel settore informatico» e, dall’altra parte, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE con cui si chiede il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti a seguito di tale decisione in ragione della perdita di opportunità di aggiudicarsi il contratto quadro nel contesto della procedura di aggiudicazione in oggetto, danno pari a EUR 300000 oltre interessi.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE e European Dynamics Belgium SA sono condannate alle spese.