Causa T‑32/15

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Mark1 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016

  1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

  2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Applicazione di criteri di valutazione specifici – Inammissibilità

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

  3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Formula promozionale a carattere elogiativo

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

  4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Formula promozionale a carattere elogiativo – Marchio figurativo Mark1

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

  5. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 24‑29)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 30, 34)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 32, 33)

  4.  È privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, il marchio figurativo Mark 1 costituito da una combinazione dei colori nero e rosso, la cui registrazione è chiesta per i prodotti a base di tabacco e di sigarette elettroniche nonché prodotti connessi compresi nelle classi 9 e 34 ai sensi dell’accordo di Nizza, atteso che il suo significato elogiativo o promozionale, immediatamente percepito e inteso come tale dal pubblico di riferimento, offusca ogni indicazione dell’origine commerciale dei prodotti interessati, cosicché detto marchio non sarà memorizzato dal pubblico di riferimento come un’indicazione della provenienza.

    A tale riguardo, la circostanza che la parola «mark» possa assumere varie accezioni non è decisiva. Una di tali accezioni, infatti, è quella di marchio che ha manifestamente ed essenzialmente una valenza elogiativa e promozionale per i prodotti interessati, poiché suggerisce fondamentalmente al pubblico di riferimento l’idea di «marchio numero 1» per i prodotti presi in considerazione dalla domanda. Se posto di fronte a tale marchio, il pubblico di riferimento non sarebbe indotto a scorgervi, al di là dell’informazione promozionale secondo la quale il marchio richiesto è il «numero 1», una qualsiasi indicazione dell’origine commerciale di detti prodotti.

    Per quanto riguarda il significato degli elementi figurativi, la combinazione dei colori nero per la parola e rosso per il numero, il carattere tipografico poco distintivo nonché la diversità di dimensioni tra la parola e il numero sono talmente poco caratteristici che non conferiscono, nel loro complesso, alcun carattere distintivo al marchio richiesto. Detti elementi, infatti, non presentano alcun aspetto, in particolare in termini di fantasia o quanto al modo in cui sono combinati, che consenta al marchio di svolgere la sua funzione essenziale per quanto concerne i prodotti oggetto della domanda di registrazione.

    (v. punti 40, 41, 43, 44)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 46‑50)