5.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 454/27


Ordinanza del Tribunale del 12 ottobre 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e altri/ECHA

(Causa T-669/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Inserimento come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»))

(2016/C 454/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania), Ecolab Deutschland GmbH (Monheim, Germania), Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania) e Diversey Europe Operations BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Grunchard e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä e C. Buchanan, agenti assistiti da P. Oliver)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 16 luglio 2015 relativa all’inserimento della società BASF SE, con sede in Germania, come fornitore di principi attivi nell’elenco di cui all’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Oxea GmbH e della BASF SE.

3)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, la Ecolab Deutschland GmbH, la Schülke & Mayr GmbH e la Diversey Europe Operations BV sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento.

4)

La Lysoform Dr. Hans Rosemann, la Ecolab Deutschland, la Schülke & Mayr, la Diversey Europe Operations, l’ECHA, l’Oxea e la BASF sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 48 dell’8.2.2016.