21.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 428/16


Ordinanza del Tribunale del 28 settembre 2016 — PAN Europe e a./Commissione

(Causa T-600/15) (1)

([«Ricorso di annullamento - Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva sulfoxaflor - Iscrizione nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»])

(2016/C 428/18)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgio), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) (rappresentanti: B. Kloostra e A. van den Biesen, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, G. von Rintelen e P. Ondrůšek, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1295 della Commissione, del 27 luglio 2015, che approva la sostanza attiva sulfoxaflor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2015, L 199, pag. 8).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento dell’European Crop Protection Association (ECPA), della Dow AgroSciences Ltd e della Dow AgroSciences Iberica SA.

3)

La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), la Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) e l’Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La PAN Europe, la Bee Life, l’Unaapi, la Commissione, l’ECPA, la Dow AgroSciences e la Dow AgroSciences Iberica sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.


(1)  GU C 59 del 15 2.2016.