20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/29


Ordinanza del Tribunale del 25 settembre 2017 — Ungheria/Commissione

(Causa T-542/15) (1)

((«FESR - Programma operativo del trasporto e programmi operativi regionali relativi all’Ungheria centrale, alla Pannonia occidentale, alla Grande pianura meridionale, al Transdanubio centrale, all’Ungheria settentrionale, alla Grande pianura settentrionale e al Transdanubio meridionale - Decisione di sospensione dei pagamenti intermedi - Abrogazione dell’atto impugnato - Non luogo a statuire»))

(2017/C 392/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: J. Bonhage e F. Quast, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Tokár, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C (2015) 4979 final della Commissione, del 14 luglio 2015, relativa alla sospensione di una parte dei pagamenti intermedi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione per le spese effettuate a titolo dei programmi operativi «Trasporti» destinati alle regioni dell’Ungheria centrale, della Pannonia occidentale, della Grande pianura merdionale, del Transdanubio centrale, dell’Ungheria settentrionale, della Grande pianura settentrionale e del Transdanubio meridionale.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.


(1)  GU C 406 del 7.12.2015.