17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/47


Ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commissione

(Causa T-514/15) (1)

([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda di accesso ai pareri circostanziati emessi nel contesto di una procedura di notifica sulla base della direttiva 98/34/CE - Documenti relativi a un procedimento per inadempimento - Diniego di accesso - Divulgazione successiva all’introduzione del ricorso - Non luogo a statuire»])

(2018/C 328/63)

Lingua processuale: l’inglese

Parties

Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)

Parte interveniente, a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, agenti)

Parte interveniente, a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska e B. Paziewska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento delle decisioni GESTDEM 2015/1291 della Commissione, del 12 giugno e del 17 luglio 2015, che negano alla ricorrente l’accesso, rispettivamente, al parere circostanziato emesso dalla Commissione e al parere circostanziato emesso dalla Repubblica di Malta, nel contesto della procedura di notifica 2014/537/PL.

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul ricorso.

2)

Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

3)

Il Regno di Svezia e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.