14.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 419/46


Ordinanza del Tribunale del 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e a./Commissione

(Causa T-382/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Energia nucleare - Aiuti in favore dell’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point - Contratto differenziale, accordo del Segretario di Stato e garanzia di credito - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale - Assenza di pregiudizio individuale - Irricevibilità»))

(2016/C 419/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Greenpeace Energy eG (Amburgo, Germania) e gli altri 9 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: D. Fouquet e J. Nysten, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2015/658, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, L 109, pag. 44).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze d’intervento presentate dalla NNB Generation Company Limited, dalla Repubblica slovacca, dalla Ungheria, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica di Polonia.

3)

La Greenpeace Energy eG e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.

4)

La Greenpeace Energy e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, la Commissione, la NNB Generation Company Limited, la Repubblica slovacca, l’Ungheria, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, la Repubblica francese, la Repubblica Ceca e la Repubblica di Polonia. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento


(1)  GU C 337 del 12.10.2015