1.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 38/58


Ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015 — Slovenia/Commissione

(Causa T-118/15) (1)

((«Ricorso di annullamento - FEAOG - Sezione “Garanzia” - FEAGA e FEASR - Termine di ricorso - Dies a quo - Tardività - Irricevibilità»))

(2016/C 038/78)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/950/UE della Commissione, del 19 dicembre 2014, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), [Sezione Garanzia,] del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 369, pag. 71), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica di Slovenia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento presentate dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica francese e dall’Ungheria.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica italiana, la Repubblica francese e l’Ungheria sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle proprie domande di intervento.


(1)  GU C 146 del 4.5.2015.