13.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/39 |
Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2017 — BelTechExport/Consiglio
(Causa T-765/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei capitali - Sospensione delle misure - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto di essere ascoltato - Errore di valutazione»))
(2017/C 382/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: J. Jerņeva e E. Koškins, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e J.-P. Hix, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e L. Havas, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/1957 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, recante modifica della decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2015, L 284, pag. 149), e del regolamento (UE) 2015/1948 del Consiglio, del 29 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2015, L 284, pag. 62), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La BelTechExport ZAO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |