19.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/31 |
Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — MSD Animal Health Innovation e Intervet International / EMA
(Causa T-729/15) (1)
([«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti in possesso dell’EMA e trasmessi nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Bravecto - Decisione di concedere ad un terzo l’accesso ai documenti - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Assenza di presunzione generale di riservatezza»])
(2018/C 104/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: MSD Animal Health Innovation GmbH (Schwabenheim, Germania) e Intervet international BV (Boxmeer, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. Bogaert, avvocato, B. Kelly e H. Billson, solicitors, J. Stratford, QC, e C. Thomas, barrister, successivamente P. Bogaert, B. Kelly, J. Stratford e C. Thomas)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: T. Jabłoński, A. Spina, S. Marino, A. Rusanov e N. Rampal Olmedo, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione EMA/785809/2015 dell’EMA, del 25 novembre 2015, che concede a un terzo, in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a documenti contenenti le informazioni trasmesse nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario Bravecto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La MSD Animal Health Innovation GmbH e la Intervet international BV sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ivi comprese le spese relative al procedimento sommario. |