23.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 338/16


Sentenza del Tribunale del 7 luglio 2021 — HTTS/Consiglio

(Causa T-692/15 RENV) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2021/C 338/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Schlingmann, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, C. Hödlmayr, J. Roberti di Sarsina e M. Kellerbauer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subìto in conseguenza dell’inserimento del suo nominativo, da un lato, per effetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25), nell’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2007, L 103, pag. 1), e, dall’altro, per effetto del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1), nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea relative al presente procedimento e al procedimento nella causa T-692/15.

3)

Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese relative al procedimento C-123/18 P.

4)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese relative al presente procedimento, al procedimento nella causa T-692/15 e al procedimento C-123/18 P.


(1)  GU C 59 del 15.2.2016.