Causa T-616/15: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Transtec/Commissione («FES — Paesi ACP — Accordo di Cotonou — Programma di sostegno alle iniziative culturali nei paesi africani di lingua portoghese — Somme versate dalla Commissione all’organismo incaricato dell’esecuzione finanziaria del programma in Guinea-Bissau — Recupero a seguito di una revisione contabile — Compensazione di crediti — Proporzionalità — Arricchimento senza causa — Responsabilità extracontrattuale»)
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Transtec/Commissione
(Causa T-616/15) ( 1 )
«(«FES — Paesi ACP — Accordo di Cotonou — Programma di sostegno alle iniziative culturali nei paesi africani di lingua portoghese — Somme versate dalla Commissione all’organismo incaricato dell’esecuzione finanziaria del programma in Guinea-Bissau — Recupero a seguito di una revisione contabile — Compensazione di crediti — Proporzionalità — Arricchimento senza causa — Responsabilità extracontrattuale»)»
2018/C 294/56Lingua processuale: il franceseParti
Ricorrente: Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Aresu e S. Bartelt, successivamente A. Aresu, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni di compensazione contenute nelle lettere della Commissione del 27 agosto, 7, 16, 23 e 25 settembre 2015, dirette al recupero della somma di EUR 624388,73, corrispondente all’importo di una parte degli anticipi versati alla ricorrente nell’ambito di un programma di sostegno alle iniziative culturali in Guinea-Bissau, finanziato dal nono Fondo europeo di sviluppo (FES), maggiorato di interessi di mora, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere la restituzione delle somme asseritamente collegate a un arricchimento senza causa, nonché il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa del comportamento della Commissione.
Dispositivo
1) |
Le decisioni di compensazione contenute nelle lettere della Commissione europea del 27 agosto, 7, 16, 23 e 25 settembre 2015, dirette al recupero della somma di EUR 624388,73, corrispondente all’importo di una parte degli anticipi versati alla ricorrente nell’ambito di un programma di sostegno alle iniziative culturali in Guinea-Bissau, finanziato dal nono Fondo europeo di sviluppo (FES), maggiorato di interessi di mora, sono parzialmente annullate nei limiti in cui riguardano il recupero di un importo di EUR 312265,42, corrispondente all’importo delle spese non ammissibili indicate dalla constatazione finanziaria n. 2 della relazione di revisione contabile FES 2007/20859 relativa al programma a preventivo di funzionamento e di chiusura recante il riferimento FES/2010/249-005. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Commissione e la Transtec sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
( 1 ) GU C 27 del 25.1.2016.