4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/22


Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2018 — Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Forma di una stazione di servizio)

(Cause da T-339/15 a T-343/15) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchi dell’Unione europea tridimensionali - Forma di una stazione di servizio - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Atti che hanno interamente accolto le richieste della ricorrente - Decisione di rinvio della commissione di ricorso - Natura vincolante della motivazione di una decisione di rinvio - Ricevibilità - Obbligo di motivazione»])

(2018/C 190/40)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Polonia) (rappresentanti: M. Siciarek, J. Rasiewicz e M. Kaczmarska, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e E. Sliwinska, agenti)

Oggetto

Cinque ricorsi proposti avverso le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 aprile 2015 (procedimenti R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 e R 2250/2014-5), concernenti domande di registrazione di segni tridimensionali costituiti dalla forma di una stazione di servizio come marchi dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Le cause da T-339/15 a T-343/15 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili per i prodotti e i servizi non rientranti nella gamma abituale delle stazioni di servizio (il carburante per aeromobili, il coke di petrolio, gli xileni e la vendita all’ingrosso di carburante).

3)

Le decisioni della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 aprile 2015 (procedimenti R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 e R 2250/2014-5) sono annullate per i prodotti e i servizi diversi da quelli non rientranti nella gamma abituale delle stazioni di servizio (il carburante per aeromobili, il coke di petrolio, gli xileni e la vendita all’ingrosso di carburante) e che sono contemplati dai marchi richiesti.

4)

L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e i quattro quinti delle spese sostenute dalla Polski Koncern Naftowy Orlen SA, e quest’ultima sopporta un quinto delle proprie spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2015.