21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 313/22


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Ocean Capital Administration e a./Consiglio

(Causa T-332/15) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure - Inserimento del nome dei ricorrenti»)

(2020/C 313/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ocean Capital Administration GmbH (Amburgo, Germania) e le altre 31 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: P. Moser, QC, E. Metcalfe, barrister, e M. Taher, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/556 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 101), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/549 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2015, L 92, pag. 12), nella parte in cui tali atti riguardano le ricorrenti, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 277 TFUE e diretta a che venga dichiarata l’inapplicabilità della decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 46), e del regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ocean Capital Administration GmbH e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate alle spese.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.