3.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 213/27 |
Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Barqawi/Consiglio
(Causa T-303/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore manifesto di valutazione»))
(2017/C 213/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ahmad Barqawi (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e N. Rouam, successivamente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, e infine S. Kyriakopoulou, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, p. 10), in quanto il nome del ricorrente è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte riguardante il sig. Ahmad Barqawi. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Barqawi. |