3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/27


Sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2017 — Barqawi/Consiglio

(Causa T-303/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore manifesto di valutazione»))

(2017/C 213/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ahmad Barqawi (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente G. Étienne e N. Rouam, successivamente G. Étienne e S. Kyriakopoulou, e infine S. Kyriakopoulou, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 64, pag. 41), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 64, p. 10), in quanto il nome del ricorrente è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità cui si applicano le misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2015/383 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/375 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte riguardante il sig. Ahmad Barqawi.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Barqawi.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.