15.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 139/42


Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2019 — Hamas/Consiglio

(Causa T-289/15) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto di proprietà»)

(2019/C 139/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen e N. Rouam, successivamente B. Driessen e F. Naert, e infine B. Driessen, F. Naert e A. Sikora-Kalėda, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e R. Tricot, successivamente F. Castillo de la Torre, L. Baumgart e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC (GU 2015, L 82, pag. 107), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Hamas sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 245 del 27.7.2015.