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15.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/42 |
Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2019 — Hamas/Consiglio
(Causa T-289/15) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo - Congelamento dei capitali - Possibilità per un’autorità di uno Stato terzo di essere qualificata come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritto di proprietà»)
(2019/C 139/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avocat)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente B. Driessen e N. Rouam, successivamente B. Driessen e F. Naert, e infine B. Driessen, F. Naert e A. Sikora-Kalėda, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e R. Tricot, successivamente F. Castillo de la Torre, L. Baumgart e C. Zadra, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/483/PESC (GU 2015, L 82, pag. 107), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 (GU 2015, L 82, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Hamas sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |