8.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 5/28 |
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2017 –Klymenko/Consiglio
(Causa T-245/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione - Proporzionalità - Tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita nell’Unione - Eccezione di illegittimità»))
(2018/C 005/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, e R. Gherson, solicitor, successivamente B. Kennelly, J. Pobjoy, R. Gherson e T. Garner, solicitor, ed infine M. Phelippeau, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e J.-P. Hix, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1); in secondo luogo, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1); e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34) nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è condannato alle spese. |