12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 462/18 |
Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Jaber/Consiglio
(Causa T-154/15) (1)
([«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale - Nuovi atti che includono il nome del ricorrente negli elenchi - Ricorso di annullamento - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Contenuto del ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa»])
(2016/C 462/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Aiman Jaber (Laodicea, Siria) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Kyriakopoulou. agenti)
Oggetto
Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 20, pag. 85), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 20, pag. 2), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Aiman Jaber è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario. |