12.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/18


Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2016 — Jaber/Consiglio

(Causa T-154/15) (1)

([«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Annullamento degli atti anteriori con sentenza del Tribunale - Nuovi atti che includono il nome del ricorrente negli elenchi - Ricorso di annullamento - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Contenuto del ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Onere della prova - Diritto di proprietà - Libertà d’impresa»])

(2016/C 462/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aiman Jaber (Laodicea, Siria) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Kyriakopoulou. agenti)

Oggetto

Ricorso basato sull’articolo 263 TFUE e volto all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2015, L 20, pag. 85), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2015, L 20, pag. 2), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Aiman Jaber è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario.


(1)  GU C 190 dell’8.6.2015.