8.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 144/34 |
Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2017 — Estonia/Commissione
(Causa T-117/15) (1)
((«Ricorso di annullamento - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Misure da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri - Importo da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate - Domanda di modifica di una decisione definitiva della Commissione - Rigetto della domanda - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Assenza di fatti nuovi e rilevanti - Irricevibilità»))
(2017/C 144/44)
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Naaber-Kivisoo e P. Ondrůšek, agenti, successivamente P. Ondrůšek, assistito da M. Kärson, avvocato)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e D. Pelše, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della Commissione del 22 dicembre 2014, recante diniego di modificare la sua decisione 2006/776/CE, del 13 novembre 2006, relativa agli importi da addebitare per le eccedenze di zucchero non eliminate (GU 2006, L 314, pag. 35).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Repubblica di Estonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Repubblica di Lettonia sopporterà le proprie spese. |