26.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/15


Sentenza del Tribunale dell'11 maggio 2017 — Deza/ECHA

(Causa T-115/15) (1)

([«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Integrazione all’iscrizione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) in detto elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006»])

(2017/C 202/27)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, successivamente M. Heikkilä, W. Broere e C. Buchanan, agenti, assistiti da M. Procházka e M. Mašková, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e N. Lyshøj Malta, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e H. Stergiou, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, agenti), Regno di Norvegia (rappresentanti: K. Moen e K. Moe Winther, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento di una decisione del 12 dicembre 2014 del direttore esecutivo dell’ECHA, mediante la quale la voce esistente relativa alla sostanza DEHP nell’elenco delle sostanze candidate ai fini di un’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), è stata integrata nel senso che detta sostanza è identificata anche come sostanza che perturba il sistema endocrino e che può avere effetti gravi per l’ambiente, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deza, a.s. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 178 dell’1.6.2015.