30.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/7


Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2017 — Uganda Commercial Impex/Consiglio

(Cause T-107/15 e T-347/15) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo - Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco»))

(2017/C 369/08)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (rappresentanti: nella causa T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, e R. Blakeley, barrister, e, nella causa T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal e R. Blakeley)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella causa T-107/15, inizialmente B. Driessen ed E. Dumitriu-Segnana, successivamente B. Driessen e M. Veiga, agenti, e, nella causa T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana e M. Veiga)

Oggetto

Nella causa T-107/15, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione 2014/862/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2014, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1275/2014 del Consiglio, del 1o dicembre 2014, recante attuazione dell’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2014, L 346, pag. 3), e, ove necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2005, L 193, pag. 1), sia dichiarato inapplicabile alla ricorrente e, nella causa T-347/15, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2015, L 102, pag. 43), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/614 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che attua l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1183/2005 (GU 2015, L 102, pag. 10), e, ove necessario, a che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1183/2005 sia dichiarato inapplicabile alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Le cause T-107/15 e T-347/15 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

L’Uganda Commercial Impex Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 171 del 26.5.2015.