ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

10 novembre 2015

Małgorzata Kozak

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Difetto di rappresentanza da parte di un avvocato — Ricorso firmato dalla parte ricorrente nella sua qualità di avvocato — Vizio insanabile — Irricevibilità manifesta — Articolo 81 del regolamento di procedura»

Oggetto:

Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Kozak chiede, in sostanza, l’annullamento, da una parte, della decisione del 15 aprile 2015 con la quale l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) l’ha informata che ella non aveva superato la «prova del valutatore di talento» organizzata nell’ambito del concorso EPSO/AD/293/14, con la conseguenza della sua non ammissione a sostenere le prove presso il centro di valutazione nell’ambito di tale concorso, e, dall’altra, della decisione dell’11 giugno 2015 con la quale l’EPSO l’ha informata del fatto che, previo riesame, la commissione giudicatrice di tale concorso aveva confermato la sua prima decisione.

Decisione:

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La sig.ra Kozak sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Ricorsi dei funzionari — Previo reclamo amministrativo — Domanda di riesame — Requisiti di forma — Domanda presentata senza l’assistenza di un avvocato — Ammissibilità

    (Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

  2. Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato — Ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale — Irrilevanza — Irricevibilità

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo e quarto comma, e allegato I, art. 7; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 45, § 2, primo comma)

  3. Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Sottoscrizione autografa di un avvocato — Regola sostanziale da applicarsi rigorosamente — Insussistenza — Irricevibilità — Atto introduttivo proposto prima della scadenza del termine di ricorso — Obbligo per la cancelleria di segnalare l’irregolarità in questione — Insussistenza

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo e quarto comma, e allegato I, art. 7; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 45, § 2, primo comma)

  1.  La presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o di una domanda di riesame relativamente ad una decisione della commissione giudicatrice di un concorso non è subordinata ad alcun obbligo di rappresentanza, anche se gli interessati possono tuttavia liberamente ricorrere alla consulenza di un avvocato già nella fase del procedimento precontenzioso.

    (v. punto 4)

    Riferimento:

    Corte: sentenza 9 marzo 1978, Herpels/Commissione,54/77, EU:C:1978:45, punti 4648

  2.  Conformemente all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinnanzi al Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 7 dell’allegato I di tale Statuto, per poter poi proporre un ricorso a questo Tribunale, una «parte» ai sensi di tali disposizioni deve farsi rappresentare da un terzo, nella fattispecie un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

    A questo proposito, la circostanza che la parte ricorrente sia iscritta, in qualità di avvocato, all’ordine forense di uno Stato membro dell’Unione è irrilevante poiché, in mancanza di una deroga o di un’eccezione all’obbligo di rappresentanza nello Statuto della Corte di giustizia o nel regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la presentazione di un ricorso firmato dalla parte ricorrente stessa non può bastare ai fini dell’introduzione di un giudizio anche ove quest’ultima eserciti la professione di avvocato abilitato a patrocinare in uno degli Stati membri dell’Unione.

    (v. punti 5 e 8)

    Riferimento:

    Corte: ordinanza 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia,C‑174/96 P, EU:C:1996:473, punti 810, e sentenza 12 giugno 2014, Peftiev,C‑314/13, EU:C:2014:1645, punto 28, e giurisprudenza citata

    Tribunale di primo grado: ordinanza 13 gennaio 2005, Sulvida/Commissione,T‑184/04, EU:T:2005:7, punto 8

    Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 13 febbraio 2012, Ayres de Abreu/CESE,F‑123/11, EU:F:2012:17, punto 11

  3.  In applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, l’originale del ricorso deve recare la firma manoscritta dell’avvocato della parte ricorrente e non della parte ricorrente in persona. Tale obbligo di firma mira, in particolare, da una parte, a garantire che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta dalla persona abilitata che la parte ricorrente deve scegliere per adempiere all’obbligo di rappresentanza e, dall’altra, a impedire il rischio che tale atto sia, in realtà, un testo scritto da una persona diversa dall’autore abilitato a tal fine.

    La mancata sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato incaricato dalla parte ricorrente ai fini della sua rappresentanza costituisce, in quanto tale, una violazione dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, che non fa parte delle irregolarità formali sanabili, dopo la scadenza del termine di ricorso, conformemente all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento di procedura. Infatti, così come la violazione dell’obbligo di rappresentanza in quanto tale, l’obbligo della firma manoscritta del ricorso da parte dell’avvocato che rappresenta la parte ricorrente dev’essere considerato come una regola di forma sostanziale e deve formare oggetto di applicazione rigorosa, di modo che la sua inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso alla scadenza del termine di ricorso.

    Quando un ricorso è proposto entro la scadenza del termine di ricorso, non spetta al Tribunale della funzione pubblica, nel periodo compreso tra la data di proposizione del ricorso e quella della scadenza del termine di ricorso, attirare l’attenzione della parte ricorrente su tale punto al fine di ovviare alla sua mancanza di diligenza nel rispetto di obblighi come quelli previsti dall’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione poubblica. In ogni caso, nessuna decisione attinente alla ricevibilità o all’irricevibilità di un ricorso rientra nella competenza della cancelleria del detto Tribunale, di modo che quest’ultimo non può fornire indicazioni alle parti a tale proposito anticipando la pronuncia del Tribunale.

    (v. punti 6, 9 e 10)

    Riferimento:

    Corte: ordinanza 8 novembre 2007, Belgio/Commissione,C‑242/07 P, EU:C:2007:672, punto 23, e sentenza 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI,C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 42

    Tribunale di primo grado: ordinanza 17 gennaio 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione, T‑129/06, EU:T:2007:11, punto 29, e sentenza 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup,T‑223/06 P, EU:T:2007:153, punti 48, 5051

    Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 13 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione,F‑2/13, EU:F:2013:214, punto 33