ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

21 luglio 2016 ( *1 )

«Funzione pubblica — Previdenza sociale — Regime di assicurazione malattia — Recupero dell’ammontare degli anticipi erogati per spese mediche — Esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale — Eccezione d’irricevibilità — Mancato rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso — Atto lesivo — Foglio pensione — Requisito di un reclamo — Tardività — Articolo 83 del regolamento di procedura»

Nella causa F‑103/15,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis,

Mario Alberto de Pretis Cagnodo, deceduto il 19 maggio 2016, che lascia come sola erede Serena Trampuz, sua moglie, residente in Trieste (Italia), la quale riprende le conclusioni presentate dal loro autore, quest’ultima rappresentata da C. Falagiani, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da T.S. Bohr e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

composto da K. Bradley, presidente, J. Sant’Anna e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con atto introduttivo prevenuto presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2015, il sig. Alberto de Pretis Cagnodo, deceduto il 19 maggio 2016, che ha lasciato come sola erede la sig.ra Serena Trampuz, sua moglie, che riprende le conclusioni da lui presentate, chiede in sostanza al Tribunale di«accertare e dichiarare che la Commissione europea, in violazione di quanto statuito con la sentenza [del Tribunale del 16 maggio 2013, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione (F‑104/10, EU:F:2013:64)], ha illegittimamente prelevato dalla [sua] pensione (...) la somma di 14207,60 euro».

Fatti

2

Il sig. de Pretis Cagnodo, ex funzionario della Commissione e beneficiario di una pensione di anzianità era, come tale, affiliato al regime comune di assicurazione malattia (in prosieguo: l’«RCAM»). Sua moglie, la sig.ra Trampuz, era altresì coperta a titolo primario dall’RCAM in qualità di coniuge dell’affiliato e assicurata tramite quest’ultimo.

3

A seguito del ricovero ospedaliero della sig.ra Trampuz presso una clinica di Bari (Italia), dal 13 febbraio 2009 al 25 marzo 2009, ossia per un periodo totale di 40 giorni, la Commissione ha preso in carico la metà delle spese di degenza e ha contestato al sig. de Pretis Cagnodo la somma di EUR 28800 a titolo di dette spese, che considerava eccessive. Il sig. de Pretis Cagnodo e la sig. ra Trampuz, con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2010, hanno proposto quindi un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’ufficio liquidatore dell’RCAM (in prosieguo: l’«ufficio liquidatore»), quale risultante dalla distinta di pagamento n. 10, del 1o ottobre 2009, con cui è rifiutato il rimborso al 100% delle spese di ricovero della sig.ra Trampuz per il periodo summenzionato, ed è lasciata a carico del sig. de Pretis Cagnodo la somma di EUR 28 800 a titolo delle spese di degenza durante il ricovero ospedaliero considerate eccessive.

4

Con la sentenza del 16 maggio 2013, de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione (F‑104/10, EU:F:2013:64; in prosieguo: la «sentenza iniziale»), il Tribunale ha annullato la decisione dell’ufficio liquidatore citata al punto precedente della presente ordinanza nella parte in cui ha posto a carico del sig. de Pretis Cagnodo la somma di EUR 28800 a titolo delle spese di degenza della sig.ra Trampuz durante il ricovero ospedaliero considerate eccessive, ha respinto il ricorso per il resto e ha condannato la Commissione a sopportare le spese sostenute dal sig. de Pretis Cagnodo e dalla sig.ra Trampuz.

5

Con lettera del 26 giugno 2013, l’ufficio liquidatore ha «inform[ato] [il sig. de Pretis Cagnodo] che [esso aveva] dato seguito alla sentenza [iniziale]», come indicato nell’oggetto di detta lettera, e l’ha «preg[ato] di trovare in allegato il nuovo conteggio, con la correzione effettuata». A questa lettera era quindi acclusa la distinta di pagamento n. 12 del 21 giugno 2013 da cui risultava, da un lato, la presa in carico da parte della Commissione, in esecuzione della sentenza iniziale, della somma di EUR 25560 e, dall’altra, un saldo a carico del sig. de Pretis Cagnodo a titolo di altri anticipi anteriori, che ammontava, previa detrazione della somma di EUR 25560, a EUR 14207,60.

6

Il 24 gennaio 2014, il capo dell’ufficio liquidatore ha inviato un lettera all’attenzione del sig. de Pretis Cagnodo con cui gli ingiungeva, a titolo degli anticipi accordatigli dal 2009, di «effettuare il versamento [di] 14207,60 euro entro 30 giorni lavorativi sul conto bancario successivamente indicato menzionando imperativamente la comunicazione di seguito indicata: (…)», e avvisandolo che, in caso di mancato pagamento nel termine impartito, detta somma sarebbe stata automaticamente prelevata sulla sua pensione, eventualmente in base a un piano di scaglionamento che quest’ultimo avrebbe dovuto chiedere presso l’ufficio liquidatore (in prosieguo: la «nota del 24 gennaio 2014»). La distinta di pagamento n. 12 era allegata a detta nota.

7

Il 26 febbraio 2014, il sig. de Pretis Cagnodo ha trasmesso all’ufficio liquidatore una nota in cui chiedeva di «specificare a quali prestazioni si riferi[sse] la [sua] richiesta di pagamento» della somma di EUR 14207,60.

8

L’ufficio liquidatore ha risposto a tale domanda con lettera del 17 marzo 2014, indicando che, in esecuzione della sentenza iniziale, si era proceduto, in data 21 giugno 2013, ad una correzione sulla distinta di pagamento n. 11 del 16 aprile 2009 e che la somma dovuta di EUR 14207,60 risultava dall’ulteriore rimborso ottenuto dal sig. de Pretis Cagnodo in esecuzione della sentenza indicata.

9

In assenza di pagamento della somma richiesta dall’ufficio liquidatore, la Commissione ha proceduto a trattenere, a titolo di «Recupero spese mediche», l’importo di EUR 1420,76 su ciascuno dei fogli pensione del sig. de Pretis Cagnodo per i mesi da luglio 2014 ad aprile 2015. L’intera somma di EUR 14207,60 è stata quindi recuperata in esito all’ultimo prelievo avvenuto il mese di aprile 2015.

10

Il 7 aprile 2015, il sig. de Pretis Cagnodo ha inviato una nota all’ufficio liquidatore, indicando che «non ri[usciva] a comprendere di quali spese mediche si tratt[asse]» e che «[aveva] il sospetto (…) che tale trattenuta si riferi[sse] [al seguito dato alla sentenza iniziale]». Inoltre egli ha precisato che «se tale sospetto fosse [stato] fondato [egli] sarebbe [stato] costretto a promuovere altro giudizio avanti il Tribunale (…) per ottenere la restituzione delle somme arbitrariamente dedottegli dalla pensione».

11

Con lettera del 29 maggio 2015, la Commissione ha risposto che il recupero effettuato corrispondeva al recupero delle spese mediche rimaste a carico di quest’ultimo a seguito della sentenza iniziale.

12

In risposta a questa lettera, il sig. de Pretis Cagnodo, con lettera dell’8 giugno 2015, ha rilevato che il Tribunale, nella sentenza iniziale, aveva annullato la decisione dell’ufficio liquidatore relativa al rimborso delle spese di degenza della sig.ra Trampuz e che, in ogni caso, le spese che per ipotesi fossero da porre a suo carico, ammonterebbero non a EUR 14207,60, come calcolato e indebitamente trattenuto dalla Commissione, ma a EUR 8640. Egli ha altresì chiesto che gli fosse «restitu[ita] con urgenza (...) la somma indebitamente trattenutagli, con avvertimento che, in difetto, [egli] [avrebbe] proced[uto] giudizialmente».

Conclusioni delle parti e procedimento

13

Con il suo ricorso, la parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare e dichiarare che la Commissione, in violazione della sentenza iniziale, ha illegittimamente prelevato dalla pensione del sig. de Pretis Cagnodo la somma di EUR 14207,60;

condannare la Commissione a versargli, a titolo di restituzione di quanto indebitamente prelevato, la somma di EUR 12407,60 oltre interessi di mora;

condannare la Commissione alle spese.

14

Inoltre, la parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia;

disporre «l’acquisizione d’ufficio, come fonte di prova, del fascicolo relativo al procedimento [nella causa] F‑104/10 e della (...) sentenza [iniziale]»;

concedergli un termine «per replicare con apposita memoria alle eventuali controdeduzioni della Commissione qui convenuta, ove costituitasi in giudizio».

15

Con atto separato registrato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2015, la Commissione solleva un’eccezione d’irricevibilità e chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

condannare la parte ricorrente alle spese.

16

Il 22 ottobre 2015, la parte ricorrente ha risposto all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione reiterando le conclusioni del suo ricorso.

17

Con lettera del 19 maggio 2016, l’avvocato del sig. de Pretis Cagnodo ha informato il Tribunale del decesso di quest’ultimo avvenuto lo stesso giorno. Con lettera del 6 giugno 2016 di detto avvocato, il Tribunale è stato informato del fatto che la moglie e avente diritto del sig. de Pretis Cagnodo, la sig.ra Trampuz, intendeva succedergli nel procedimento.

In diritto

Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

18

Ai sensi dell’articolo 83, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, sull’incompetenza o su un incidente senza avviare la discussione nel merito essa deve proporre la sua domanda con atto separato. Depositato l’atto introduttivo della domanda, il presidente del collegio giudicante fissa alla controparte un termine per presentare per iscritto le sue conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in diritto. Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

19

Nel caso di specie il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dai documenti prodotti dalle parti e dai loro scritti, considera che non sia necessario avviare la fase orale e decide di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

20

La Commissione solleva un’eccezione di irricevibilità basata sul fatto che il ricorso non sarebbe stato preceduto da un reclamo proposto nel termine di tre mesi previsto all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

21

In particolare, secondo la Commissione, l’atto lesivo per la parte ricorrente, ossia la distinta di pagamento n. 12 del 21 giugno 2013, comunicata al sig. de Pretis Cagnodo, in un primo tempo, con lettera del 26 giugno 2013 e, in un secondo tempo, con la nota del 24 gennaio 2014, avrebbe dovuto essere contestato nel termine summenzionato di tre mesi a partire dal ricevimento di detta distinta. Infatti, tale istituzione precisa che la distinta di cui trattasi attira l’attenzione del suo destinatario sulle modalità da seguire e sui termini impartiti per la presentazione di un reclamo ai sensi della disposizione dello Statuto sopra citata.

22

Inoltre la Commissione sostiene che, dal momento che la parte ricorrente contesta lo scaglionamento su dieci mensilità del pagamento della somma di EUR 14207,60, realizzato con trattenute sulla pensione del sig. de Pretis Cagnodo, essa avrebbe dovuto proporre un reclamo contro il primo bollettino di pensione, ossia quello del mese di luglio 2014, entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui ne era venuta a conoscenza, cosa che la parte ricorrente ha omesso di fare.

23

La parte ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione di irricevibilità. Essa rileva, in primo luogo, che la nota che il sig. de Pretis Cagnodo ha inviato all’ufficio liquidatore il 26 febbraio 2014 dev’essere considerata come integrante un reclamo diretto contro la nota della Commissione del 24 gennaio 2014 con cui si esige il pagamento della somma di EUR 14207,60. In secondo luogo, essa sostiene, da un lato, che le note che il sig. de Pretis Cagnodo ha inviato alla Commissione il 7 aprile e l’8 giugno 2015 costituiscono altresì reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e, dall’altro, che esse sono state presentate nel termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento del foglio pensione di quest’ultimo del mese di aprile 2015. In terzo luogo, la parte ricorrente sottolinea che, anche supponendo che le tre note summenzionate non siano considerate reclami formali, l’ «inerzia e la mancanza di chiarezza» di cui la Commissione avrebbe costantemente dato prova avrebbero reso impossibile la redazione di qualsiasi reclamo.

Giudizio del Tribunale

24

Nell’ambito della presente causa, il Tribunale è adito con un ricorso diretto, in sostanza, a far constatare che la Commissione non ha correttamente eseguito la sentenza iniziale. Si deve, al riguardo, ricordare che, ai sensi dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza del Tribunale comporta. Secondo una giurisprudenza costante, tale articolo prevede in tal modo una ripartizione delle competenze tra l’autorità giudiziaria e l’autorità amministrativa, secondo cui quest’ultima determina quali sono le misure richieste per eseguire una sentenza di annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 13 novembre 1963, Erba e Reynier/Commissione, 98/63 R e 99/63 R, EU:C:1963:46; sentenze dell’8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento, T‑84/91, EU:T:1992:103, punto 73, e del 17 aprile 2007, C e F/Commissione, F‑44/06 e F‑94/06, EU:F:2007:66, punto 33).

25

Esercitando tale potere discrezionale, l’autorità amministrativa deve rispettare sia le disposizioni del diritto dell’Unione sia il dispositivo e la motivazione della sentenza che è tenuta a eseguire. Infatti, l’autorità assoluta che è propria di una sentenza di annullamento di una giurisdizione dell’Unione inerisce sia al dispositivo della sentenza sia ai motivi che ne costituiscono il sostegno necessario (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 27, e del 17 aprile 2007, C e F/Commissione, F‑44/06 e F‑94/06, EU:F:2007:66, punti 3435).

26

Nel caso di specie occorre rilevare che la Commissione, dal 21 giugno 2013, ha compiuto un conteggio delle somme dovute al sig. de Pretis Cagnodo a titolo dell’esecuzione della sentenza iniziale che, come menzionato al punto 5 della presente ordinanza, è stato comunicato a quest’ultimo il 26 giugno 2013, vale a dire un mese dopo la pronuncia di detta sentenza.

27

Occorre pertanto esaminare se le misure adottate dalla Commissione ai fini dell’esecuzione della sentenza iniziale siano state oggetto di una contestazione rispondente ai requisiti degli articoli 90 e 91 dello Statuto, che, secondo una giurisprudenza costante, subordinano la ricevibilità di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale al regolare svolgimento del procedimento precontenzioso previsto da tali articoli (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 4 giugno 1987, P./CES, 16/86, EU:C:1987:256, punto 6; dell’11 maggio 1992, Whitehead/Commissione, T‑34/91, EU:T:1992:64, punto 18, e del 26 ottobre 2010, AB/Commissione, F‑3/10, EU:F:2010:128, punto 24).

28

Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, qualsiasi persona cui si applica detto Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, che deve essere presentato entro un termine di tre mesi.

29

Per determinare se un reclamo sia stato proposto entro il termine statutario, si deve anzitutto identificare l’atto che arreca pregiudizio alla ricorrente.

30

Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, solo le misure che producono effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi della parte ricorrente, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica, e che stabiliscono definitivamente la posizione dell’istituzione, costituiscono atti impugnabili con ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1989, Bossi/Commissione, 346/87, EU:C:1989:59, punto 23; del 18 settembre 2008, Angé Serrano e a./Parlamento, T‑47/05, EU:T:2008:384, punto 61; del 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, punto 46, e dell’11 aprile 2016, Zink/Commissione,F‑77/15, EU:F:2016:74, punto 33).

31

Nella fattispecie, il ricorso non identifica l’atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, mentre, secondo la Commissione, tale atto sarebbe costituito dalla lettera del 26 giugno 2013, cui è allegata la distinta di pagamento n. 12 del 21 giugno 2013. Orbene, dal fascicolo risulta che il sig. de Pretis Cagnodo non ha proposto nessun reclamo contro la lettera del 26 giugno 2013 nel termine statutario. Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se detta lettera, che informa quest’ultimo della circostanza che l’ufficio liquidatore aveva dato esecuzione alla sentenza iniziale, accompagnata dalla distinta di pagamento sopra indicata, contenente soltanto un’indicazione delle somme dichiarate dal sig. de Pretis Cagnodo a titolo di spese mediche e delle somme rimborsabili e a carico di quest’ultimo, costituisca un atto lesivo, è sufficiente constatare che, in ogni caso, la nota del 24 gennaio 2014 costituisce un atto siffatto, contro il quale il sig. de Pretis Cagnodo avrebbe dovuto proporre un reclamo nel termine previsto.

32

Infatti, con tale nota, la Commissione ha intimato al sig. de Pretis Cagnodo di provvedere al pagamento a suo favore della somma di EUR 14207,60 entro un termine di 30 giorni lavorativi, precisando le modalità del pagamento e il fatto che tale somma sarebbe stata automaticamente prelevata sulla sua pensione in caso di mancato versamento nel temine impartito e indicando la possibilità per quest’ultimo di chiedere uno scaglionamento del versamento all’ufficio liquidatore.

33

La nota del 24 gennaio 2014, che è stata individualmente notificata al sig. de Pretis Cagnodo, circostanza peraltro non contestata tra le parti, produce quindi effetti giuridici obbligatori tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi della parte ricorrente, modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica, e fissa definitivamente la posizione della Commissione, per quanto riguarda il seguito che essa intendeva dare all’esecuzione della sentenza iniziale.

34

Pertanto, si deve in seguito determinare se il sig. de Pretis Cagnodo abbia contestato tale presa di posizione proponendo un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la nota del 24 gennaio 2014 entro il termine di tre mesi previsto in tale articolo.

35

Al riguardo si deve ricordare che costituisce un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto una lettera con la quale un funzionario, senza chiedere espressamente la revoca della decisione controversa, intende chiaramente ottenere soddisfazione in merito alle proprie censure in via amichevole, oppure una lettera che manifesta chiaramente la volontà del ricorrente di contestare la decisione lesiva nei suoi confronti. Al riguardo, il contenuto dell’atto prevale sulla forma (sentenza del 13 marzo 2013, Mendes/Commissione, F‑125/11, EU:F:2013:35, punti 3334 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, un reclamo amministrativo presentato da un funzionario non deve presentare una forma particolare. È sufficiente che con esso sia manifestata in modo chiaro e preciso la volontà del suo autore di impugnare una decisione adottata nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 1988, Rousseau/Corte dei conti, 167/86, EU:C:1988:266, punto 8; del 17 luglio 1988, Aldinger e Virgili/Parlamento, 23/87 e 24/87, EU:C:1988:406, punto 13, e del 16 febbraio 2005, Reggimenti/Parlamento,T‑354/03, EU:T:2005:54, punto 44).

36

Nel caso di specie, la parte ricorrente rileva che la nota che il sig. de Pretis Cagnodo ha inviato all’ufficio liquidatore il 26 febbraio 2014 costituisce un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Si deve tuttavia rilevare che tale nota è soltanto una semplice domanda di chiarimenti. Infatti, dal testo della stessa risulta che il sig. de Pretis Cagnodo chiedeva all’ufficio liquidatore soltanto di «specificare a quali prestazioni si riferi[sse] [la sua] richiesta di pagamento» della somma di EUR 14207,60. Ne consegue che detta nota non può essere qualificata come reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

37

In tali circostanze si deve constatare che nessun reclamo è stato proposto avverso la nota del 24 gennaio 2014 nel termine di tre mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

38

Infatti, anche supponendo che la nota del 7 aprile 2015, in cui il sig. de Pretis Cagnodo indica in particolare che, qualora la trattenuta di EUR 1420,76 effettuata mensilmente sulla sua pensione si fosse riferita all’esecuzione della sentenza iniziale egli sarebbe stato «costretto a promuovere [un] altro giudizio», potesse essere interpretata nel senso che costituiva un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è sufficiente osservare che il sig. de Pretis Cagnodo si è in tal modo opposto alle misure decise dalla Commissione ai fini dell’esecuzione della sentenza iniziale soltanto trascorso più di un anno dalla notifica a quest’ultimo della nota del 24 gennaio 2014. Pertanto, un reclamo simile dev’essere considerato come manifestamente tardivo.

39

La parte ricorrente sembra comunque suggerire che, nel caso di specie, il foglio pensione del sig. de Pretis Cagnodo del mese di aprile 2015 debba essere considerato come un atto che gli arreca pregiudizio. Al riguardo, si deve rilevare che i fogli paga possono certamente costituire atti lesivi ed essere quindi oggetto, come tali, di reclami ed eventualmente di ricorsi (sentenze del 19 gennaio 1984, Andersen e a./Parlamento, 262/80, EU:C:1984:18, punto 4; del 27 ottobre 1994, Benzler/Commissione, T‑536/93, EU:T:1994:264, punto 15, e ordinanza del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 49).

40

Tale ipotesi ricorre quando una decisione con un oggetto puramente pecuniario può, per sua natura, essere riflessa in un siffatto foglio paga. In tal caso, la comunicazione del foglio paga mensile ha l’effetto di far decorrere i termini di reclamo e di ricorso stabiliti rispettivamente all’articolo 90, paragrafo 2, e all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto avverso una decisione amministrativa quando detto foglio paga evidenzi chiaramente e per la prima volta, l’esistenza e la portata di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 9 gennaio 2007, Van Neyghem/Comitato delle regioni, T‑288/04, EU:T:2007:1, punti 3940; del 26 giugno 2013, Buschak/Commissione, F‑56/12, EU:F:2013:96, punto 19; ordinanze del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 50; del 23 aprile 2015, Bensai/Commissione, F‑131/14, EU:F:2015:34, punto 35, e sentenza dell’11 aprile 2016, Zink/Commissione, F‑77/15, EU:F:2016:74, punto 34).

41

Si deve tuttavia constatare che, nel caso di specie, i fogli pensione di cui trattasi non evidenziano, per la prima volta, l’esistenza e la portata della decisione di trattenere dalla pensione del sig. de Pretis Cagnodo gli importi corrispondenti, nel loro ammontare complessivo, alla somma di EUR 14207,60. Infatti, com’è stato rilevato ai punti 32 e 33 della presente ordinanza, la nota del 24 gennaio 2014, notificata individualmente al sig. de Pretis Cagnodo, già gli ingiungeva di procedere al pagamento di detta somma entro un termine determinato e secondo le modalità prescritte. Pertanto, detti fogli pensione, che costituiscono soltanto misure di liquidazione della nota del 24 gennaio 2014, non possono essere considerati atti lesivi per la parte ricorrente aventi l’effetto di far decorrere il termine di reclamo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

42

In ogni caso, anche supponendo che detti fogli pensione costituiscano atti lesivi per la parte ricorrente con l’effetto di far decorrere il termine di reclamo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, solo la ricezione, da parte del funzionario, del primo foglio pensione che esprime la soppressione o la riduzione di un pagamento fa decorrere il termine di reclamo (sentenza del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, EU:F:2008:45, punto 76).

43

Infatti, quando lo stesso diritto pecuniario continua ad essere leso nella forma della soppressione o riduzione di un pagamento, l’una o l’altra figurante in tutti i fogli pensione successivi al primo foglio pensione in cui tale soppressione o riduzione è comparsa, ammettere che l’illegittimità dell’una o dell’altra misura possa essere eccepita in ogni momento, anche dopo diversi mesi, se non anni, senza che il funzionario di cui trattasi abbia nel frattempo contestato l’applicazione nei suoi confronti di una misura siffatta, nuocerebbe gravemente al principio di certezza del diritto e alla stabilità che devono caratterizzare i rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, EU:F:2008:45, punto 76).

44

Inoltre, l’omessa impugnazione da parte del sig. de Pretis Cagnodo della prima manifestazione della decisione dell’ufficio liquidatore lesiva del diritto pecuniario controverso e la scelta del sig. de Pretis Cagnodo di dirigere il suo reclamo contro i suoi fogli pensione, invece che contro la decisione che questi ultimi riflettono, in particolare la decisione lesiva per la prima volta del diritto pecuniario controverso, integrerebbe in realtà un tentativo di eludere le norme in materia di termini (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione, F‑103/05, EU:F:2008:45, punto 89).

45

Orbene, nella specie, se la nota del 7 aprile 2015 dovesse essere interpretata nel senso che costituisce un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, si deve constatare che quest’ultima è intervenuta soltanto dopo nove mesi dalla comunicazione del primo foglio pensione del sig. de Pretis Cagnodo, vale a dire quello del mese di luglio 2014, che dava esecuzione alla nota del 24 gennaio 2014. Di conseguenza, un tale reclamo risulta manifestamente fuori termine.

46

Con riferimento, infine, all’argomento della parte ricorrente secondo cui l’«inerzia e la mancanza di chiarezza» di cui la Commissione avrebbe dato prova avrebbero reso impossibile la redazione di un reclamo, basti osservare che il sig. de Pretis Cagnodo non ha intrapreso, per più di un anno, nessuna azione dopo aver ricevuto la risposta dell’ufficio liquidatore del 17 marzo 2014 alla sua domanda di chiarimenti del 26 febbraio 2014. In tali circostanze, la parte ricorrente non può far valere un argomento simile, dato che un tale periodo di tempo ha indubbiamente potuto dare alla Commissione l’impressione che egli non contestasse, a seguito di tale risposta, la somma di EUR 14207,60 di cui gli era stato chiesto il pagamento.

47

Da tutte le considerazioni che precedono, risulta che il ricorso non è stato preceduto da un regolare procedimento precontenzioso e deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile, senza che occorra adottare la misura di organizzazione del procedimento sollecitata dalla parte ricorrente, né accogliere la sua richiesta di un secondo scambio di memorie.

Sulle spese

48

Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

49

Dalla motivazione della presente ordinanza risulta la soccombenza della parte ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni, la Commissione ha espressamente chiesto la condanna della parte ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

La sig.ra Serena Trampuz sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

 

Lussemburgo, 21 luglio 2016

 

Il cancelliere

W. Hakenberg

Il presidente

K. Bradley


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.