ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
12 novembre 2015
FL e altri
contro
Accademia europea di polizia (CEPOL)
«Composizione amichevole — Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Accordo delle parti su iniziativa del Tribunale — Cancellazione dal ruolo»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale FL e altri due ricorrenti, FM e FO, chiedono: l’annullamento della decisione dell’Accademia europea di polizia (CEPOL) del 23 maggio 2014 che prevede il trasferimento di tale agenzia a Budapest (Ungheria) e che informa il suo personale che ogni rifiuto di prendere servizio nella nuova sede «sarà considerato come atto di dimissioni con effetto al 30 settembre 2014»; l’annullamento delle varie decisioni della CEPOL del 28 novembre 2014 con cui sono stati respinti i reclami presentati singolarmente dai ricorrenti iniziali tra l’8 e il 21 agosto 2014; l’annullamento di due decisioni del 22 dicembre 2014 con le quali la CEPOL avrebbe accettato le rispettive dimissioni di FM e FO; il risarcimento di danni morali e materiali.
Decisione:
La causa F‑41/15 DISS I è cancellata dal ruolo del Tribunale. La CEPOL, secondo i termini dell’accordo concluso, sopporterà le proprie spese relative ai casi di FL, di FM e di FO, nonché quelle sostenute da FL, FM e FO.
Massime
Ricorsi dei funzionari — Composizione amichevole della lite dinanzi al Tribunale della funzione pubblica — Cancellazione dal ruolo
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, § 1)
(v. punti 4 e 5)