14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/40


Ricorso proposto il 6 luglio 2015 — ZZ e a./BEI

(Causa F-99/15)

(2015/C 414/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea degli investimenti (BEI)

Oggetto e descrizione della controversia

Domanda di annullamento delle schede salariali dell'aprile 2015 e delle schede relative ai premi di incentivazione dell’aprile 2015 che, secondo le parti ricorrenti, attuano decisioni che non rispettano i loro diritti concernenti la progressione salariale, nonché domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente subìti.

Conclusioni delle parti ricorrenti

L’annullamento delle decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio d'amministrazione della convenuta del 16 dicembre 2014, che fissa una progressione salariale limitata al 2,7 %, nonché la decisione del comitato direttivo della convenuta del 4 febbraio 2015, che comporta una perdita salariale, decisioni contenute nelle schede salariali dell'aprile 2015, e, inoltre, l’annullamento, nella stessa misura, di tutte le decisioni contenute nelle successive schede salariali;

L’annullamento delle schede relative al compenso delle prestazioni del 2015;

Pertanto, la condanna della convenuta:

al pagamento della differenza di retribuzione derivante dalle decisioni summenzionate del consiglio d'amministrazione della convenuta del 16 dicembre 2014 e del comitato direttivo della convenuta del 4 febbraio 2015 con riferimento all'applicazione dello schema di merito minimo; tale differenza di retribuzione deve essere aumentata degli interessi moratori decorrenti dal 12 aprile 2015 e, successivamente, dal 12 di ogni mese, fino alla completa estinzione, applicando tali interessi al tasso della BCE aumentato di 3 punti;

al pagamento della differenza di retribuzione derivante dall'applicazione del tasso del 16,3 % su un budget salariale definito in conformità agli impegni della convenuta;

al risarcimento del danno subìto a causa della perdita del potere d'acquisto, con valutazione del danno ex aequo et bono e, a titolo provvisionale, al 1,5 % della retribuzione mensile;

al pagamento a ciascun ricorrente di EUR 1  000 a titolo di risarcimento del danno morale;

la condanna della convenuta all'integralità delle spese.