16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/47


Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-7/15)

(2015/C 089/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: L. Levi, A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni che fissano i diritti dei ricorrenti per il rimborso delle spese di viaggio annuali a norma dell’articolo 8 dell’allegato VII, dello Statuto dei funzionari, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari e il RAA nonché le decisioni che saranno adottate ogni anno, a partire dal 2015, e domanda di condannare la Commissione al rimborso delle spese di viaggio annuali reali verso il loro luogo di origine, calcolate in base alla citata disposizione, quale applicata prima dell’entrata in vigore della modifica dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni dei ricorrenti

annullare la decisione che fissa i diritti dei ricorrenti in materia di viaggi annuali a norma dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’UE quale in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014, ove tale decisione è stata comunicata per la prima volta nella loro busta paga del mese di giugno 2014, notificata in data 12 giugno 2014;

annullare ogni altra decisione che sarà adottata ogni anno, a partire dal 2015, ai sensi della stessa disposizione;

ove necessario, annullare la decisione del 15 ottobre 2014 recante rigetto del loro reclamo;

condannare la convenuta al rimborso delle spese di viaggio annuali dei ricorrenti verso il loro luogo di origine, che copra le loro spese reali e in base alla disposizione sopra citata, quale applicata prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto del 2014, ove la suddetta somma deve essere aumentata degli interessi moratori a decorrere dal 12 giugno 2014, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento e applicabile al periodo interessato, maggiorato di tre punti, fino al giorno del pagamento della somma così dovuta;

condannare la convenuta all’integralità delle spese.