30.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 107/40


Ricorso proposto il 21 gennaio 2015 — ZZ/AESA

(Causa F-6/15)

(2015/C 107/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Asenov, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di risolvere il contratto a tempo determinato del ricorrente prima della data di scadenza prevista nel contratto e domanda di risarcimento dei danni e interessi in relazione ai danni materiali e morali derivanti dall’anticipata risoluzione del suo contratto.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione impugnata n. 2014/039/E, del 16 aprile 2014, di risolvere anticipatamente il contratto del ricorrente, confermata dalla decisione n. SR 14-005 dell’AESA, del 27 ottobre 2014.

Concedere il risarcimento dei danni morali sofferti dal ricorrente nella forma di umiliazioni, insulti, offese alla reputazione e peggioramento delle condizioni di salute, a causa della decisione. La valutazione del ricorrente di tali danni morali equivale a EUR 100 000.

Concedere il risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal ricorrente a causa dell’anticipata risoluzione del suo contratto. Essi corrispondono alla differenza tra la retribuzione piena del ricorrente e il risarcimento danni ai sensi dell’articolo 47, lettera b), ii), RAA per il periodo tra l’anticipata risoluzione del contratto del ricorrente e il giorno del suo ripristino o la data in cui tale contratto scade, ossia il 1o novembre 2015. La valutazione della differenza equivale a circa EUR 75 000, tuttavia l’ufficio contabilità dell’AESA può calcolarli in modo più preciso.

Ripristinare la normale esecuzione del contratto del ricorrente e il rapporto di lavoro del ricorrente con l’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Quanto alle prove:

citare un testimone ai fini della fase orale del procedimento affinché deponga sulla reputazione del ricorrente all’interno della comunità dell’aviazione civile prima dell’illegittima interruzione;

citare un testimone ai fini della fase orale del procedimento affinché deponga sullo stato di salute fisica e mentale del ricorrente durante e dopo l’illegittima interruzione e risoluzione del suo contratto;

disporre che l’AESA fornisca l’elenco dei suoi posti sensibili.

Quanto alle spese, condannare la convenuta alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dal ricorrente, inclusi gli onorari dell’avvocato che rappresenta il ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, le spese dei testimoni e le altre spese sostenute in relazione al procedimento.