SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

19 luglio 2016

HG

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Funzionari con sede di servizio in un paese terzo — Alloggio messo a disposizione dall’amministrazione — Obbligo di risiedervi — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello Statuto — Sospensione dall’avanzamento di scatto — Risarcimento del danno — Articolo 22 dello Statuto»

Oggetto:

Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale HG chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e con cui egli è stato condannato a risarcire il danno subito dalla Commissione nella misura di EUR 108596,35.

Decisione:

Il ricorso è respinto. HG sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.

Massime

  1. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Valutazione della realtà dei fatti che formano oggetto di un procedimento disciplinare – Parere della commissione di disciplina – Portata – Limiti

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 18 e 22)

  2. Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Inadempimento di un obbligo – Inadempimento dello stesso obbligo da parte di un altro funzionario – Irrilevanza

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 22)

  3. Funzionari – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Portata – Accertamento di una mancanza – Criteri di valutazione

    (Statuto dei funzionari, art. 11)

  1.  Ai sensi dell’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto, la commissione di disciplina emette a maggioranza un parere motivato quanto alla realtà dei fatti addebitati e, se del caso, quanto alla sanzione che i fatti addebitati dovrebbero a suo parere comportare. Detto parere motivato non è vincolante per l’autorità che ha il potere di nomina quanto alla realtà dei fatti addebitati.

    Un funzionario non può pertanto validamente censurare la commissione di disciplina per non essersi essa soffermata sulle questioni procedurali da lui sollevate durante l’intero corso del procedimento disciplinare, dato che tali questioni non debbono necessariamente essere trattate nel parere motivato adottato in applicazione dell’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto.

    Inoltre, poiché l’autorità che ha il potere di nomina non è vincolata dal parere della commissione di disciplina per quanto riguarda la realtà dei fatti contestati, le censure relative all’esame dei fatti operato dalla commissione di disciplina devono essere respinte in quanto inconferenti, dovendo tali censure essere eventualmente dedotte contro la decisione finale adottata da detta autorità in applicazione dell’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto.

    (v. punti 78‑80)

    Riferimento:

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 3 giugno 2015, Bedin/Commissione,F‑128/14, EU:F:2015:51, punti 2325

  2.  Nell’ambito di un procedimento disciplinare, il funzionario interessato non può prendere a pretesto l’accettazione da parte dell’autorità che ha il potere di nomina di un comportamento irregolare di un altro funzionario per commettere a sua volta la stessa irregolarità.

    (v. punto 122)

  3.  L’obbligo di lealtà impone al funzionario non soltanto di astenersi da condotte che menomino la dignità delle sue funzioni e il rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche di dar prova, tanto più se ha un grado elevato, di un comportamento al di sopra di ogni sospetto, affinché siano sempre preservati i rapporti di fiducia tra l’istituzione e lui stesso. Inoltre, questo stesso obbligo di lealtà implica che i funzionari facilitino il compito dell’amministrazione per quanto riguarda la determinazione della portata dei loro diritti fornendo informazioni chiare e inequivocabili.

    Infine, poiché l’obbligo di lealtà si impone in maniera generale e obiettiva, non era necessario che, per accertare la mancanza commessa da un funzionario, l’autorità che ha il potere di nomina tripartita individuasse o prendesse in considerazione le ragioni che avevano indotto il funzionario interessato a violare il suo dovere di lealtà, anche supponendole provate.

    (v. punti 147 e 151)

    Riferimento:

    Tribunale della funzione pubblica: sentenze dell’8 novembre 2007, Andreasen/Commissione,F‑40/05, EU:F:2007:189, punto 233; del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC,F‑80/11, EU:F:2013:159, punto 66, e del 19 novembre 2014, EH/Commissione,F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 112