SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

10 giugno 2016

HI

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Articolo 11 dello Statuto — Dovere di lealtà — Articolo 11 bis — Conflitto di interessi — Funzionario incaricato del controllo di un progetto finanziato dall’Unione — Vincolo familiare tra tale funzionario e un impiegato assunto per le esigenze del progetto dalla società incaricata del progetto stesso — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado — Legittimità della composizione della commissione di disciplina — Obbligo di motivazione — Durata del procedimento — Termine ragionevole — Violazione dei diritti della difesa — Principio del ne bis in idem — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità della sanzione — Circostanze attenuanti»

Oggetto:

Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale HI chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, del 10 dicembre 2014, con cui gli è stata inflitta, quale sanzione, una retrocessione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni nonché la condanna della Commissione al risarcimento del preteso danno morale derivante dalla durata del procedimento.

Decisione:

Il ricorso è respinto. HI sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

  1. Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Termini – Obbligo dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Valutazione

    (Statuto dei funzionari, art. 86 e allegato IX)

  2. Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Audizione dell’interessato da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Audizione previa alla decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di adire la commissione di disciplina – Oggetto – Obbligo di informazione dell’interessato sui fatti addebitati – Portata

    (Statuto dei funzionari, art. 86 e allegato IX, artt. 3, 9, 11 e 12)

  3. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Considerazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

    (Statuto dei funzionari, art. 86)

  4. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Principio del ne bis in idem – Irrogazione di una sanzione unica per più mancanze – Violazione – Insussistenza

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, artt. 9, § 3, e 10)

  5. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Valutazione della realtà dei fatti oggetto di un procedimento disciplinare – Parere della commissione di disciplina – Portata – Limiti

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 18)

  6. Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Fatti nuovi che impongono una riapertura da parte dell’autorità che ha il potere di nomina – Nozione

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 28)

  7. Funzionari – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Nozione – Portata – Accertamento di una mancanza – Criteri di valutazione

    (Statuto dei funzionari, artt. 11, 12, 12 ter e 17 bis)

  8. Funzionari – Diritti ed obblighi – Obbligo di indipendenza e di integrità – Obbligo di informare preventivamente l’amministrazione di ogni eventuale conflitto di interessi – Portata

    (Statuto dei funzionari, artt. 11 bis e 27)

  9. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanza attenuante – Durata del procedimento disciplinare – Esclusione

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)

  10. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanza attenuante – Carenze dei superiori gerarchici del funzionario interessato – Esclusione

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)

  11. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanze aggravanti – Comportamento di un funzionario che espone l’integrità, la reputazione o gli interessi dell’istituzione ad un rischio di pregiudizio – Inclusione

    [Statuto dei funzionari, artt. 11 e 11 bis, e allegato IX, art. 10, lett. b)]

  12. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Legittimità – Mancanza di procedimento disciplinare esperito nei confronti di un altro funzionario o irrogazione di una sanzione meno grave per fatti analoghi – Irrilevanza

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)

  13. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Nozione – Decisione di non promozione – Esclusione

    (Statuto dei funzionari, artt. 45 e 86)

  14. Funzionari – Regime disciplinare – Sanzione – Circostanze aggravanti – Mancata presa di coscienza da parte del funzionario interessato della gravità delle mancanze addebitate – Inclusione

    (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)

  1.  Lo Statuto, all’articolo 86 e all’allegato IX, riguardanti il regime disciplinare applicabile ai funzionari dell’Unione, non prevede alcun termine di prescrizione per fatti che possono determinare l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un funzionario accusato di esser venuto meno ad uno dei suoi obblighi statutari.

    Tuttavia, l’istituzione o, a seconda dei casi, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno l’obbligo di agire con diligenza, a partire dal momento in cui vengono a conoscenza di fatti e comportamenti che possono costituire infrazioni agli obblighi incombenti ai funzionari e agli agenti al fine di valutare se sia opportuno avviare un’indagine, e successivamente, in caso affermativo, nello svolgimento di tale indagine e, se del caso, nello svolgimento del procedimento disciplinare.

    Pertanto, in materia di avvio di un procedimento di indagine, l’osservanza del termine ragionevole si valuta nel caso e a partire dal momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza dei fatti e dei comportamenti che possono costituire infrazioni agli obblighi statutari di un funzionario.

    Al riguardo, la durata delle indagini esperite dall’OLAF non forma oggetto di disposizioni specifiche del diritto dell’Unione. Spetta quindi al giudice dell’Unione valutare se tale Ufficio abbia agito entro un termine ragionevole e, ai fini di tale esame, il giudice dell’Unione deve prendere in considerazione l’importanza della controversia per l’interessato, la complessità della questione e il comportamento delle parti in causa. In ogni caso, non può essere contestato all’autorità che ha il potere di nomina il fatto di aver atteso le risultanze dell’indagine dell’OLAF prima di decidere di procedere all’avvio del procedimento disciplinare a carico dell’interessato.

    Per quanto riguarda la durata del procedimento disciplinare statutario in senso proprio, i termini previsti per delimitare temporalmente lo svolgimento di un procedimento disciplinare non sono perentori, ma costituiscono innanzitutto una regola di buona amministrazione che impone all’istituzione di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in maniera tale che ciascun atto del procedimento intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente. Pertanto, per valutare il termine ragionevole entro il quale va condotto un procedimento disciplinare, il giudice dell’Unione deve prendere in considerazione solo il tempo trascorso tra un atto del procedimento e l’atto successivo e tale valutazione è indipendente dalla durata totale del procedimento disciplinare.

    (v. punti 107‑109, 112, 113, 116, 118 e 121)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenza 26 gennaio 1995, D/Commissione, T‑549/93, EU:T:1995:15, punto 25, e sentenza 10 giugno 2004, François/Commissione, T‑307/01, EU:T:2004:180, punto 48

    Tribunale della funzione pubblica: sentenze 8 marzo 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10, EU:F:2012:29, punti 122, 124125 e giurisprudenza citata; 19 giugno 2013, Goetz/Comitato delle regioni, F‑89/11, EU:F:2013:83, punto 126; 30 aprile 2014, López Cejudo/Commissione, F‑28/13, EU:F:2014:55, punti 88, 9097, e 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punti 173175 e giurisprudenza citata

  2.  Ai fini dell’audizione ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, il funzionario dev’essere chiaramente informato di tutti i fatti che nella convocazione gli vengono contestati e delle disposizioni dello Statuto fatte valere nei suoi confronti.

    Al riguardo, lo scopo dell’avvio del procedimento disciplinare, accompagnato dall’audizione dell’interessato, è quello di consentire all’autorità che ha il potere di nomina di esaminare la veridicità e la gravità dei fatti addebitati al funzionario interessato e di sentire quest’ultimo in merito, conformemente all’articolo 86 e all’allegato IX dello Statuto, al fine di formarsi un’opinione, da un lato, circa l’opportunità di disporre l’archiviazione del procedimento disciplinare o di adottare una sanzione disciplinare a carico del funzionario e, dall’altro, eventualmente, circa la necessità di deferirlo o meno, prima dell’adozione di detta sanzione, dinanzi alla commissione di disciplina, secondo la procedura prevista dall’allegato IX dello Statuto.

    Se, in esito all’audizione dell’interessato, l’autorità che ha il potere di nomina decide di adire la commissione di disciplina, e ciò comunicandole il rapporto di cui all’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto, da una parte, il funzionario in questione può dedurne, alla luce della formulazione letterale dell’articolo 11 dello stesso allegato, che detta autorità non ha ritenuto opportuno sanzionarlo, senza consultazione della commissione di disciplina, con un semplice ammonimento scritto o una nota di biasimo, ma che, al contrario, essa ha ritenuto che la gravità dei fatti addebitati rendesse necessario adire la commissione di disciplina ai fini dell’eventuale irrogazione di una delle sanzioni di cui all’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto.

    D’altra parte, il rapporto dell’autorità che ha il potere di nomina alla commissione di disciplina, adottato a seguito dell’audizione del funzionario interessato, mira unicamente ad accertare i fatti, alla luce in particolare dell’esito dell’audizione, e a metterli in correlazione con gli obblighi o con le disposizioni dello Statuto la cui violazione è contestata al funzionario.

    L’articolo 12 dell’allegato IX non impone tuttavia di precisare – né può essere interpretato nel senso che l’autorità che ha il potere di nomina sia tenuta, in tale fase iniziale del procedimento, a farlo – nell’atto con cui tale autorità adisce la commissione di disciplina, quale delle sanzioni di cui all’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto essa ritenga adeguato infliggere nella fattispecie. Al contrario, il rapporto di tale autorità alla commissione di disciplina non è destinato ad anticipare la discussione in contraddittorio che deve intervenire tra l’interessato e la citata autorità dinanzi alla commissione di disciplina. Orbene, imporre all’autorità che ha il potere di nomina un obbligo del genere porterebbe a decidere prematuramente il caso del funzionario interessato, pregiudicando, con ciò stesso, tanto la neutralità della discussione in contraddittorio di cui sopra quanto l’indipendenza della commissione di disciplina nella formulazione della sua raccomandazione della sanzione che essa riterrà adeguata.

    (v. punti 128‑132)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenze 12 settembre 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑259/97, EU:T:2000:208, punto 67, e 13 marzo 2003, Pessoa e Costa/Commissione, T‑166/02, EU:T:2003:73, punto 36

  3.  Dato che non può escludersi che l’autorità che ha il potere di nomina riconosca il carattere censurabile di taluni fatti solo dopo aver adito la commissione di disciplina, deve ritenersi connaturato alla procedura in contraddittorio svoltasi dinanzi alla commissione di disciplina, e successivamente dinanzi all’autorità che ha il potere di nomina tripartita, il fatto che talune circostanze possano rivelarsi aggravanti o attenuanti lungo tutto il corso del procedimento disciplinare e non possano essere definitivamente ed esaustivamente fissate dalla sola autorità che ha il potere di nomina nel suo rapporto alla commissione di disciplina.

    (v. punto 135)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenza 19 marzo 1998, Tzoanos/Commissione, T‑74/96, EU:T:1998:58, punto 58

  4.  È connaturato al procedimento disciplinare il fatto che una mancanza nei confronti di più obblighi o disposizioni dello Statuto possa dar luogo all’irrogazione, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, di un’unica sanzione alla luce della gravità cumulata delle citate mancanze. Pertanto, il fatto che detta autorità agisca in tal modo non può costituire una violazione del principio del ne bis in idem, ribadito all’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto.

    (v. punto 141)

  5.  La commissione di disciplina ha una funzione consultiva e, pertanto, l’autorità che ha il potere di nomina non è vincolata dal parere della commissione di disciplina, in particolare quanto alla materialità dei fatti da prendere in considerazione, di modo che, nella decisione adottata in esito al procedimento disciplinare, essa può scostarsi dalle constatazioni di fatto operate dalla commissione di disciplina nel suo parere motivato, a condizione però che essa esponga in maniera circostanziata i motivi che giustificano la diversa valutazione da essa alla fine espressa in tale decisione.

    Infatti, se la valutazione dei fatti effettuata dalla commissione di disciplina nel suo parere motivato dovesse vincolare l’autorità che ha il potere di nomina, in primo luogo, una siffatta interpretazione del procedimento disciplinare statutario porterebbe a trasformare la commissione di disciplina in organo decisionale, facendole perdere la sua natura di organo consultivo e impedendo eventualmente a detta autorità di adottare una sanzione diversa da quella proposta da tale organo al quale lo Statuto attribuisce solo una funzione consultiva. In secondo luogo, una siffatta interpretazione priverebbe di effetto utile la facoltà di ciascun membro della commissione di disciplina, prevista dall’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto, di accludere un’opinione divergente al parere adottato a maggioranza dei membri di detta commissione.

    (v. punti 147 e 148)

    Riferimento:

    Tribunale della funzione pubblica: sentenze 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 244, e 3 giugno 2015, Bedin/Commissione, F‑128/14, EU:F:2015:51, punti 2930

  6.  Qualora un provvedimento istruttorio integrativo riveli un fatto nuovo addebitato o una nuova circostanza relativa alla commissione dei fatti contestati o qualsiasi altro elemento in grado di modificare in maniera sostanziale la valutazione della realtà, della portata o della gravità dei fatti contestati, modificando così il contenuto del rapporto dell’autorità che ha il potere di nomina sottoposto alla commissione di disciplina, la citata autorità è effettivamente tenuta, in forza dell’articolo 28 dell’allegato IX dello Statuto letto alla luce del superiore principio di diritto costituito dal rispetto dei diritti della difesa, a riaprire il procedimento disciplinare con la presentazione di un nuovo rapporto dinanzi alla commissione di disciplina.

    (v. punto 149)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenza 26 gennaio 1995, D/Commissione, T‑549/93, EU:T:1995:15, punto 49

  7.  Le disposizioni degli articoli 11, 12, 12 ter e 17 bis dello Statuto costituiscono espressioni specifiche dell’obbligo fondamentale di lealtà e di cooperazione del funzionario nei confronti dell’Unione e dei suoi superiori. Tale dovere comporta, in primo luogo, l’obbligo, da parte del funzionario, di astenersi da condotte che attentino alla dignità della funzione e al rispetto dovuto all’Unione. Così, egli deve in particolare dar prova, tanto più se ha un grado elevato, di un comportamento al di sopra di ogni sospetto, affinché i vincoli di fiducia esistenti tra l’Unione e lui stesso siano sempre salvaguardati. Tali disposizioni costituiscono in definitiva i pilastri della deontologia della funzione pubblica europea.

    Queste regole, che traducono i doveri e le responsabilità gravanti sulla funzione pubblica europea, trovano la loro giustificazione nelle missioni di interesse generale affidate all’Unione, implicanti che i cittadini dell’Unione e gli Stati membri devono poter fare affidamento nel fatto che le istituzioni, tramite i loro funzionari e agenti, hanno cura del corretto compimento delle citate missioni. Obblighi di questo tipo sono quindi destinati principalmente a salvaguardare il rapporto di fiducia che deve esistere tra l’Unione e i suoi funzionari o agenti.

    Tenuto conto dell’importanza del rapporto di fiducia esistente tra l’Unione e il funzionario per quanto riguarda sia il funzionamento interno dell’Unione sia la sua immagine all’esterno, e alla luce della formulazione generale delle disposizioni degli articoli 11, 12, 12 ter, e 17 bis dello Statuto, queste ultime contemplano qualsiasi circostanza o qualsiasi comportamento ragionevolmente interpretabile, da parte del funzionario, alla luce del suo grado e delle funzioni che esercita nonché delle circostanze specifiche del caso, quale idoneo ad essere percepito da terzi come tale da ingenerare confusione in merito agli interessi perseguiti dall’Unione che egli dovrebbe servire.

    Pertanto, con il loro comportamento, i funzionari e gli agenti dell’Unione devono presentare un’immagine di dignità conforme alla condotta particolarmente corretta e rispettosa che ci si può legittimamente attendere dai membri del personale di un’organizzazione pubblica internazionale.

    (v. punti 187‑190)

    Riferimento:

    Corte: sentenza 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punti 4446

    Tribunale di primo grado: sentenza 7 marzo 1996, Williams/Corte dei conti, T‑146/94, EU:T:1996:34, punto 65

    Tribunale della funzione pubblica: sentenze 8 novembre 2007, Andreasen/Commissione, F‑40/05, EU:F:2007:189, punto 233 e giurisprudenza citata; 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, punti 6163; 19 novembre 2014, EH/Commissione, F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 123, e 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punti 210232

  8.  Risulta espressamente dal tenore letterale dell’articolo 11 bis dello Statuto che, nell’esercizio delle proprie funzioni, il funzionario non tratta questioni in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse personale, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la sua indipendenza e che, ove una questione del genere dovesse essergli affidata, egli deve avvertire immediatamente l’autorità che ha il potere di nomina la quale adotta le misure necessarie. Infine, l’articolo 11 bis, paragrafo 3, dello Statuto prevede in particolare che il funzionario non può conservare, nelle imprese soggette al controllo dell’istituzione di appartenenza, interessi di natura e di importanza tali da poter compromettere la propria indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

    Al riguardo, nella valutazione dell’esistenza di un conflitto di interessi, l’esistenza di rapporti professionali o familiari tra un funzionario e un terzo non può, in linea di principio, implicare automaticamente che l’indipendenza di tale funzionario sia compromessa o appaia come tale qualora detto funzionario sia chiamato a pronunciarsi su una questione in cui tale terzo interviene.

    Tuttavia, dato che la valutazione della realtà del conflitto di interessi incombe all’autorità che ha il potere di nomina, l’articolo 11 bis dello Statuto non consente ai funzionari e agli agenti di procedere direttamente a una siffatta valutazione e impone loro, al contrario, di dichiarare alla loro gerarchia la presenza di un loro familiare, tanto più se si tratta di un ascendente, di un discendente o di un collaterale diretto, in seno ad un soggetto esterno all’istituzione che abbia rapporti diretti con quest’ultima rientranti nella sfera delle funzioni dei citati funzionari e agenti.

    A questo proposito, anche se l’articolo 11 bis dello Statuto impone un obbligo di dichiarazione al funzionario interessato, la presenza in seno all’istituzione interessata di tale familiare di una persona esterna all’istituzione non priva quest’ultima persona della possibilità di esercitare un’attività professionale in seno ad una società soggetta ad un controllo dell’istituzione in questione. Analogamente, tale circostanza non priva il familiare di un funzionario o agente dell’Unione della possibilità di presentare la sua candidatura ad un concorso o ad un posto per la cui selezione intervenga una commissione giudicatrice di concorso o un comitato di selezione, fatto salvo però, qualora il funzionario interessato faccia parte di detta commissione giudicatrice o di detto comitato, l’obbligo di dichiarazione gravante su tale funzionario ai sensi dell’articolo 11 bis dello Statuto e lo specifico obbligo di dichiarazione gravante sul candidato, che aspira ad entrare al servizio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto.

    (v. punti 193‑196)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenze 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, EU:T:1999:102, punto 168; 3 febbraio 2005, Mancini/Commissione, T‑137/03, EU:T:2005:33, punto 33, e 12 luglio 2005, De Bry/Commissione, T‑157/04, EU:T:2005:281, punto 35

    Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 25 febbraio 2014, García Dominguez/Commissione, F‑155/12, EU:F:2014:24, punto 34; sentenze 30 aprile 2014, López Cejudo/Commissione, F‑28/13, EU:F:2014:55, punto 62, e 22 settembre 2015, Gioria/Commissione, F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 36

  9.  La durata del procedimento disciplinare non figura tra gli elementi menzionati all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto e non è pertinente per determinare la sanzione disciplinare che, ai sensi di tale articolo, dev’essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Di conseguenza, tale aspetto non va considerato come configurante una circostanza attenuante.

    (v. punto 200)

  10.  Le eventuali carenze dei superiori gerarchici di un funzionario interessato da un procedimento disciplinare non possono giustificare le mancanze addebitate a detto funzionario, il quale resta responsabile delle sue azioni.

    (v. punto 202)

    Riferimento:

    Corte: sentenza 11 luglio 1985, R./Commissione, 255/83 e 256/83, EU:C:1985:324, punto 44

    Tribunale di primo grado: sentenza 4 maggio 1999, Z/Parlamento, T‑242/97, EU:T:1999:92, punto 115

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 222

  11.  L’indipendenza dei funzionari nei confronti dei terzi, che in particolare gli articoli 11 e 11 bis dello Statuto tendono a preservare, non deve soltanto essere valutata da un punto di vista soggettivo, poiché essa presuppone altresì che sia evitato, soprattutto nella gestione delle risorse pubbliche, qualsiasi comportamento che possa obiettivamente pregiudicare l’immagine delle istituzioni e minare la fiducia che queste ultime debbono ispirare al pubblico. Pertanto, in base all’articolo 10, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto, l’istituzione può prendere in considerazione quale circostanza aggravante il rischio al quale il comportamento del funzionario ha esposto l’integrità, la reputazione o gli interessi dell’istituzione, senza essere tenuta a dimostrare se e quante persone esterne all’istituzione siano state al corrente dei comportamenti del funzionario interessato che vengono in rilievo.

    (v. punto 204)

    Riferimento:

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza 28 marzo 2012, BD/Commissione, F‑36/11, EU:F:2012:49, punto 80

  12.  Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la responsabilità del funzionario interessato deve formare oggetto di un esame individuale ed autonomo, vale a dire indipendentemente dall’eventuale legittimità o illegittimità di decisioni, o della mancanza di decisioni, adottate nei confronti di altri dipendenti. Pertanto, detto funzionario non può far valere utilmente il fatto che non sia stato esperito alcun procedimento disciplinare con adizione della commissione di disciplina nei confronti di un altro funzionario o che una sanzione meno grave sia stata inflitta a tal altro funzionario, a fronte di fatti analoghi a quelli imputati a suo carico, per contestare la sanzione a lui stesso inflitta.

    (v. punto 205)

    Riferimento:

    Corte: sentenza 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84, EU:C:1985:297, punto 14

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 123 e giurisprudenza citata

  13.  Dato che il procedimento di redazione del rapporto informativo e il procedimento disciplinare sono procedimenti distinti non aventi lo stesso oggetto, l’aspetto della promozione di un funzionario interessato non è per nulla pertinente ai fini della definizione della sanzione da infliggere in esito al procedimento disciplinare.

    (v. punto 206)

  14.  La mancata presa di coscienza, da parte del funzionario interessato, della gravità delle mancanze a lui contestate può, in taluni casi, essere presa in considerazione ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto per aggravare la sanzione disciplinare da infliggere.

    (v. punto 208)

    Riferimento:

    Tribunale dell’Unione europea: sentenza 22 maggio 2014, BG/Mediatore, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, punto 70