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3.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 364/32 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21 luglio 2016 — AV/Commissione
(Causa F-91/15) (1)
((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Assunzione - Visita medica che precede l’assunzione - Dichiarazioni incomplete in sede di visita medica - Riserva medica - Applicazione retroattiva della riserva medica - Esclusione dal beneficio dell’indennità d’invalidità - Esecuzione di una sentenza del Tribunale))
(2016/C 364/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AV (rappresentanti: J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione della Commissione di applicare la clausola di riserva medica prevista dall’articolo 32 del RAA, con cui non è riconosciuto al ricorrente il beneficio di un’indennità di invalidità, nonché la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito.
Dispositivo
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1) |
La decisione del 16 settembre 2014, mediante la quale la Commissione europea ha applicato a AV la riserva medica di cui all’articolo 32 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea è annullata. |
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2) |
La Commissione europea è condannata a versare a AV la somma di EUR 2 000 a titolo di risarcimento dei danni morali dal medesimo subiti. |
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3) |
Il ricorso è respinto per la restante parte. |
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4) |
La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da AV. |