Causa C‑631/15

Carlos Álvarez Santirso

contro

Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n. 1 de Oviedo)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Istruzione non universitaria — Normativa nazionale — Concessione di un supplemento retributivo — Presupposto — Conseguimento di un risultato positivo in esito a una procedura di valutazione — Insegnanti impiegati come dipendenti temporanei — Esclusione — Principio di non discriminazione»

Massime – Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura

    (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ambito di applicazione – – 3. Insegnanti impiegati come dipendenti pubblici temporanei – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 2, punto 1, e 3, punto 1)

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Condizioni di lavoro – Nozione – Partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e beneficio di un incentivo economico in caso di valutazione positiva – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Normativa nazionale che riserva la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e il beneficio di un incentivo economico, in caso di valutazione positiva, ai soli insegnanti impiegati come dipendenti di ruolo nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelli impiegati come dipendenti temporanei nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato – Assenza di ragioni oggettive – Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 25, 26)

  2.  La direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro che figura in allegato a tale direttiva trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro. Le prescrizioni enunciate in detto accordo quadro sono dunque applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.

    Ne consegue che un insegnante, impiegato come dipendente temporaneo in centri di insegnamento pubblico di una comunità autonoma di uno Stato membro, rientra nel campo di applicazione della direttiva 1999/70 e del suddetto accordo quadro.

    (v. punti 27‑29)

  3.  In materia di politica sociale, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nell’ambito delle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, è quello dell’impiego, ossia del rapporto di lavoro intercorrente fra un lavoratore e il suo datore di lavoro.

    A tal riguardo, rientrano nella nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le indennità triennali per anzianità di servizio, le indennità sessennali per formazione continua, nonché le norme relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva superiore o al calcolo dei periodi di servizio richiesti per ricevere annualmente un rapporto informativo.

    Ne consegue che la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva devono essere altresì considerati come condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, da una parte, la condizione dei cinque anni di anzianità richiesti per poter partecipare al piano di valutazione soddisfa il criterio decisivo ricordato supra. Dall’altra, l’ottenimento di una valutazione positiva nel piano di valutazione non ha alcuna incidenza sul sistema di promozione o di avanzamento professionale, ma si traduce esclusivamente in un supplemento retributivo. Orbene, un elemento della retribuzione sotto forma di incentivo economico, in quanto condizione di impiego, deve essere concesso a un lavoratore a tempo determinato allo stesso modo in cui esso è concesso a un lavoratore a tempo indeterminato. Un’interpretazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro che escluda dalla definizione della nozione di condizioni di impiego il diritto di partecipazione al piano di valutazione e l’incentivo economico che ne consegue, in caso di valutazione positiva, equivarrebbe a ridurre, disattendendo l’obiettivo perseguito da tale disposizione, l’ambito di applicazione della protezione contro le discriminazioni concessa ai lavoratori a tempo determinato.

    (v. punti 34‑39)

  4.  La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riservi, al di fuori di qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, la partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e l’incentivo economico che ne consegue, in caso di valutazione positiva, ai soli insegnanti impiegati come dipendenti di ruolo nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludendo quelli impiegati come dipendenti temporanei nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

    A tal riguardo, la nozione di ragioni oggettive richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.

    In considerazione del margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l’accordo quadro, prevedere condizioni di anzianità per accedere a taluni posti, limitare l’accesso ad una promozione per via interna ai soli dipendenti pubblici di ruolo e richiedere che tali dipendenti comprovino un’esperienza professionale corrispondente al grado immediatamente inferiore a quello che è oggetto della procedura di selezione. Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l’applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e poter essere controllata per impedire qualsiasi esclusione dei lavoratori a tempo determinato sul fondamento esclusivo della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che attestano la loro anzianità e la loro esperienza professionale.

    Quando, in una procedura di selezione, tale trattamento differenziato risulta dalla necessità di tener conto di requisiti oggettivi relativi all’impiego che deve essere assegnato con tale procedura e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che vincola il dipendente pubblico temporaneo al suo datore di lavoro, esso può essere validamente giustificato ai sensi della clausola 4, punto 1 e/o 4, dell’accordo quadro. Per contro, una condizione generale ed astratta secondo cui il periodo di anzianità di cinque anni può essere maturato solo come dipendente di ruolo, senza che vengano prese in considerazione, segnatamente, la natura particolare delle mansioni da svolgere da parte di tale dipendente pubblico né le caratteristiche inerenti ad esse, non corrisponde ai requisiti della giurisprudenza relativa alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Ciò vale tanto più nel caso in cui la normativa nazionale preveda l’ammissione al piano di valutazione della funzione docente nonché il beneficio di un supplemento retributivo in caso di valutazione positiva per i soli insegnanti impiegati come dipendenti di ruolo che abbiano maturato cinque anni di anzianità, mentre invece gli insegnanti impiegati come dipendenti temporanei soddisfano esattamente i medesimi criteri di ammissione, ma sono esclusi dal beneficio dei vantaggi.

    (v. punti 51, 53‑56, 58, 60 e dispositivo)