ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

14 settembre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Articolo 1o, paragrafo 1 — Articolo 2, lettera b) — Status di consumatore — Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito — Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice»

Nella causa C‑534/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Judecătoria Satu Mare (Tribunale di primo grado di Satu Mare, Romania), con decisione del 30 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 12 ottobre 2015, nel procedimento

Pavel Dumitraș,

Mioara Dumitraș

contro

BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Borg Barthet e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per P. Dumitraș e M. Dumitraş, dai medesimi;

per il governo rumeno, da R. Radu, A. Wellman e L. Liţu, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Di Matteo, avvocato dello Stato;

per la Commissione europea, da C. Gheorghiu e D. Roussanov, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Pavel Dumitraş e la sig.ra Mioara Dumitraş, da un lato, e la BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare (succursale per il dipartimento di Satu Mare della BRD Groupe Société Générale, in prosieguo: la «BRD Groupe Société Générale»), dall’altro lato, in merito a tre contratti di credito e ad un contratto di garanzia immobiliare.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il decimo considerando della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società».

4

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva in parola:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

5

L’articolo 2 della medesima direttiva definisce le nozioni di «consumatore» e di «professionista» nel seguente modo:

«Ai fini della presente direttiva:

(...)

b)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

6

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

Il diritto rumeno

La legge n. 193/2000

7

La direttiva 93/13 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico rumeno dalla Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori (legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra operatori commerciali e consumatori), del 10 novembre 2000, nella sua versione consolidata (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 305, del 18 aprile 2008).

8

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della legge n. 193/2000:

«(1)   Qualunque contratto stipulato tra operatori commerciali e consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi deve contenere clausole contrattuali chiare, che non diano adito ad equivoci e risultino intelligibili senza che siano necessarie conoscenze specialistiche.

(2)   In caso di dubbio sull’interpretazione di alcune clausole contrattuali, esse devono essere interpretate a favore del consumatore.

(3)   È vietato agli operatori commerciali introdurre clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».

9

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della legge n. 193/2000 definisce le nozioni di «consumatore» e di «operatore commerciale» nel seguente modo:

«(1)   Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica o gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce per fini che non rientrano nel quadro dalla sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale.

(2)   Per “operatore commerciale” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale, nonché chiunque altro agisca al medesimo scopo, in nome o per conto di tale persona».

Il codice civile

10

L’articolo 1128 del codice civile così dispone:

«La novazione avviene in tre modi:

1.

quando il debitore contrae nei confronti del suo creditore una nuova obbligazione, che si sostituisce all’originaria, la quale si estingue;

2.

quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato dal creditore;

3.

quando, per effetto di un nuovo accordo, un nuovo creditore si sostituisce all’originario, nei confronti del quale il debitore è liberato».

11

Ai sensi dell’articolo 1132 del codice civile:

«La delegazione mediante la quale un debitore assegna al creditore un altro debitore che si obbliga nei confronti del creditore non realizza alcuna novazione se il creditore non ha espressamente dichiarato che intendeva liberare il debitore che ha effettuato la delegazione».

12

L’articolo 1135 del codice civile così dispone:

«Quando la novazione si realizza mediante la sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche originari del credito non possono in alcun modo trasferirsi sui beni del nuovo debitore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Tra il 2005 e il 2008, la BRD Groupe Société Générale, in qualità di mutuante, e la SC Lanca SRL, in qualità di mutuataria, hanno concluso tre contratti di mutuo.

14

Il sig. Dumitraş, amministratore e socio unico della Lanca, e la sig.ra Dumitraş, a garanzia delle obbligazioni sorte da tali contratti, hanno sottoscritto un’ipoteca in favore della BRD Groupe Société Générale.

15

Il 30 luglio 2009, la BRD Groupe Société Générale, in qualità di mutuante, e la SC Lanca Construcţii SRL, in qualità di mutuatario, nonché la Lanca, in qualità di codebitore, hanno concluso tre contratti di credito, recanti i numeri 54/30.07.2009, 55/30.07.2009 e 56/30.07.2009 per il rifinanziamento e la nuova rateizzazione dei tre contratti di mutuo precedentemente conclusi tra la BRD Groupe Société Générale e la Lanca.

16

In pari data, mediante atto notarile autenticato con il n. 1017 e intitolato «Contratto di compravendita mediante novazione soggettiva – delegazione perfetta», la Lanca, società delegante, ha assegnato alla BRD Groupe Société Générale, con il consenso di quest’ultima, in qualità di società delegataria, la Lanca Construcţii, società delegata, quale debitrice delle sue obbligazioni risultanti dai contratti di credito inizialmente sottoscritti presso la medesima BRD Groupe Société Générale.

17

Emerge parimenti dalla decisione di rinvio, in primo luogo, che né il sig. Dumitraş, né la sig.ra Dumitraş hanno la qualità di amministratori della Lanca Construcţii, in secondo luogo, che si sono impegnati a garantire, in qualità di garanti ipotecari, l’obbligazione di quest’ultima a seguito della novazione, in terzo luogo, che essi hanno sottoscritto a tal fine, in nome proprio, in qualità di garanti ipotecari, i tre contratti di credito del 30 luglio 2009 e, in quarto luogo, che la Lanca non ha più alcun obbligo nei confronti della BRD Groupe Société Générale a titolo dei contratti di credito inizialmente sottoscritti.

18

Il 6 dicembre 2013, il sig. e la sig.ra Dumitraş hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso avverso la BRD Groupe Société Générale affinché fosse constatata la nullità assoluta di alcune clausole dei contratti di credito conclusi il 30 luglio 2009, clausole che prevedono la riscossione di commissioni, adducendo che le stesse erano abusive.

19

Durante il procedimento principale, la BRD Groupe Société Générale ha sollevato, in particolare, un’eccezione di irricevibilità basata sulla circostanza che, non avendo il sig. e la sig.ra Dumitraş agito per fini che esulano dalla loro attività commerciale, i medesimi non potevano avvalersi dello status di consumatori ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 193/2000.

20

In tali circostanze la Judecătoria Satu Mare (Tribunale di primo grado di Satu Mare, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE, per quanto attiene alla definizione della nozione di “consumatore”, debba essere interpretato nel senso che include o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione le persone fisiche che hanno firmato, in qualità di garante-fideiussore, atti aggiuntivi e contratti accessori (contratti di fideiussione, di garanzia immobiliare) del contratto di credito stipulato da una società commerciale per l’esercizio della sua attività, quando queste persone fisiche non hanno alcun collegamento con l’attività della società commerciale e hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale, considerato che inizialmente i ricorrenti erano persone fisiche garanti della debitrice principale – persona giuridica, della quale il ricorrente era amministratore – nell’ambito di un contratto di mutuo stipulato con la convenuta creditrice, ma che successivamente il contratto in questione ha subìto una modifica, e che la debitrice originaria, della quale il ricorrente era amministratore, ha effettuato, con il consenso della convenuta creditrice, una novazione del credito nei confronti di un’altra persona giuridica, rispetto alla quale né il ricorrente né la ricorrente hanno la qualità di amministratori, ma hanno assunto, in qualità di fideiussori, in favore della nuova debitrice, persona giuridica, l’obbligazione oggetto di novazione nei confronti di tale nuova debitrice.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE debba essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di questa direttiva soltanto i contratti stipulati fra operatori commerciali e consumatori aventi ad oggetto la vendita di beni o servizi o se rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva anche i contratti accessori (contratto di garanzia, di fideiussione) di un contratto di credito il cui beneficiario è una società commerciale, stipulati da persone fisiche che non hanno alcun collegamento con l’attività della società commerciale e che hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale, considerato che inizialmente i ricorrenti erano persone fisiche garanti della debitrice principale – persona giuridica, della quale il ricorrente era amministratore – nell’ambito di un contratto di mutuo stipulato con la convenuta creditrice, ma che successivamente il contratto in questione ha subìto una modifica, e che la debitrice originaria, della quale il ricorrente era amministratore, ha effettuato, con il consenso della convenuta creditrice, una novazione del credito nei confronti di un’altra persona giuridica, rispetto alla quale né il ricorrente né la ricorrente hanno la qualità di amministratori, ma hanno assunto, in qualità di fideiussori, in favore della nuova debitrice, persona giuridica, l’obbligazione oggetto di novazione nei confronti di tale nuova debitrice».

Sulle questioni pregiudiziali

21

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

22

La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

23

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio, quale la BRD Groupe Société Générale, al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale, quale la Lanca Construcţii, ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche non hanno alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società, ma erano garanti ipotecari di tre contratti di mutuo precedentemente conclusi tra tale ente creditizio ed un’altra società commerciale, quale la Lanca, e una di tali persone fisiche era amministratore e socio unico di quest’ultima società, che, mediante novazione, ha trasferito le sue obbligazione alla nuova società commerciale debitrice, la Lanca Construcţii.

24

Anzitutto, conviene sottolineare che la risposta a tali questioni può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente dall’ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău (C‑74/15, EU:C:2015:772).

25

In proposito è necessario ricordare che la direttiva 93/13 si applica, come risulta dai suoi articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, alle clausole dei «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore» che non sono stati «oggetto di negoziato individuale» (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 20 e giurisprudenza citata).

26

Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi in merito alle clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), della suddetta direttiva (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 21 e giurisprudenza citata).

27

L’oggetto del contratto è quindi irrilevante per definire l’ambito di applicazione della direttiva 93/13, fatte salve le eccezioni indicate al decimo considerando della medesima (v. ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 22 e giurisprudenza citata).

28

Pertanto, è con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 23 e giurisprudenza citata).

29

Tale criterio corrisponde all’idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva stessa, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 24 e giurisprudenza citata).

30

La suddetta tutela è particolarmente importante nel caso di un contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore. Tale contratto si basa infatti su un impegno personale del garante o del fideiussore al pagamento del debito contratto da un terzo. L’impegno medesimo comporta, per colui il quale vi acconsente, obblighi onerosi che hanno l’effetto di gravare il suo patrimonio di un rischio finanziario spesso difficile da misurare (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 25).

31

Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 1998, Dietzinger, C‑45/96, EU:C:1998:111, punto 18), si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 26).

32

A tale proposito va ricordato che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo. Essa deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione (v. ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 27 e giurisprudenza citata).

33

Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 28 e giurisprudenza citata).

34

Nel caso di una persona fisica che si sia fatta garante dell’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata (ordinanza del 19 novembre 2015, Tarcău, C‑74/15, EU:C:2015:772, punto 29).

35

Nel caso di specie, emerge dai documenti del fascicolo di cui la Corte dispone che, al momento della conclusione dei tre contratti di mutuo durante il periodo 2005-2008 tra, da un lato, la BRD Groupe Société Générale, in qualità di mutuante e, dall’altro lato, la Lanca, in qualità di mutuatario, il sig. Dumitraş, che ha agito in qualità di garante ipotecario di tali contratti, era amministratore e socio unico di quest’ultima società commerciale.

36

Pertanto, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che, al momento della conclusione di tali contratti, il sig. Dumitraş abbia agito in ragione di collegamenti funzionali che aveva con la Lanca e non possa pertanto essere qualificato, a tale riguardo, come «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13.

37

Emerge parimenti dagli atti di causa che il 30 luglio 2009, da un lato, la Lanca Construcţii ha sottoscritto, presso la BRD Groupe Société Générale, tre contratti di credito per il rifinanziamento e la nuova rateizzazione dei tre contratti di mutuo sottoscritti dalla Lanca durante il periodo tra il 2005 e il 2008. Dall’altro lato, mediante novazione, la Lanca Construcţii si è sostituita alla Lanca quale debitrice delle obbligazioni contratte da quest’ultima nei confronti della BRD Groupe Société Générale. Per effetto di tale novazione, la Lanca non ha più alcun obbligo nei confronti della BRD Groupe Société Générale a titolo dei mutui inizialmente concessi.

38

Inoltre, è pacifico che né il sig. Dumitraş né la sig.ra Dumitraş avevano la qualità di amministratori della Lanca Construcţii e che essi si sono impegnati a garantire, in qualità di garanti ipotecari, l’obbligazione di quest’ultima a seguito della novazione. Dalla decisione di rinvio non emerge neppure che i ricorrenti nel procedimento principale detenessero una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società.

39

Pertanto, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, appare che, al momento della conclusione dei contratti di credito e di garanzia immobiliare del 30 luglio 2009, il sig. e la sig.ra Dumitraş non abbiano agito in ragione di collegamenti funzionali che avrebbero avuto con la Lanca Construcţii. Spetta parimenti al giudice del rinvio stabilire se il sig. e la sig.ra Dumitraş, in quanto garanti ipotecari di tale società, abbiano agito per fini che rientrano nell’ambito della loro attività professionale e, in caso negativo, trarne tutte le conseguenze utili ai fini della loro eventuale qualificazione come «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13. Così sarebbe, in particolare, se il sig. Dumitraş, facendosi garante ipotecario, avesse agito in ragione dei suoi collegamenti funzionali con la Lanca, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

40

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.