ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

27 ottobre 2016 (*)

«Liquidazione delle spese»

Nella causa C‑522/15 P-DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, presentata il 25 febbraio 2016,

Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), con sede in Ceprano (Italia),

Ori Martin SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

rappresentate da G. Belotti, avvocato

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi e G. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da E. Regan (relatore), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot ed A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La presente causa verte sulla liquidazione delle spese sostenute dalla Siderurgica Latina Martin SpA (in prosieguo: la «SLM») e dalla Ori Martin SA nell’ambito della causa C‑522/15 P.

2        Con sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, SLM e Ori Martin/Commissione (T‑389/10 e T‑419/10, EU:T:2015:513; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione C(2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C(2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C(2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011. In particolare, ai sensi del punto 4 del dispositivo di detta sentenza, il Tribunale ha statuito che «[l]’importo dell’ammenda inflitta alla SLM è ridotto da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo di responsabilità solidale all’Ori Martin; a causa del limite legale del 10% del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’importo finale dell’ammenda inflitta individualmente alla SLM è fissato a EUR 1,956 milioni».

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2015, la Commissione europea ha chiesto al Tribunale di procedere, a norma dell’articolo 164 del suo regolamento di procedura, ad una rettifica della sentenza impugnata, affinché venga precisato, segnatamente, al punto 4 del dispositivo di tale pronuncia, in primo luogo, che l’importo dell’ammenda, come corretto dalla decisione C(2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, non è più EUR 19,8 milioni, bensì EUR 15,956 milioni, e, in secondo luogo, che la SLM è tenuta non soltanto al pagamento dell’importo di EUR 1,956 milioni a titolo individuale, ma anche al pagamento della somma di EUR 13,3 milioni in solido con la Ori Martin.

4        Con la sua impugnazione, presentata il 28 settembre 2015, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione ha chiesto l’annullamento di detta sentenza. A sostegno della sua impugnazione, essa ha dedotto due motivi riguardanti, rispettivamente, uno snaturamento dei fatti e un errore di diritto da cui sarebbe inficiata la sentenza impugnata in virtù del fatto che il Tribunale avrebbe errato nel calcolare le somme oggetto delle condanne inflitte, come indicato al punto precedente.

5        Con ordinanza del 10 novembre 2015, SLM e Ori Martin/Commissione (T‑389/10 REC e T‑419/10 REC, non pubblicata, EU:T:2015:855; in prosieguo: l’«ordinanza di rettifica»), il Tribunale ha proceduto ad una rettifica della sentenza impugnata, precisando, in particolare, al punto 4 del dispositivo di tale sentenza, che la SLM è tenuta non soltanto al pagamento dell’importo di EUR 1,956 milioni a titolo individuale, ma anche al pagamento della somma di EUR 13,3 milioni in solido con la Ori Martin. Il Tribunale ha respinto la domanda per il resto.

6        Mediante deposito e‑Curia in data 13 novembre 2015, la Commissione ha informato la Corte, a norma dell’articolo 148 del regolamento di procedura di quest’ultima, che essa rinunciava alla propria impugnazione, ed ha chiesto che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

7        Mediante deposito e‑Curia in data 20 novembre 2015, la SLM e la Ori Martin hanno preso atto di tale rinuncia e hanno chiesto che la Commissione venisse condannata alle spese.

8        Con ordinanza del 18 dicembre 2015, il presidente della Corte ha cancellato la causa C‑522/15 P (Commissione/SLM e Ori Martin, non pubblicata, EU:CE:2015:863) dal ruolo della Corte e, in conformità dell’articolo 141, paragrafo 1, e dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, ha condannato la Commissione alle spese.

9        Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti in merito all’ammontare delle spese ripetibili, la SLM e la Ori Martin chiedono alla Corte di fissare tale importo a EUR 21 968,23, suddivisi nella misura di EUR 9 859,60 a favore della SLM e di EUR 12 072,63 a favore della Ori Martin.

10      La Commissione chiede il rigetto di tale domanda.

11      La Commissione chiede alla Corte di fissare l’importo complessivo delle spese sostenute nella causa C‑522/15 P in misura non superiore alla somma di EUR 4 000.

 Argomenti delle parti

12      La SLM e la Ori Martin chiedono alla Corte di fissare l’importo delle spese da esse ripetibili a EUR 21 968,23, di cui EUR 19 791,20 a titolo di onorari di avvocato, spese e contributo alla Cassa Previdenza Avvocati (CPA) ed EUR 2 177,03 a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) per la sola Ori Martin. Tale somma comprende altresì le spese resesi necessarie per la preparazione e la redazione della domanda concernente il presente procedimento di liquidazione, corrispondenti ad un ammontare di EUR 5 600. Dette società evidenziano l’interesse economico che tale causa presentava per esse, la complessità della controversia sfociata nell’ordinanza di cancellazione dal ruolo del 18 dicembre 2015, Commissione/SLM e Ori Martin (C‑522/15 P, non pubblicata, EU:CE:2015:863), l’entità del lavoro effettuato e la qualità del giudice adito, che giustificano, a loro avviso, una tariffa oraria più elevata.

13      La Commissione sottolinea, in primo luogo, che la sua impugnazione nella causa C‑522/15 P aveva lo stesso oggetto delle cause riunite che hanno dato origine all’ordinanza di rettifica. A questo proposito, la presentazione dell’impugnazione risultava necessaria per evitare la scadenza del termine previsto per presentare un ricorso inteso all’annullamento di detta sentenza.

14      In secondo luogo, la Commissione aggiunge che essa, in data 11 novembre 2015, subito dopo la notifica della suddetta ordinanza di rettifica, ha informato l’avvocato delle parti istanti del fatto che il procedimento dinanzi alla Corte era divenuto privo di oggetto. Detta istituzione avrebbe altresì proposto di compensare le spese, considerato lo stadio preliminare del procedimento e l’assenza di memorie scritte. Le ricorrenti avrebbero rifiutato tale proposta e l’indomani avrebbero depositato una comparsa di risposta, malgrado che esse avessero indicato, nella loro memoria di risposta nel procedimento di rettifica, che quest’ultima era «accettabile» e «adeguata» e avessero altresì fatto valere che la rettifica della sentenza impugnata non determinava alcuna modificazione nei loro confronti relativamente al calcolo dell’ammenda finale. Esse farebbero pertanto indebitamente valere, nel presente procedimento, l’importanza di una controversia essenzialmente risolta dal Tribunale.

15      In terzo luogo, la Commissione rileva delle anomalie nell’ammontare delle spese fatte valere dalle ricorrenti. Anzitutto, esisterebbero divergenze tra tali importi relativi al rimborso delle spese ripetibili indicate alla Corte dalla SLM e dalla Ori Martin nelle loro osservazioni del 20 novembre 2015 sulla rinuncia agli atti, ossia EUR 10 500, e le spese indicate nella domanda di rimborso allegata al messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2016, nella fattispecie EUR 13 384,80. La Commissione constata altresì la mancanza o l’insufficienza di documenti giustificativi relativi alle spese asserite.

16      Poi, emergerebbero incoerenze nelle date corrispondenti alle ore di lavoro fatturate. L’avvocato delle ricorrenti avrebbe affermato di aver prestato ore di lavoro per un periodo compreso tra il 12 e il 20 novembre 2015, mentre la comparsa di risposta inserita agli atti reca la data dell’11 novembre 2015, il che non consente di stabilire la data esatta in cui tale comparsa è stata redatta.

17      Infine, per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA per le spese sostenute dalla Ori Martin, queste ultime non figurerebbero nelle precedenti richieste di rimborso. Le ricorrenti farebbero valere che la Ori Martin è sprovvista di numero di partita IVA in Italia e che, per tale società, questa imposta deve dunque essere considerata come costituente un costo non deducibile e quindi supplementare, che la Commissione dovrebbe di conseguenza rimborsare. Tuttavia, la Ori Martin sarebbe registrata in Lussemburgo e non indicherebbe se essa abbia il diritto, in questo Stato membro, di detrarre l’IVA pagata a monte, ovvero se il principio di territorialità nell’applicazione dell’IVA non le imponga di fatturare alla propria controllata italiana le spese legali per la propria difesa.

18      In assenza di determinazione affidabile e precisa delle spese da considerare ripetibili, la Commissione propone di fissare forfettariamente le spese a EUR 4 000, somma che è stata rifiutata dalla SLM e dalla Ori Martin.

 Giudizio della Corte

19      Ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, applicabile, in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ai procedimenti aventi ad oggetto un’impugnazione, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso dell’agente, consulente o avvocato».

20      Come risulta dal tenore letterale della disposizione sopra citata, la remunerazione di un avvocato rientra tra le spese indispensabili, ai sensi della medesima disposizione. Dal suddetto tenore letterale risulta altresì che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, alle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla Corte e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a questi fini (ordinanza del 21 luglio 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2016:591, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

21      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati ponendoli a carico della parte condannata alle spese (ordinanza del 21 luglio 2016, Panrico/Bimbo, C‑591/12 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2016:591, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).

22      Occorre ricordare che, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, la Corte deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, della mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, e degli interessi economici che la lite ha presentato per le parti (v., in particolare, ordinanza del 7 giugno 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2012:323, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).

23      Nel caso di specie occorre rilevare, in primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, che la Corte è stata adita nell’ambito di un procedimento di impugnazione, il quale, per sua natura, è limitato alle questioni di diritto e non verte né sulla constatazione né sulla valutazione dei fatti. Inoltre, tale impugnazione, che è stata presentata in parallelo ad una domanda dinanzi al Tribunale intesa ad ottenere la rettifica della sentenza impugnata, è stata presentata soltanto allo scopo di evitare la scadenza del termine previsto per chiedere alla Corte l’annullamento di detta pronuncia. Orbene, il 10 novembre 2015, il Tribunale ha emesso l’ordinanza di rettifica che ha corretto gli errori in cui esso era incorso nella sentenza impugnata. Ritenendo che la propria impugnazione fosse, in conseguenza di tale rettifica, divenuta priva di oggetto, la Commissione ha, già in data 11 novembre 2015, notificato all’avvocato delle parti la propria volontà di rinunciare all’impugnazione. Malgrado tale informazione, detto avvocato ha depositato, l’indomani, una comparsa che rispondeva nel merito dell’impugnazione.

24      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione e la difficoltà delle questioni esaminate nell’ambito dell’impugnazione, occorre constatare che quest’ultima verteva su errori che inficiavano soltanto il calcolo delle somme oggetto delle condanne pronunciate dalla sentenza impugnata e che hanno d’altronde potuto essere rapidamente corretti dal Tribunale nell’ordinanza di rettifica.

25      In terzo luogo, per quanto riguarda gli interessi economici in gioco, occorre rilevare che le stesse ricorrenti hanno sottolineato, nella loro comparsa di risposta, che, poiché l’ammenda era già stata integralmente pagata alla Commissione, la rettifica della sentenza impugnata e l’impugnazione in questione non potevano avere alcuna incidenza finanziaria per le parti.

26      Per quanto riguarda, in quarto luogo, la mole del lavoro fornito, occorre rilevare che la causa C‑522/15 P non ha richiesto un’analisi molto approfondita. Infatti, il consulente della SLM e della Ori Martin era già stato incaricato di rappresentare queste ultime in primo grado nelle cause T‑389/10 e T‑419/10, nonché nell’ambito del ricorso per rettifica dinanzi al Tribunale, e dunque già conosceva a fondo gli atti di causa. Pertanto, e tenendo conto dell’oggetto assai circoscritto dell’impugnazione, rilevato al punto 23 della presente ordinanza, la preparazione di una comparsa di risposta all’impugnazione ha richiesto soltanto un lavoro limitato.

27      Inoltre, per quanto riguarda la preparazione e la redazione della domanda afferente il presente procedimento, il compito del consulente della SLM e della Ori Martin consisteva unicamente nell’indicare le spese risultanti dal trattamento della causa e nel giustificare il loro carattere indispensabile. La somma di EUR 21 968,63 reclamata non sembra dunque oggettivamente giustificata.

28      Infine, per quanto riguarda l’IVA relativa agli onorari del consulente della Ori Martin, bisogna rilevare che, anche supponendo che tale società non disponga di partita IVA in Italia, le ricorrenti non precisano in quale misura tale imposta non potrebbe essere recuperata in Lussemburgo, dove la suddetta società ha la propria sede sociale. Non è dunque dimostrato che l’importo corrispondente non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle spese ripetibili (v., in particolare, ordinanza del 16 maggio 2013, Deoleo/Aceites del Sur‑Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non pubblicata, EU:C:2013:302, punto 32).

29      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, sarà fatta equa valutazione delle spese ripetibili dalla SLM e dalla Ori Martin nei confronti della Commissione, relative alla causa C‑522/15 P, fissando le stesse in misura pari ad EUR 2 500 complessivi.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

L’importo complessivo delle spese che la Commissione europea deve rimborsare alla Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) e alla Ori Martin SA nella causa C‑522/15 P è fissato a EUR 2 500.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.