ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 settembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea verso uno Stato terzo in cui rischi di essere sottoposto a pena di morte – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18 e 21 TFUE – Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione contro l’estradizione»

Nella causa C‑473/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposta dal Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz, Austria), con decisione del 24 luglio 2015, pervenuta alla Corte il 7 settembre 2015, nel procedimento

Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR

contro

Eugen Adelsmayr,

LA CORTE (Prima Sezione)

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR, da A. Hawel, E. Eypeltauer, A. Gigleitner e N. Fischer, Rechtsanwälte;

per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

per il governo ceco, da J. Vláčil e M. Smolek, in qualità di agenti;

per l’Irlanda, da E. Creedon e L. Williams nonché da D. Kelly e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray, barrister;

per il governo ungherese, da M.M. Tátrai e M.Z. Fehér, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 6, dell’articolo 19, paragrafo 2, nonché degli articoli 47 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR e il sig. Eugen Adelsmayr in merito al pagamento di un indennizzo conseguente all’annullamento di un contratto motivato dal timore di essere estradato.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

3

La Peter Schotthöfer & Florian Steiner, società di avvocati con sede a Monaco (Germania), invitava il sig. Adelsmayr, medico austriaco residente in Austria, a tenere, nel gennaio 2015, davanti ai propri clienti, una conferenza vertente sulle condizioni di lavoro e sulle azioni legali subite negli Emirati arabi uniti, paese in cui egli aveva esercitato la professione di medico anestesista e specialista in terapia intensiva per alcuni anni dal 2004 in poi.

4

Nel febbraio 2009, uno dei pazienti in cura presso il sig. Adelsmayr negli Emirati arabi uniti, affetto da una grave malattia e già vittima di alcuni arresti cardiaci, decedeva a seguito di un’operazione, dopo aver subito un nuovo arresto cardiaco. La responsabilità del decesso veniva contestata al sig. Adelsmayr.

5

A seguito della presentazione di una denuncia da parte di un medico dell’ospedale presso cui il sig. Adelsmayr esercitava la propria attività, veniva svolta un’indagine, condotta segnatamente dal medico medesimo, che concludeva per un omicidio volontario.

6

Nel 2011 veniva avviato un procedimento giudiziario a Dubai (Emirati arabi uniti), nell’ambito del quale il pubblico ministero chiedeva la condanna del sig. Adelsmayr alla pena di morte. Nel 2012 quest’ultimo lasciava tuttavia gli Emirati arabi uniti. Nell’ambito di un procedimento avviato a titolo conservativo, veniva condannato, in contumacia, all’ergastolo, potendo il procedimento principale essere riassunto in qualsiasi momento e dar luogo alla condanna dell’interessato alla pena di morte.

7

Nei confronti del sig. Adelsmayr veniva parimenti avviato un procedimento penale in Austria, vertente sui capi d’imputazione contestati all’interessato negli Emirati arabi uniti. Il procedimento veniva tuttavia archiviato il 5 maggio 2014 dal pubblico ministero austriaco, in base al rilievo che «l’imputato [aveva] fornito elementi attendibili idonei a comprovare che il procedimento avviato nei suoi confronti a Dubai era presumibilmente frutto di una campagna diffamatoria a suo danno».

8

Le autorità austriache raccomandavano quindi al sig. Adelsmayr di rivolgersi a determinati Stati per verificare la possibilità di fare ingresso nel loro territorio senza rischiare di essere consegnato alle autorità degli Emirati arabi uniti.

9

Nell’ottobre 2014, il sig. Adelsmayr riceveva l’offerta della Peter Schotthöfer & Florian Steiner avente ad oggetto la conferenza menzionata supra al punto 3. Tale offerta ha dato luogo alla sottoscrizione di un contratto.

10

Il punto 5.1 di tale contratto, relativo al versamento di un indennizzo in caso di annullamento di detto contratto, così dispone:

«Il relatore, in caso di annullamento della relazione per motivi a lui imputabili al più tardi un mese prima della data prevista per la sua tenuta, s’impegna a versare all’organizzazione a titolo di spese forfettarie un importo pari a EUR 150,00».

11

A fine novembre 2014, a seguito di tensioni intervenute tra la Repubblica d’Austria e il Regno di Arabia Saudita, il sig. Adelsmayr iniziava a nutrire timori all’idea di recarsi in Germania per tenere detta conferenza. Egli chiedeva quindi alle autorità tedesche il rilascio di un salvacondotto, sottolineando la necessità di una risposta urgente, poiché l’annullamento di detta conferenza non sarebbe stato più possibile dopo il 15 dicembre 2014.

12

Il 12 dicembre 2014, non avendo ricevuto risposta dalle autorità tedesche, il sig. Adelsmayr comunicava per iscritto alla Peter Schotthöfer & Florian Steiner l’annullamento della conferenza.

13

Richiamandosi al punto 5.1 del contratto concluso con il sig. Adelsmayr, la Peter Schotthöfer & Florian Steiner intimava al medesimo il pagamento della somma di EUR 150, intimazione cui faceva seguito, il 3 febbraio 2015, un’ingiunzione di pagamento.

14

Il giudice del rinvio fa presente che, alla data in cui esso ha adito la Corte, non era stato emesso alcun mandato d’arresto internazionale nei confronti del sig. Adelsmayr. Il giudice medesimo si chiede se l’annullamento della conferenza sia motivato da ragioni imputabili all’interessato ovvero se il timore di quest’ultimo di entrare nel territorio tedesco sia fondato.

15

È in tale contesto che il Bezirksgericht Linz (Tribunale circoscrizionale di Linz) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il principio di non discriminazione sancito nell’articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che, laddove uno Stato membro abbia previsto nel proprio ordinamento giuridico una disposizione quale l’articolo 16, paragrafo 2, del Grundgesetz (legge fondamentale) della Repubblica federale di Germania, che prevede il divieto di estradizione di un proprio cittadino verso Stati terzi, tale principio debba trovare applicazione anche ai cittadini di altri Stati membri che si trovano nello Stato membro medesimo.

2)

Se gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro dell’Unione (…) debba rigettare la domanda di estradizione di uno Stato terzo riguardante un cittadino dell’Unione che si trovi sul territorio dello Stato membro medesimo, laddove il procedimento penale alla base della domanda di estradizione e la sentenza contumaciale emessa nello Stato terzo non siano compatibili con le garanzie minime previste dal diritto internazionale, con i principi imperativi dell’ordine pubblico dell’Unione e con il principio dell’equo processo.

3)

Se, infine, il principio del “ne bis in idem” sancito dall’articolo 50 della [Carta] e dalla giurisprudenza della Corte debba essere interpretato nel senso che, in caso di una prima condanna in uno Stato terzo e di una successiva archiviazione del procedimento per mancanza di elementi oggettivi che giustifichino ulteriori indagini in uno Stato membro dell’Unione (…), sussista un ostacolo a un’ulteriore persecuzione da parte dello Stato terzo.

4)

In caso di risposta affermativa a una delle questioni da 1 a 3, se, in particolare, l’articolo 6 della [Carta] (“diritto alla libertà”) debba essere interpretato nel senso che un cittadino dell’Unione, in caso di domanda di estradizione di uno Stato terzo, non possa neppure essere tratto in arresto ai fini dell’estradizione».

Sulle questioni pregiudiziali

16

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

17

Tale disposizione va applicata nella specie.

18

Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che la domanda di estradizione di uno Stato terzo, riguardante un cittadino dell’Unione che, esercitando la propria libertà di circolazione, lasci il proprio Stato membro di origine al fine di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro, debba essere respinta da quest’ultimo, qualora il cittadino medesimo incorra nel rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione.

19

Per quanto riguarda l’applicabilità della Carta ad un caso come quello oggetto del procedimento principale, va ricordato che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la decisione di uno Stato membro di estradare un cittadino dell’Unione, in una situazione in cui quest’ultimo si sia avvalso del proprio diritto di circolare liberamente nell’Unione spostandosi dallo Stato membro di cui sia cittadino verso un altro Stato membro, rientra nell’ambito di applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE e, quindi, del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 3152).

20

La Corte ne ha dedotto che le disposizioni di quest’ultima e, in particolare, il suo articolo 19 sono idonei a essere applicati a tale decisione (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 53).

21

Tali considerazioni valgono anche nella presente causa, vertente sulla possibilità, per un cittadino austriaco, di recarsi in uno Stato membro distinto da quello di cui è cittadino, nella specie la Repubblica federale di Germania, per tenervi una conferenza e, pertanto, di esercitare la propria libertà di circolazione senza rischiare di essere estradato.

22

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, va ricordato che, ai sensi di tale disposizione, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

23

La Corte ha dichiarato che, nell’ipotesi in cui ad uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non arrechi pregiudizio ai diritti garantiti dall’articolo 19 della Carta (sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punto 60).

24

A tal riguardo, l’autorità competente dello Stato membro richiesto, laddove disponga di elementi che attestino un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale Stato, basandosi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, punti 5859).

25

Nel caso di specie, il giudice del rinvio afferma che la pena di morte è stata richiesta nei confronti del sig. Adelsmayr, dal pubblico ministero, nel procedimento giudiziario a suo carico negli Emirati arabi uniti. Il giudice medesimo aggiunge che l’interessato è stato condannato in contumacia all’ergastolo, soltanto a titolo conservativo, e che la pena di morte può essere inflitta in caso di riassunzione del procedimento penale a seguito della sua estradizione.

26

Ne consegue che il sig. Adelsmayr corre un «rischio serio», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, di essere sottoposto alla pena di morte, in caso di estradizione.

27

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione, nella parte attinente all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, dichiarando che tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che la domanda di estradizione di uno Stato terzo, riguardante un cittadino dell’Unione che, esercitando la propria libertà di circolazione, lasci il proprio Stato membro di origine al fine di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro, dev’essere respinta da quest’ultimo, qualora tale cittadino corra un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione.

28

Tenuto conto della risposta fornita a tale capo della seconda questione, non occorre esaminare la medesima questione nella parte attinente all’articolo 47 della Carta, né la prima, la terza e la quarta questione.

Sulle spese

29

Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che la domanda di estradizione di uno Stato terzo, riguardante un cittadino dell’Unione che, esercitando la propria libertà di circolazione, lasci il proprio Stato membro di origine al fine di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro, dev’essere respinta da quest’ultimo, qualora tale cittadino corra un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte in caso di estradizione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.