Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 giugno 2016 –

Italsempione – Spedizioni Internazionali

(causa C‑450/15) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) — Interpretazione alla luce del principio di proporzionalità — Determinazione dell’importo dell’ammenda — Criteri — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Prassi nazionale — Adeguamento dell’importo di base dell’ammenda — Considerazione delle circostanze aggravanti o attenuanti — Applicazione del limite massimo del 10% del volume d’affari totale — Mancanza di competenza della Corte — Incompetenza manifesta»

Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni non rientranti nel loro ambito di applicazione — Inclusione — Presupposto — Obbligo per il giudice nazionale di indicare l’esistenza di un tale rinvio — Insussistenza di una tale indicazione — Manifesta incompetenza della Corte [Art. 267, comma 1, b), TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2; regolamento del Consiglio no1/2003, artt. 5 e 23, § 2] (v. punti 15‑24)

Dispositivo

La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 16 giugno 2015.


( 1 ) GU C 381 del 16.11.2015.