ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 settembre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Restrizioni – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità – Requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti»

Nella causa C‑438/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Taranto (Italia), con ordinanza del 9 luglio 2015, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2015, nel procedimento penale a carico di

Davide Durante,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da C. Toader (relatore), presidente di sezione, A. Rosas e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49, 56 e 63 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Davide Durante per violazione della normativa italiana in materia di raccolta di scommesse.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

3        Il procedimento principale si inscrive in un contesto di diritto e di fatto essenzialmente analogo a quello della causa all’origine della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645).

4        Come emerge dagli atti presentati alla Corte, un controllo effettuato il 12 giugno 2014 dalla Guardia di Finanza di Taranto (Italia) nei locali di un centro di trasmissione dati gestito dal sig. Durante e affiliato all’UniqGroup ltd., società di diritto maltese, ha rivelato l’esistenza, in tale centro, di un’attività non autorizzata di raccolta di scommesse. A seguito di tale controllo, si è proceduto al sequestro di talune apparecchiature utilizzate per la raccolta di scommesse.

5        È stato altresì avviato un procedimento penale nei confronti del sig. Durante.

6        In tale contesto, il Tribunale di Taranto ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, parzialmente identica a quella posta nella causa all’origine della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645):

«Se gli articoli 49, 56 e 63 ss. del TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che, ai fini della indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni (...), contempli cause di esclusione dalla procedura selettiva per difetto del requisito della capacità economico‑finanziaria del contraente, senza prevedere, ai fini della relativa dimostrazione, idonei criteri alternativi rispetto al prescritto requisito della presentazione di due differenti attestazioni rilasciate da due diversi istituti di credito, allorquando le attestazioni provengano da un solo soggetto».

 Sulla questione pregiudiziale

7        Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

8        Tale norma trova applicazione nella causa in esame.

9        Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 49, 56 e 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo.

10      Dal momento che, al punto 50 della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), la Corte ha risposto, con riferimento all’articolo 49 TFUE, a una questione identica a quella posta nella presente causa, la risposta fornita dalla Corte in tale sentenza si attaglia pienamente alla questione posta dal giudice del rinvio nel procedimento principale per quanto riguarda l’articolo 49 TFUE.

11      Peraltro, come ricordato dalla Corte al punto 37 della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), devono considerarsi restrizioni della libertà di stabilimento e/o della libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o scoraggino l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE.

12      Una disposizione di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale può dissuadere gli operatori economici dal partecipare ad una gara e può pertanto costituire altresì una restrizione della libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE.

13      Quanto alla giustificazione di una restrizione siffatta, le considerazioni espresse ai punti da 39 a 49 della sentenza dell’8 settembre 2016, Politanò (C‑225/15, EU:C:2016:645), con riferimento alla libertà di stabilimento appaiono pienamente adattabili alla libera prestazione di servizi.

14      Per quanto riguarda l’applicabilità nel caso di specie dell’articolo 63 TFUE, occorre rilevare che gli eventuali effetti restrittivi della normativa nazionale discussa nel procedimento principale sulla libera circolazione dei capitali costituirebbero solo l’inevitabile conseguenza delle eventuali restrizioni imposte alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e non giustificherebbero, pertanto, un esame autonomo della suddetta normativa alla luce di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, punto 47, e dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, punto 40).

15      Alla luce queste considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che intendono rispondere ad una gara finalizzata al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.