ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

6 ottobre 2015 ( * )

«Impugnazione — Intervento — Interesse alla soluzione della controversia»

Nella causa C‑410/15 P(I),

avente ad oggetto un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 27 luglio 2015,

Comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), con sede in Marsiglia (Francia), rappresentato da C. Bonnefoi, avvocato,

procedimento in cui le altre parti sono:

Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), con sede in Marsiglia,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito il primo avvocato generale, M. Wathelet,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, il comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditérannée (SNCM) (comitato aziendale della SNCM; in prosieguo: il «comité d’entreprise») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 7 luglio 2015, SNCM/Commissione (T‑1/15, EU:T:2015:488; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), che respinge la sua istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni della ricorrente in primo grado nella causa T‑1/15, dirette all’annullamento della decisione 2014/882/UE della Commissione, del 20 novembre 2013, relativa all’aiuto di Stato SA 16237 (C 58/2002) (ex N 118/2002) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della SNCM (GU 2014, L 357, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

Inoltre, il comité d’entreprise chiede alla Corte di accogliere la sua istanza d’intervento.

3

La Commissione europea ha presentato le proprie osservazioni sull’impugnazione il 7 settembre 2015.

Sull’impugnazione

4

A norma dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona può intervenire dinanzi ai giudici dell’Unione europea se può dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta a uno di essi.

5

Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi del predetto articolo 40, secondo comma, deve essere definita con riguardo all’oggetto stesso della controversia e deve intendersi come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v. ordinanza del presidente della Corte Commissione/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2013:83, punto 7 e la giurisprudenza ivi citata).

6

A tale riguardo si deve verificare, in particolare, che il soggetto che ha proposto istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo (v. ordinanza del presidente della Corte Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, punto 7 e la giurisprudenza ivi citata). In linea di principio, si può ritenere che un interesse alla soluzione della controversia sia sufficientemente diretto solo nei limiti in cui tale soluzione sia idonea a modificare la posizione giuridica del richiedente l’intervento [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte National Power e PowerGen/Commissione, C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, punto 61; Schenken/Air France e Commissione, C‑589/11 P(I), EU:C:2012:332, punti 1415, nonché Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, punti 411].

7

Con la sua impugnazione, il comité d’entreprise addebita al Tribunale di aver interpretato l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia in maniera errata. Detta impugnazione è strutturata in quattro motivi attinenti, rispettivamente:

a un errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiarare, al punto 13 dell’ordinanza impugnata, che l’interesse collettivo dei dipendenti della SNCM che il comité d’entreprise rappresenta non è idoneo, di per sé, a fondare un interesse diretto e attuale del medesimo alla soluzione della controversia sottoposta a tale giudice ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia;

a un errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiarare, al punto 14 dell’ordinanza impugnata, che la circostanza che il comité d’entreprise potesse eventualmente essere considerato parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non era sufficiente a dimostrare un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia di cui il Tribunale è investito ai sensi del suddetto articolo 40, secondo comma;

a errori di valutazione commessi dal Tribunale in quanto ha dichiarato, al punto 15 dell’ordinanza impugnata, in primo luogo, che il comité d’entreprise non aveva fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che la causa di cui il Tribunale è investito rivestirebbe un’importanza particolare per le iniziative legislative in corso, né che la stessa presenterebbe difficoltà in linea di principio atte ad incidere sui suoi interessi in particolare; in secondo luogo, che il comité d’entreprise non avesse dimostrato che la procedura di amministrazione controllata in corso a livello nazionale sarebbe stata sospesa in caso di annullamento della decisione controversa, e

a un errore di valutazione commesso dal Tribunale nel dichiarare, ai punti da 16 a 18 dell’ordinanza impugnata, che l’interesse del comité d’entreprise alla soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso era distinto da quello della SNCM, mentre lo stesso possedeva una personalità giuridica distinta, ma connessa a detta impresa, un patrimonio e un bilancio significativi, con obblighi e contratti in corso sui quali incide direttamente la procedura di amministrazione controllata nell’ambito della quale lo stesso, ai sensi del diritto francese, aveva il diritto di essere sentito.

8

Occorre esaminare, innanzitutto, il secondo motivo di impugnazione.

9

Con tale motivo, il comité d’entreprise sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, in sostanza, al punto 14 dell’ordinanza impugnata, che la circostanza che il comité d’entreprise potesse eventualmente essere considerato parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE non era sufficiente a giustificare un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia pendente dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Peraltro, il comité d’entreprise sarebbe stato privato della possibilità di partecipare al procedimento amministrativo, poiché, a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2009, riguardante le misure C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della [SNCM] (GU 2009, L 225, pag. 180), con la sentenza Corsica Ferries France/Commissione (T‑565/08, EU:T:2012:415), la Commissione non ha riaperto il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE prima di adottare la decisione controversa.

10

A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE è legittimata a chiedere l’annullamento di una decisione adottata dalla Commissione relativa a un aiuto di Stato se detta parte tende, con l’introduzione del ricorso di annullamento avverso detta decisione, a far salvaguardare i diritti procedurali che le derivano da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

11

Orbene, una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che intenda intervenire nell’ambito di un siffatto ricorso di annullamento a sostegno delle conclusioni della ricorrente, dimostra un interesse alla soluzione della controversia in questione ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Infatti, la decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza, è idonea a modificare la posizione giuridica di un siffatto soggetto che ha proposto l’istanza di intervento in quanto, da una parte, essa comporterebbe l’obbligo per la Commissione di aprire o, se del caso, di riaprire il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, dall’altra, essa darebbe diritto allo stesso soggetto che ha proposto l’istanza di intervento, nella sua qualità di parte interessata, di partecipare a detto procedimento di indagine formale.

12

Nel caso di specie, dal punto 13 dell’ordinanza impugnata emerge che il comité d’entreprise rappresenta l’interesse collettivo di tutti i dipendenti della SNCM. Dal momento che la Commissione, nella sua valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato nel settore del trasporto marittimo, aggiunge un gran numero di considerazioni di diversa natura, collegate in particolare alla tutela della concorrenza, alla politica marittima dell’Unione, alla promozione dei trasporti marittimi dell’Unione o, ancora, alla promozione dell’occupazione, non può essere escluso che il comité d’entreprise possa presentare alla Commissione osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa durante il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punti 6470).

13

In tali circostanze, il comité d’entreprise deve essere considerato parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

14

Orbene, è opportuno sottolineare che la SNCM ha dedotto, nel proprio ricorso, un motivo attinente alla violazione dei diritti procedurali che le sono attribuiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in quanto la Commissione non avrebbe riaperto il procedimento di indagine formale a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione 2009/611.

15

Per le ragioni esposte al punto 11 della presente ordinanza, occorre, quindi, considerare che il comité d’entreprise, parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, che intende sostenere le conclusioni di un’altra parte interessata la quale invoca, a sua volta, una violazione dei diritti procedurali conferiti a quest’ultima da detta disposizione, dimostra un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia di cui il Tribunale è investito ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

16

Il Tribunale ha dunque commesso un errore di diritto statuendo, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, che l’istanza d’intervento del comité d’entreprise a sostegno delle conclusioni della SNCM doveva essere respinta.

17

Pertanto, e senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di impugnazione, quest’ultima deve essere accolta e l’ordinanza impugnata deve essere annullata.

18

A norma dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

19

Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per pronunciarsi definitivamente sull’istanza di intervento del comité d’entreprise.

20

Come risulta dai punti da 12 a 15 della presente ordinanza, il comité d’entreprise dimostra un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia di cui il Tribunale è investito ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

21

Pertanto, la sua istanza d’intervento a sostegno delle conclusioni della SNCM nella causa T‑1/15 deve essere accolta.

Sulle spese

22

L’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l’impugnazione è accolta e la Corte ha statuito definitivamente sulla controversia, essa statuisca sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché, tuttavia, il comité d’entreprise non ne ha fatto domanda, si deve disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

 

1)

L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 7 luglio 2015, SNCM/Commissione (T‑1/15, EU:T:2015:488), è annullata.

 

2)

Il comité d’entreprise de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) è ammesso a intervenire nella causa T‑1/15 a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

 

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il francese.